TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/11/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA CA, all'esito dell'udienza del 27/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9870 - 2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA TA Di SA
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
CH AT e IA IA AT
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti Luigi Lorusso e Paolo Sedda
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: subordinazione – differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2022, – premesso di aver prestato, Parte_1 dal 15.1.2020 al 9.5.2022, la propria attività lavorativa con mansioni di impiegata/segretaria alle dipendenze di quale titolare dell'Agenzia Immobiliare Controparte_1
“Metroquadro” di Manfredonia, con orario di lavoro giornaliero di complessive 7 ore, dal lunedì al venerdì (precisamente: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che l'intero periodo di lavoro si era articolato in tre fasi distinte e, segnatamente, un primo periodo, dal 15.1.2020 all'1.11.2020, in cui essa istante aveva lavorato senza alcun contratto, svolgendo mansioni riconducibili al V livello previsto dal C.C.N.L. Aziende del Terziario Commercio, un secondo periodo, dal 2.11.2020 al 6.5.2021, in cui ella era stata inserita in un progetto formativo promosso dall' , Persona_1 ed un terzo periodo, in cui la stessa era stata assunta in virtù di contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo indeterminato, con inquadramento nel V livello del suddetto C.C.N.L. e qualifica di impiegata;
che, nel citato contratto individuale di lavoro, in luogo dell'orario giornaliero effettivamente osservato (pari, come detto, a 7 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì), era stato indicato un orario inferiore, pari a 16 ore settimanali, distribuite in 3 ore giornaliere dalle 09:00 alle 12:00, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e dalle
09:00 alle 13:00, il giovedì; che essa istante era stata sempre adibita alla cura della corrispondenza cartacea ed elettronica sia in entrata che in uscita, alle comunicazioni telefoniche, al front-office dell'Agenzia, al supporto e all'organizzazione delle attività quotidiane del proprio responsabile e degli addetti ai lavori, sia interni (agenti immobiliari, ecc.) che esterni (consulenti finanziari, notai, ecc.), all'archiviazione della documentazione, al disbrigo di pratiche amministrative, all'assistenza ai clienti nella ricerca degli immobili da acquistare e/o locare, nonché all'attività di back office; che il datore di lavoro le aveva corrisposto, nel primo periodo di lavoro non contrattualizzato, una retribuzione fissa mensile di euro 400,00 e, nel secondo periodo, l'importo mensile di euro 450,00, così come previsto nel progetto di formazione;
che nel terzo (ed ultimo) periodo, aveva, invece, percepito le somme risultanti dai prospetti paga;
che, nel maggio del 2022, essa istante aveva rassegnato le proprie dimissioni, stante il mancato adeguamento del contratto all'effettivo orario di lavoro osservato, rivendicando, quindi, con missiva del 29.6.2022, il pagamento delle proprie spettanze.
Tanto esposto in fatto ed allegato il perdurante inadempimento del datore, anche in ordine all'omessa regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha intrattenuto “ab initio” un rapporto lavorativo di natura subordinata e a tempo indeterminato, con mansioni da impiegata – segretaria, alle dipendenze del sig. CP_1
presso l'Agenzia Immobiliare “Metroquadro di Domenico Esposto”, nella sede di
[...] via Pulsano n.40 e di via Pulsano n.52 poi, in Manfredonia ( Fg), con orario di lavoro giornaliero di complessive 7 (sette) ore dal lunedì al venerdì ; e precisamente: al mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e al pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00; 2) per l'effetto, condannare, , a corrispondere a tutte le somme Controparte_1 Parte_1 dovute, calcolate e specificate come in atti per un totale di euro 23.536,34, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo delle somme indicate, ovvero di quella maggiore o minore che sarà
2 determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa 3) condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , deducendo: che, nel primo Controparte_1 periodo, la ricorrente aveva prestato attività lavorativa in qualità di procacciatrice di affari, giusta lettera di incarico sottoscritta in data 20.2.2020; che, nel periodo dal 9.3.2020 e sino alla metà di maggio 2020, l'Agenzia era rimasta chiusa, in ottemperanza alle prescrizioni imposte per far fronte all'emergenza pandemica;
che, al momento della riapertura, avvenuta nella seconda metà di maggio 2020, l'attività lavorativa, in ragione della diffusa paura del contagio, era ripresa a rilento e ciò almeno fino alla fine di giugno, per poi registrare un incremento nel mese di luglio, tant'è che la , nel suddetto mese, aveva segnalato un Parte_1 paio di clienti interessati all'acquisto di un immobile;
che, invece, nel mese di agosto la ricorrente non aveva dato esecuzione all'incarico, non procacciando alcun potenziale cliente e non recandosi mai in agenzia, limitandosi a segnalare solo un limitato numero di clienti nel successivo mese di settembre;
che, a titolo di provvigione nella misura dell'8% sugli affari procurati in favore di esso convenuto, la ricorrente aveva percepito la complessiva somma di euro 3.200,00; che, all'esito del tirocinio semestrale, le parti avevano stipulato, in data
7.5.2021, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time di 16 ore settimanali, per l'espletamento delle mansioni di impiegata d'ordine di segreteria, con inquadramento nel V livello del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi
(Confcommercio); che la ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro, aveva osservato un orario pari a 16 ore settimanali, dalle 09.00 alle 12.00, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e dalle 09.00 alle 13.00, il giovedì; che, nelle rare occasioni in cui prestava attività oltre l'orario di lavoro contrattuale, la dipendente aveva fruito nei giorni successivi di riposi compensativi di egual durata;
che, in data 5.5.2022, la aveva rassegnato le proprie Parte_1 dimissioni volontarie, con effetto dal successivo 9.5.2022, concedendo appena 4 giorni di preavviso, in luogo dei 15 previsti dall'art. 254 del C.C.N.L. di settore, per complessivi 21 giorni non concessi, con conseguente debenza della relativa indennità sostitutiva, pari ad euro
493,34.
Tanto dedotto in fatto, il resistente contestava in diritto la fondatezza della domanda attorea, spiegando, altresì, specifica domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 493,34, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso.
