TAR Bari, sez. III, sentenza breve 07/03/2026, n. 289
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Decreto cautelare 13 febbraio 2026
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TAR
Sentenza breve 7 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale ritiene che l'urgenza di provvedere in ordine alla reiterata violazione oraria, nell'ottica della tutela del riposo, giustifica l'adozione dell'ordinanza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, la quale comunque non avrebbe potuto avere altra conclusione se non l'irrogazione della sanzione.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione dell'istituto della recidiva in pendenza di scritti difensivi

    Il Tribunale rileva che l'istituto della recidiva si perfeziona con la reiterazione oggettiva della condotta illecita nell'arco dell'anno, senza che sia necessaria la preventiva e inoppugnabile definizione dei singoli procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti per mancata considerazione perizia acustica

    Le censure inerenti alla valutazione di impatto acustico risultano ininfluenti rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma violata, che attiene al rispetto degli orari di cessazione delle emissioni sonore e non alla loro intensità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza breve 07/03/2026, n. 289
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 289
    Data del deposito : 7 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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