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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11856 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1636/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1636/2020 RGAC e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t.; nonché ; elettivamente Parte_1 Controparte_1
domiciliati in Napoli al Corso G. Garibaldi 62 presso l'avv. Pasquale Ottaviano, dal quale sono rappresentati e difesi come da procure a margine degli atti di citazione introduttivi
APPELLANTI
E
, domiciliato in Napoli alla Via Madonna delle Grazie a Piscinola 20 Controparte_2
pt pagina 1 di 10 in persona di due procuratori, elettivamente domiciliata in Controparte_3
Napoli alla Piazza Carità 32 presso l'avv. Renato Magaldi, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e le domande proposte in primo grado dagli appellanti vanno accolte, per quanto di ragione.
Con sentenza 31066/2019 il GdP di Napoli ha rigettato (condannando i soccombenti a rimborsare le spese di lite alla parte vittoriosa) le domande con cui e Controparte_1
avevano chiesto in due giudizi distinti poi riuniti di dichiarare Parte_1
responsabile di un sinistro verificatosi in data 17/12/2015 in Napoli Controparte_2
tra il motociclo Yamaha T- Max tg ED06486 di proprietà di condotto Parte_1
da ed assicurato per la Rca con e l'autovettura VW CP_2 Controparte_3
Passat tg. EA063WN di proprietà di – e condannare i convenuti in solido a CP_2
risarcire i danni subiti nell'evento dal veicolo di da liquidare in € Parte_1
6.905,09, e da per lesioni personali, da liquidare in € 9.289,71 o in diversa CP_1
somma, per entrambi oltre rivalutazione ed interessi dal fatto e comunque nel limite di competenza del Giudice di Pace e con vittoria delle spese di lite con distrazione;
hanno proposto appello e chiedendo di accogliere le Parte_1 Controparte_1
domande da loro proposte in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
si è costituita chiedendo di rigettare l'appello Controparte_3
pagina 2 di 10 con vittoria delle spese del secondo grado o subordinatamente “in caso d'accoglimento delle domande attorea procedere alla compensazione dei crediti vantati dalla
[...]
nei confronti degli istanti”; nel corso del presente grado sono state espletate CP_4
consulenze tecniche d'ufficio medica dal dr. e sul motoveicolo Yamaha Persona_1
dall'ing. ; ora la causa va decisa. Persona_2
Il GdP ha rigettato le domande proposte in primo grado, perché gli attori non avevano
“prodotto alcuna documentazione fotografica, riproducente i luoghi teatro del sinistro”, e perché “… le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso sono del tutto generiche, pedissequamente ripetitive delle asserzioni attoree, prive di riferimenti circostanziati utili alla ricostruzione dell'accaduto: nessuna descrizione dei luoghi dove il sinistro si sarebbe verificato, delle caratteristiche della strada, dell'eventuale segnaletica ivi gravante: a tal riguardo si osserva che il codice della strada vieta l'inversione di marcia solo sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, mentre sulle altre strade è possibile effettuare tale manovra in assenza del divieto specifico, reso noto con un apposito segnale;
d'altra parte, dalla sua escussione, non è rimasto in alcun modo provato in quale punto di Via Miano in Napoli (che pure è una strada molto estesa) dove il sinistro si sarebbe verificato (circostanza mai allegata dagli attori, sin dalla fase stragiudiziale). Il teste, che ha dichiarato essere la fidanzata di , Controparte_1
avrebbe assistito ai fatti perché viaggiava a bordo di un altro motociclo, condotto dal di lei fratello, che (guarda caso) seguiva il motociclo Yamaha T-Max tg. ED06486 condotto dall'attore; eppure il suo nominativo non è riportato nella casella del modulo
CAI riservata ai testimoni oculari, versato in atti. Tale modulo, peraltro, è privo sia della descrizione delle modalità del sinistro sia del grafico raffigurante lo stesso. Preme anche rilevare come non appaia plausibile che a fronte di un sinistro con ferito non siano state allertate le forze dell'ordine (avendone, oltretutto, gli attori tutto l'interesse, se solo si considera che l'intervento di tali forze avrebbe costituito una prova a loro favore). ….”.