3 CP_ Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' si costituiva l'Ente previdenziale, dichiarando di avere interesse all'accertamento della natura e della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La causa veniva istruita oralmente mediante escussione dei testimoni addotti dalle parti.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 27.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, seppur nei ristretti limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che i periodi controversi, in ordine ai quali si appuntano le pretese avanzate dalla parte ricorrente, sono quelli compresi tra il 15.1.2020 e l'1.11.2020
(c.d. primo periodo) e tra il 7.5.2021 ed il 9.5.2022 (c.d. terzo periodo).
Non ha, invece, formato oggetto di contestazione l'attività prestata dal 2.11.2020 al 6.5.2021
(c.d. secondo periodo), in cui la svolse un tirocinio formativo presso l'Agenzia Parte_1 immobiliare del resistente in virtù di apposita convenzione stipulata con l' (cfr. doc. 3, Per_1 fascicolo di ). Controparte_1
2.2. Così delimitato temporalmente l'odierno thema decidendum, occorre subito rimarcare come, al fine di qualificare giuridicamente il rapporto intercorso tra le parti nel c.d. primo periodo, non sia vincolante la “lettera di incarico procacciatore d'affari” (doc. 2, fascicolo di parte resistente), sottoscritta in data 20.2.2020 e, peraltro, tempestivamente disconosciuta dalla , sia nella scrittura che nella sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. (si Parte_1 veda la dichiarazione depositata dalla ricorrente in data 22.2.2023).
Ed invero, come più volte statuito dalla Suprema Corte (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav.,
18.9.2025, n. 25623), “(…) l'indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, in quanto "Anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s'accompagna (Corte Costituzionale, sentenze
n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile,
"l'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali" (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto). In tale ambito, difatti, è canone primario d'interpretazione il "comportamento complessivo" delle parti,
"anche posteriore alla conclusione del contratto" (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto" (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n.
29973, punto 3 dei Motivi della decisione;
nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre
4 2022, n. 31683, punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n.
30236, punto 3 dei Motivi della decisione)”.
In definitiva, è il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti a rappresentare l'essenziale tema d'indagine.
2.3. In questa prospettiva, la giurisprudenza della Suprema Corte, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, cfr. Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; 9 gennaio
2001, n. 224; 29 novembre 2002, n. 16697; 1 marzo 2001, n. 2970).
Viene però precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è ritenuto che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.).
In particolare, è stato enunciato il principio - che merita piena adesione - secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore
5 (vedi Cass. 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536; per tale ricostruzione, cfr.
Cass. 19 aprile 2010, n. 9251).
2.4. Orbene, le specifiche modalità di esecuzione della prestazione, quali evincibili dalle deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa, inducono questo Giudice a ritenere che, nel c.d. primo periodo (e fatto salvo quanto appresso si dirà sul versante temporale), sia intercorso tra le parti un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Dirimente, in tal senso, s'appalesa la testimonianza di la quale ha reso Testimone_1 una deposizione del seguente tenore: “ADR: Indifferente. ADR: Ho avuto rapporti di lavoro con , in quanto ho lavorato nella sua agenzia immobiliare nel periodo da Controparte_1 gennaio 2020 sino ad agosto 2020 (compreso). Svolgevo attività di segreteria, riordino dei documenti e accoglienza dei clienti, il tutto insieme alla . ADR: Prima di gennaio Parte_1
2020 non ho mai avuto modo di frequentare l'agenzia immobiliare di . ADR: Dopo la CP_1 cessazione del mio rapporto di lavoro, pur non frequentando più l'agenzia, ho comunque continuato a sentirmi con la ricorrente. ADR: Mi risulta, per averlo appreso dalla ricorrente, che quest'ultima ha continuato a lavorare in agenzia fino al 2022, ma non sono in grado di precisare il periodo. ADR: La ricorrente svolgeva, come me, lavoro di segreteria, inoltre accompagnava anche i clienti a visionare gli immobili, attività quest'ultima di cui io mi occupavo solo sporadicamente. La ricorrente inoltre procacciava clienti a nel CP_1 senso che gli procurava immobili da porre in vendita. ADR: Lavoravamo entrambe dalle
09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00, tutti i giorni, escluso il sabato. ADR: Quando ho iniziato a lavorare, a gennaio c'era anche un'altra ragazza, di nome , della quale Per_2 non ricordo il cognome. Questa ragazza lavorava con il contratto “Garanzia Giovani” e svolgeva esclusivamente mansioni di segretaria. Ha lavorato fino a maggio del 2020. Sia io che la ricorrente non eravamo assunte regolarmente. L'accordo tra me ed era nel CP_1 senso che, una volta cessato il rapporto lavorativo con , lui avrebbe assunto me e Per_2 con “Garanzia Giovani”, ciò che, tuttavia, non è mai avvenuto. ADR: In base agli Pt_1 iniziali accordi economici, valevoli sia per me che per la ricorrente, la retribuzione avrebbe dovuto essere pari ad euro 400,00 mensili. Sono a conoscenza della retribuzione percepita dalla in quanto il pagamento da parte di avveniva tramite denaro Parte_1 CP_1 contante riposto in una busta che veniva consegnata contestualmente ad entrambe. ADR: A seguito del lockdown e con la riapertura dell'attività, per effetto delle norme che limitavano la presenza delle persone all'interno di uno stesso locale e tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'agenzia, io e i alternammo secondo turni concordati volta per volta, Pt_1
o la mattina o il pomeriggio, percependo una retribuzione dimezzata, pari ad euro 200,00.
6 ADR: Cessato il mio rapporto di lavoro, in agenzia rimase soltanto la , la quale si Parte_1 occupava di tutte le attività. ADR: Non ho contenziosi con il resistente. Sono andata via volontariamente in quanto non percepivo la giusta retribuzione o, quantomeno, quella concordata” (cfr. verbale di udienza dell'11.4.2024).
Sulla scorta di quanto riferito dalla – della cui attendibilità non v'è motivo di Tes_1 dubitare, trattandosi di testimone priva di qualsivoglia potenziale interesse, sia pure di mero fatto, ad un determinato esito della lite –, emergono plurimi elementi, dai quali si può legittimamente evincere l'eterodirezione: l'inserimento stabile della Parte_1 nell'organizzazione dell'impresa, il fatto che la ricorrente si limitasse a mettere le proprie energie lavorative a disposizione del resistente;
la natura sostanzialmente ripetitiva delle mansioni di segretaria (a cui si affiancavano, ma solo in aggiunta, quelle di procacciatrice);
l'assenza di un genuino rischio d'impresa; l'osservanza di un rigido orario di lavoro;
l'erogazione di una retribuzione in misura fissa.
