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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 212/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPARAGNA ANDREA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 10/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 12/01/2022
CONCLUSIONI
In data 12.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 25 Le conclusioni sono state così precisate:
“richiamato ogni precedente scritto (comprese le note sostitutive di udienza redatte in data 12.06.2023), rassegna le conclusioni reiterando quelle dell'atto di citazione in appello del 07.02.2022 (pagg. da 34 a 38), da ritenersi qui integralmente riportate e trascritte, nel cui accoglimento insiste in danno della costituita Controparte_1
- quale società incorporante e successore universale ex lege
[...] ellata, , Controparte_2 [...]
Controparte_3 all'incorporante tutte le domande, eccezioni e difese svolte in appello contro la Società incorporata. In via estremamente subordinata, salva l'impugnativa, in caso di ritenuta inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi espressi dalla sentenza gravata, voglia l'adita Corte dichiararla ammissibile per omesso controllo/avvertimento del Giudice del monitorio sulla dedotta vessatorietà delle clausole della fideiussione (in particolare e tra l'altro, 2° capoverso e Artt. nn. 1, 2 e 5), attesa la qualità di consumatore del Sig. , accogliendo, per l'effetto, Parte_1 le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure come precisate in sede di gravame (pagg. da 34, 4° capoverso, a 38)”. Si riportano di seguito le conclusioni contenute nell'atto di appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi d'appello proposti:
- IN VIA PRELIMINARE, concedere, anche inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
- NEL MERITO, annullare e/o riformare integralmente la sentenza impugnata dichiarando ammissibile e quindi ammettendo l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, esaminate tutte le istanze, contestazioni, deduzioni, eccezioni, osservazioni ed allegazioni esposte nell'atto del 02.07.2020, introduttivo del giudizio di prime cure, che qui abbiansi per ripetuto e trascritto, nonché quelle contenute nelle memorie ex art 183, Co. 6 c.p.c. ed accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure e qui precisate:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n. 1890/2018 in favore del Tribunale di Cassino, per i motivi esposti e per l'effetto revocare il citato decreto ingiuntivo, limitatamente alla ingiunzione di pagamento pronunciata nei confronti di parte attrice, disporre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e della segnalazione al sistema informatico creditizio ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003. IN VIA PRELIMINARE:
- revocare il decreto di dichiarazione di esecutorietà emesso in data 12.05.2019 e sospendere la esecutorietà, nei confronti dell'odierno appellante, del decreto ingiuntivo opposto nonchè sospendere la procedura esecutiva eventualmente medio tempore avviata. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
pagina 2 di 25 - dichiarare inefficacie e di nessun effetto nonché revocare e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla ingiunzione di pagamento pronunciata nei confronti di parte attrice opponente e, per l'effetto, disporre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e della segnalazione al sistema informatico creditizio;
- accertare e dichiarare la nullità e/o la inesistenza della fideiussione de qua, recante data 23.07.2008, e l'inutilizzabilità del detto documento, per tutti i motivi esposti in atto e le eccezioni sollevate, in assenza di contestazioni;
- accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare il decreto stesso inefficace in quanto infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria avanzata dalla convenuta appellata, con ogni conseguente provvedimento, compresa la cancellazione della iscrizione ipotecaria e della segnalazione al sistema informatico creditizio;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto da a Parte_1 CP_4
a e/o a
[...] Controparte_1 Controparte_2
[...] CP_1 Controparte_3 titolo. IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare il diritto dell'opponente al risarcimento dei danni per il grave ed irreparabile pregiudizio subito per avere essa creditrice e/o sua rappresentante, agito temerariamente, ovvero colpevolmente, avendo anche sottoposto a iscrizione ipotecaria - in assenza di un titolo valido ed anzi in presenza di un titolo illegittimo - l'intero patrimonio del presunto creditore il cui valore è eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi, e dunque condannare, anche per violazione del dovere di buona fede (ex art. 96 Co. 2 c.p.c.) ed abuso del diritto,
[...]