Nell'atto d'appello si rileva che la teste escussa in primo grado “ha inquadrato il periodo storico, il luogo, l'ora ed i veicoli coinvolti nel sinistro. Ha altresì indicato i punti della pagina 3 di 10 collisione, le conseguenze dell'evento ed il trasporto in ospedale ad opera di una ambulanza di passaggio sul luogo del sinistro.”; inoltre la Polizia Municipale era intervenuta sul luogo del sinistro, anche se alle ore 20.25, mentre era già CP_1
stato portato via da un'ambulanza di passaggio, tanto è vero che alle ore 19.40 già era in ospedale, come da referto in atti;
parte appellante aveva potuto depositare il rapporto di
Polizia Municipale solo costituendosi in appello, e confermava che “una Volkswagen
Passat, effettuando una manovra di inversione a U si è scontrata con un veicolo T-Max che sopraggiungeva da Via Miano in direzione Capodimonte” e confermava un'altra circostanza riferita dalla teste, ossia che il veicolo T Max non era stato ritirato dal conducente ed era stato recuperato successivamente dal carro attrezzi perché non marciante;
inoltre, il referto di Pronto Soccorso confermava che il ferito era stato trasportato da un'ambulanza in transito, poiché sotto la voce “modalità di accesso” era riportato “altra ambulanza”; all'epoca non era obbligatorio indicare preventivamente i nominativi dei testimoni, ed anche adesso non lo è nei sinistri con feriti, per cui il fatto che il nome della teste non venne indicato nel modulo CAI è irrilevante.
Il verbale della Polizia Municipale di Napoli prodotto solo in grado d'appello dalle parti appellanti non può essere utilizzato, poiché l'art. 345.3 cpc stabilisce che in grado d'appello “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.”. L'appellante ha solo genericamente dedotto di non aver potuto depositare il verbale in primo grado, ma non ha spiegato specificamente cosa glielo avrebbe impedito. Né quel verbale potrebbe essere acquisito d'ufficio ex art. 213 cpc perché, come spiega Cass. 6101/2013: “Il potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente pagina 4 di 10 acquisire dai competenti organi, a norma dell'art. 11, quarto comma, d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285.”.
Vero è che, come osservato dal GdP, negli atti di citazione introduttivi non si precisa in quale punto di Via Miano si sarebbe verificato il sinistro, ma ciò è irrilevante: si tratta di una strada urbana, e non risulta che sia tanto lunga da rendere indeterminata l'indicazione di tale strada come luogo dell'evento, in modo tale da violare il contraddittorio. La teste escussa in primo grado, , ha riferito: “Sono Tes_1
fidanzata con . Era poco prima del Natale 2015 verso le ore 19-19.30 Controparte_1
ero a bordo del motociclo di mio fratello e seguivamo Persona_3 Controparte_1
che era a bordo di un motociclo TMax. Procedevamo per una strada diretti verso
Capodimonte. Se non erro la via che percorrevamo era Via Miano. ci Controparte_1
precedeva di circa 10 metri e non vi erano altri veicoli tra noi e . Ad un certo CP_1
punto ho visto che una Volkswagen Passat di colore grigio metallizzato dalla posizione di sosta lungo il marciapiede destro della strada rispetto al nostro senso di marcia ripartiva effettuando una brusca manovra di inversione ad U. provò a frenare per CP_1
evitare la collisione ma inutilmente ed impattò con la parte anteriore destra del TMax la parte laterale sinistra altezza sportello guidatore e poi cadde al suolo. … Dopo pochi minuti è passata sul posto una autoambulanza che abbiamo fermato e che portò CP_1
all'DA AR … Il TMax condotto da dopo il fatto si presentava CP_1
notevolmente danneggiato e non era in grado di riprendere la marcia . Tant'è che fu recuperato dopo da un carro attrezzi. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite il T
Max condotto da ed i danni che evidenzio con un cerchio …. La manovra di CP_1
immissione della Passat nel flusso circolatorio fu repentina e per niente segnalata”
