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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di conSIlio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero ConSIliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 677/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 28.02.24, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Cammarella Parte_1
appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Endrio Lapuista Controparte_1
appellata – appellante incidentale nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Efrem Greco CP_2
appellata
Conclusioni:
Per l'appellante : “ritenere fondati i motivi esposti in narrativa ed accogliere Parte_1 il presente appello, e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e dichiarare l'appellante
privo ed esente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni accertati nel Parte_1
presente giudizio, con esonero dello stesso da ogni conseguenziale spesa e/o ristoro, comprese le spese di c.t.u. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata “rigettare il gravame e per l'effetto confermare la sentenza Controparte_1
impugnata; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, alla luce delle difese
e conclusioni rassegnate in primo grado e qui riproposte, condannare la Controparte_3
in p.l.r.p.t., ex artt. 2043, 2051, 2053 c.c., per le motivazioni esposte in narrativa, al
[...] risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra . Nella denegata ipotesi di Controparte_1 accoglimento dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato promosso dalla SI.ra e riformare la sentenza n. 86/22, emessa dal Tribunale di Paola, nella Controparte_1
parte in cui non condanna, ai sensi degli artt. degli artt. 2051, 2043 e 2053 c.c., la al CP_3 risarcimento dei danni in favore della SI.ra e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
in p.l.r.p.t., ex artt. 2043, 2051, 2053 c.c., per le motivazioni esposte Controparte_3
in narrativa ed alla luce delle difese e conclusioni rassegnate in primo grado e qui riproposte, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra . Riformare la sentenza n. 86/22, Controparte_1
emessa dal Tribunale di Paola, nella parte in cui non include nei danni da risarcire anche le spese di progettazione e direzione lavori dell'ing. , ausiliario dell'Ufficiale Giudiziario, Parte_2 che ha curato l'esecuzione forzata dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza, conseguenti al cedimento strutturale dell'immobile, e per l'effetto, condannare la Controparte_3
in p.l.r.p.t., per le motivazioni esposte in narrativa ed alla luce delle difese e conclusioni rassegnate in primo grado e qui riproposte, al risarcimento, in favore della SI.ra , anche Controparte_1 degli esborsi sostenuti per le spese di progettazione e direzione dei lavori dell'ing. Parte_2
nel procedimento di attuazione delle ordinanze emesse in fase cautelare relativamente al rifacimento del porticato. Riformare la sentenza n. 86/2022 emessa dal Tribunale di Paola nella parte in cui condanna la SI.ra al pagamento, in favore della delle somme Controparte_1 CP_3
relative alle spese comuni quantificate in €. 8.817,35, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo e per l'effetto rigettare, per le ragioni esposte in narrativa ed alla luce delle difese e conclusioni rassegnate in primo grado e qui riproposte, la relativa istanza formulata dalla CP_3
nel giudizio di primo grado;
riformare la sentenza n. 86/22 emessa dal Tribunale di Paola nella parte in cui dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e, per l'effetto, porre le spese di lite a carico della parte soccombente. Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “rigettare integralmente nel merito la proposta impugnazione, con CP_2
conseguente conferma della pronuncia di primo grado e con vittoria delle spese e compensi di lite per entrambe le fasi”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola-Sezione distaccata Controparte_1
di Scalea, la società esponendo che: con ricorso notificato, in data 07.09.11, aveva CP_3
proposto azione di nunciazione, dinanzi al medesimo Tribunale, per l'accertamento del danno temuto in relazione ad un immobile di sua proprietà, sito in Bonifati loc. Santa Maria;
che, infatti, a seguito di lavori effettuati sulla proprietà vicina, intestata alla predetta società, parte dell'immobile aveva subito un cedimento strutturale ed un leggero scivolamento verso il mare del porticato antistante;
che,
a seguito di c.t.u. era emerso, nel corso del giudizio cautelare, che con una abusiva opera di sbancamento, volta a rendere autonomo l'accesso al mare direttamente dalla proprietà della CP_3
l'intera struttura, e più in particolare il portico antistante all'abitazione, avevano subito ingenti danni;
che, con ordinanza emessa in data 05.07.12, il Tribunale aveva accolto il ricorso ordinando alla resistente l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento strutturale;
che il Collegio, dopo aver disposto supplemento di perizia, aveva accolto, in parte, il reclamo proposto dalla ilevando CP_3
la necessità e l'urgenza della ristrutturazione, evidenziate dal c.t.u. senza individuare, nel dispositivo, le esatte responsabilità delle parti in causa. Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi la responsabilità della società nel cedimento strutturale del predetto immobile con CP_3
conseguente condanna della stessa al ripristino dello stato dei luoghi e alla messa in sicurezza dell'immobile o, alternativamente, a corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, nella misura già accertata nella fase cautelare, pari ad €. 58.226,80; nonché al risarcimento di tutti i danni, nella misura risultante a seguito dell'istruttoria o in quella quantificata dal giudice secondo giustizia, oltre al risarcimento del dann, pari ad euro 20.000, per il mancato godimento del bene.