, Controparte_2 Controparte_3
Parte_1
al sig. (promittente acquirente) in virtù del raggiunto accordo a
[...] Parte_2 di pro iazione assistita (ai sensi dell'art. 5, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14) promossa in conseguenza della penale chiesta dal citato promittente acquirente e di cui al preliminare di compravendita del 21.10.2019, ad oggetto il locale promesso in vendita, in Formia, via De Gasperi, risolto per colpa di parte convenuta e per abuso del diritto della garanzia patrimoniale. Oltre interessi e rivalutazione da calcolare secondo le indicazioni offerte dalla Cassazione Sezioni Unite del 17.02.1995, n.1712. Condannare altresì parte convenuta ai danni, da valutarsi in via equitativa, per l'avvenuta segnalazione del nominativo dell'odierno opponente al sistema informatico creditizio, nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi da accertare e quantificare - questi - in separato giudizio. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole 1, 2 e 5 della fideiussione per cui v'è causa, rilasciata in favore di Controparte_5
[...] narrativa, nel presente atto di appello nonché negli atti difensivi predisposti nel
pagina 3 di 25 giudizio di prime cure nonché accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia della pattuizione subito precedente alle clausole individuate dai nn. da 1 a 14 della citata fideiussione. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1890/2018, anche per estinzione del diritto vantato, per decorso del tempo (rectius del termine), ex art. 1957 c.c. e per non debenza del garante delle somme allo stesso richieste anche quelle a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile da parte dell'Utilizzatore, con ogni conseguenza di legge, compresa la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e della segnalazione al sistema informatico creditizio;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
- accertare e dichiarare l'eventuale minor credito dovuto dal sig. a Parte_1
a e/o a CP_4 Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
d
[...]
, Controparte_2 Controparte_3
a data 23.07.2008 nonché, stante l'avvenuto, seppur parziale adempimento della GEDEA Srl, ridurre la penale nonché l'indennità di occupazione (se dovuta) in misura equa, con ogni conseguente provvedimento.
- Per l'effetto, e comunque, ridurre l'ipoteca a beni di valore proporzionato rispetto al preteso credito vantato da parte opposta, liberando gli altri. IN VIA ISTRUTTORIA: Par
- Ai fini della prova della data in cui il sig. ha avuto conoscenza del Parte_1 ricorso e del decreto ingiuntivo nr. 1890/2 umentazione depositata, si chiede ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze, con il teste sig.
, residente in [...]: Testimone_1
Vero è che il sig. ha avuto conoscenza del ricorso e del decreto Parte_1 ingiuntivo n.° 189 i emesso soltanto in data 23.06.2020, a seguito della ricezione della raccomandata (di cui all'allegato 27 del fascicolo telematico di parte opponente), che mi si rammostra, inviata dal legale del sig. Parte_2
- Ai fini della prova del danno patito si chiede ammettere prova guenti circostanze, con il teste sig. , residente in [...]
14: a. Vero è che il sig. promise in vendita il locale deposito Parte_1 dell'immobile adibito a deposito, in Formia alla Via Olivastro Spaventola, in catasto urbano di Formia, sez. Mar, foglio 24, p.lla 224 sub 7 e p.lla 1204 al prezzo di € 1.200.000,00; b. Vero è che prima della stipula venne eseguito controllo presso la Conservatoria e verificata la assenza di ipoteca gravante sul predetto immobile compromesso in vendita oltre che su tutti gli altri beni immobili di sua proprietà.
- Ai fini della prova dell'attività svolta da parte opponente per la qualificazione della posizione di “consumatore” del fideiussore si chiede ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze, con il teste sig. , residente in [...]: Testimone_1
c. . ha sempre vissuto attingendo per il proprio Parte_3 sostentamento dalle rendite provenuti da beni avuti in donazione dai genitori e da
pagina 4 di 25 beni ereditati e, andando nello specifico, ciò è sicuramente avvenuto nel periodo che va dall'anno 2007 all'anno 2019 compreso, in cui egli si è limitato a curare e gestire le sue proprietà mobiliari ed immobiliari, senza mai svolgere attività di natura imprenditoriale.
