Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2025, proposto da Jaws Società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Courmayeur, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Aosta, via Losanna n. 17, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
UR AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Thiebat, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MA AC PO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
− della nota del Comune di Courmayeur, prot. n. 25772 del 6 dicembre 2024, avente ad oggetto “Autorimessa dell’immobile sito in Via Mont Chetif denominato “Condominio Bon Temps” – Richiesta di procedimento ex art. 2 e 29, comma 2bis, L.241/90 ai fini dell’emissione di un provvedimento di ripristino dello stato legittimo”;
− di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli atti pregiudizievoli individuati nel ricorso, anche esaminando le censure proposte;
nonché per la declatoria dell’obbligo in capo al Comune di Courmayeur di attivarsi per l’adozione di ogni opportuno provvedimento atto alla repressione dell’abuso edilizio segnalato dalla Jaws Società semplice e, per l’effetto, per la condanna del Comune intimato a provvedere in conformità alle disposizioni di legge e alle richieste avanzate dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Courmayeur e di UR AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. LE RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso Jaws Società semplice, proprietaria di un box auto posto nel piano interrato del condominio Bon Temps, ha impugnato la nota prot. 25772 del 6 dicembre 2024, con cui il Comune di Courmayeur ha riscontrato negativamente la sua istanza prot. 22538 del 25 ottobre 2024 di ordinare il ripristino dello stato legittimo del predetto piano seminterrato, nel cui spazio di manovra sarebbe stato ricavato un posto auto non autorizzato dai titoli edilizi e pertanto, a suo avviso, abusivo.
2. Espone, in particolare, la ricorrente che tale spazio auto era inizialmente raffigurato dalla concessione edilizia n. 20/1978 (identificato con il n. 11 nella pertinente tavola grafica), ma che la successiva variante n. 140/1980 lo aveva soppresso, a fronte di una diversa distribuzione degli spazi del piano interrato, come confermato dal Comune nella propria nota del 17 luglio 2024, a riscontro della sua richiesta di chiarimenti dell’8 luglio 2024. Nonostante ciò, lo spazio auto in questione (ricavato mediante la mera apposizione di linee segnaletiche dipinte sul pavimento) era stato comunque oggetto di frazionamento e accatastamento da parte della società costruttrice, che nel 1981 lo aveva ceduto alla Signora Ocleppo, la quale, a sua volta, l’aveva trasferito nel 2015 all’attuale proprietaria, Signora AN. Da qui, l’invio al Comune, in data 17 luglio 2024, di una prima istanza volta ad ottenere la rimozione del posto auto in questione e il ripristino dello stato legittimo dei luoghi. Con la nota del 23 luglio 2024 l’Amministrazione ha riscontrato tale istanza, evidenziando di non ritenere configurabile alcun abuso edilizio e di non poter pertanto emettere un provvedimento di rimozione del veicolo parcheggiato nell’area privata di manovra, trattandosi di questione avente rilevanza meramente condominiale. A fronte di ciò, la ricorrente ha inviato plurime missive al Comune (il 24 luglio, il 7 agosto, il 14 ottobre, il 24 ottobre e il 20 novembre 2024), insistendo sulla natura abusiva del posto auto e sollecitando nuovamente l’adozione degli opportuni provvedimenti ripristinatori. Con la gravata nota del 5 dicembre 2024 l’Amministrazione comunale ha, tuttavia, richiamato la propria precedente nota del 25 ottobre 2024, ribadendo di non ritenere rilevante sotto il profilo urbanistico-edilizio la creazione, mediante mera segnaletica orizzontale, di un posto auto nell’area di manovra del piano interrato, comunque destinato ad autorimesse.
