Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 16/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 9/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;
Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. 26359 del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzo Inglima, presso il cui studio sito in Palermo, Via Nicolò Turrisi, nr. 13, ha eletto domicilio mediante l’indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso l’INPS;
Uditi, nella pubblica Udienza del 13.01.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi e l’Avvocato Alessandro Doa per l’Istituto previdenziale, non rappresentato il ricorrente;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto e Diritto Il ricorrente, già dipendente dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari e collocato in quiescenza a decorrere dal 02.04.2017, lamenta la mancata applicazione a proprio favore nel computo del trattamento pensionistico di anzianità in godimento, iscrizione nr. 50242519, liquidato con il sistema misto, dei benefici contrattuali per il triennio 2016-2018 previsti dal CCNL Personale Funzioni Centrali.
In tale ottica, la difesa dell’interessato ha evidenziato nel gravame che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Toscana, Sardegna ed Umbria, Sezione Personale, ha comunicato all’INPS, con nota del 22.07.2020, l’inserimento nel relativo applicativo di tutti i dati utili per la riliquidazione del suddetto trattamento pensionistico con il computo degli aumenti stipendiali di cui al predetto CCNL.
Nell’atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha dedotto, in funzione di articolate e connesse argomentazioni analiticamente illustrate nel gravame, il diritto del proprio assistito al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento per effetto dell’adeguamento contrattuale relativo al triennio 2016-2018, in virtù del menzionato CCNL, atteso il lungo periodo di tempo ormai trascorso e considerato che i plurimi solleciti effettuati dal proprio assistito sono rimasti senza esito.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 30.12.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del gravame per carenza della domanda amministrativa, evidenziando, da un lato, che è comunque maturata la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici rispetto all’entrata in vigore del suddetto CCNL, dall’altro, che provvederà alla riliquidazione della pensione una volta pervenuta la suddetta istanza in via amministrativa.
Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.
In via pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto previdenziale resistente non stimola il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere disattesa, sul rilievo assorbente che la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, per effetto degli aumenti retributivi previsti dal menzionato CCNL, non presuppone alcuna istanza in via amministrativa da parte dell’interessato ma deve essere effettuata d’ufficio dall’INPS, una volta ricevuti i dati aggiornati provenienti dall’Amministrazione di appartenenza.
Venendo quindi al merito della questione rimessa alla delibazione di questo Giudicante, coglie indubbiamente nel segno la tesi postulata nel gravame dalla difesa del ricorrente, alla quale si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerla nella sua interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015); al riguardo, è sufficiente osservare che parte attrice è stato collocato in quiescenza durante il periodo di vigenza degli aumenti contrattuali stabiliti dal prefato CCNL, per cui ha indubbiamente diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento per effetto dell’adeguamento delle retribuzioni per il triennio 2016-2018, ai sensi delle specifiche disposizioni contemplate dalla suddetta fonte normativa. In tale ottica, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS nella comparsa non supera la soglia della manifesta infondatezza e deve essere disattesa, sul rilievo assorbente che l’adeguamento del trattamento di quiescenza in relazione all’entrata in vigore del menzionato CCNL deve essere effettuato d’ufficio ed in modo automatico dall’INPS, in funzione dei dati trasmessi dalla competente Amministrazione, a beneficio di tutti gli aventi diritto, ossia coloro che sono stati collocati in congedo nel triennio di riferimento, come peraltro espressamente stabilito dalle disposizioni in parola, a prescindere da qualsivoglia domanda presentata dall’interessato che può avere soltanto uno scopo ricognitivo ed acceleratorio; in ogni caso, anche volendo prescindere dal precedente assunto, la prescrizione quinquennale, diversamente da quanto genericamente opinato dall’INPS, non potrebbe che decorrere dal 22.07.2020, data in cui l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Toscana, Sardegna ed Umbria, Sezione Personale, ha comunicato all’Ente previdenziale l’inserimento nel relativo applicativo di tutti i dati utili per la riliquidazione del suddetto trattamento pensionistico con il computo degli aumenti stipendiali di cui al predetto CCNL, con il precipitato che l’azione di parte attrice si rivela assolutamente tempestiva in funzione della data di notifica del ricorso all’Istituto previdenziale.
Per tutto quanto precede, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, sin dalla originaria decorrenza, disponendo che l’INPS provveda alla tempestiva applicazione degli aumenti contrattuali contemplati dal CCNL per il triennio 2016-2018 sul citato trattamento di quiescenza, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, atteso il lungo periodo di tempo trascorso dalla data in cui l’Amministrazione di appartenenza ha inviato i dati necessari per la riliquidazione dell’assegno, l’Istituto previdenziale deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell’Avvocato Vincenzo Inglima, dichiaratosi antistatario del ricorrente ai sensi dell’articolo 93 del C.P.C., nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
Il ricorso proposto OMISSIS e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, sin dalla originaria decorrenza, disponendo che l’INPS provveda alla tempestiva applicazione degli aumenti contrattuali contemplati dal CCNL per il triennio 2016-2018 sul citato trattamento di quiescenza, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.
Condanna l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese a favore dell’Avvocato Vincenzo Inglima nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13.01.2026
IL GIUDICE UNICO
(f.to digitalmente T. PARISI)
Depositato in Segreteria il 16/01/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)