Nel referto di Pronto Soccorso dell'AORN A. AR, prodotto in primo grado, si legge come modalità d'accesso “altra ambulanza”, Responsabilità di terzi SI, Omissione di soccorso NO, “Riferito incidente stradale”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal GdP, la deposizione testimoniale raccolta in primo grado appare attendibile: le modalità del sinistro sono descritte in modo analitico,
pagina 5 di 10 incluse la direzione seguita dal veicolo condotto da , la posizione della teste CP_1
stessa, la manovra attuata dall'autovettura antagonista, e non rileva che la teste non si sia soffermata nel descrivere il luogo del sinistro, le caratteristiche della strada e la segnaletica sul posto – infatti, una volta specificato in quale strada si era verificato l'evento, è normale che si sia impegnata nel ricordare le circostanze del sinistro, che era la ragione per la quale era stata chiamata a deporre e che le si era fissata nella memoria. anche perché sulle caratteristiche della strada non le è stato chiesto nulla di specifico;
quanto alla segnaletica, può darsi che in quel tratto di segnaletica non ve ne fosse, o non ve ne fosse di rilevante. E' ben possibile che, per un qualsiasi motivo, la teste seguisse la motocicletta condotta dal fidanzato a bordo di un altro veicolo condotto da suo fratello;
il fatto che il nominativo della teste non sia stato inserito nel modulo CAI è irrilevante: non era obbligatorio, e può essere stata una semplice trascuratezza, o potrebbe essere stato ritenuto irrilevante;
allo stesso modo, la genericità del modulo CAI non ha alcun significato particolare, poiché la parte potrebbe aver ritenuto utile solo inserire certi dati e non altri. Non a seguito di tutti i sinistri con feriti vengono chiamate le forze dell'ordine, per le più svariate ragioni, e ciò tanto più in un caso come questo, in cui l'infortunato riportò lesioni molto poco gravi, valutate dal CTU all'1% di danno biologico. Il referto di pronto soccorso non contraddice la deposizione testimoniale, anche laddove nega l'omissione di soccorso, avendo la teste riferito che la conducente dell'autovettura Volkswagen si fermò, tanto che il fratello della teste “prese tutti i dati e le generalità dell'auto investitrice”; e la dizione “altra ambulanza” sul referto, conferma che, come pure riferito dalla teste, l'infortunato venne portato in ospedale da un'ambulanza di passaggio.
Se le ragioni addotte dal GdP per ritenere inattendibile la teste escussa in primo grado non sono condivisibili, ed altre non se ne vedono, deve concludersi che il sinistro dedotto in giudizio si sia effettivamente verificato, con le modalità descritte dalla teste stessa.
pagina 6 di 10 L'art. 154 Cod.Strada stabilisce che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, ossia quella eseguita nell'occasione dal conducente della VW Passat di , devono “a) assicurarsi di poter effettuare la CP_2
manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. … dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”; da come la teste ha descritto l'evento, risulta che il conducente del veicolo di non si assicurò di non CP_2
creare pericolo per gli altri utenti della strada, non segnalò la propria intenzione, e non diede la precedenza al motociclo Yamaha condotto da , il quale era in marcia CP_1
normale lungo la strada. La manovra avvenne proprio mentre il motociclo Yamaha stava passando, tanto che, come riferito dalla teste, frenò inutilmente, segno che lo CP_1
spazio a disposizione per tentare di evitare l'impatto era davvero esiguo. I danni furono comunque limitati, e ciò dimostra che il motociclo Yamaha non precedeva a velocità particolarmente elevata. Considerato tutto ciò, è irrilevante che in quel tratto di strada l'inversione potesse essere consentita, come ipotizzato dal GdP: le norme violate del conducente del veicolo di lo rendono responsabile dell'evento. CP_2
Il CTU medico, con valutazione analitica dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi,
e rispondendo compiutamente alle osservazioni dei CC.TT.PP., ha accertato che nel sinistro riportò esiti distrattivi a livello del tendine inserzionale del CP_1