Si costituiva in giudizio la società che chiedeva, preliminarmente, di essere CP_3
autorizzata alla chiamata in causa del terzo atteso che le opere in Parte_1
contestazione, e fonte di danno, sarebbero state realizzate da quest'ultimo negli anni 2002/2003 in di in occasione di un atto di divisione Parte_3 Parte_4 Controparte_1
del 22.02.03.
Nel merito, previo rigetto della domanda attrice ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva al Tribunale di accertare ed ordinare tutti i lavori occorrenti alle parti comuni dell'immobile in questione, sia quelli già individuati, in sede di reclamo della conclusa fase cautelare, sia gli ulteriori altri lavori indifferibili ed urgenti individuati nel corso del presente procedimento;
infine, chiedeva di accertare ed ordinare quanto ai criteri di riparto delle spese necessarie che esse fossero poste a carico di e , stante Controparte_1 Parte_1
la loro concorrente responsabilità e secondo i millesimi di proprietà; condannare CP_1
al pagamento delle somme relative alle spese comuni, già da essa anticipate, sia quelle
[...]
determinate nella c.t.u. e pari ad euro 9.720,00, oltre accessori, sia le eventuali altre spese emergenti all'esito dell'attività istruttoria;
condannare e al Controparte_1 Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti, nella misura di euro 50.000, ovvero in quella di giustizia;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che il terzo chiamato in causa è tenuto al risarcimento dei danni ed alla garanzia per l'evizione, nei riguardi della società convenuta, disponendone, in tal caso, la condanna per le perdite da questa subite. Si costituiva in giudizio il terzo chiamato, il quale chiedeva, in via Parte_1
preliminare, di essere estromesso dal giudizio;
nel merito, insisteva per il rigetto delle richieste risarcitorie avanzate da parte convenuta nei suoi confronti.
La causa, istruita con interrogatorio formale e c.t.u., veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 86/22 pubblicata il 02.02.22, il Tribunale di Paola, in parziale accoglimento della domanda attorea, nonché della domanda riconvenzionale n. 2 di parte convenuta, ordinava che le spese per i lavori oggetto di causa fossero suddivise, tra le parti, secondo il piano di riparto elaborato dal c.t.u. a pag. 22 della relazione peritale, con la precisazione che il soggetto indicato dall'ausiliare quale “responsabile dell'abuso” è il SI. ; in accoglimento della domanda Parte_1
riconvenzionale n. 3 di parte convenuta, condannava l'attrice al pagamento, in suo favore, delle somme relative alle spese comuni, già anticipate dalla medesima e quantificate in €. 8.817,35, oltre accessori;
rigettava le altre domande formulate dall'attrice e, in via riconvenzionale, dalla convenuta;
disponeva la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ponendo le spese della c.t.u., espletata nel presente procedimento, a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuna.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ai Parte_1
motivi che di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2
sentenza impugnata.
Si costituiva, altresì, che chiedeva il rigetto dell'appello; in subordine, Controparte_1
Cont in caso di accoglimento del gravame proposto, chiedeva la condanna della al risarcimento di tutti i danni subiti. Contestualmente, spiegava appello incidentale condizionato per la riforma parziale della sentenza nella parte in cui non condanna, ai sensi degli artt. degli artt. 2051, 2043 e 2053 c.c., la al risarcimento dei danni in suo favore;
nonché nella parte in cui non include nei danni CP_3 da risarcire anche le spese di progettazione e direzione lavori dell'ing. , ausiliario Parte_2 dell'Ufficiale Giudiziario;
infine, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui la condanna al Cont pagamento, in favore della delle somme relative alle spese comuni, quantificate in €. 8.817,35, oltre accessori e nella parte in cui dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, da porsi esclusivamente a carico della parte soccombente.