3. Avverso quest’ultimo atto la società deducente ha formulato cinque motivi di ricorso, così rubricati e sintetizzabili:
“1. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 27, 31 e ss. del d.p.r. 380/2001 (“t.u. edilizia”) – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 cost. e dei principi di legalità, buona amministrazione, trasparenza e imparzialità – Eccesso di potere per grave travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, gravi illogicità e perplessità della motivazione – Violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990 e degli artt. 1375 e 1175 c.c. – omesso esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia”: il posto auto in questione, dotato di consistenza morfologica e di autonoma rappresentazione catastale nonché oggetto di plurime compravendite, sarebbe abusivo in quanto sprovvisto del necessario titolo edilizio, non essendo più raffigurato nella variante n. 140/1980;
“2. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 3 e dell’art. 10 del d.p.r. 380/2001 – Grave travisamento della nozione di carico insediativo – Omessa valutazione degli effetti urbanistici del mutamento di destinazione d’uso”: il Comune avrebbe omesso di considerare l’aggravio urbanistico apportato dall’ulteriore posto auto;
“3. Violazione delle norme urbanistiche e regolamentari contenute nel regolamento edilizio – Carenza di istruttoria – Difetto di motivazione in punto di aumentato carico insediativo e pregiudizio agli standard urbanistici e alla funzionalità degli spazi comuni”: non sarebbe stata valutata la conformità o meno del contestato posto auto alle prescrizioni dimensionali stabilite dal regolamento edilizio vigente all’epoca della sua realizzazione nonché a quello attualmente vigente;
“4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 cost. – Violazione dei principi di buona amministrazione, collaborazione e buona fede – Violazione dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 – Violazione degli artt. 1375 – Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti dell’amministrazione comunale – Illogicità manifesta e contrasto con gli obblighi di vigilanza urbanistica”: sarebbe contraddittoria e illogica la decisione del Comune di non adottare provvedimenti ripristinatori, nonostante il riconoscimento dell’insussistenza di un titolo edilizio a copertura della realizzazione del contestato posto auto;
“ 5. Violazione del principio del contraddittorio procedimentale e mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis, l. 241/1990”: il provvedimento adottato avrebbe comunque dovuto essere preceduto da preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di procedimento ad istanza di parte.
4. Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione comunale sia l’attuale proprietaria del posto auto contestato. Entrambe hanno, innanzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso avversario, perché l’impugnata nota comunale del 6 dicembre 2024 non avrebbe carattere provvedimentale e, comunque, sarebbe meramente confermativa di quella del 24 luglio 2024, non impugnata nei termini di legge. Quanto al merito, entrambe hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso e l’insussistenza dell’abuso ex adverso contestato, secondo il Comune, per la totale irrilevanza urbanistico-edilizia del posto auto in questione, mentre, ad avviso della controinteressata, perché la tavola grafica allegata alla variante n. 104/1980 avrebbe semplicemente evidenziato le modificazioni rispetto a quella allegata alla concessione n. 20/1978, che pertanto continuerebbe a costituire titolo edilizio per quanto non modificato in variante e, quindi, anche per il posto auto della controinteressata (come sostenuto dalla sentenza della Corte di appello di Torino n. 482/2025, resa nel parallelo contenzioso civile avviato dall’odierna ricorrente sulla medesima vicenda).
5. In vista della trattazione del ricorso, le parti hanno depositato le proprie memorie finali e l’ulteriore documentazione a supporto delle stesse. A tale riguardo, la ricorrente ha peraltro eccepito l’inconferenza delle sentenze depositate dalla controinteressata, relative al procedimento civile tuttora pendente presso la Corte di cassazione, chiedendone lo stralcio dal fascicolo di causa.
6. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, esaurita la discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. In via preliminare, deve essere rigettata la domanda della ricorrente di stralcio dal fascicolo di causa delle sentenze del Tribunale di Aosta n. 305/2022 e della Corte di appello di Torino n. 482/2025, tempestivamente depositate in giudizio dalla controinteressata in data 25 settembre 2025 (rispettivamente, quali propri doc. 2 e 3).
Trattasi, infatti, di pronunce rese nel parallelo giudizio civile instaurato dall’istante nei confronti dell’odierna controinteressata e del Condominio e avente ad oggetto i medesimi fatti di cui si discute nel presente giudizio. Deve, pertanto, ritenersi pienamente ammissibile e giustificata la loro produzione in questa sede processuale ai sensi dell’art. 64, comma 1, del codice del processo amministrativo. L’asserita irrilevanza delle predette pronunce civili ai fini della presente decisione non è, infatti, questione che attiene alla loro ammissibilità, quanto piuttosto alla valutazione della loro valenza probatoria, che tuttavia è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, del codice del processo amministrativo.