- Si chiede ammettere CTU tesa ad accertare le cause di nullità del contratto di locazione finanziaria concluso (ai danni dell'opponente) tra Controparte_2
, e GEDEA s.r.l.,
[...] Controparte_3 già espresse, nominando sin d'ora CTP il dr. - con studio in Potenza Piacenza - con Persona_1 riserva di sua sostituzione fino all'inizio delle operazioni peritali e formulando i seguenti quesiti che l'adito Giudice vorrà tenere in debita considerazione da porre al nominando consulente tecnico: a) Visti tutti gli atti di causa ed in particolare il contratto di Leasing del 23.07.2008 stipulato tra MP Leasing & Factoring SpA e la società GEDEA S.R.L. per Euro 214.368,00 di costo del bene da concedere in Leasing, accerti il CTU: a.1) Sulla base dei dati contrattuali e di quelli rilevati in atti, il Tasso Leasing del rapporto di locazione finanziaria oggetto di causa attenendosi alla definizione di tale tasso espressa nelle Istruzioni di Trasparenza della Banca d'IA ratione temporis e dica se il Tasso così determinato coincida con quello esposto sia nel contratto che nel Documento di Sintesi dalla Concedente;
a.2) Se nel contratto di Leasing esprime correttamente il regime finanziario applicato (capitalizzazione composta o semplice) nella costruzione sia del canone che del piano di ammortamento e se rispetti le prescrizioni dell'art. 1283 c.c. ed art. 6 della Delibera CICR del 9/02/2000; a.3) Con riferimento al rapporto di locazione finanziaria oggetto di causa, attraverso la usuale formula indicata nelle “Istruzioni” della Banca d'IA per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, accerti il CTU se il TEG espresso dalle modifiche al piano di rimborso originario, prodotte dall'applicazione della risoluzione anticipata o della decadenza dal beneficio del termine, così come regolate agli artt. 15 e 16 delle Condizioni Generali, includendovi gli importi dovuti a titolo di indennizzo ivi previsto, risulti debordante il Tasso Soglia Usura vigente all'epoca della stipula del contratto, nell'ipotesi di risoluzione anticipata in una qualsiasi data all'interno dell'intervallo di tempo tra la data di decorrenza dei canoni (22.08.2008) e il 23.07.2026, considerando nel TEG tutti i costi connessi all'operazione del finanziamento concesso con il contratto di locazione finanziaria, compreso l'indennizzo o la penale prevista in caso di risoluzione anticipata, escluse solo imposte e tasse;
a.4) Se il contratto esprime pattuizione USURARIA ai sensi dell'Art. 2, comma 4, della Legge n° 108\1996 considerando sia il tasso di interesse corrispettivo, sia l'aggiunta per la , sia il tasso implicito non indicato in contratto in REGIME DI Pt_4
CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE;
b) In caso di positivo riscontro a quanto sub a.1) e/o a.2) e/o a.3) e/o a.4) in termini di diversità tra il Tasso espresso in contratto e quello effettivo calcolato, con scarto,
pagina 5 di 25 superiori ai 5 centesimi, ridetermini il CTU il saldo del Leasing applicando i Tassi Sostitutivi di cui al comma 7° dell'Art. 117 TUB e senza alcuna capitalizzazione;
c) In caso di accertato superamento del Tasso Soglia Usura, sulla base di tutta la documentazione contabile allegata agli atti di causa, determini il CTU gli importi pagati a titolo di interessi dalla parte ricorrente in esecuzione del contratto de quo e calcoli l'ammontare degli interessi legali su tali importi da ogni singola data di pagamento di ciascuna rata, il tutto sino alla data del ricorso introduttivo del presente giudizio;
d) Dica il CTU quali sono i rappresentanti della Concedente che sono intervenuti ed hanno sottoscritto il contratto di leasing ed ogni altro esponente della stessa Concedente che si ritiene possa avere diretta responsabilità nell'applicazione e\o pretesa degli interessi usurari.”