Con ordinanza del 06.07.22, la Corte d'Appello rigettava l'istanza di sospensiva. Con successiva ordinanza del 12.10.22, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.02.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 05.03.24.
L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale;
l'appellata CP_1
Cont
provvedeva al deposito anche della memoria di replica;
l'appellata , al deposito della
[...]
sola comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo, censura la sentenza laddove il Tribunale Parte_1 afferma: “nell'alveo delle prove atipiche, infatti, rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse o anche altre parti… l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici, ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova, così come per i provvedimenti resi in altri giudizi”.
Al riguardo, l'appellante rileva palese violazione del contraddittorio e del suo diritto di difesa nella formazione delle prove.
Invero, il primo giudice avrebbe, erroneamente, valutato le risultanze della c.t.u. relativa al giudizio cautelare, svolto in sua assenza, non tenendo conto del fatto che l'ingresso della suddetta prova atipica nel processo de quo, sarebbe dovuto avvenire nel rispetto del contraddittorio tra le parti,
e soggiacere ai limiti temporali, posti a pena di decadenza per la sua produzione.
Tuttavia, sia il procedimento n. 625/11 R.G. avente ad oggetto la denuncia di danno temuto, che il successivo procedimento di reclamo n.870/12 R.G., si sono svolti soltanto tra CP_1
e
[...] CP_3
Ribadisce l'appellante che il principio del contraddittorio è un principio fondamentale del nostro ordinamento che trova il suo riconoscimento nell'art. 111 della Costituzione;
tale disposizione, infatti, nel garantire il giusto processo e il diritto di difesa delle parti, pone come principio fondamentale anche quello del contraddittorio tra le medesime, al fine di garantire la posizione di parità tra tutti i soggetti, mediante la garanzia di un confronto dialettico nel corso del giudizio.
Proprio per tali motivi, ribadisce il aveva chiesto di essere estromesso dal CP_1
giudizio, estromissione, che il Tribunale avrebbe dovuto disporre e, sulla base dell'insufficiente materiale probatorio acquisito, rigettare le domande proposte nei suoi confronti.
2.- Con un secondo motivo, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza laddove si legge:
“tanto chiarito, l'attrice , interrogata, afferma di ritenere che la scaletta ad Controparte_1 uso esclusivo dell'appartamento, ora di proprietà della convenuta, è stata realizzata, prima dell'acquisto da parte della società, dal SI. ”. Parte_1 Orbene, le dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, non Controparte_1
corrisponderebbero a quanto riportato nella pronuncia impugnata.
Invero, rileva il con atto pubblico del 19.01.09, egli aveva conferito e trasferito CP_1
alla a titolo di aumento del capitale sociale, il diritto di proprietà della sua unità CP_3
immobiliare, posta al piano primo del fabbricato in questione, al cui piano terra è ubicato l'appartamento di proprietà della propria sorella;
tutto ciò, come documentato in atti, CP_1
derivava da un atto pubblico di divisione ereditaria, intervenuta con quest'ultima, in data 22.02.03.
Ebbene, il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore laddove, in assenza di qualsivoglia prova, gli ha attribuito la realizzazione della scala in questione, di piccole dimensioni, che si unisce ad altra scala, di uso comune, che conduce alla spiaggia.
Del resto, la in sede di interrogatorio formale - e contrariamente a quanto CP_1
affermato in sentenza - non ha fornito una risposta certa e univoca al riguardo;
infatti, alla domanda
“vero è che la scaletta ad uso esclusivo dell'appartamento oggi in proprietà della è stata CP_3 realizzata, prima dell'acquisto da parte della società, dal SI. ” quest'ultima Parte_1
ha risposto “penso di sì”.