8. In applicazione dei principi di economia processuale e della ragione più liquida (cfr., ex pluribus , Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 2 luglio 2025, n. 1118; T.A.R. Veneto, Sez. I, 5 maggio 2025, n. 669; T.A.R. Lazio, Sez. III ter , 28 aprile 2025, n. 8149), può invece prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, stante la sua complessiva infondatezza nel merito per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
9. La prima censura contesta l’abusività del posto auto della controinteressata sul presupposto che lo stesso, non essendo più rappresentato nella tavola grafica del piano interrato del fabbricato allegato alla variante n. 140/1980, sarebbe privo del necessario titolo edilizio.
Tale doglianza è infondata.
Innanzitutto, deve precisarsi che non è oggetto di esame la tesi della controinteressata (che ha trovato accoglimento dinanzi al giudice di merito civile) secondo cui il suo posto auto troverebbe titolo nell’originaria concessione edilizia n. 20/1978 in quanto non modificata sul punto dalla successiva variante n. 140/1980. Il carattere impugnatorio del giudizio amministrativo di legittimità impone infatti al Collegio di accertare, alla luce delle censure formulate dalla ricorrente, la legittimità dell’atto comunale impugnato, il quale si fonda sul diverso assunto secondo cui il posto auto in questione non troverebbe più previsione nei predetti titoli edilizi (il che è condiviso dall’esponente), ma che la sua realizzazione sarebbe comunque irrilevante dal punto di vista urbanistico-edilizio (considerazione, questa, che è invece oggetto di contestazione).
Ad avviso del Collegio, la predetta valutazione dell’Amministrazione comunale di irrilevanza urbanistico-edilizia del posto auto della controinteressata merita condivisione.
Lo stesso è infatti stato ricavato nell’area di manovra del piano interrato di un edificio condominiale mediante la mera apposizione di linee segnaletiche orizzontali sul pavimento e senza alcun’opera idonea a modificare lo stato dei luoghi (che risulta strutturalmente conforme a quanto graficamente rappresentato dalla variante edilizia n. 140/1980). Tale posto auto, in sé considerato, non comporta pertanto un’alterazione del piano interrato dell’edificio né sotto il profilo fisico (appunto, perché realizzato senza opere) né sotto il profilo funzionale (essendo il predetto piano interrato già destinato ad autorimesse).
A tale proposito, deve infatti precisarsi che l’occupazione dello spazio di manovra (originariamente) condominiale e la sua destinazione a parcheggio di proprietà esclusiva di un condomino non costituisce una modificazione d’uso urbanisticamente rilevante dell’area occupata, posto che la stessa era comunque funzionale all’accesso delle autorimesse presenti nel locale interrato, quindi l’individuazione di un ulteriore posto auto mantiene l’originaria destinazione funzionale e il carattere accessorio e di servizio dello spazio occupato, senza comportare il passaggio ad una categoria d’uso urbanisticamente distinta e non omogenea (al contrario, di quanto avviene, ad esempio, qualora un garage o altro locale accessorio o pertinenza venga trasformato in un vano abitale: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024; n. 10800; T.A.R. Marche, 29 marzo 2025, n. 232; T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 11 dicembre 2024, n. 3619).
Ne discende che l’Amministrazione comunale non era tenuta ad esercitare i poteri inibitori e repressivi in materia edilizia sollecitati dall’odierna ricorrente (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2024, n. 8459, in relazione ad un’ipotesi analoga avente ad oggetto la “delimitazione con strisce di colore giallo di posti auto”, peraltro, in quel caso, anche con apposizione di “stalli per la sosta di cicli e motocicli, di elementi fermaruota e di alcuni paletti dissuasori di sosta”).
10. Il secondo motivo di ricorso contesta, invece, la mancata considerazione dell’aggravio del carico urbanistico generato dall’ulteriore posto auto.
