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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 780/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 Gloria
e
(C.F: ), nato a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Ciaccia
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in ROMA in data 26.07.2004, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2004, al N. 01644, Parte 1, Serie 01 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
assegna l'immobile adibito a casa coniugale sito in Cerveteri (RM) in Via della Tomba 5/D , con quanto in essa contenuto alla sig.ra allo stato proprietaria dell'intero, quale genitore Parte_1 collocatario delle figlie, fatto salvo quanto di seguito concordato, anche in ordine ai trasferimenti patrimoniali;
conferma che la scelta condivisa dai genitori di assegnare la casa familiare alla sig.ra Parte_1
è dettata nell'esclusivo interesse delle figlie, di cui due ad oggi ancora minorenn condizionata a tale interesse per cui i coniugi sono d'accordo che detta assegnazione non avrà più ragion d'essere quando, per vicende sopravvenute, la stessa non sarà più idonea a svolgere tale essenziale funzione;
conferma che il sig. avrà accesso all'abitazione, previo accordo con la sig.ra Parte_2 Parte_1
per effettu zione dello stesso immobile con giardino e piscina, a
[...] stesso se ne è sempre occupato personalmente e continuerà a farlo nel comune interesse;
conferma che le due figlie minorenni e , entrambe studentesse, sono affidate Per_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre nella abitazione in Cerveteri (RM) Via della Tomba 5/D, ove attualmente dimorano e mantengono la residenza. Nell'interesse supremo delle figlie, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé; dispone che il padre, sig. , potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e Parte_2 Per_1 Per_2 quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario, subordinatamente alle superiori esigenze del minore, e comunque, in caso di disaccordo, nei termini e modalità del piano genitoriale concordato, sottoscritto dagli stessi ed allegato al ricorso congiunto, che costituisce parte integrante delle presenti note conclusive ovvero: - i fine settimana alternati, preferibilmente nella giornata della domenica, e quando possibile a partire dal sabato con pernotto presso il padre sino alla domenica, il tutto compatibilmente con gli orari di apertura dell'attività lavorativa svolta dal sig. ; - nel corso di Pt_2 ciascuna settimana potrà tenerle con sé due / tre pomeriggi la settimana, anche presso l'abitazione delle minori, dopo la scuola per accompagnarle alle attività extra scolastiche e/o riportarle a casa la sera;
- nel corso delle festività ed altre feste comandate il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre (Natale e Capodanno alternati) ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua 2 per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle figlie si seguirà il criterio dell'alternanza annuale con la madre;
- durante le vacanze estive, il padre potrà inoltre tenerle con sé per due settimane, anche non consecutive, previa concertazione delle date con la madre, in periodo diverso da quello di ferie di quest'ultima; a tal riguardo entrambi i genitori si impegnano a rendere reciprocamente il relativo piano ferie entro il mese di aprile di ogni anno;
- qualora il padre sia fuori sede per lavoro nei giorni e nei periodi più sopra indicati, il giorno di visita ed il week-end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni della madre e comunque previo accordo con Per_ la medesima. La figlia maggiorenne studentessa non economicamente indipendente e convivente con la madre, concorderà direttamente con il padre le modalità ed i tempi di frequentazione;
Per_ dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per le tre figlie Parte_2 Parte_1 Per_1
e un contributo mensile di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ognuna e così per una somma Per_2 c iva di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) a titolo di concorso al mantenimento delle medesime, da versare a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione delle presenti condizioni entro i primi cinque giorni del mese, nonché da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
