Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00607/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00901/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 901 del 2022, proposto da
GI AR AL, IO NG AL, ZO AL, Az. Agr. AL IO NG e C. Ss, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio digitale come da Pec da Registro di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in SC, Carlo Zima 5;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registro di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura distrettuale dello Stato in SC, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040725 04/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor RG AN MA in qualità di socio della AZ. AGR. RG IO NG E C. S.S.
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040726 05/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor RG AN MA in qualità di socio della AZ. AGR. RG IO NG E C. S.S.
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040727 06/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor RG IO NG in qualità di socio della AZ. AGR. RG IO NG E C. S.S.
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040728 07/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor RG IO NG in qualità di socio della AZ. AGR. RG IO NG E C. S.S.
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040729 08/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor RG EN in qualità di socio della AZ. AGR. RG IO NG E C. S.S.
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040730 09/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor RG EN in qualità di socio della AZ. AGR. RG IO NG E C. S.S.
nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione e di EA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa LA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. AL GI AR, AL IO NG e AL ZO, in proprio e quali soci dell’Azienda agricola AL IO NG e C. s.s. deducono di svolgere attività agricola e di allevamento di bovini da latte e rappresentano di essere stati assoggettati, sino al 31 marzo 2015, al regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.
Con il ricorso in epigrafe, impugnano, chiedendone l’annullamento, gli atti di intimazione di pagamento emessi dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Bergamo n. 019 2022 90040725 04/000, n. 019 2022 90040726 05/000, n. 019 2022 90040727 06/000, n. 019 2022 90040728 07/000, n. 019 2022 90040729 08/000 e n. 019 2022 90040730 09/000, ciascuno intestato ai ricorrenti quali soci della predetta società semplice.
Le intimazioni (docc. da 1A a 1F di parte ricorrente) sono relative alle cartelle di pagamento nn. 01920207280045717501, 01920207280045717502, 01920207280045717503 notificate il 02/12/2008 per un importo dovuto di 831.694,35 euro riferito alla campagna lattiera dell’annata 2005/2006 e alle cartelle nn. 01920207150043441501, 01920207150043441502, 01920207150043441503 notificate il 13/03/2015 per un importo dovuto di euro 3.206.040,07 riferito alle campagne lattiere delle annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.
2. La parte ricorrente espone di avere presentato domanda di sospensione legale della riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 537, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assumendo l’insussistenza, per prescrizione, della pretesa creditoria oggetto delle intimazioni e di avere affermato l’intervenuto annullamento della pretesa per effetto delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea 27 giugno 2019 C348-18, 11 settembre 2019 C46-18 e 13 gennaio 2022.
3. A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti articolano plurimi motivi, con i quali contestano, in sintesi:
motivi I e II) l’illegittimità della determinazione del prelievo per contrasto della disciplina nazionale applicata con la normativa unionale, con conseguente dovere di disapplicazione e necessità di ricalcolo complessivo;
motivo III) l’illegittima duplicazione della riscossione, poiché, in tesi, EA avrebbe già recuperato le somme tramite compensazione con i contributi PAC;
motivo IV e VIII) l’illegittima imposizione di interessi, in quanto non motivati, non preceduti dalla notifica di una cartella, nonché la prescrizione dei medesimi;
motivo V) la prescrizione del credito principale;
motivo VI) la violazione dell’art. 8‑ ter L. 33/2009, poiché il debito sarebbe stato iscritto nel Registro EA senza previo accertamento definitivo;
motivo VII) la carenza di motivazione per mancata indicazione degli atti presupposti e l’omessa notifica dei medesimi atti;
motivo IX) la nullità dell’intimazione per omessa indicazione della data in cui il ruolo sarebbe divenuto esecutivo;
motivo X) la generale inesigibilità della somma per omissione degli atti presupposti già indicati nei motivi precedenti.
I ricorrenti hanno, infine, proposto domanda risarcitoria, deducendo danni conseguenti alle iniziative di recupero e, in particolare, alle compensazioni operate su contributi e provvidenze.
4. Ader-Agenzia delle Entrate, Riscossione e EA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, e hanno depositato memorie e documenti, questi ultimi oltre il termine fissato nell’art. 73 c.p.a., come rilevato dal Collegio all’udienza del 6 febbraio 2026.
5. All’udienza del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale.
La norma di riferimento è costituita dall’art. 133, co. 1, lettera t), c.p.a. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, “la giurisprudenza interpreta tale disposizione in senso ampio”, ed ossia “come rivolta a comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i casi di impugnazione del ruolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2508) e di impugnazione della cartella esattoriale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 2018, n. 31370) in quanto controversie aventi ad oggetto la fase dell'attuazione del prelievo supplementare” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.4.2019, n. 2552; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 aprile 2022, n. 937).
