Art. 5.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.