dispone che il sig. sostenga integralmente (e quindi al 100%) tutte le spese straordinarie che Pt_2 non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi che si renderanno necessarie per le 3 (tre) figlie come da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia n. 150/15 del 15.5.2015. Il sig. si impegna a Pt_2 sostenere integralmente (e quindi 100%) anche le altre spese straordinarie di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, purché preventivamente concordate tra i genitori e comunque da rimborsare a fronte di regolare presentazione delle singole ricevute e/o fatture giustificative di spesa, in ossequio al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Civitavecchia n. 150/15 del 15.5.2015; dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1 un contributo mensile di complessivi € 500,00 (cinquecento/00) a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione delle condizioni del presente ricorso entro i primi cinque giorni del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le parti hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori. Accordi relativi ai trasferimenti patrimoniali che i signori e hanno Parte_2 Parte_1 raggiunto nell'ambito della determinazione e regolamenta d onché della equa ripartizione del patrimonio coniugale quale condizione necessaria e funzionale alla conciliazione della lite familiare e alla definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti in via definitiva e quale unico modo per appianare ogni contrasto tra di loro, quale presupposto necessario ed indispensabile per la definizione del presente accordo di divorzio consensuale. A. Quanto all'immobile sito in Cerveteri (RM) in Via della Tomba 5/D. 3 La sig.ra Parte_1 Per_ si impegna e si obbliga a trasferire a titolo gratuito alle 3 (tre) figlie e in Per_1 Persona_2 percentuali uguali, previa autorizzazione del Giudice Tutelare comp Per_4
e (autorizzazione che i coniugi si obbligano a chiedere congiuntamente), la nuda
[...] Persona_2 tà mobile sito in Cerveteri (RM) in Via della Tomba 5/D così come di seguito composto riservando per sé il diritto di usufrutto del 50% per la durata di 5 (cinque) anni dell'intero immobile composto di tutte le particelle elencate di seguito espressamente: fabbricato posto al piano terra e seminterrato con annesso garage ed appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati 10.022 circa, il tutto confinante con detta Via Fosso, particella 158 del foglio 16, salvo altri. Dette porzioni immobiliari risultano essere censite al Catasto Fabbricati di Cerveteri al foglio 16, particella 197, subalterni: n. 1 il fabbricato alla Via della Tomba snc, piano T-S1 (in costruzione), n. 2 il garage alla Via della Tomba snc, piano S1 (in costruzione); al Catasto Terreni di Cerveteri al foglio 16, particella 196, qualità seminativo, classe 4, ha 1, are 00, ca 22, reddito dominicale Euro 34,32 reddito agrario Euro 23,29 il terreno. Il tutto è meglio individuato nell'atto di compravendita a rogito Notaio Prof. Avv. Rep. n. 130.474, Racc. n. 24.955, registrato all'Ufficio Provinciale di Roma 2 il Persona_5
02.11.2005 al n. 25632/1T e che, terminata la costruzione, è stato oggetto di variazioni catastali (tutte oggetto del presente accordo) come di seguito indicate e riportate nella visura allegata: n. 1 Foglio 16 Particella 197 Sub 503 Zona cens. 1 Micro zona Categoria C/6 Classe 4 Consistenza 68 mq Superficie catastale 76 mq. Rendita euro 87,80 indirizzo VIA DELLA TOMBA n. 5D piano: S1 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 06/07/2017 protocollo n. RM0333878 in atti dal 06/07/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 74764.1/2017). n. 2 Foglio 16 Particella 273 Sub Zona cens. 1 Micro zona Categoria C/7 Classe U Consistenza 47 mq. Superficie catastale 47 mq. Rendita Euro 33,98 indirizzo VIA DELLA TOMBA n. 5D piano: T;
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 14/07/2017 protocollo n. RM0363174 in atti dal 14/07/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 77801.1/2017). n. 3 Foglio 16 Particella 197 Sub 504 Zona cens. 1 Micro zona Categoria A/7 Classe 2 Consistenza 6.5 vani Superficie catastale Totale: 182 m² Totale escluse aree scoperte**: 182 m q. Rendita Euro 1.091,02 e Particella 289 Sub 501 entrambe indirizzo VIA FOSSO DELLA TOMBA n. 5D piano: T- S1; AMPLIAMENTO del 22/04/2021 protocollo n. RM0153452 in atti dal 26/04/2021 AMPLIAMENTO (n. 73071.1/2021). Le parti precisano che le particelle 197 sub.504 e 279 sub.501 sono tra loro graffate. n. 4 Foglio 16 Particella 278 Sub porzione Qualità Seminativo Classe 4 Superficie ha are 94 ca 57 Deduz. A1 Reddito domenicale € 32,38 agrario € 21,98 Tipo mappale del 13/10/2020 protocollo n. RM0339604 in atti dal 13/10/2020 presentato il 13/10/2020 (n. 339604.1/2020). La cessione suddetta sarà fatta ed accettata con tutti gli immobili in oggetto, gli usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, dipendenze e pertinenze, annessi e connessi, niente escluso e tutto incluso. La sig.ra si obbliga ad eseguire detto trasferimento con atto pubblico a Parte_1 mezzo rogito notarile: (i) contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento in suo favore dell'immobile sito in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 38 di cui al punto B) che segue;