7. Ancora in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni formulate dalla difesa erariale in ordine all’ammissibilità delle censure relative al merito della pretesa, ossia i motivi primo e secondo, terzo e sesto.
7.1. L’eccezione di inammissibilità è fondata con riferimento a tutte le censure relative alla pretesa sottostante (provvedimenti di compensazione nazionale, imputazioni di prelievo per le singole campagne, iscrizione del debito nel registro) e non meramente riferite alla procedura esecutiva, come meglio sopra specificate.
7.2. Per ottenere il pagamento della somma pretesa, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha affidato la riscossione all’Agenzia delle Entrate - Riscossione la quale opera ai sensi delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973.
L’art. 25, primo comma, di tale d.P.R. stabilisce che, una volta ricevuto il ruolo, il concessionario della riscossione invia al debitore una cartella di pagamento (che ai sensi del secondo comma dello stesso articolo deve essere redatta in conformità ad un modello ministeriale), invitandolo a versare quanto dovuto nel termine di sessanta giorni. Scaduto questo termine in assenza di versamento spontaneo, sono dovuti gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973 (il cui tasso è stabilito annualmente con decreto ministeriale), e può darsi avvio alla procedura di riscossione coattiva.
L’art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce poi che, se l’espropriazione non ha inizio entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni. Il terzo comma del medesimo articolo precisa inoltre che anche il suddetto avviso deve essere redatto in conformità ad un modello approvato con decreto ministeriale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’intimazione di pagamento, di cui al citato art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere impugnata solo per vizi propri, dovendo i vizi che riguardano tematiche afferenti alla determinazione sostanziale del debito, e non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore, dedursi mediante tempestiva impugnazione degli atti prodromici (cfr., fra le tante, Cass. civ., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704; id., sez. VI, ord. n. 3743 del 2020; Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910; T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 84; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19 luglio 2023, n. 1901).
In materia di quote latte, la giurisprudenza ha altresì avuto modo di chiarire che anche i vizi che denunciano il contrasto della pretesa con il diritto comunitario debbono essere fatti valere mediante una tempestiva impugnazione dei provvedimenti che fondano la pretesa stessa. La definitività del prelievo, conseguente alla impossibilità di contestare in sede giurisdizionale gli atti presupposti all’intimazione di pagamento, preclude quindi anche la facoltà di avvalersi delle sentenze della Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019, causa C-348/2018, 11 settembre 2019 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022, causa C-377/2019, che hanno dichiarato il contrasto della normativa italiana riguardante la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e il rimborso del prelievo in eccesso per i produttori non in regola con l’obbligo di versamento mensile del prelievo con la normativa comunitaria (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; id. sent. n. 3910 del 2022 cit.). Del resto, anche la Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che – per assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici – non è possibile rimettere in discussione i provvedimenti amministrativi dopo la scadenza dei termini previsti per la loro impugnazione, nemmeno per assicurarne la corrispondenza al diritto comunitario (cfr. Corte giustizia UE sez. VI, 16 luglio 2020, n. 424).
7.3. Ciò precisato deve essere dichiarata l’inammissibilità dei motivi primo e secondo, con i quali parte ricorrente, invocando le suindicate sentenze della Corte di Giustizia, contesta il merito della pretesa di EA, sostenendo che gli importi richiesti sarebbero stati determinati in maniera illegittima attraverso l’applicazione delle norme nazionali – giudicate contrastanti con il diritto UE – dettate in materia di ripartizione dell’esubero complessivo del prelievo supplementare tra i produttori che avevano superato il rispettivo quantitativo di riferimento. Come detto, queste censure non possono essere rivolte contro i solleciti di pagamento di plurime cartelle, ma avrebbero dovuto essere proposte contro gli atti di accertamento del prelievo supplementare.
7.4. Peraltro, come eccepito da EA nella propria memoria difensiva, taluni degli atti presupposti sono stati già impugnati in precedenti giudizi, con conseguente preclusione derivante pure dal giudicato.
In particolare, gli atti di recupero del prelievo relativi alle medesime annate di cui ai solleciti di pagamento oggetto del presente ricorso, venivano impugnati con ricorso rigettato dal Tar Lombardia, sez. SC con sentenza n. 481/2018, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7480/2019.
Secondo quanto fondatamente dedotto da EA, i restanti atti impositivi del prelievo venivano impugnati con ricorsi innanzi al Tar Lazio, tutti definiti negativamente con le sentenze n. 791/2015, 9056/2015 e con i decreti di perenzione nn. 508/2017 e 509/2017.
