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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 133 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Paola (Cs) alla via Rovo 8 presso lo studio dell'avv. Mercuri
Chiara, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 4.02.2025; attore
E
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in AL (Cs) alla via T. R. Iannuzzi 12 presso lo studio dell'avv.
De Fiore Virginia, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.04.2025; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 5.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 4/02/2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
AL il 9/06/1990 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 5, parte
II, serie A, anno 1990), in costanza del quale sono nate tre figlie, e Per_1 Per_2 Per_3
1 tutte maggiorenni. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 247/2023 del 29.03.2023, confermata dalla
Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 689/2024 emessa in data 8.04.2024. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n.
898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 Parte_1
n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig. ra contratto in data 09.06.2020 in Parte_1 CP_1
AL e ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AL di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio al
n. 5, parte II, serie A, anno 1990 ; 2) assegnare la casa coniugale, sita in AL (CS), alla
Sig.ra in quanto rispondente all'interesse della prole;
3) dichiarare cessato l'obbligo CP_1 del sig. a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne per Parte_1 Per_3 intervenuta indipendenza economica della stessa. 4) Nulla disporre in merito al mantenimento dell'ex coniuge”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 10.02.2025. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata Controparte_1 il 2.04.2025. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e il sig. con ogni conseguente Controparte_1 Parte_1 statuizione;
2) Assegnare la casa coniugale sita in AL (CS) alla sig.ra CP_1 nell'interesse della figlia;
3) Rigettare la richiesta di cessazione dell'obbligo di Per_3 mantenimento in favore della figlia da parte del sig. per i motivi Per_3 Parte_1 espressi in narrativa e, quindi, disporre e/o confermare l'assegno di mantenimento in favore di
pari ad euro 150,00 o alla somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
Per_3
Con condanna alle spese e competenze di lite oltre accessori di legge”.
Fissata l'udienza del 5.05.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, ha emesso il proprio visto in data 5.05.2025.
2 Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 247/2023 del 29.03.2023
(confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 689/2024 emessa in data
8.04.2024, passata in giudicato), il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla Parte_1 Controparte_1 loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi
(secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre
2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 5.05.2025) che di seguito si riportano testualmente: “assegnazione della casa coniugale in favore di , affinché vi possa continuare ad abitare con la Controparte_1 figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- revoca del mantenimento in Per_3 favore della figlia posto a carico di in sede di separazione personale Per_3 Parte_1 dei coniugi con la sentenza n. 247/2023 del 29.03.2023 emessa dal Tribunale di Paola, confermata in appello con sentenza n. 689/2024 dell'8.04.2024 emessa dalla Corte di appello di
Catanzaro; - percezione dell'assegno unico erogato in favore di nella misura del CP_2
100% da parte di ”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese Controparte_1 raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con nome imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 133/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL il 9/06/1990 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1 di matrimonio del medesimo Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 1990);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AL perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 9.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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