(ii) entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare competente, e comunque non prima della successiva registrazione della dichiarazione di Per_ successione del sig. (padre del sig. ) in favore delle tre nipoti Persona_6 Parte_2 Per_1 e e del voltura catasta i intestati in favore delle Parte_3 sig. si obbliga a sostenere interamente tutte le spese relative al trasferimento (imposte, Parte_2 tass ili) che si dovessero eventualmente sostenere. 4 Il sig. si impegna altresì ad Pt_2 estinguere con i suoi risparmi le ultime 8 (otto) rate mensili residue del mutuo (doc. 23) che grava su detto immobile e dunque sino alla sua naturale scadenza ed integrale estinzione. B. Quanto all'immobile sito in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 38. Il sig. si Parte_2 impegna e si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra che a di Pt_1 Parte_1 proprietà pari al 25% (venticinque per cento) delle particelle immobiliari site in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 36 e 38, così composte: unità immobiliare (appartamento) sita in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 38, scala D int. 4 piano T, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerveteri (RM) al Foglio 38, Numero 795 802, Sub 4, Zona cens. 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 4,0 vani, Superficie catastale totale 60 mq, rendita euro 464,81; unità immobiliare (cantina) sita in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 36, Edificio D int. 1 piano S1, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerveteri (RM) al Foglio 38, Numero 795, Sub 21, Zona cens. 1, Categoria C/2, Classe 8, Consistenza 3 mq Superficie catastale totale 4 mq, rendita euro 8,83 (doc. 17); unità immobiliare (cantina) sita in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 36, Edificio D int. 17 piano S1, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerveteri (RM) al Foglio 38, Numero 795, Sub 37, Zona cens. 1, Categoria C/2, Classe 8, Consistenza 13 mq Superficie catastale totale 15 mq, rendita euro 38,27. La restante quota di proprietà pari al 75% (settantacinque per cento) delle particelle immobiliari site in Cerveteri (RM) Via Giuseppe Rossetti n. 36 e 38, sopra meglio descritte, verrà trasferita pro quota a titolo gratuito dalle figlie (maggiorenne) e e Parte_3 Per_1 Persona_2
(minorenni), previa autorizzazione del Giudice Tutelare, alla sig.ra ciò anche in Parte_1 ragione della cessione a titolo gratuito di cui al precedente punto A) si obbliga a Parte_2 sostenere interamente tutte le spese relative al trasferimento (imposte, tasse e spese notarili) che si dovessero eventualmente sostenere. La sig.ra sempre nell'ottica di un criterio di Parte_1 bilanciamento di interessi patrimoniali, si obbliga a consentire al sig. , acquisita l'integrale Parte_2 proprietà a seguito dei trasferimenti di cui al punto precedente ed nti, di continuare a godere pienamente di dette n.3 (tre) unità immobiliari site in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 36 e 38, sino a quando la medesima rimarrà assegnataria dell'abitazione in Cerveteri (RM), Via della Tomba 5/D. A tal fine: (i) la sig.ra si obbliga - sin d'ora - a stipulare, Parte_1 contestualmente all'atto della cessione i a del 25% del sig. delle Parte_2 suddette porzioni immobiliari, un contratto di comodato d'uso gratuito in favore del medesimo, sino a quando la medesima rimarrà assegnataria dell'abitazione in Cerveteri (RM), Via della Tomba 5/D; (ii) il sig. si obbliga sin d'ora, ad effettuare tutti gli interventi di ristrutturazione Parte_2 dell'appart eteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 38, scala D int. 4 piano T, Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerveteri (RM) al Foglio 38, Numero 795 802, Sub 4, Zona cens. 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 4,0 vani, Superficie catastale totale 60 mq, rendita euro 464,81), comprendendo la terrazza ed il giardino, eseguendo il rifacimento degli impianti elettrico ed idraulico a norma, del bagno, della pavimentazione e la ripulitura e risanamento delle pareti affette da infiltrazioni e muffa, che lo stesso effettuerà nel corso del periodo di godimento dell'immobile, per conto della sig.ra che sin d'ora si impegna a fornire le relative autorizzazioni. Pt_1