sovraspinoso della spalla destra, che seguì una invalidità temporanea totale di giorni 10, parziale al 50% di giorni 10 e parziale al 25% di giorni 10, e sono residuati postumi permanenti nella misura dell'1% in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni
26; le spese mediche documentate e congrue ammontano ad € 40. Applicando i criteri stabiliti dall'art. 139 Cod.Ass. ed i valori fissati dal D.Min. Sviluppo Economico
25/6/2015, vanno liquidate in favore dell'attore le seguenti somme: € 810,08 CP_1
per l'invalidità temporanea, € 730,04 per l'invalidità permanente, ed € 40 per spese mediche;
non sono state addotte valide ragioni per riconoscere un ulteriore danno morale;
in totale vanno dunque liquidati € 1.580,12; oltre rivalutazione secondo Istat dal pagina 7 di 10 17/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 17/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
La CTU ingegnere, sulla base delle fotografie riconosciute dalla testimone, ha calcolato in € 4.839,13 Iva esclusa i danni subiti dal motociclo di , e non vi Parte_1
sono ragioni per discostarsi da tale valutazione: la scheda tecnica allegata alla relazione
è estremamente dettagliata, la CTU ha risposto alle osservazioni del CTP di e CP_3
come risulta dall'ispezione del PRA di Napoli in atti il veicolo era stato immatricolato appena 10 mesi prima dell'evento, ed acquistato per un prezzo di € 10.710. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, e sulla somma devalutata al 17/12/2015 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Naturalmente, essendo stata riformata la pronuncia sulle spese, non c'è alcun credito di da compensare con il credito degli appellanti. Per il primo grado, si liquidano CP_3
distintamente le spese relative alle cause prima che venissero riunite, ossia gli esborsi e le fasi di studio e introduttiva, considerando la causa di di valore tra € 1101 e CP_1
5200 e quella di di valore tra € 5201 e 26.000; e per tutto il periodo Parte_1
successivo le due cause riunite di valore complessivo tra € 5201 e 26000, con l'aumento del 30% per la difesa di più parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1636/2020 rgac tra: Pt_1
pagina 8 di 10 e , appellanti;
Parte_1 Controparte_1 Controparte_5 [...]
appellati; così provvede: CP_3
1) Dichiara responsabile esclusivo dell'evento per cui è causa;
Controparte_2
2) Condanna e in solido a pagare a Controparte_2 Controparte_3
a titolo di risarcimento la somma di € 1.580,12; oltre Controparte_1
rivalutazione secondo Istat dal 17/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 17/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna e in solido a pagare a Controparte_2 Controparte_3 [...]
a titolo di risarcimento la somma di € 4.839,13, oltre IVA;
oltre Parte_1
rivalutazione secondo Istat dal 17/12/2015 alla pronuncia;
interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, e sulla somma devalutata al 17/12/2015 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
4) Condanna e in solido a rimborsare a ogni somma CP_2 CP_3 CP_1
che questi documenti di avere versato al CTU dr. in base ai decreti Persona_1
di liquidazione per cui è causa;
5) Condanna e in solido a rimborsare a ogni CP_2 CP_3 Parte_1
somma che questa documenti di avere versato alla CTU ing. in Persona_2
base ai decreti di liquidazione per cui è causa;
6) Condanna e in solido a rimborsare agli appellanti le spese di CP_2 CP_3
primo grado, che liquida: per la fase precedente la riunione, per in € CP_1
269,45 per esborsi ed in € 488 per compenso;
per in € 269,45 Parte_1
per esborsi ed € 777; e per entrambi, nella fase successiva alla riunione, in €
1.706,90; sempre oltre spese generali, Iva e Cpa;
sempre con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Ottaviano;
7) Condanna e in solido a rimborsare agli appellanti le spese del CP_2 CP_3
presente grado, che liquida in € 402,86 per esborsi ed € 6600,10 per compenso,
pagina 9 di 10 oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Pasquale
Ottaviano.