A quest'ultimo riguardo, si registra che è rimasto del tutto indimostrato l'assunto del convenuto, secondo cui “…per la segnalazione dei clienti nei mesi di febbraio, giugno, luglio
e settembre 2020, la ricorrente percepì complessivamente €. 3.200,00, pari all'importo indicato in ricorso, ma non come corrispettivo fisso di €. 400,00 mensili bensì a titolo di provvigione nella misura dell'8%, per gli affari procacciati che avevano determinato, in favore dell'agenzia, incassi per complessivi €. 40.000,00” (così, a pag. 4 della memoria di costituzione).
Difatti, il datore di lavoro si è ben guardato dall'indicare quali (e quanti) affari sarebbero stati conclusi con l'intervento della ricorrente.
D'altro canto, una siffatta prospettazione difensiva, incentrata – come detto – sull'espletamento di una mera attività di procacciamento di affari, risulta smentita dalla deposizione di , addotto dallo stesso . Testimone_2 CP_1
Ed invero, il predetto testimone, dopo aver premesso la propria qualifica di agente immobiliare, ha dichiarato di aver visto l'odierna istante “in ufficio, da ”, Controparte_1 nelle occasioni in cui egli si recò presso l'Agenzia immobiliare del resistente nel periodo controverso (“spesso di mattina”), rammentando che “ passava i fascicoli Parte_1
a e prendeva le copie stampate” ed aggiungendo che, secondo quanto riferitogli dal CP_1 convenuto, la svolgeva “anche attività di procacciatrice”, pur non avendola mai Parte_1 vista in giro (cfr. verbale di udienza del 3.10.2024).
Di segno sostanzialmente conforme è la testimonianza di il quale – dopo Testimone_3 aver dichiarato di essersi recato “in Agenzia almeno dieci – undici volte, sia di mattina che di
7 pomeriggio”, poichè interessato all'acquisto di un immobile – ha rammentato che “la
aveva una sua scrivania, rispondeva al telefono e riceveva i clienti Parte_1 dell'Agenzia” (cfr. verbale di udienza del 22.2.2024).
In definitiva, v'è prova adeguata che il rapporto di lavoro si sia svolto ab origine secondo i canoni della subordinazione, dovendo pure inferirsi dalle anzidette deposizioni (non smentite da quelle rese dai testimoni e ) che le mansioni disbrigate Testimone_4 Testimone_5 in via principale dalla ricorrente fossero quelle di segretaria.
2.5. Quanto, poi, alla durata di tale rapporto, viene ancora una volta in rilievo la deposizione della teste la quale ha riferito di aver lavorato insieme alla ricorrente nel periodo Tes_1
“da gennaio 2020 sino ad agosto 2020”.
Soccorre, in tal senso, anche la testimonianza di (qualificatosi come Testimone_6
“fidanzato della ricorrente”), la cui deposizione – per quanto dotata di scarsa valenza dimostrativa in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (essendosi il predetto teste limitato ad entrare solo “qualche volta” nell'Agenzia “Metroquadro”) – può nondimeno essere valorizzata sotto il profilo temporale, avendo egli dichiarato che la iniziò a prestare la propria attività lavorativa “il 15 gennaio 2020”, precisando: Parte_1
“Tanto posso dire perché, quasi tutti i giorni, accompagnavo la ricorrente sul luogo di lavoro ed andavo a prenderla” (cfr. verbale di udienza del 16.11.2023).
Non v'è prova, tuttavia, che questa prima fase del rapporto lavorativo si sia conclusa in data
1.11.2020 (come asserito nel ricorso introduttivo), non essendo emerso alcunchè in tal senso dalle testimonianze raccolte in corso di causa.
L'unico dato provvisto di un sufficiente margine di precisione si trae, invece, dalla deposizione della teste il cui rapporto di lavoro alle dipendenze di si è Tes_1 CP_1 protratto fino all'agosto del 2020.
Ne consegue che, in difetto di elementi idonei a comprovare la maggior durata del proprio rapporto di lavoro, quale indicata dalla parte ricorrente, nulla può riconoscersi per le mensilità di settembre e ottobre del 2020.
Risulta, viceversa, sostanzialmente pacifico che, nel periodo dal 9.3.2020 e sino alla metà di maggio del 2020, l'Agenzia sia rimasta chiusa “in esecuzione dei DPCM adottati per far fronte alla emergenza da covid-19”, come dedotto dal convenuto, non contestato dalla ricorrente e neppure smentito da elementi di segno contrario.
Sussistendo, pertanto, una fattispecie di impossibilità sopravvenuta temporanea per factum principis, non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro, nulla spetta a titolo retributivo, essendo detto rapporto caduto in uno stato di quiescenza del sinallagma
8 funzionale delle prestazioni, “sicché - in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni medesime nel rapporto di lavoro subordinato - il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per una attività lavorativa non eseguita in quanto divenuta temporaneamente impossibile” (Cass. Sez. Lav., 12.12.2024, n. 32125).
Passando, infine, all'orario di lavoro concretamente osservato dalla ricorrente dal 15.1.2020 al
31.8.2020 (periodo in cui può – come detto – riconoscersi l'avvenuto svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato), non resta che richiamare, ancora una volta, la deposizione della dovendo, pertanto, tenersi conto di un orario pari a 7 ore giornaliere (dalle Tes_1
09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00) per il periodo dal 15.1.2020 all'8.3.2020 e di un orario pari a 3 ore giornaliere per il periodo successivo, stante l'assenza, a quest'ultimo riguardo, di precisazioni di dettaglio circa la cadenza dei turni concordati con la ricorrente.
In ordine al quantum debeatur, possono recepirsi i conteggi riformulati dalla parte ricorrente
(e depositati in data 20.6.2025), siccome aderenti alle tabelle retributive di cui al C.C.N.L.
Aziende del Terziario – Commercio-Confcommercio, pacificamente applicabile al rapporto dedotto in giudizio (livello V, corrispondente a quello di formale assunzione della lavoratrice nel periodo dal 7.5.2021 al 9.5.2022: cfr. doc. 6, fascicolo di parte resistente), ed anche perché non investiti da specifiche contestazioni sul piano contabile.