Le parti, sempre nell'ottica del bilanciamento degli interessi patrimoniali tra le parti, nelle more del giudizio di divorzio, sulla base degli accordi di cui al presente atto, hanno convenuto di chiedere congiuntamente al Giudice Tutelare competente di essere autorizzati per conto e nell'interesse delle figlie minorenni e : (i) ad accettare pro quota il diritto di piena proprietà Per_1 Persona_2 dell'immobile sito in Cerveteri (RM) in Via della Tomba 5/D, come meglio identificato al precedente punto A). (ii) ad accettare con beneficio di inventario pro quota l'eredità del nonno paterno Per_6
per diritto di rappresentazione in qualità di discendenti legittime del sig. a seguito
[...] Parte_2 cia all'eredità esercitata dal medesimo e debitamente trascritta;
(iii) a tr gratuito alla madre, sig.ra le loro quote di proprietà (dopo averle acquisite dalla successione Parte_1 del nonno) pari r cento dell'intero) delle particelle degli immobili siti in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 36 e 38 composte da n. 1 appartamento, n. 2 (due) cantine, come sopra meglio indicate catastalmente, stante la cessione a titolo gratuito del diritto di nuda proprietà dell'immobile intero sito in Cerveteri (RM) in Via della Tomba 5/D che la sig.ra Parte_1 si è impegnata a trasferire integralmente a tutte e tre le figlie con il presente ac punto B). Il sig. si obbliga a sostenere interamente tutte le spese relative al trasferimento Parte_2 (imposte, tasse e spese notarili) che si dovessero eventualmente sostenere. Tutti i trasferimenti di cui alle obbligazioni relative ai punti sopra indicati, configurandosi quali reciproche concessioni necessarie a comporre la vertenza familiare, usufruiscono degli sgravi fiscali perché trattasi di condizioni decisive ai fini della soluzione della lite insorgenda ed imprescindibili per l'equa distribuzione dei beni nell'ambito dello scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Tutte le reciproche obbligazioni di cui ai punti precedenti hanno espressamente valore di accordo avente effetti vincolanti, che varrà ad ogni effetto quale titolo azionabile in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 780/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 Gloria
e
(C.F: ), nato a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Ciaccia
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in ROMA in data 26.07.2004, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2004, al N. 01644, Parte 1, Serie 01 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
assegna l'immobile adibito a casa coniugale sito in Cerveteri (RM) in Via della Tomba 5/D , con quanto in essa contenuto alla sig.ra allo stato proprietaria dell'intero, quale genitore Parte_1 collocatario delle figlie, fatto salvo quanto di seguito concordato, anche in ordine ai trasferimenti patrimoniali;
conferma che la scelta condivisa dai genitori di assegnare la casa familiare alla sig.ra Parte_1
è dettata nell'esclusivo interesse delle figlie, di cui due ad oggi ancora minorenn condizionata a tale interesse per cui i coniugi sono d'accordo che detta assegnazione non avrà più ragion d'essere quando, per vicende sopravvenute, la stessa non sarà più idonea a svolgere tale essenziale funzione;
conferma che il sig. avrà accesso all'abitazione, previo accordo con la sig.ra Parte_2 Parte_1
per effettu zione dello stesso immobile con giardino e piscina, a
[...] stesso se ne è sempre occupato personalmente e continuerà a farlo nel comune interesse;
conferma che le due figlie minorenni e , entrambe studentesse, sono affidate Per_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre nella abitazione in Cerveteri (RM) Via della Tomba 5/D, ove attualmente dimorano e mantengono la residenza. Nell'interesse supremo delle figlie, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé; dispone che il padre, sig. , potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e Parte_2 Per_1 Per_2 quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario, subordinatamente alle superiori esigenze del minore, e comunque, in caso di disaccordo, nei termini e modalità del piano genitoriale concordato, sottoscritto dagli stessi ed allegato al ricorso congiunto, che costituisce parte integrante delle presenti note conclusive ovvero: - i fine settimana alternati, preferibilmente nella giornata della domenica, e quando possibile a partire dal sabato con pernotto presso il padre sino alla domenica, il tutto compatibilmente con gli orari di apertura dell'attività lavorativa svolta dal sig. ; - nel corso di Pt_2 ciascuna settimana potrà tenerle con sé due / tre pomeriggi la settimana, anche presso l'abitazione delle minori, dopo la scuola per accompagnarle alle attività extra scolastiche e/o riportarle a casa la sera;