Al di là dell’eccezione di inammissibilità espressamente formulata dalla difesa erariale, l’esistenza di precedenti giudizi è circostanza certamente nota ai ricorrenti – e, anzi, impropriamente taciuta nel presente giudizio.
In ogni caso, al di là del tardivo deposito dei provvedimenti in rilievo da parte della difesa erariale, le stesse sono conoscibili dal Collegio alla luce della natura pubblica delle sentenze.
8. Parimenti, deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del nono motivo di ricorso, con cui si deduce l’omessa indicazione della data di esecutività del ruolo.
Come fondatamente dedotto dalla difesa erariale, l’art. 25, comma 2‑ bis , del DPR n. 602/1973, è disposizione riferita alla cartella di pagamento, che non è oggetto di contestazione nel presente giudizio.
L’intimazione di pagamento, successiva alla cartella, invece, non deve necessariamente riprodurre analiticamente tutti gli elementi formali del ruolo o della cartella, essendo sufficiente che richiami il credito e l’iscrizione a ruolo su cui si fonda la pretesa.
9. Venendo ora al merito dei motivi residui, quelli con cui si deduce il difetto di motivazione per omessa indicazione degli atti di accertamento posti a fondamento della richiesta di versamento degli importi sono infondati (quarto, ottavo, settimo e decimo).
Anzitutto, i solleciti di pagamento delle cartelle recano precise indicazioni circa il numero di ruolo iscritto da EA e la partita dello stesso, nonché gli anni delle campagne a cui il credito si riferisce e l’importo dei medesimi, sicché non si può dire che manchino elementi per identificare univocamente il credito vantato e quindi risalire agli atti presupposti.
È sufficiente quindi rilevare che, in caso di atti impositivi già in possesso del contribuente, non si applicano gli obblighi di allegazione sanciti dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dall'art. 3 della l. 241/1990, perché il loro adempimento sarebbe del tutto superfluo (cfr. Comm. trib. reg. Lombardia, Milano, sez. XXIV, 26 ottobre 2018, n. 4588; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 21 marzo 2023, n. 711).
10. Anche l’eccezione di decadenza e prescrizione formulata dai ricorrenti (motivi quarto e quinto) è infondata.
10.1. Come argomentato dalla difesa erariale, l’art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973 invocato dai ricorrenti è inapplicabile ai crediti EA, per i quali la legge non prevede alcun termine di decadenza, ma solo quello ordinario di prescrizione.
L’art. 25 citato – il quale prevede un termine biennale per la notifica della cartella di pagamento decorrente dalla definitività dell’accertamento – invece, è riferibile esclusivamente ai crediti di natura tributaria, ossia a quelli derivanti da imposte, tasse e contributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Diversamente, i crediti AGEA sono qualificabili come misure patrimoniali imposte in attuazione di normative comunitarie, finalizzate alla regolazione del mercato agricolo, in particolare al contenimento della produzione lattiera attraverso il sistema delle quote latte. Tali crediti non derivano da un procedimento di accertamento tributario, bensì da imputazioni di prelievo supplementare conseguenti allo sforamento delle quote individuali di produzione, come previsto dai regolamenti europei (Reg. CE n. 1788/2003 e Reg. CE n. 595/2004). Pertanto, non essendo assimilabili ai tributi, non sono soggetti alla disciplina decadenziale del D.P.R. n. 602/1973, ma rientrano nella regola generale della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
Negli stessi termini, si è espressa uniformemente la giurisprudenza amministrativa, precisando che «con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell'art. 25 del d.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15.7. 2005, n. 280, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 in parte qua); iii) in altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 15.11.2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.9.2024, n. 7505; Id., 21.2.2025, n. 1452)» (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 aprile 2025, n. 3217).
10.2. Quanto alla prescrizione, va anzitutto precisato che il credito di EA per il prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del codice civile.
Tale credito, infatti, non trova titolo in una sanzione amministrativa ma in una misura di politica economica volta a garantire un adeguato prezzo del latte: non è quindi applicabile l’art. 28 della legge n. 689 del 1981 che stabilisce la prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative pecuniarie. Neppure può invocarsi, a sostegno della prescrizione quinquennale, l’art. 2948, n. 4), cod. civ., dettato in materia di obbligazione periodiche, giacché per ogni annata lattiero-casearia sussiste una autonoma obbligazione (cfr., ex plurimis, Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 3 dicembre 2024, n. 3459, id., 16 marzo 2023, n. 677).
Infine non è applicabile il termine quadriennale previsto dall’art. 3, par. 1, del regolamento CE n. 2899/1995, e ciò in quanto presupposto per l'applicazione di tale norma è che vi sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione, evenienza questa che non ricorre nel caso delle quote latte (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316).