- SEMPRE NEL MERITO, in accoglimento del secondo motivo di appello, esamini la domanda di risarcimento danni ed accolga le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure, al punto 9 dell'atto di citazione del 02.07.2020, come precisate nella memoria ex art 183, Co. 6 n. 1 c.p.c., ossia: NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare il diritto dell'opponente al risarcimento dei danni per il grave ed irreparabile pregiudizio subito per avere essa creditrice e/o sua rappresentante, agito temerariamente, ovvero colpevolmente, avendo anche sottoposto a iscrizione ipotecaria - in assenza di un titolo valido ed anzi in presenza di un titolo illegittimo - l'intero patrimonio del presunto creditore il cui valore è eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi, e dunque condannare anche per violazione del dovere di buona fede (ex art. 96 Co. 2 c.p.c.) ed abuso del diritto
[...]
, Controparte_2 Controparte_3 risarcimento del danno per la somma di € 170.000,00, dovuta dal sig. Parte_1
(al sig. - promittente acquirente) in virtù di accordo a
[...] Parte_2 ra di n istita (ai sensi dell'art. 5, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14) concluso in conseguenza della penale di cui al preliminare di compravendita del 21.10.2019, ad oggetto il locale promesso in vendita, in Formia, via De Gasperi, risolto per colpa di parte convenuta e per abuso del diritto della garanzia patrimoniale. Oltre interessi e rivalutazione da calcolare secondo le indicazioni offerte dalla Cassazione Sezioni Unite del 17.02.1995, n.1712. Condannare altresì parte convenuta ai danni, da valutarsi in via equitativa, per l'avvenuta segnalazione del nominativo dell'odierno opponente al sistema informatico creditizio, nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi da accertare e quantificare - questi - in separato giudizio.
- Sempre in accoglimento del secondo motivo di appello, nella denegata ipotesi di rigetto delle assorbenti domante su avanzate, esamini l'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze la domanda di riduzione dell'ipoteca a beni dell'odierno appellante di valore proporzionato rispetto al preteso credito vantato da parte opposta, liberando gli altri e la accolga.
- Con vittoria delle spese e degli onorari di causa per il doppio grado di giudizio, oltre al 15% sp. gen., iva e c.p.a. come per Legge.
pagina 6 di 25 - Ovviamente, nell'auspicio della riforma della decisione del primo giudice, si chiede che l'adita Corte d'appello, visto l'art. 336 comma secondo c.p.c., voglia condannare direttamente Controparte_5
e la sua rappresentante
[...] Controparte_1 appellante quanto lo stes
[...]
costretto a corrispondere per la sorte, gl'interessi e le spese ingiunte con l'impugnato decreto ingiuntivo nonché per le spese di giudizio liquidate dal Tribunale di Siena, in € 11.405,00, oltre oneri accessori, per il 1° grado”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione: In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 10/2022, Rep, n. 24/2022 del 13 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 12 gennaio 2022 e pubblicata sempre in data 12 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1699/2020, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 10/2022, Rep, n. 24/2022 del 13 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 12 gennaio 2022 e pubblicata sempre in data 12 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1699/2020, anche a norma dell'art. 342 c.p.c. in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
Nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal Sig. rigettarlo integralmente in quanto Parte_1 totalmente infondato in fatto tti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 10/2022, Rep, n. 24/2022 del 13 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 12 gennaio 2022 e pubblicata sempre in data 12 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1699/2020; In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie così come richiamate dal Sig. , per Parte_1 tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma dell 022, Rep, n. 24/2022 del 13 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 12 gennaio 2022 e pubblicata sempre in data 12 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1699/2020. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 7 di 25 Il giudizio di primo grado
Su ricorso della società il Tribunale di Siena emetteva il 28.12.2018 CP_4 il decreto ingiuntivo n. 1890/2018 con il quale ingiungeva, tra gli altri, a Parte_1
il pagamento di € 161.717,49 oltre interessi e spese, quale garante delle
[...] obbligazioni assunte dalla Gedea S.r.l. con un contratto di leasing immobiliare.