- nel corso delle festività ed altre feste comandate il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre (Natale e Capodanno alternati) ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua 2 per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle figlie si seguirà il criterio dell'alternanza annuale con la madre;
- durante le vacanze estive, il padre potrà inoltre tenerle con sé per due settimane, anche non consecutive, previa concertazione delle date con la madre, in periodo diverso da quello di ferie di quest'ultima; a tal riguardo entrambi i genitori si impegnano a rendere reciprocamente il relativo piano ferie entro il mese di aprile di ogni anno;
- qualora il padre sia fuori sede per lavoro nei giorni e nei periodi più sopra indicati, il giorno di visita ed il week-end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni della madre e comunque previo accordo con Per_ la medesima. La figlia maggiorenne studentessa non economicamente indipendente e convivente con la madre, concorderà direttamente con il padre le modalità ed i tempi di frequentazione;
Per_ dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per le tre figlie Parte_2 Parte_1 Per_1
e un contributo mensile di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ognuna e così per una somma Per_2 c iva di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) a titolo di concorso al mantenimento delle medesime, da versare a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione delle presenti condizioni entro i primi cinque giorni del mese, nonché da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
dispone che il sig. sostenga integralmente (e quindi al 100%) tutte le spese straordinarie che Pt_2 non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi che si renderanno necessarie per le 3 (tre) figlie come da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia n. 150/15 del 15.5.2015. Il sig. si impegna a Pt_2 sostenere integralmente (e quindi 100%) anche le altre spese straordinarie di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, purché preventivamente concordate tra i genitori e comunque da rimborsare a fronte di regolare presentazione delle singole ricevute e/o fatture giustificative di spesa, in ossequio al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Civitavecchia n. 150/15 del 15.5.2015; dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1 un contributo mensile di complessivi € 500,00 (cinquecento/00) a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione delle condizioni del presente ricorso entro i primi cinque giorni del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le parti hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori. Accordi relativi ai trasferimenti patrimoniali che i signori e hanno Parte_2 Parte_1 raggiunto nell'ambito della determinazione e regolamenta d onché della equa ripartizione del patrimonio coniugale quale condizione necessaria e funzionale alla conciliazione della lite familiare e alla definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti in via definitiva e quale unico modo per appianare ogni contrasto tra di loro, quale presupposto necessario ed indispensabile per la definizione del presente accordo di divorzio consensuale. A. Quanto all'immobile sito in Cerveteri (RM) in Via della Tomba 5/D. 3 La sig.ra Parte_1 Per_ si impegna e si obbliga a trasferire a titolo gratuito alle 3 (tre) figlie e in Per_1 Persona_2 percentuali uguali, previa autorizzazione del Giudice Tutelare comp Per_4
e (autorizzazione che i coniugi si obbligano a chiedere congiuntamente), la nuda
[...] Persona_2 tà mobile sito in Cerveteri (RM) in Via della Tomba 5/D così come di seguito composto riservando per sé il diritto di usufrutto del 50% per la durata di 5 (cinque) anni dell'intero immobile composto di tutte le particelle elencate di seguito espressamente: fabbricato posto al piano terra e seminterrato con annesso garage ed appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati 10.022 circa, il tutto confinante con detta Via Fosso, particella 158 del foglio 16, salvo altri. Dette porzioni immobiliari risultano essere censite al Catasto Fabbricati di Cerveteri al foglio 16, particella 197, subalterni: n. 1 il fabbricato alla Via della Tomba snc, piano T-S1 (in costruzione), n. 2 il garage alla Via della Tomba snc, piano S1 (in costruzione); al Catasto Terreni di Cerveteri al foglio 16, particella 196, qualità seminativo, classe 4, ha 1, are 00, ca 22, reddito dominicale Euro 34,32 reddito agrario Euro 23,29 il terreno. Il tutto è meglio individuato nell'atto di compravendita a rogito Notaio Prof. Avv. Rep. n. 130.474, Racc. n. 24.955, registrato all'Ufficio Provinciale di Roma 2 il Persona_5