10.3. Nel caso di specie, in considerazione degli atti interruttivi giudiziali di cui si è già dato conto sopra, la prescrizione non è quindi maturata né per la sorte capitale né per gli interessi.
La prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., infatti, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per quanto concerne la disciplina dell’interruzione, occorre innanzitutto osservare che la stessa può intervenire o per il riconoscimento del diritto da parte del debitore (art. 2944 cod. civ.) o per atti provenienti dal creditore (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.). L’interruzione ai sensi dell’art. 2943, primo comma, cod. civ. si verifica anche nel caso di domanda di accertamento negativo proposta dal debitore, anche se a tal fine è necessario che il creditore dimostri interesse per il suo diritto costituendosi in giudizio per opporsi all’azione avversa (cfr. Cassazione civile sez. III, 22 dicembre 2021, n. 41201).
Come già osservato, i crediti oggetto delle cartelle di pagamento sono stati contestati in plurimi precedenti giudizi, o in un precedente giudizio innanzi al Tar Lazio, come si è dato atto nei paragrafi precedenti. Ne consegue che i termini di prescrizione dei crediti fatti valere con queste cartelle di pagamento sono stati interrotti ai sensi dell’art. 2943, primo comma, cod. civ. ed hanno ricominciato a decorrere, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ., solo dal giorno di passaggio in giudicato dei provvedimenti giurisdizionali sopra citati (sentenza Consiglio di Stato n. 7480/2019; sentenze Tar Lazio n. 791/2015, 9056/2015 e decreti di perenzione nn. 508/2017 e 509/2017), sicché nel 2022 il termine di prescrizione decennale non era decorso.
11. Quanto ai motivi terzo e sesto, già dichiarati inammissibili, si svolgono anche alcune considerazioni di merito in linea generale, pur evidenziando che parte ricorrente non ha assolto nemmeno l’onere di indicare quali somme sarebbero state oggetto di compensazione rispetto al credito azionato da EA.
Con riguardo all’annullamento di diritto ex art. 1, comma 543, L. n. 228/2012, la censura è comunque infondata nel merito, poiché, come chiarito in giurisprudenza, l’effetto estintivo in parola non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies, commi 10-bis e 10-ter, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 525, della stessa L. n. 228/2012 e poi dall’art. 4, comma 1, del D.L. 29 marzo 2019 n. 27 (cfr. T.A.R. Veneto, n. 325/2024).
Con riguardo alla dedotta duplicazione del ruolo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, comma 2, L. n. 33/2009; ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte, né è indicativo di tale possibilità il richiamo (erroneamente interpretato dal ricorrente) contenuto nella cartella di pagamento alla legge n. 33/2009 (C.d.S., Sentenza n. 1913/2026).
Con riguardo alle compensazioni PAC, come affermato dalla giurisprudenza, "La frazione di prelievo supplementare che sia stata recuperata tramite compensazione con gli aiuti PAC trattenuti dagli organismi pagatori regionali deve essere esclusa dalla procedura di riscossione coattiva, essendo il debito, per questa parte, ormai estinto. La dichiarazione di intervenuta compensazione è però possibile solo se l’importo degli aiuti PAC trattenuti sia individuato in modo certo (v. CS Sez. II 23 agosto 2019 n. 5858). La compensazione deve quindi essere dedotta in giudizio mediante inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali, o essere accertata nei confronti degli stessi previa integrazione del contraddittorio, e deve riguardare le campagne oggetto di contestazione. Non è possibile la compensazione incrociata con campagne diverse, in quanto ciascuna campagna ha una storia giuridica a sé, che deve essere oggetto di uno specifico accertamento. Se non adeguatamente documentata, la compensazione con gli aiuti PAC rimane un argomento generico, non opponibile nella procedura di recupero del prelievo supplementare” (così T.A.R. SC, sez. II, n. 733/2023).
Nel caso in esame, come sopra osservato, i ricorrenti non hanno prodotto attestazioni inequivoche degli organismi pagatori regionali, idonee a dimostrare che le compensazioni PAC da essi invocate si riferiscano alle specifiche campagne oggetto del presente giudizio e che abbiano ulteriormente estinto la pretesa creditoria azionata.
12. Quanto, infine, alla domanda risarcitoria, per la parte non attinta dalla causa di inammissibilità già rilevata, l’infondatezza delle doglianze esaminate palesa il difetto dell’an debeatur, ragion per cui la stessa va parimenti respinta.
13. La particolare complessità della materia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo respinge per il resto, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG GA, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
LA PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LA PA | NG GA |
IL SEGRETARIO