Così deciso in Portici in data 13/12/2025 Il giudice unico pagina 10 di 10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1636/2020 RGAC e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t.; nonché ; elettivamente Parte_1 Controparte_1
domiciliati in Napoli al Corso G. Garibaldi 62 presso l'avv. Pasquale Ottaviano, dal quale sono rappresentati e difesi come da procure a margine degli atti di citazione introduttivi
APPELLANTI
E
, domiciliato in Napoli alla Via Madonna delle Grazie a Piscinola 20 Controparte_2
pt pagina 1 di 10 in persona di due procuratori, elettivamente domiciliata in Controparte_3
Napoli alla Piazza Carità 32 presso l'avv. Renato Magaldi, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e le domande proposte in primo grado dagli appellanti vanno accolte, per quanto di ragione.
Con sentenza 31066/2019 il GdP di Napoli ha rigettato (condannando i soccombenti a rimborsare le spese di lite alla parte vittoriosa) le domande con cui e Controparte_1
avevano chiesto in due giudizi distinti poi riuniti di dichiarare Parte_1
responsabile di un sinistro verificatosi in data 17/12/2015 in Napoli Controparte_2
tra il motociclo Yamaha T- Max tg ED06486 di proprietà di condotto Parte_1
da ed assicurato per la Rca con e l'autovettura VW CP_2 Controparte_3
Passat tg. EA063WN di proprietà di – e condannare i convenuti in solido a CP_2
risarcire i danni subiti nell'evento dal veicolo di da liquidare in € Parte_1
6.905,09, e da per lesioni personali, da liquidare in € 9.289,71 o in diversa CP_1
somma, per entrambi oltre rivalutazione ed interessi dal fatto e comunque nel limite di competenza del Giudice di Pace e con vittoria delle spese di lite con distrazione;
hanno proposto appello e chiedendo di accogliere le Parte_1 Controparte_1
domande da loro proposte in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
si è costituita chiedendo di rigettare l'appello Controparte_3
pagina 2 di 10 con vittoria delle spese del secondo grado o subordinatamente “in caso d'accoglimento delle domande attorea procedere alla compensazione dei crediti vantati dalla
[...]
nei confronti degli istanti”; nel corso del presente grado sono state espletate CP_4
consulenze tecniche d'ufficio medica dal dr. e sul motoveicolo Yamaha Persona_1
dall'ing. ; ora la causa va decisa. Persona_2
Il GdP ha rigettato le domande proposte in primo grado, perché gli attori non avevano
“prodotto alcuna documentazione fotografica, riproducente i luoghi teatro del sinistro”, e perché “… le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso sono del tutto generiche, pedissequamente ripetitive delle asserzioni attoree, prive di riferimenti circostanziati utili alla ricostruzione dell'accaduto: nessuna descrizione dei luoghi dove il sinistro si sarebbe verificato, delle caratteristiche della strada, dell'eventuale segnaletica ivi gravante: a tal riguardo si osserva che il codice della strada vieta l'inversione di marcia solo sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, mentre sulle altre strade è possibile effettuare tale manovra in assenza del divieto specifico, reso noto con un apposito segnale;
d'altra parte, dalla sua escussione, non è rimasto in alcun modo provato in quale punto di Via Miano in Napoli (che pure è una strada molto estesa) dove il sinistro si sarebbe verificato (circostanza mai allegata dagli attori, sin dalla fase stragiudiziale). Il teste, che ha dichiarato essere la fidanzata di , Controparte_1
avrebbe assistito ai fatti perché viaggiava a bordo di un altro motociclo, condotto dal di lei fratello, che (guarda caso) seguiva il motociclo Yamaha T-Max tg. ED06486 condotto dall'attore; eppure il suo nominativo non è riportato nella casella del modulo
CAI riservata ai testimoni oculari, versato in atti. Tale modulo, peraltro, è privo sia della descrizione delle modalità del sinistro sia del grafico raffigurante lo stesso. Preme anche rilevare come non appaia plausibile che a fronte di un sinistro con ferito non siano state allertate le forze dell'ordine (avendone, oltretutto, gli attori tutto l'interesse, se solo si considera che l'intervento di tali forze avrebbe costituito una prova a loro favore). ….”.