02.11.2005 al n. 25632/1T e che, terminata la costruzione, è stato oggetto di variazioni catastali (tutte oggetto del presente accordo) come di seguito indicate e riportate nella visura allegata: n. 1 Foglio 16 Particella 197 Sub 503 Zona cens. 1 Micro zona Categoria C/6 Classe 4 Consistenza 68 mq Superficie catastale 76 mq. Rendita euro 87,80 indirizzo VIA DELLA TOMBA n. 5D piano: S1 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 06/07/2017 protocollo n. RM0333878 in atti dal 06/07/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 74764.1/2017). n. 2 Foglio 16 Particella 273 Sub Zona cens. 1 Micro zona Categoria C/7 Classe U Consistenza 47 mq. Superficie catastale 47 mq. Rendita Euro 33,98 indirizzo VIA DELLA TOMBA n. 5D piano: T;
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 14/07/2017 protocollo n. RM0363174 in atti dal 14/07/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 77801.1/2017). n. 3 Foglio 16 Particella 197 Sub 504 Zona cens. 1 Micro zona Categoria A/7 Classe 2 Consistenza 6.5 vani Superficie catastale Totale: 182 m² Totale escluse aree scoperte**: 182 m q. Rendita Euro 1.091,02 e Particella 289 Sub 501 entrambe indirizzo VIA FOSSO DELLA TOMBA n. 5D piano: T- S1; AMPLIAMENTO del 22/04/2021 protocollo n. RM0153452 in atti dal 26/04/2021 AMPLIAMENTO (n. 73071.1/2021). Le parti precisano che le particelle 197 sub.504 e 279 sub.501 sono tra loro graffate. n. 4 Foglio 16 Particella 278 Sub porzione Qualità Seminativo Classe 4 Superficie ha are 94 ca 57 Deduz. A1 Reddito domenicale € 32,38 agrario € 21,98 Tipo mappale del 13/10/2020 protocollo n. RM0339604 in atti dal 13/10/2020 presentato il 13/10/2020 (n. 339604.1/2020). La cessione suddetta sarà fatta ed accettata con tutti gli immobili in oggetto, gli usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, dipendenze e pertinenze, annessi e connessi, niente escluso e tutto incluso. La sig.ra si obbliga ad eseguire detto trasferimento con atto pubblico a Parte_1 mezzo rogito notarile: (i) contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento in suo favore dell'immobile sito in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 38 di cui al punto B) che segue;
(ii) entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare competente, e comunque non prima della successiva registrazione della dichiarazione di Per_ successione del sig. (padre del sig. ) in favore delle tre nipoti Persona_6 Parte_2 Per_1 e e del voltura catasta i intestati in favore delle Parte_3 sig. si obbliga a sostenere interamente tutte le spese relative al trasferimento (imposte, Parte_2 tass ili) che si dovessero eventualmente sostenere. 4 Il sig. si impegna altresì ad Pt_2 estinguere con i suoi risparmi le ultime 8 (otto) rate mensili residue del mutuo (doc. 23) che grava su detto immobile e dunque sino alla sua naturale scadenza ed integrale estinzione. B. Quanto all'immobile sito in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 38. Il sig. si Parte_2 impegna e si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra che a di Pt_1 Parte_1 proprietà pari al 25% (venticinque per cento) delle particelle immobiliari site in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 36 e 38, così composte: unità immobiliare (appartamento) sita in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 38, scala D int. 4 piano T, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerveteri (RM) al Foglio 38, Numero 795 802, Sub 4, Zona cens. 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 4,0 vani, Superficie catastale totale 60 mq, rendita euro 464,81; unità immobiliare (cantina) sita in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 36, Edificio D int. 1 piano S1, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerveteri (RM) al Foglio 38, Numero 795, Sub 21, Zona cens. 1, Categoria C/2, Classe 8, Consistenza 3 mq Superficie catastale totale 4 mq, rendita euro 8,83 (doc. 17); unità immobiliare (cantina) sita in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 36, Edificio D int. 17 piano S1, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerveteri (RM) al Foglio 38, Numero 795, Sub 37, Zona cens. 1, Categoria C/2, Classe 8, Consistenza 13 mq Superficie catastale totale 15 mq, rendita euro 38,27. La restante quota di proprietà pari al 75% (settantacinque per cento) delle particelle immobiliari site in Cerveteri (RM) Via Giuseppe Rossetti n. 36 e 38, sopra meglio descritte, verrà trasferita pro quota a titolo gratuito dalle figlie (maggiorenne) e e Parte_3 Per_1 Persona_2