Nemmeno tale censura è condivisibile perché, come detto, l’individuazione di tale posto auto, posto a servizio di un’unità immobiliare dell’edificio condominiale (quella di attuale proprietà dell’odierna controinteressata), non ha determinato un significativo impatto sul territorio né ha comportato un mutamento urbanisticamente rilevante dell’area occupata, quindi risulta di per sé inidoneo a determinare un utilizzo più intenso delle urbanizzazioni esistenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 9 gennaio 2024, n. 314. In senso analogo, la già citata Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2024, n. 8459).
11. Il terzo motivo attiene alla pretesa violazione delle dimensioni minime dei posti auto stabilite dal regolamento edilizio (sia quello vigente all’epoca della realizzazione dell’asserito abuso, sia quello attuale), che non sarebbe stata considerata nel provvedimento impugnato.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Il riferimento alle prescrizioni dimensionali dei nuovi posti auto stabilite dall’attuale regolamento edilizio è chiaramente irrilevante, essendo la stessa ricorrente ad assumere che il posto auto in questione sia stato realizzato nella vigenza di un precedente regolamento edilizio.
Del previgente regolamento urbanistico l’esponente si limita, tuttavia, a lamentare genericamente il contrasto con una serie di disposizioni (artt. 2, 7, 18 e 19) di cui però non riporta il contenuto nel ricorso e nemmeno produce un estratto. Cosicché non è dedotto e dimostrato quali fossero i requisiti dimensionali dei posti auto stabiliti dal predetto regolamento edilizio, né quale siano le eventuali altri difformità rispetto alle previsioni regolamentari citate.
Peraltro, anche assumendo che le dimensioni minime fossero superiori a quelle del posto auto di cui si discute, risulta insussistente, nel caso in esame, un concreto interesse della ricorrente alla contestazione della relativa circostanza, in quanto le dimensioni minime dei posti auto sono previste solo per assicurare l’agevole fruizione degli stessi da parte dei loro utilizzatori e non a tutela dei soggetti terzi, rispetto ai quali ciò che conta è che i parcheggi (quand’anche sottodimensionati) non occupino o siano d’intralcio ai beni di loro proprietà. A tale proposito, tuttavia, l’esponente deduce solo genericamente, senza offrire adeguata dimostrazione di ciò, che il posto auto della controinteressata sarebbe di ostacolo all’accesso al proprio box auto, il che, tuttavia, pare doversi escludere alla luce della documentazione fotografica prodotta dalla stessa ricorrente (doc. 8), dalla quale si evince uno spazio sufficiente a tale accesso, a prescindere dal fatto che possano essere a tal fine necessarie delle manovre (come già evidenziato anche a pag. 12 della sentenza della Corte di appello di Torino n. 482/2025: doc. 3 controinteressata). Inoltre, il competente Comando dei vigili del fuoco, con nota del 18 giugno 2024 (doc. 7 controinteressata), ha evidenziato che il posto auto in questione e la corrispondente riduzione della corsia di manovra nemmeno si pongono in contrasto con requisiti dimensionali stabiliti dalla normativa antincendio, escludendo altresì che rappresentino un aggravio del relativo rischio.
12. Infondata è anche la quarta censura, a mezzo della quale l’esponente deduce la contraddittorietà ed illogicità della decisione del Comune di non adottare provvedimenti ripristinatori, nonostante il riconoscimento dell’insussistenza di un titolo edilizio a copertura della realizzazione del contestato posto auto.
A tal proposito, valgono infatti le considerazioni già espresse con riferimento al primo motivo di ricorso, che escludono, conseguentemente, anche la sussistenza della lamentata contraddittorietà o illogicità dell’azione amministrativa.
13. Infine, deve rigettarsi la quinta ed ultima censura, relativa al mancato invio del preavviso di diniego ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Il predetto preavviso di diniego si applica infatti ai soli “procedimenti ad istanza di parte”, tra i quali non rientrano quelli avviati a seguito di esposti, segnalazioni e/o diffide che, come nel caso in esame, tendano a sollecitare l’esercizio da parte dell’amministrazione dei propri poteri officiosi di vigilanza in materia edilizia (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 dicembre 2024, n. 10207).
14. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata Sig.ra UR AN che liquida, per ciascuna di esse, in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN AD, Presidente
Francesco Vergine, Referendario
LE RD, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RD | IN AD |
IL SEGRETARIO