Nell'atto d'appello si rileva che la teste escussa in primo grado “ha inquadrato il periodo storico, il luogo, l'ora ed i veicoli coinvolti nel sinistro. Ha altresì indicato i punti della pagina 3 di 10 collisione, le conseguenze dell'evento ed il trasporto in ospedale ad opera di una ambulanza di passaggio sul luogo del sinistro.”; inoltre la Polizia Municipale era intervenuta sul luogo del sinistro, anche se alle ore 20.25, mentre era già CP_1
stato portato via da un'ambulanza di passaggio, tanto è vero che alle ore 19.40 già era in ospedale, come da referto in atti;
parte appellante aveva potuto depositare il rapporto di
Polizia Municipale solo costituendosi in appello, e confermava che “una Volkswagen
Passat, effettuando una manovra di inversione a U si è scontrata con un veicolo T-Max che sopraggiungeva da Via Miano in direzione Capodimonte” e confermava un'altra circostanza riferita dalla teste, ossia che il veicolo T Max non era stato ritirato dal conducente ed era stato recuperato successivamente dal carro attrezzi perché non marciante;
inoltre, il referto di Pronto Soccorso confermava che il ferito era stato trasportato da un'ambulanza in transito, poiché sotto la voce “modalità di accesso” era riportato “altra ambulanza”; all'epoca non era obbligatorio indicare preventivamente i nominativi dei testimoni, ed anche adesso non lo è nei sinistri con feriti, per cui il fatto che il nome della teste non venne indicato nel modulo CAI è irrilevante.
Il verbale della Polizia Municipale di Napoli prodotto solo in grado d'appello dalle parti appellanti non può essere utilizzato, poiché l'art. 345.3 cpc stabilisce che in grado d'appello “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.”. L'appellante ha solo genericamente dedotto di non aver potuto depositare il verbale in primo grado, ma non ha spiegato specificamente cosa glielo avrebbe impedito. Né quel verbale potrebbe essere acquisito d'ufficio ex art. 213 cpc perché, come spiega Cass. 6101/2013: “Il potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente pagina 4 di 10 acquisire dai competenti organi, a norma dell'art. 11, quarto comma, d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285.”.
Vero è che, come osservato dal GdP, negli atti di citazione introduttivi non si precisa in quale punto di Via Miano si sarebbe verificato il sinistro, ma ciò è irrilevante: si tratta di una strada urbana, e non risulta che sia tanto lunga da rendere indeterminata l'indicazione di tale strada come luogo dell'evento, in modo tale da violare il contraddittorio. La teste escussa in primo grado, , ha riferito: “Sono Tes_1
fidanzata con . Era poco prima del Natale 2015 verso le ore 19-19.30 Controparte_1
ero a bordo del motociclo di mio fratello e seguivamo Persona_3 Controparte_1
che era a bordo di un motociclo TMax. Procedevamo per una strada diretti verso
Capodimonte. Se non erro la via che percorrevamo era Via Miano. ci Controparte_1
precedeva di circa 10 metri e non vi erano altri veicoli tra noi e . Ad un certo CP_1
punto ho visto che una Volkswagen Passat di colore grigio metallizzato dalla posizione di sosta lungo il marciapiede destro della strada rispetto al nostro senso di marcia ripartiva effettuando una brusca manovra di inversione ad U. provò a frenare per CP_1
evitare la collisione ma inutilmente ed impattò con la parte anteriore destra del TMax la parte laterale sinistra altezza sportello guidatore e poi cadde al suolo. … Dopo pochi minuti è passata sul posto una autoambulanza che abbiamo fermato e che portò CP_1
all'DA AR … Il TMax condotto da dopo il fatto si presentava CP_1
notevolmente danneggiato e non era in grado di riprendere la marcia . Tant'è che fu recuperato dopo da un carro attrezzi. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite il T
Max condotto da ed i danni che evidenzio con un cerchio …. La manovra di CP_1
immissione della Passat nel flusso circolatorio fu repentina e per niente segnalata”