Ne consegue il diritto della predetta parte al pagamento della somma complessiva lorda di euro 3.859,11, di cui euro 3.517,14 a titolo di differenze retributive (ivi comprese le mensilità supplementari) ed euro 341,97 a titolo di trattamento di fine rapporto.
2.6. Non può, invece, trovare accoglimento la residua domanda attorea finalizzata ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al c.d. terzo periodo (ovvero dal 7.5.2021 al 9.5.2022), non essendo stato fornito neppure un principio di prova circa il superiore orario di lavoro asseritamente osservato.
Com'è noto, l'onere probatorio in materia di lavoro straordinario investe sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere che si possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici.
Al Giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta
9 collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Alla valutazione equitativa, infatti, può farsi ricorso solo quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. 8006/1998), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Cass.
5411/1981, 57/1984, 3208/1984, 4508/1987, 5260/1988, 1389/2003).
Nella specie, la lavoratrice ha dedotto di aver osservato un orario giornaliero di complessive 7 ore, dal lunedì al venerdì, e ciò in difformità rispetto a quanto previsto nel contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, in cui venivano indicate
16 ore settimanali, per complessive 69,33 ore mensili e 832 ore annue convenzionali, distribuite in 3 ore giornaliere, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e 4 ore, il giovedì.
Sennonchè, la prospettazione attorea è rimasta completamente indimostrata, non essendo stato acquisito – come anticipato – alcun elemento idoneo ad infirmare le risultanze trasfuse nel documento contrattuale.
Ne consegue che, avendo la ricorrente espressamente ammesso di aver percepito le somme riportate in busta paga (così come quantificate sulla scorta dell'orario di lavoro convenzionalmente pattuito), non può riconoscersi alcunchè a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto.
2.7. Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale spiegata da , s'appalesa meritevole di CP_1 accoglimento la pretesa avente ad oggetto l'indennità per mancato preavviso, pari ad euro
493,34, “somma ottenuta dividendo la retribuzione globale di fatto risultante dalla busta paga di maggio 2021 riproporzionata part-time (€. 610,80) per il divisore giornaliero previsto dal CCNL di categoria (26) e moltiplicando la somma ottenuta per i giorni di preavviso contrattualmente previsti dall'art. 254 del CCNL di settore, pari a 21” (pag. 20 della memoria di costituzione).
Ed invero, pacifico che le dimissioni siano state rassegnate senza concedere alla parte datoriale il preavviso previsto dal C.C.N.L. di settore, sarebbe stato onere della lavoratrice dimostrare la sussistenza di una causa ostativa alla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.).
10 Si è già detto, tuttavia, che l'osservanza di un orario giornaliero di 7 ore non è stata minimamente provata, col che s'appalesa irrilevante il dedotto rifiuto di parte datoriale a fronte delle rivendicazioni retributive avanzate dalla lavoratrice.
Le modalità di cessazione del rapporto fondano, al contrario, il diritto del convenuto al pagamento dell'indennità di cui all'art. 2118 c.c., a mente del quale “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”.
Detta indennità è stata correttamente quantificata in aderenza alle disposizioni contrattual- collettive e, in ogni caso, il relativo importo non è stato contestato, neppure genericamente, dalla parte ricorrente.
Venendo, dunque, in rilievo contrapposti crediti delle parti nascenti dal medesimo rapporto giuridico, non resta che procedere ad una compensazione in senso improprio, ossia ad un semplice accertamento contabile di dare e avere delle reciproche spettanze (cfr., in argomento,
Cass. Sez. Lav. n. 5024/2009).
Ne consegue che, detraendo l'indennità sostitutiva del mancato preavviso (pari ad euro
493,34) dall'importo di euro 3.859,11, quale dovuto alla per differenze retributive Parte_1
e t.f.r., la somma effettivamente spettante alla ricorrente ammonta ad euro 3.365,77.
Il resistente va, pertanto, condannato al pagamento, in favore di della Parte_1 minor somma innanzi indicata, aumentata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e fino all'effettivo soddisfo.
2.8. Da ultimo, va precisato che, sebbene non sia stata formulata nelle conclusioni del ricorso una specifica domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi CP_ previdenziali e assistenziali in favore dell' dal complessivo tenore del ricorso (cfr., in particolare, pag. 4) emerge come la parte ricorrente abbia chiaramente inteso far valere il proprio diritto alla “regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale nella misura dovuta agli istituti competenti e secondo le correnti disposizioni di legge”.
Del resto, proprio alla luce di una siffatta pretesa è stata ordinata l'integrazione del CP_ contraddittorio nei confronti dell' in ossequio ai principi enunciati da Cass. Sez. Lav. n.
8956/2020.
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di al versamento dei contributi Parte_1
CP_ previdenziali e assistenziali in favore dell' per il periodo di lavoro subordinato decorrente dal 15.1.2020 al 31.8.2021, tenuto conto di un inquadramento nel livello V del C.C.N.L.
Aziende del Terziario-Commercio-Confcommercio e sulla scorta della retribuzione prevista
11 dal citato C.C.N.L. ratione temporis applicabile in relazione all'effettivo orario di lavoro, quale innanzi accertato.