Avverso tale decreto proponeva opposizione il con atto di citazione Parte_1 notificato il 02.07.2020, nel quale avanzava contestualmente una domanda riconvenzionale di risarcimento danni, un'istanza di chiamata in causa e proponeva querela di falso nei confronti della relata della notifica nei suoi confronti del decreto ingiuntivo.
L'opponente, al fine di giustificare la tardività dell'opposizione, deduceva di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo solo in conseguenza della ricezione, in data 23.06.2020, della raccomandata inviata dal legale del sig. , Parte_2 promittente acquirente di un suo immobile, con la quale veniva contestata l'esistenza di una formalità pregiudizievole sul bene compromesso in vendita e, per l'effetto, veniva manifestata la volontà di risolvere il contratto preliminare.
L'opponente deduceva quindi di avere effettuato delle verifiche apprendendo che,
a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, a lui mai notificato, era stata iscritta ipoteca giudiziale sul suo intero patrimonio immobiliare, del valore di €
2.873.778,23, in favore di MP Leasing & Factoring S.p.A., che veniva pertanto chiamata in giudizio al fine di svolgere nei suoi confronti domanda di risarcimento dei danni causati dall'illegittima condotta consistita nell'iscrivere la garanzia su beni di valore grandemente sproporzionato rispetto al credito.
Il sig. eccepiva in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, per Parte_1 inesistenza della notifica, e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siena, in favore di quello di Cassino, non essendo stata pattuita alcuna deroga alle regole ordinarie di competenza e trovando comunque applicazione il foro del consumatore.
Quanto al merito, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione in quanto pagina 8 di 25 conforme allo schema ABI del 2002 e comunque la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., invocando la decadenza della banca.
L'opponente invocava altresì l'applicazione della normativa consumeristica, ed in particolare la vessatorietà della clausola n. 1 del contratto. Inoltre, veniva dedotto che le clausole 3, 4, 7 e 8 erano vessatorie, redatte in termini non intellegibili e approvate in blocco, in termini non conformi alla previsione normativa.
Veniva infine dedotta l'incertezza del credito ingiunto, anche per l'applicazione dell'IVA presunta, nonché l'usurarietà degli interessi convenuti e la non debenza dell'indennità di occupazione dell'immobile.
Si costituiva in giudizio non in proprio ma Controparte_1 in nome e per conto di MP Leasing & Factoring S.p.A., la quale eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e chiedeva il rigetto delle eccezioni e domande proposte dalla controparte.
Il giudice non ammetteva la querela di falso per vizi formali e, senza l'assunzione di mezzi di prova, la causa veniva trattenuta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 10/2022 pubblicata il 12/01/2022 il Tribunale di Siena così statuiva:
“Il Tribunale di Siena in composizione monocratica definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da a Parte_5 carico dell'opponente le spese processuali liquidate in € per diritti ed in €
11.405,00 per onorario , oltre il 15% per rimborso forfetario ed iva e c.p.a come per legge”.
In particolare, il giudice evidenziava che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, è necessario dimostrare, oltre all'irregolarità della notifica, anche che a causa di detta irregolarità non si è avuta tempestiva conoscenza dell'ingiunzione.
Nel caso specifico, pur ritenendo provata l'irregolarità della notifica, il decidente affermava che l'opponente non aveva provato di non essere venuto a conoscenza pagina 9 di 25 dell'atto, considerando che questo risultava notificato ad un indirizzo ove erano residenti soggetti che potevano essere parenti del ed era stato ritirato Parte_1 da una persona che si era dichiarata al servizio del destinatario.