Nel referto di Pronto Soccorso dell'AORN A. AR, prodotto in primo grado, si legge come modalità d'accesso “altra ambulanza”, Responsabilità di terzi SI, Omissione di soccorso NO, “Riferito incidente stradale”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal GdP, la deposizione testimoniale raccolta in primo grado appare attendibile: le modalità del sinistro sono descritte in modo analitico,
pagina 5 di 10 incluse la direzione seguita dal veicolo condotto da , la posizione della teste CP_1
stessa, la manovra attuata dall'autovettura antagonista, e non rileva che la teste non si sia soffermata nel descrivere il luogo del sinistro, le caratteristiche della strada e la segnaletica sul posto – infatti, una volta specificato in quale strada si era verificato l'evento, è normale che si sia impegnata nel ricordare le circostanze del sinistro, che era la ragione per la quale era stata chiamata a deporre e che le si era fissata nella memoria. anche perché sulle caratteristiche della strada non le è stato chiesto nulla di specifico;
quanto alla segnaletica, può darsi che in quel tratto di segnaletica non ve ne fosse, o non ve ne fosse di rilevante. E' ben possibile che, per un qualsiasi motivo, la teste seguisse la motocicletta condotta dal fidanzato a bordo di un altro veicolo condotto da suo fratello;
il fatto che il nominativo della teste non sia stato inserito nel modulo CAI è irrilevante: non era obbligatorio, e può essere stata una semplice trascuratezza, o potrebbe essere stato ritenuto irrilevante;
allo stesso modo, la genericità del modulo CAI non ha alcun significato particolare, poiché la parte potrebbe aver ritenuto utile solo inserire certi dati e non altri. Non a seguito di tutti i sinistri con feriti vengono chiamate le forze dell'ordine, per le più svariate ragioni, e ciò tanto più in un caso come questo, in cui l'infortunato riportò lesioni molto poco gravi, valutate dal CTU all'1% di danno biologico. Il referto di pronto soccorso non contraddice la deposizione testimoniale, anche laddove nega l'omissione di soccorso, avendo la teste riferito che la conducente dell'autovettura Volkswagen si fermò, tanto che il fratello della teste “prese tutti i dati e le generalità dell'auto investitrice”; e la dizione “altra ambulanza” sul referto, conferma che, come pure riferito dalla teste, l'infortunato venne portato in ospedale da un'ambulanza di passaggio.
Se le ragioni addotte dal GdP per ritenere inattendibile la teste escussa in primo grado non sono condivisibili, ed altre non se ne vedono, deve concludersi che il sinistro dedotto in giudizio si sia effettivamente verificato, con le modalità descritte dalla teste stessa.
pagina 6 di 10 L'art. 154 Cod.Strada stabilisce che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, ossia quella eseguita nell'occasione dal conducente della VW Passat di , devono “a) assicurarsi di poter effettuare la CP_2
manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. … dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”; da come la teste ha descritto l'evento, risulta che il conducente del veicolo di non si assicurò di non CP_2
creare pericolo per gli altri utenti della strada, non segnalò la propria intenzione, e non diede la precedenza al motociclo Yamaha condotto da , il quale era in marcia CP_1
normale lungo la strada. La manovra avvenne proprio mentre il motociclo Yamaha stava passando, tanto che, come riferito dalla teste, frenò inutilmente, segno che lo CP_1
spazio a disposizione per tentare di evitare l'impatto era davvero esiguo. I danni furono comunque limitati, e ciò dimostra che il motociclo Yamaha non precedeva a velocità particolarmente elevata. Considerato tutto ciò, è irrilevante che in quel tratto di strada l'inversione potesse essere consentita, come ipotizzato dal GdP: le norme violate del conducente del veicolo di lo rendono responsabile dell'evento. CP_2
Il CTU medico, con valutazione analitica dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi,
e rispondendo compiutamente alle osservazioni dei CC.TT.PP., ha accertato che nel sinistro riportò esiti distrattivi a livello del tendine inserzionale del CP_1