L'attrice ha, quindi, fornito una risposta dubitativa sull'autore della realizzazione della scaletta, ma, anche se avesse dato una risposta certa, sarebbe evidente che mai avrebbe potuto essere considerata prova in quanto la finalità dell'interrogatorio formale è quella di provocare la confessione dell'interrogando su fatti allo stesso sfavorevoli.
In ogni caso, ribadisce l'appellante, sebbene nel predetto atto di divisione ereditaria del
22.02.03, era stato previsto che egli avrebbe dovuto provvedere, a proprie spese, alla realizzazione del passaggio nella sua proprietà, mediante la costruzione di una scaletta, ciò non proverebbe, in alcun modo, che alla pattuizione di dare esecuzione ad un accordo sia poi conseguita l'effettiva realizzazione dell'opera da parte del soggetto a ciò onerato.
Tale unica circostanza, in totale assenza di prove, pertanto, rappresenterebbe una presunzione semplice che non potrebbe essere posta a fondamento della sentenza impugnata.
3.- Con un terzo motivo, infine, il censura la sentenza laddove il giudicante CP_1 afferma: “sulla scorta del complessivo materiale probatorio in atti, comprensivo della documentazione allegata dalle parti e dell'interrogatorio dell'attrice, si ritiene il terzo chiamato
autore dell'opera abusiva che ha cagionato i danni alla struttura Parte_1 dell'immobile dell'attrice. La c.t.u. espletata nel presente giudizio, infatti, ha recepito, come emerge anche a pag. 6 della medesima, la considerazione del perito nominato nel giudizio cautelare, secondo cui la scala esterna “è stata realizzata dal SI. , come passaggio per Parte_1
raggiungere il percorso che porta alla spiaggetta esclusiva, dopo la divisione ereditaria con la SI.ra ”. Controparte_1
L'appellante ribadisce che sin dal primo atto di costituzione in giudizio ha sempre respinto e negato ogni addebito e, pertanto, risultando contestati i fatti oggetto del presente giudizio, sarebbe stato onere degli appellati provare tutte le circostanze, poste a sostegno delle domande proposte, a norma dell'art. 2697 c.c.
Non sarebbe presente in atti alcun documento dal quale poter desumere, con un più che ragionevole grado di certezza, che egli abbia realizzato la scala in questione, né tantomeno l'epoca di realizzazione della stessa.
La sentenza riporterebbe, acriticamente, il contenuto delle due perizie e soprattutto le considerazioni personali, anche travisate, di natura non tecnica, dei consulenti.
Nello specifico, le semplici ipotesi, non tecniche, formulate dal ctu ing. nell'elaborato Per_1
peritale del 24.03.12, relativo al giudizio cautelare, riportate come certezze nella seconda perizia, non potrebbero assurgere a prove, peraltro in mancanza di ulteriori riscontri.
Infatti, non corrisponderebbe al vero che l'ing. attribuisce con assoluta certezza la Per_1
realizzazione della scala a poiché afferma semplicemente che: Parte_1
“presumibilmente prima della vendita il SI. realizzò la scala ad uso Parte_1 esclusivo dell'appartamento al primo piano della villa”, con ciò dimostrando di non aver alcuna certezza e/o riscontro su chi avesse effettivamente realizzato la scaletta.
Né le conclusioni cui è giunto il ctu secondo il quale “l'epoca di realizzazione della Per_1
scalinata non è nota con certezza: è comunque precedente all'acquisto dell'immobile da parte della
sarebbero condivisibili e attendibili, posto che trattasi, anche in tal caso, di affermazioni e CP_3
valutazioni personali, non suffragate da alcun riscontro probatorio.
Quanto alla c.t.u., espletata nel giudizio di merito, a pagina 6 della perizia, l'ausiliare, dopo aver erroneamente riportato come certezze le mere ipotesi dell'ing. ben lungi dall'attribuire Per_1
specifiche condotte a soggetti determinati ed individuati, riferendosi alla realizzazione della scaletta, parla sempre di “responsabile dell'abuso” in forma anonima.
Lo stesso art. 2729 c.c., richiamato anche nella sentenza impugnata, non lascerebbe spazio a dubbi circa l'inconsistenza del materiale probatorio, posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità a suo carico, laddove si legge che il giudice “non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”.