3. L'accoglimento della domanda in misura inferiore all'importo offerto in via conciliativa dalla parte datoriale (si veda la proposta formulata dal convenuto sin dall'udienza del
15.6.2023) induce a compensare integralmente le spese di lite, tra tutte le parti in causa, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9870/2022 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che tra ed Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 15.1.2020 al Controparte_1
31.8.2020, per l'espletamento di mansioni riconducibili nel livello V del C.C.N.L. Aziende del Terziario-Commercio-Confcommercio ratione temporis applicabile e con l'orario di lavoro precisato in motivazione;
b) condanna, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 3.365,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e fino all'effettivo soddisfo;
c) dichiara, altresì, il diritto della parte ricorrente al versamento dei contributi previdenziali e CP_ assistenziali in favore dell' per il periodo di lavoro subordinato come sopra specificato;
d) rigetta ogni altra domanda;
e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 27/11/2025
Il Giudice
VA CA
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA CA, all'esito dell'udienza del 27/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9870 - 2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA TA Di SA
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
CH AT e IA IA AT
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti Luigi Lorusso e Paolo Sedda
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: subordinazione – differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2022, – premesso di aver prestato, Parte_1 dal 15.1.2020 al 9.5.2022, la propria attività lavorativa con mansioni di impiegata/segretaria alle dipendenze di quale titolare dell'Agenzia Immobiliare Controparte_1
“Metroquadro” di Manfredonia, con orario di lavoro giornaliero di complessive 7 ore, dal lunedì al venerdì (precisamente: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che l'intero periodo di lavoro si era articolato in tre fasi distinte e, segnatamente, un primo periodo, dal 15.1.2020 all'1.11.2020, in cui essa istante aveva lavorato senza alcun contratto, svolgendo mansioni riconducibili al V livello previsto dal C.C.N.L. Aziende del Terziario Commercio, un secondo periodo, dal 2.11.2020 al 6.5.2021, in cui ella era stata inserita in un progetto formativo promosso dall' , Persona_1 ed un terzo periodo, in cui la stessa era stata assunta in virtù di contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo indeterminato, con inquadramento nel V livello del suddetto C.C.N.L. e qualifica di impiegata;
che, nel citato contratto individuale di lavoro, in luogo dell'orario giornaliero effettivamente osservato (pari, come detto, a 7 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì), era stato indicato un orario inferiore, pari a 16 ore settimanali, distribuite in 3 ore giornaliere dalle 09:00 alle 12:00, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e dalle
09:00 alle 13:00, il giovedì; che essa istante era stata sempre adibita alla cura della corrispondenza cartacea ed elettronica sia in entrata che in uscita, alle comunicazioni telefoniche, al front-office dell'Agenzia, al supporto e all'organizzazione delle attività quotidiane del proprio responsabile e degli addetti ai lavori, sia interni (agenti immobiliari, ecc.) che esterni (consulenti finanziari, notai, ecc.), all'archiviazione della documentazione, al disbrigo di pratiche amministrative, all'assistenza ai clienti nella ricerca degli immobili da acquistare e/o locare, nonché all'attività di back office; che il datore di lavoro le aveva corrisposto, nel primo periodo di lavoro non contrattualizzato, una retribuzione fissa mensile di euro 400,00 e, nel secondo periodo, l'importo mensile di euro 450,00, così come previsto nel progetto di formazione;
che nel terzo (ed ultimo) periodo, aveva, invece, percepito le somme risultanti dai prospetti paga;
che, nel maggio del 2022, essa istante aveva rassegnato le proprie dimissioni, stante il mancato adeguamento del contratto all'effettivo orario di lavoro osservato, rivendicando, quindi, con missiva del 29.6.2022, il pagamento delle proprie spettanze.
Tanto esposto in fatto ed allegato il perdurante inadempimento del datore, anche in ordine all'omessa regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha intrattenuto “ab initio” un rapporto lavorativo di natura subordinata e a tempo indeterminato, con mansioni da impiegata – segretaria, alle dipendenze del sig. CP_1
presso l'Agenzia Immobiliare “Metroquadro di Domenico Esposto”, nella sede di
[...] via Pulsano n.40 e di via Pulsano n.52 poi, in Manfredonia ( Fg), con orario di lavoro giornaliero di complessive 7 (sette) ore dal lunedì al venerdì ; e precisamente: al mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e al pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00; 2) per l'effetto, condannare, , a corrispondere a tutte le somme Controparte_1 Parte_1 dovute, calcolate e specificate come in atti per un totale di euro 23.536,34, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo delle somme indicate, ovvero di quella maggiore o minore che sarà
2 determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa 3) condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , deducendo: che, nel primo Controparte_1 periodo, la ricorrente aveva prestato attività lavorativa in qualità di procacciatrice di affari, giusta lettera di incarico sottoscritta in data 20.2.2020; che, nel periodo dal 9.3.2020 e sino alla metà di maggio 2020, l'Agenzia era rimasta chiusa, in ottemperanza alle prescrizioni imposte per far fronte all'emergenza pandemica;
che, al momento della riapertura, avvenuta nella seconda metà di maggio 2020, l'attività lavorativa, in ragione della diffusa paura del contagio, era ripresa a rilento e ciò almeno fino alla fine di giugno, per poi registrare un incremento nel mese di luglio, tant'è che la , nel suddetto mese, aveva segnalato un Parte_1 paio di clienti interessati all'acquisto di un immobile;
che, invece, nel mese di agosto la ricorrente non aveva dato esecuzione all'incarico, non procacciando alcun potenziale cliente e non recandosi mai in agenzia, limitandosi a segnalare solo un limitato numero di clienti nel successivo mese di settembre;
che, a titolo di provvigione nella misura dell'8% sugli affari procurati in favore di esso convenuto, la ricorrente aveva percepito la complessiva somma di euro 3.200,00; che, all'esito del tirocinio semestrale, le parti avevano stipulato, in data
7.5.2021, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time di 16 ore settimanali, per l'espletamento delle mansioni di impiegata d'ordine di segreteria, con inquadramento nel V livello del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi
(Confcommercio); che la ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro, aveva osservato un orario pari a 16 ore settimanali, dalle 09.00 alle 12.00, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e dalle 09.00 alle 13.00, il giovedì; che, nelle rare occasioni in cui prestava attività oltre l'orario di lavoro contrattuale, la dipendente aveva fruito nei giorni successivi di riposi compensativi di egual durata;
che, in data 5.5.2022, la aveva rassegnato le proprie Parte_1 dimissioni volontarie, con effetto dal successivo 9.5.2022, concedendo appena 4 giorni di preavviso, in luogo dei 15 previsti dall'art. 254 del C.C.N.L. di settore, per complessivi 21 giorni non concessi, con conseguente debenza della relativa indennità sostitutiva, pari ad euro
493,34.
Tanto dedotto in fatto, il resistente contestava in diritto la fondatezza della domanda attorea, spiegando, altresì, specifica domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 493,34, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso.
3 CP_ Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' si costituiva l'Ente previdenziale, dichiarando di avere interesse all'accertamento della natura e della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La causa veniva istruita oralmente mediante escussione dei testimoni addotti dalle parti.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 27.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, seppur nei ristretti limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che i periodi controversi, in ordine ai quali si appuntano le pretese avanzate dalla parte ricorrente, sono quelli compresi tra il 15.1.2020 e l'1.11.2020
(c.d. primo periodo) e tra il 7.5.2021 ed il 9.5.2022 (c.d. terzo periodo).
Non ha, invece, formato oggetto di contestazione l'attività prestata dal 2.11.2020 al 6.5.2021
(c.d. secondo periodo), in cui la svolse un tirocinio formativo presso l'Agenzia Parte_1 immobiliare del resistente in virtù di apposita convenzione stipulata con l' (cfr. doc. 3, Per_1 fascicolo di ). Controparte_1
2.2. Così delimitato temporalmente l'odierno thema decidendum, occorre subito rimarcare come, al fine di qualificare giuridicamente il rapporto intercorso tra le parti nel c.d. primo periodo, non sia vincolante la “lettera di incarico procacciatore d'affari” (doc. 2, fascicolo di parte resistente), sottoscritta in data 20.2.2020 e, peraltro, tempestivamente disconosciuta dalla , sia nella scrittura che nella sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. (si Parte_1 veda la dichiarazione depositata dalla ricorrente in data 22.2.2023).
Ed invero, come più volte statuito dalla Suprema Corte (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav.,
18.9.2025, n. 25623), “(…) l'indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, in quanto "Anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s'accompagna (Corte Costituzionale, sentenze
n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile,
"l'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali" (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto). In tale ambito, difatti, è canone primario d'interpretazione il "comportamento complessivo" delle parti,
"anche posteriore alla conclusione del contratto" (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto" (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n.
29973, punto 3 dei Motivi della decisione;
nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre
4 2022, n. 31683, punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n.
30236, punto 3 dei Motivi della decisione)”.
In definitiva, è il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti a rappresentare l'essenziale tema d'indagine.
2.3. In questa prospettiva, la giurisprudenza della Suprema Corte, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, cfr. Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; 9 gennaio
2001, n. 224; 29 novembre 2002, n. 16697; 1 marzo 2001, n. 2970).
Viene però precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è ritenuto che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.).
In particolare, è stato enunciato il principio - che merita piena adesione - secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore
5 (vedi Cass. 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536; per tale ricostruzione, cfr.
Cass. 19 aprile 2010, n. 9251).
2.4. Orbene, le specifiche modalità di esecuzione della prestazione, quali evincibili dalle deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa, inducono questo Giudice a ritenere che, nel c.d. primo periodo (e fatto salvo quanto appresso si dirà sul versante temporale), sia intercorso tra le parti un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Dirimente, in tal senso, s'appalesa la testimonianza di la quale ha reso Testimone_1 una deposizione del seguente tenore: “ADR: Indifferente. ADR: Ho avuto rapporti di lavoro con , in quanto ho lavorato nella sua agenzia immobiliare nel periodo da Controparte_1 gennaio 2020 sino ad agosto 2020 (compreso). Svolgevo attività di segreteria, riordino dei documenti e accoglienza dei clienti, il tutto insieme alla . ADR: Prima di gennaio Parte_1
2020 non ho mai avuto modo di frequentare l'agenzia immobiliare di . ADR: Dopo la CP_1 cessazione del mio rapporto di lavoro, pur non frequentando più l'agenzia, ho comunque continuato a sentirmi con la ricorrente. ADR: Mi risulta, per averlo appreso dalla ricorrente, che quest'ultima ha continuato a lavorare in agenzia fino al 2022, ma non sono in grado di precisare il periodo. ADR: La ricorrente svolgeva, come me, lavoro di segreteria, inoltre accompagnava anche i clienti a visionare gli immobili, attività quest'ultima di cui io mi occupavo solo sporadicamente. La ricorrente inoltre procacciava clienti a nel CP_1 senso che gli procurava immobili da porre in vendita. ADR: Lavoravamo entrambe dalle
09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00, tutti i giorni, escluso il sabato. ADR: Quando ho iniziato a lavorare, a gennaio c'era anche un'altra ragazza, di nome , della quale Per_2 non ricordo il cognome. Questa ragazza lavorava con il contratto “Garanzia Giovani” e svolgeva esclusivamente mansioni di segretaria. Ha lavorato fino a maggio del 2020. Sia io che la ricorrente non eravamo assunte regolarmente. L'accordo tra me ed era nel CP_1 senso che, una volta cessato il rapporto lavorativo con , lui avrebbe assunto me e Per_2 con “Garanzia Giovani”, ciò che, tuttavia, non è mai avvenuto. ADR: In base agli Pt_1 iniziali accordi economici, valevoli sia per me che per la ricorrente, la retribuzione avrebbe dovuto essere pari ad euro 400,00 mensili. Sono a conoscenza della retribuzione percepita dalla in quanto il pagamento da parte di avveniva tramite denaro Parte_1 CP_1 contante riposto in una busta che veniva consegnata contestualmente ad entrambe. ADR: A seguito del lockdown e con la riapertura dell'attività, per effetto delle norme che limitavano la presenza delle persone all'interno di uno stesso locale e tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'agenzia, io e i alternammo secondo turni concordati volta per volta, Pt_1
o la mattina o il pomeriggio, percependo una retribuzione dimezzata, pari ad euro 200,00.
6 ADR: Cessato il mio rapporto di lavoro, in agenzia rimase soltanto la , la quale si Parte_1 occupava di tutte le attività. ADR: Non ho contenziosi con il resistente. Sono andata via volontariamente in quanto non percepivo la giusta retribuzione o, quantomeno, quella concordata” (cfr. verbale di udienza dell'11.4.2024).
Sulla scorta di quanto riferito dalla – della cui attendibilità non v'è motivo di Tes_1 dubitare, trattandosi di testimone priva di qualsivoglia potenziale interesse, sia pure di mero fatto, ad un determinato esito della lite –, emergono plurimi elementi, dai quali si può legittimamente evincere l'eterodirezione: l'inserimento stabile della Parte_1 nell'organizzazione dell'impresa, il fatto che la ricorrente si limitasse a mettere le proprie energie lavorative a disposizione del resistente;
la natura sostanzialmente ripetitiva delle mansioni di segretaria (a cui si affiancavano, ma solo in aggiunta, quelle di procacciatrice);
l'assenza di un genuino rischio d'impresa; l'osservanza di un rigido orario di lavoro;
l'erogazione di una retribuzione in misura fissa.