Si legge in particolare nella sentenza:
“Ciò premesso risulta per tabulas la notifica del d.i. opposto è stata richiesta in luogo diverso da quello di residenza anagrafica dei destinatari mente non è risultato provato che, a causa della notificazione ad altro indirizzo (ovvero al vecchio indirizzo dell'opponente) notifica ricevuta da persona che si è qualificata come al servizio del destinatario e ha pure sottoscritto per ricezione, l'odierno opponente non ne abbia avuto notizia. E se potrebbe trattarsi di mera omonimia che ben tre dei cognomi riportati sui citofoni di Via Vitruvio, sono identici a quello dell'odierno opponente ) tuttavia trassi di circostanza che non può Parte_1 sfuggire all'attenzione e ingenerare il dubbio che un familiare avrebbe potuto ritirare la posta indirizzata a e dargliene notizia) e sulla quale l'opponente non Parte_1 ha invece ritenuto di doversi soffermare”.
Ribadita l'inammissibilità della querela di falso, le prove orali richieste dall'opponente venivano rigettate perché attinenti a circostanze documentali, valutative o comunque irrilevanti.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATA o MP o Controparte_1 banca) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa concessione di termini per la difesa e per la precisazione delle conclusioni;
pagina 10 di 25 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 650 c.p.c. sull'errato accoglimento della eccezione di tardività dell'opposizione;
3) violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e/o vizio motivazionale;
4) errata regolamentazione delle spese.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la eccepiva in via CP_3 preliminare l'inammissibilità dell'appello e nel merito contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
10.9.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con ordinanza del 12.9.2024 sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge come chiarite in via pretoria, risultando indicate in maniera comprensibile le ragioni di doglianza, come sopra accennate, unitamente alle modifiche richieste, col corredo di un apparato argomentativo più che proporzionato all'ampiezza e al grado di approfondimento raggiunto nella corrispondente parte della sentenza gravata. pagina 11 di 25 L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., poi, è superata per effetto del passaggio in decisione della controversia.
2. Quanto alle istanze istruttorie non può che ribadirsi il giudizio di inammissibilità formulato dal giudice di prime cure.
I capitoli a) e b), infatti, riguardano circostanze che devono essere necessariamente provate con documenti, il capitolo c) è relativo ad una circostanza non decisiva, mentre quello sub d) tende a far esprimere al teste giudizi.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
3. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per la mancata concessione del termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Si evidenzia in particolare che il giudice con provvedimento del 24.11.2021 ha fissato l'udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e poi, in data 31 dicembre 2021, ha adottato un nuovo provvedimento con il quale ha sostituito l'udienza per la discussione orale con lo scambio di note scritte, secondo la normativa emergenziale all'epoca in vigore.
Afferma l'appellante che, venuta meno la discussione orale di cui all'art.281 sexies c.p.c., il giudice avrebbe dovuto quantomeno far precisare le conclusioni e concedere i termini a difesa disposti ex art. 190 c.p.c..
Tale impostazione non è corretta.
Anche durante il periodo emergenziale, infatti, la disciplina della discussione orale della causa è rimasta distinta da quella della discussione scritta.
Pur venendo prevista la possibilità di celebrare l'udienza senza la presenza fisica dei difensori, l'udienza sostituita dal deposito è rimasta comunque un'udienza assimilata alla discussione orale.
pagina 12 di 25 Non si è pertanto verificata alcuna sospensione del regime della discussione orale, con necessaria applicazione generalizzata del disposto dell'art. 190 c.p.c., ben potendo la discussione delle parti avvenire a mezzo delle note scritte.
Come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione interpretando il disposto dell'articolo 127-ter c.p.c., sostanzialmente analogo alla normativa emergenziale, infatti, il deposito di note scritte sostitutive ai sensi, nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza (Sez. L - , Ordinanza n.
23565 del 03/09/2024).
L'eccezione di nullità della sentenza è pertanto infondata.
4. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo l'appellante critica la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, riproponendo tutte le questioni assorbite in primo grado.
A giustificazione della propria opposizione tardiva il ha dedotto di non Parte_1 aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, che risulta essere stata effettuata a Formia, via Vitruvio n.° 14, nelle mani di un soggetto che si è dichiarato addetto alla ricezione.