Considerato, ancora, che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova o di ricerca della prova, appare evidente – secondo il – che le affermazioni personali dei consulenti, CP_1
peraltro prive di riscontri, non possano assurgere al rango di prove.
1.-1 Il primo motivo non ha pregio. Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, applicato correttamente i principi giurisprudenziali in materia di formazione della prova.
Giova premettere che nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale
(ex multis, Cass. nn. 2947/23; 9507/23; 25067/18; 17392/15).
Orbene, il Tribunale ha fornito congrua ed adeguata motivazione in ordine alla rilevanza, come prove atipiche, della consulenza tecnica espletata nel procedimento cautelare e del suo supplemento, in sede di reclamo, ritualmente prodotte nel giudizio di merito, avverso le quali il ben avrebbe potuto proporre osservazioni, contestazioni, o richiedere chiarimenti. CP_1
Peraltro, anche in sede di c.t.u., svolta nel giudizio di merito, egli non ha contestato, se non genericamente, gli esiti, pur avendo potuto partecipare alle operazioni peritali, nel pieno contraddittorio e nel rispetto del diritto di difesa.
Il Tribunale, correttamente, ha tratto elementi di prova dai predetti accertamenti tecnici, elementi, confermati e corroborati anche dalle altre risultanze istruttorie, costituite dalla documentazione prodotta, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di merito, per come sarà meglio illustrato in seguito.
2.-2 Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo di censura.
Il giudice di prime cure, invero, ha fondato il proprio convincimento su tutto il materiale probatorio in atti e, dunque, non solo sulle dichiarazioni rese da in sede di Controparte_1
interrogatorio formale, illustrando analiticamente e compiutamente il percorso motivazionale per giungere ad affermare che il responsabile dell'edificazione della scaletta in questione è l'appellante.
Si legge, a tal riguardo, nella sentenza impugnata: “la c.t.u. relativa al procedimento n. 625/11 rileva che la SI.ra e il fratello SI. ereditano una villa Controparte_1 Parte_1
su due livelli … costituita da un piano terreno e da un piano primo e dotata di un accesso privato ad una spiaggia. Con atto di divisione ereditaria del 22.02.03 diviene Controparte_1
proprietaria del piano terra, mentre il piano primo è assegnato a , il quale Parte_1
dichiarò al momento della stesura dell'atto di divisione che avrebbe provveduto alla realizzazione di una scaletta che permettesse un accesso indipendente dall'appartamento sito al piano primo al comune accesso alla spiaggia. Il 19.01.09 l'appartamento al primo piano veniva acquisito dalla società Il perito evidenzia che “l'epoca di realizzazione della scalinata non è nota con CP_3 certezza: è comunque precedente all'acquisto dell'immobile da parte della conclude, CP_3
il Tribunale affermando che: “sulla scorta del complessivo materiale probatorio in atti, comprensivo della documentazione allegata dalle parti e dell'interrogatorio dell'attrice, si ritiene il terzo chiamato, , autore dell'opera abusiva che ha cagionato i danni alla struttura Parte_1 dell'immobile dell'attrice. La c.t.u. espletata nel presente giudizio, infatti, ha recepito, come emerge anche a pag. 6 della medesima, la considerazione del perito nominato nel giudizio cautelare, secondo cui la scala esterna “è stata realizzata dal SI. , come passaggio per Parte_1
raggiungere il percorso che porta alla spiaggetta esclusiva, dopo la divisione ereditaria con la SI.ra
” Controparte_1
Invero, come rilevato dal primo giudice, nell'atto pubblico di divisione ereditaria del 22.02.03 si legge che , “per poter raggiungere la particella di terreno n. 697, in Parte_1 comune tra lo stesso e l'altra condividente, provvederà, a propria cura e spese, alla realizzazione di un adeguato passaggio nella sua proprietà mediante la costruzione di una scaletta”.
Ed ancora, nell'atto pubblico del 19.01.09, con il quale l'appellante trasferisce l'immobile di sua proprietà alla società convenuta, si fa espresso riferimento all'accesso esclusivo da una scala esterna posta sul lato est.
Infine, nella lettera raccomandata del 20.09.10, invita la ad Controparte_1 CP_3
eseguire con urgenza i lavori necessari al fine di evitare pericoli di danno all'immobile in questione rilevando che, qualche anno prima, il precedente proprietario dell'unità immobiliare, acquistata da quest'ultima “realizzava, per il suo uso esclusivo, una scaletta che si unisce ad altra, di uso comune, che conduce in spiaggia ma non eseguiva i lavori a norma di legge”.
Dunque, non sussiste alcun dubbio che il responsabile della realizzazione della scaletta in questione sia per come giustamente affermato nella sentenza gravata. Parte_1
3.-3 Il terzo motivo di gravame è infondato
Ritiene l'appellante che le risultanze istruttorie, utilizzate dal giudice di prime cure, non avrebbero alcun valore probatorio, risolvendosi in mere presunzioni semplici ed in considerazioni personali rese dai consulenti tecnici d'ufficio.
Rileva la Corte, al riguardo, che gli elementi probatori - sui quali il primo giudice ha fondato il proprio convincimento - sono idonei e più che sufficienti a fondare la responsabilità dell'odierno appellante.
Essi sono, infatti, costituiti dall'atto pubblico di divisione ereditaria del 22.02.03 nel quale il si impegnava “a proprie cure e spese, alla realizzazione di un adeguato passaggio nella CP_1 sua proprietà mediante la costruzione di una scaletta”; dunque, sino a tale data, la scaletta abusiva di accesso al mare non esisteva;
dall'intercorsa corrispondenza tra e la Controparte_1 CP_3
[...
in particolare, dalla missiva del 20.09.10 lamentava il pericolo alla stabilità dell'edificio e si faceva riferimento alla realizzazione, da parte del di una scaletta abusiva per l'acceso al CP_1
mare; nonché, infine, dagli accertamenti tecnici svolti nel procedimento cautelare ed in quello di merito attraverso i quali è stato accertato che la causa del cedimento strutturale dell'immobile in questione è costituita dall'abusiva opera di sbancamento, eseguita per realizzare la scaletta di accesso al mare a servizio esclusivo dell'appartamento posto al primo piano.
Inoltre, entrambi gli ausiliari hanno identificato in , senza ombra di Parte_1 dubbio, l'autore dell'opera abusiva (cfr. c.t.u. ing. e c.t.u. ing. all. F pag. 6). Per_1 Per_2
Quanto alla c.t.u. dell'ing. , svolta nel presente giudizio, occorre rilevare che Per_2
l'ausiliare, in sede di chiarimenti, ha così risposto: “come specificato nelle conclusioni della relazione definitiva nel ripartire i costi tra i proprietari del fabbricato si è lasciata la dicitura di “responsabile dell'abuso” nelle spese di consolidamento del portico per rimettere alla S.V.I. l'eventuale decisione conclusiva, rimandata attraverso l'ordinanza del 13.5.2013 sul desumere la responsabilità esclusiva di una delle parti per i danni occorsi alle strutture del porticato, facendo riferimento alla realizzazione della scala esterna abusiva presente nella proprietà e fa presente di seguito, CP_2 semplificando, quanto riscontrato nella documentazione: l'ing afferma che la scala esterna Tes_1
è stata realizzata dal SI. dopo la divisione ereditaria con la SI.ra Parte_1 [...]
….l'avv. Greco nella comparsa costitutiva e di risposta con domanda riconvenzionale CP_1
e richiesta di chiamata in causa del terzo del 22.10.13, per conto della ritiene che i lavori CP_3
di realizzazione della scala sono stati eseguiti dal SI. in esecuzione di uno Parte_1 specifico accordo in occasione dell'atto di divisione nel 2003 tra il SI. e la Parte_1 SI.ra ”. Controparte_1
Le suddette risultanze istruttorie hanno, dunque, consentito al Tribunale di ricostruire in modo chiaro e concordante i fatti di causa giungendo ad affermare la responsabilità del con CP_1
adeguata e congrua motivazione.
Atteso il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata, l'appello incidentale condizionato rimane assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €. 26.001 ed €. 52.000) in favore degli appellati. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 86/22, pubblicata il 22.02.22, emessa dal Tribunale di Paola, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del grado, in favore degli appellati che Parte_1 liquida in complessivi €.
4.996 per compensi, per ciascuno, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di conSIlio del 22.05.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)