A quest'ultimo riguardo, si registra che è rimasto del tutto indimostrato l'assunto del convenuto, secondo cui “…per la segnalazione dei clienti nei mesi di febbraio, giugno, luglio
e settembre 2020, la ricorrente percepì complessivamente €. 3.200,00, pari all'importo indicato in ricorso, ma non come corrispettivo fisso di €. 400,00 mensili bensì a titolo di provvigione nella misura dell'8%, per gli affari procacciati che avevano determinato, in favore dell'agenzia, incassi per complessivi €. 40.000,00” (così, a pag. 4 della memoria di costituzione).
Difatti, il datore di lavoro si è ben guardato dall'indicare quali (e quanti) affari sarebbero stati conclusi con l'intervento della ricorrente.
D'altro canto, una siffatta prospettazione difensiva, incentrata – come detto – sull'espletamento di una mera attività di procacciamento di affari, risulta smentita dalla deposizione di , addotto dallo stesso . Testimone_2 CP_1
Ed invero, il predetto testimone, dopo aver premesso la propria qualifica di agente immobiliare, ha dichiarato di aver visto l'odierna istante “in ufficio, da ”, Controparte_1 nelle occasioni in cui egli si recò presso l'Agenzia immobiliare del resistente nel periodo controverso (“spesso di mattina”), rammentando che “ passava i fascicoli Parte_1
a e prendeva le copie stampate” ed aggiungendo che, secondo quanto riferitogli dal CP_1 convenuto, la svolgeva “anche attività di procacciatrice”, pur non avendola mai Parte_1 vista in giro (cfr. verbale di udienza del 3.10.2024).
Di segno sostanzialmente conforme è la testimonianza di il quale – dopo Testimone_3 aver dichiarato di essersi recato “in Agenzia almeno dieci – undici volte, sia di mattina che di
7 pomeriggio”, poichè interessato all'acquisto di un immobile – ha rammentato che “la
aveva una sua scrivania, rispondeva al telefono e riceveva i clienti Parte_1 dell'Agenzia” (cfr. verbale di udienza del 22.2.2024).
In definitiva, v'è prova adeguata che il rapporto di lavoro si sia svolto ab origine secondo i canoni della subordinazione, dovendo pure inferirsi dalle anzidette deposizioni (non smentite da quelle rese dai testimoni e ) che le mansioni disbrigate Testimone_4 Testimone_5 in via principale dalla ricorrente fossero quelle di segretaria.
2.5. Quanto, poi, alla durata di tale rapporto, viene ancora una volta in rilievo la deposizione della teste la quale ha riferito di aver lavorato insieme alla ricorrente nel periodo Tes_1
“da gennaio 2020 sino ad agosto 2020”.
Soccorre, in tal senso, anche la testimonianza di (qualificatosi come Testimone_6
“fidanzato della ricorrente”), la cui deposizione – per quanto dotata di scarsa valenza dimostrativa in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (essendosi il predetto teste limitato ad entrare solo “qualche volta” nell'Agenzia “Metroquadro”) – può nondimeno essere valorizzata sotto il profilo temporale, avendo egli dichiarato che la iniziò a prestare la propria attività lavorativa “il 15 gennaio 2020”, precisando: Parte_1
“Tanto posso dire perché, quasi tutti i giorni, accompagnavo la ricorrente sul luogo di lavoro ed andavo a prenderla” (cfr. verbale di udienza del 16.11.2023).
Non v'è prova, tuttavia, che questa prima fase del rapporto lavorativo si sia conclusa in data
1.11.2020 (come asserito nel ricorso introduttivo), non essendo emerso alcunchè in tal senso dalle testimonianze raccolte in corso di causa.
L'unico dato provvisto di un sufficiente margine di precisione si trae, invece, dalla deposizione della teste il cui rapporto di lavoro alle dipendenze di si è Tes_1 CP_1 protratto fino all'agosto del 2020.
Ne consegue che, in difetto di elementi idonei a comprovare la maggior durata del proprio rapporto di lavoro, quale indicata dalla parte ricorrente, nulla può riconoscersi per le mensilità di settembre e ottobre del 2020.
Risulta, viceversa, sostanzialmente pacifico che, nel periodo dal 9.3.2020 e sino alla metà di maggio del 2020, l'Agenzia sia rimasta chiusa “in esecuzione dei DPCM adottati per far fronte alla emergenza da covid-19”, come dedotto dal convenuto, non contestato dalla ricorrente e neppure smentito da elementi di segno contrario.
Sussistendo, pertanto, una fattispecie di impossibilità sopravvenuta temporanea per factum principis, non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro, nulla spetta a titolo retributivo, essendo detto rapporto caduto in uno stato di quiescenza del sinallagma
8 funzionale delle prestazioni, “sicché - in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni medesime nel rapporto di lavoro subordinato - il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per una attività lavorativa non eseguita in quanto divenuta temporaneamente impossibile” (Cass. Sez. Lav., 12.12.2024, n. 32125).
Passando, infine, all'orario di lavoro concretamente osservato dalla ricorrente dal 15.1.2020 al
31.8.2020 (periodo in cui può – come detto – riconoscersi l'avvenuto svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato), non resta che richiamare, ancora una volta, la deposizione della dovendo, pertanto, tenersi conto di un orario pari a 7 ore giornaliere (dalle Tes_1
09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00) per il periodo dal 15.1.2020 all'8.3.2020 e di un orario pari a 3 ore giornaliere per il periodo successivo, stante l'assenza, a quest'ultimo riguardo, di precisazioni di dettaglio circa la cadenza dei turni concordati con la ricorrente.
In ordine al quantum debeatur, possono recepirsi i conteggi riformulati dalla parte ricorrente
(e depositati in data 20.6.2025), siccome aderenti alle tabelle retributive di cui al C.C.N.L.
Aziende del Terziario – Commercio-Confcommercio, pacificamente applicabile al rapporto dedotto in giudizio (livello V, corrispondente a quello di formale assunzione della lavoratrice nel periodo dal 7.5.2021 al 9.5.2022: cfr. doc. 6, fascicolo di parte resistente), ed anche perché non investiti da specifiche contestazioni sul piano contabile.