(minorenni), previa autorizzazione del Giudice Tutelare, alla sig.ra ciò anche in Parte_1 ragione della cessione a titolo gratuito di cui al precedente punto A) si obbliga a Parte_2 sostenere interamente tutte le spese relative al trasferimento (imposte, tasse e spese notarili) che si dovessero eventualmente sostenere. La sig.ra sempre nell'ottica di un criterio di Parte_1 bilanciamento di interessi patrimoniali, si obbliga a consentire al sig. , acquisita l'integrale Parte_2 proprietà a seguito dei trasferimenti di cui al punto precedente ed nti, di continuare a godere pienamente di dette n.3 (tre) unità immobiliari site in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 36 e 38, sino a quando la medesima rimarrà assegnataria dell'abitazione in Cerveteri (RM), Via della Tomba 5/D. A tal fine: (i) la sig.ra si obbliga - sin d'ora - a stipulare, Parte_1 contestualmente all'atto della cessione i a del 25% del sig. delle Parte_2 suddette porzioni immobiliari, un contratto di comodato d'uso gratuito in favore del medesimo, sino a quando la medesima rimarrà assegnataria dell'abitazione in Cerveteri (RM), Via della Tomba 5/D; (ii) il sig. si obbliga sin d'ora, ad effettuare tutti gli interventi di ristrutturazione Parte_2 dell'appart eteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 38, scala D int. 4 piano T, Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerveteri (RM) al Foglio 38, Numero 795 802, Sub 4, Zona cens. 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 4,0 vani, Superficie catastale totale 60 mq, rendita euro 464,81), comprendendo la terrazza ed il giardino, eseguendo il rifacimento degli impianti elettrico ed idraulico a norma, del bagno, della pavimentazione e la ripulitura e risanamento delle pareti affette da infiltrazioni e muffa, che lo stesso effettuerà nel corso del periodo di godimento dell'immobile, per conto della sig.ra che sin d'ora si impegna a fornire le relative autorizzazioni. Pt_1
Le parti, sempre nell'ottica del bilanciamento degli interessi patrimoniali tra le parti, nelle more del giudizio di divorzio, sulla base degli accordi di cui al presente atto, hanno convenuto di chiedere congiuntamente al Giudice Tutelare competente di essere autorizzati per conto e nell'interesse delle figlie minorenni e : (i) ad accettare pro quota il diritto di piena proprietà Per_1 Persona_2 dell'immobile sito in Cerveteri (RM) in Via della Tomba 5/D, come meglio identificato al precedente punto A). (ii) ad accettare con beneficio di inventario pro quota l'eredità del nonno paterno Per_6
per diritto di rappresentazione in qualità di discendenti legittime del sig. a seguito
[...] Parte_2 cia all'eredità esercitata dal medesimo e debitamente trascritta;
(iii) a tr gratuito alla madre, sig.ra le loro quote di proprietà (dopo averle acquisite dalla successione Parte_1 del nonno) pari r cento dell'intero) delle particelle degli immobili siti in Cerveteri (RM), Via Giuseppe Rossetti n. 36 e 38 composte da n. 1 appartamento, n. 2 (due) cantine, come sopra meglio indicate catastalmente, stante la cessione a titolo gratuito del diritto di nuda proprietà dell'immobile intero sito in Cerveteri (RM) in Via della Tomba 5/D che la sig.ra Parte_1 si è impegnata a trasferire integralmente a tutte e tre le figlie con il presente ac punto B). Il sig. si obbliga a sostenere interamente tutte le spese relative al trasferimento Parte_2 (imposte, tasse e spese notarili) che si dovessero eventualmente sostenere. Tutti i trasferimenti di cui alle obbligazioni relative ai punti sopra indicati, configurandosi quali reciproche concessioni necessarie a comporre la vertenza familiare, usufruiscono degli sgravi fiscali perché trattasi di condizioni decisive ai fini della soluzione della lite insorgenda ed imprescindibili per l'equa distribuzione dei beni nell'ambito dello scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Tutte le reciproche obbligazioni di cui ai punti precedenti hanno espressamente valore di accordo avente effetti vincolanti, che varrà ad ogni effetto quale titolo azionabile in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone