Decreto cautelare 13 febbraio 2026
Sentenza breve 7 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 07/03/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ec art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2026, proposto da
-OMISSIS- S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato EL IG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RO FI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari collegiali e monocratiche ex art. 56 c.p.a.:
a) dell’ordinanza del Dirigente della Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile, Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive, n. 2026/-OMISSIS-(Prot. n. 2026/-OMISSIS-) del 03.02.2026, con la quale è stata disposta “la sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande [...] per diffusione di musica oltre le ore 24.00 per giorni 3 (tre) a partire dal settimo giorno dalla notificazione del presente provvedimento” a carico dell’esercizio commerciale denominato “-OMISSIS-” sito in Bari alla Via -OMISSIS-; b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, ove occorra, i verbali di accertamento n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. LO IA e uditi per le parti i difensori EL IG per la parte ricorrente e RO FI per il Comune intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato e depositato in data 11.2.2026:
- ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. 2026 del -OMISSIS-del 03.02.2026 con cui il Comune di Bari ha disposto la sospensione per tre giorni dell'attività di somministrazione;
- ha allegato di essere titolare di un pubblico esercizio e di aver subito due controlli della Polizia Locale in data 17.01.2026 e 24.01.2026, culminati in altrettanti verbali per diffusione di musica oltre l'orario consentito delle 24.00;
- ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, l'illegittima applicazione dell'istituto della recidiva in pendenza di scritti difensivi sui singoli verbali e il travisamento dei fatti per la mancata considerazione della perizia acustica depositata.
Premesso altresì che l'Amministrazione resistente si è costituita, resistendo al ricorso e documentando che l'illecito sanzionato riguarda unicamente lo sforamento del limite orario fissato dal Regolamento comunale e non il superamento dei limiti di immissione acustica.
Preso atto che all'udienza del 4.3.2026 la causa è passata in decisione, dando avviso alle parti di una possibile definizione del procedimento con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a..
Ritenuto che la domanda sia infondata e vada respinta.
Considerato che il potere sanzionatorio esercitato dal Comune si fonda su un dato fattuale incontestato, ossia nell'avvenuto accertamento della protrazione dell'intrattenimento musicale oltre la mezzanotte (l’ingresso degli operatori è avvenuto pacificamente pochi istanti dopo le 00.00, a prescindere dalla sottoscrizione del verbale avvenuta diversi minuti dopo e ciò in occasione di due distinti controlli operati dalla Polizia Locale, a distanza di un venerdì dopo l’altro).
Considerato inoltre che l'istituto della recidiva, ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività, si perfeziona con la reiterazione oggettiva della condotta illecita documentata dai pubblici ufficiali nell'arco dell'anno, senza che sia necessaria la preventiva e inoppugnabile definizione dei singoli procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
Considerato quindi, che le censure inerenti alla valutazione di impatto acustico risultano ininfluenti rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma violata, che attiene al rispetto degli orari di cessazione delle emissioni sonore e non alla loro intensità.
Considerato infine, che l'urgenza di provvedere in ordine alla reiterata violazione oraria, nell'ottica della tutela del riposo e quindi del rispetto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, da contemperare con quello di iniziativa economica dei privati ma anche con quello dei singoli di incontrarsi, giustifica l'adozione dell'ordinanza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, che comunque non avrebbe potuto avere altra conclusione se non l’irrogazione della sanzione in questione, peraltro applicata nella misura minima possibile e quindi, in aderenza al principio di tipicità e tassatività delle misure sanzioni ( Se A, certamente consegue B<minimum> ).
Considerato, in un’ottica conformativa del potere amministrativo ed in applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, che il Comune individui la nuova data da cui far decorrere la misura sanzionatoria, con un preavviso minimo di 7 (sette giorni).
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada respinto, compensando le spese di lite in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca il decreto monocratico cautelare del 13.2.2026.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LA, Presidente
LO Ieva, Primo Referendario
LO IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IA | CE LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.