Ne consegue il diritto della predetta parte al pagamento della somma complessiva lorda di euro 3.859,11, di cui euro 3.517,14 a titolo di differenze retributive (ivi comprese le mensilità supplementari) ed euro 341,97 a titolo di trattamento di fine rapporto.
2.6. Non può, invece, trovare accoglimento la residua domanda attorea finalizzata ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al c.d. terzo periodo (ovvero dal 7.5.2021 al 9.5.2022), non essendo stato fornito neppure un principio di prova circa il superiore orario di lavoro asseritamente osservato.
Com'è noto, l'onere probatorio in materia di lavoro straordinario investe sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere che si possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici.
Al Giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta
9 collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Alla valutazione equitativa, infatti, può farsi ricorso solo quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. 8006/1998), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Cass.
5411/1981, 57/1984, 3208/1984, 4508/1987, 5260/1988, 1389/2003).
Nella specie, la lavoratrice ha dedotto di aver osservato un orario giornaliero di complessive 7 ore, dal lunedì al venerdì, e ciò in difformità rispetto a quanto previsto nel contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, in cui venivano indicate
16 ore settimanali, per complessive 69,33 ore mensili e 832 ore annue convenzionali, distribuite in 3 ore giornaliere, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e 4 ore, il giovedì.
Sennonchè, la prospettazione attorea è rimasta completamente indimostrata, non essendo stato acquisito – come anticipato – alcun elemento idoneo ad infirmare le risultanze trasfuse nel documento contrattuale.
Ne consegue che, avendo la ricorrente espressamente ammesso di aver percepito le somme riportate in busta paga (così come quantificate sulla scorta dell'orario di lavoro convenzionalmente pattuito), non può riconoscersi alcunchè a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto.
2.7. Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale spiegata da , s'appalesa meritevole di CP_1 accoglimento la pretesa avente ad oggetto l'indennità per mancato preavviso, pari ad euro
493,34, “somma ottenuta dividendo la retribuzione globale di fatto risultante dalla busta paga di maggio 2021 riproporzionata part-time (€. 610,80) per il divisore giornaliero previsto dal CCNL di categoria (26) e moltiplicando la somma ottenuta per i giorni di preavviso contrattualmente previsti dall'art. 254 del CCNL di settore, pari a 21” (pag. 20 della memoria di costituzione).
Ed invero, pacifico che le dimissioni siano state rassegnate senza concedere alla parte datoriale il preavviso previsto dal C.C.N.L. di settore, sarebbe stato onere della lavoratrice dimostrare la sussistenza di una causa ostativa alla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.).
10 Si è già detto, tuttavia, che l'osservanza di un orario giornaliero di 7 ore non è stata minimamente provata, col che s'appalesa irrilevante il dedotto rifiuto di parte datoriale a fronte delle rivendicazioni retributive avanzate dalla lavoratrice.
Le modalità di cessazione del rapporto fondano, al contrario, il diritto del convenuto al pagamento dell'indennità di cui all'art. 2118 c.c., a mente del quale “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”.
Detta indennità è stata correttamente quantificata in aderenza alle disposizioni contrattual- collettive e, in ogni caso, il relativo importo non è stato contestato, neppure genericamente, dalla parte ricorrente.
Venendo, dunque, in rilievo contrapposti crediti delle parti nascenti dal medesimo rapporto giuridico, non resta che procedere ad una compensazione in senso improprio, ossia ad un semplice accertamento contabile di dare e avere delle reciproche spettanze (cfr., in argomento,
Cass. Sez. Lav. n. 5024/2009).
Ne consegue che, detraendo l'indennità sostitutiva del mancato preavviso (pari ad euro
493,34) dall'importo di euro 3.859,11, quale dovuto alla per differenze retributive Parte_1
e t.f.r., la somma effettivamente spettante alla ricorrente ammonta ad euro 3.365,77.
Il resistente va, pertanto, condannato al pagamento, in favore di della Parte_1 minor somma innanzi indicata, aumentata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e fino all'effettivo soddisfo.
2.8. Da ultimo, va precisato che, sebbene non sia stata formulata nelle conclusioni del ricorso una specifica domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi CP_ previdenziali e assistenziali in favore dell' dal complessivo tenore del ricorso (cfr., in particolare, pag. 4) emerge come la parte ricorrente abbia chiaramente inteso far valere il proprio diritto alla “regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale nella misura dovuta agli istituti competenti e secondo le correnti disposizioni di legge”.
Del resto, proprio alla luce di una siffatta pretesa è stata ordinata l'integrazione del CP_ contraddittorio nei confronti dell' in ossequio ai principi enunciati da Cass. Sez. Lav. n.
8956/2020.
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di al versamento dei contributi Parte_1
CP_ previdenziali e assistenziali in favore dell' per il periodo di lavoro subordinato decorrente dal 15.1.2020 al 31.8.2021, tenuto conto di un inquadramento nel livello V del C.C.N.L.
Aziende del Terziario-Commercio-Confcommercio e sulla scorta della retribuzione prevista
11 dal citato C.C.N.L. ratione temporis applicabile in relazione all'effettivo orario di lavoro, quale innanzi accertato.
3. L'accoglimento della domanda in misura inferiore all'importo offerto in via conciliativa dalla parte datoriale (si veda la proposta formulata dal convenuto sin dall'udienza del
15.6.2023) induce a compensare integralmente le spese di lite, tra tutte le parti in causa, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9870/2022 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che tra ed Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 15.1.2020 al Controparte_1
31.8.2020, per l'espletamento di mansioni riconducibili nel livello V del C.C.N.L. Aziende del Terziario-Commercio-Confcommercio ratione temporis applicabile e con l'orario di lavoro precisato in motivazione;
b) condanna, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 3.365,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e fino all'effettivo soddisfo;
c) dichiara, altresì, il diritto della parte ricorrente al versamento dei contributi previdenziali e CP_ assistenziali in favore dell' per il periodo di lavoro subordinato come sopra specificato;
d) rigetta ogni altra domanda;
e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 27/11/2025
Il Giudice
VA CA
12