sovraspinoso della spalla destra, che seguì una invalidità temporanea totale di giorni 10, parziale al 50% di giorni 10 e parziale al 25% di giorni 10, e sono residuati postumi permanenti nella misura dell'1% in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni
26; le spese mediche documentate e congrue ammontano ad € 40. Applicando i criteri stabiliti dall'art. 139 Cod.Ass. ed i valori fissati dal D.Min. Sviluppo Economico
25/6/2015, vanno liquidate in favore dell'attore le seguenti somme: € 810,08 CP_1
per l'invalidità temporanea, € 730,04 per l'invalidità permanente, ed € 40 per spese mediche;
non sono state addotte valide ragioni per riconoscere un ulteriore danno morale;
in totale vanno dunque liquidati € 1.580,12; oltre rivalutazione secondo Istat dal pagina 7 di 10 17/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 17/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
La CTU ingegnere, sulla base delle fotografie riconosciute dalla testimone, ha calcolato in € 4.839,13 Iva esclusa i danni subiti dal motociclo di , e non vi Parte_1
sono ragioni per discostarsi da tale valutazione: la scheda tecnica allegata alla relazione
è estremamente dettagliata, la CTU ha risposto alle osservazioni del CTP di e CP_3
come risulta dall'ispezione del PRA di Napoli in atti il veicolo era stato immatricolato appena 10 mesi prima dell'evento, ed acquistato per un prezzo di € 10.710. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, e sulla somma devalutata al 17/12/2015 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Naturalmente, essendo stata riformata la pronuncia sulle spese, non c'è alcun credito di da compensare con il credito degli appellanti. Per il primo grado, si liquidano CP_3
distintamente le spese relative alle cause prima che venissero riunite, ossia gli esborsi e le fasi di studio e introduttiva, considerando la causa di di valore tra € 1101 e CP_1
5200 e quella di di valore tra € 5201 e 26.000; e per tutto il periodo Parte_1
successivo le due cause riunite di valore complessivo tra € 5201 e 26000, con l'aumento del 30% per la difesa di più parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1636/2020 rgac tra: Pt_1
pagina 8 di 10 e , appellanti;
Parte_1 Controparte_1 Controparte_5 [...]
appellati; così provvede: CP_3
1) Dichiara responsabile esclusivo dell'evento per cui è causa;
Controparte_2
2) Condanna e in solido a pagare a Controparte_2 Controparte_3
a titolo di risarcimento la somma di € 1.580,12; oltre Controparte_1
rivalutazione secondo Istat dal 17/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 17/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna e in solido a pagare a Controparte_2 Controparte_3 [...]
a titolo di risarcimento la somma di € 4.839,13, oltre IVA;
oltre Parte_1
rivalutazione secondo Istat dal 17/12/2015 alla pronuncia;
interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, e sulla somma devalutata al 17/12/2015 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
4) Condanna e in solido a rimborsare a ogni somma CP_2 CP_3 CP_1
che questi documenti di avere versato al CTU dr. in base ai decreti Persona_1
di liquidazione per cui è causa;
5) Condanna e in solido a rimborsare a ogni CP_2 CP_3 Parte_1
somma che questa documenti di avere versato alla CTU ing. in Persona_2
base ai decreti di liquidazione per cui è causa;
6) Condanna e in solido a rimborsare agli appellanti le spese di CP_2 CP_3
primo grado, che liquida: per la fase precedente la riunione, per in € CP_1
269,45 per esborsi ed in € 488 per compenso;
per in € 269,45 Parte_1
per esborsi ed € 777; e per entrambi, nella fase successiva alla riunione, in €
1.706,90; sempre oltre spese generali, Iva e Cpa;
sempre con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Ottaviano;
7) Condanna e in solido a rimborsare agli appellanti le spese del CP_2 CP_3
presente grado, che liquida in € 402,86 per esborsi ed € 6600,10 per compenso,
pagina 9 di 10 oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Pasquale
Ottaviano.
Così deciso in Portici in data 13/12/2025 Il giudice unico pagina 10 di 10