Il sig. ha documentato di avere trasferito la propria residenza da via Parte_1
Vitruvio n. 14 a contrada Acqualonga s.n.c. l'11.1.2018, precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Non possono pertanto aversi dubbi circa la nullità della notifica, come peraltro sostenuto anche dal giudice di prime cure.
L'odierno appellante non ha insistito nella querela di falso, non ammessa in primo grado, con riferimento al contenuto della relata di notifica.
Va comunque evidenziato che, mentre l'attestazione dell'ufficiale giudiziario relativa al fatto di aver consegnato l'atto a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione è assistita da fede fino a querela di falso, essendo circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale, il contenuto della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da pagina 13 di 25 presunzione "iuris tantum" che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione (v. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 12577 del 10/05/2023).
Come correttamente viene evidenziato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza è costantemente orientata nell'affermare che grava su chi propone un'opposizione tardiva l'onere di provare, non solo l'irregolarità della notifica, ma anche che questa gli ha impedito di avere una conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20850 del
21/08/2018).
Con riferimento a tale aspetto, quindi, l'opponente è tenuto a fornire la prova di elementi sufficienti a superare la presunzione di conoscenza dell'atto, desumibile dall'attestazione che esso sia stato consegnato ad un soggetto che si è dichiarato incaricato per suo conto alla ricezione.
Questa presunzione risulta rafforzata dal fatto che l'indirizzo ove l'atto è stato consegnato era certamente la residenza del destinatario fino a meno di un anno prima e nello stesso edificio risultano vivere altre tre persone con il suo stesso cognome.
Dal certificato di residenza storico prodotto dallo stesso appellante, poi, emerge che egli già nel 2008 aveva mutato la propria residenza da via Vitruvio a contrada
Acqualonga, per riportarla nella prima via nel 2010.
Questa circostanza lascia supporre che l'immobile di via Vitruvio sia rimasto nella sua disponibilità certamente nel periodo tra il 2008 ed il 2010, nonostante cambio della residenza, circostanza che corrobora l'ipotesi che gli altri soggetti che risultano vivere in tale immobile possano essere suoi parenti.
pagina 14 di 25 Va però evidenziato che nella relata non viene indicato il nominativo del soggetto cui è stato consegnato l'atto, per cui non vi sono elementi per affermare che fosse effettivamente legato in qualche modo al destinatario effettivo.
In assenza di una prova certa dell'effettiva conoscenza dell'atto, quindi,
l'appellante è certamente legittimato a provare la circostanza contraria.
La Corte di Cassazione riconosce che, in caso di nullità della notifica, la prova della mancata conoscenza dell'atto, trattandosi di un fatto negativo, può essere fornita anche attraverso la dimostrazione del fatto positivo rappresentato da come e quando la detta conoscenza sia avvenuta (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25391 del 25/10/2017).
Il sig. dichiara di aver appreso dell'esistenza del decreto ingiuntivo dopo Parte_1 che il promittente acquirente di un immobile di sua proprietà ha contestato la presenza dell'iscrizione ipotecaria.
Il contratto preliminare, pur privo di data certa, risulta datato 21.10.2019.
E' stata prodotta una visura ipotecaria a quella data dalla quale non risulta l'iscrizione pregiudizievole.
La raccomandata con la quale è stata invocata la risoluzione del contratto preliminare è datata 15.6.2020, mentre l'ipoteca risulta iscritta il 20.11.2019.
Elementi circostanziali, quindi collocano la notizia dell'esistenza dell'ipoteca nel momento in cui è sorto contenzioso a giugno 2020.
Dal momento che l'iscrizione della garanzia è stata la conseguenza dell'emissione del decreto ingiuntivo è ragionevole supporre che neppure tale circostanza fosse nota, posto che, trattandosi di somme certamente non irrilevanti, ragionevolmente il non avrebbe atteso per avanzare le proprie Parte_1 recriminazioni.
Questa circostanza, unita al fatto che non si hanno certezze in ordine al fatto che il soggetto che ha ricevuto la notifica abbia effettivamente consegnato l'atto al suo destinatario, consentono di ritenere superata la presunzione di conoscenza dell'atto, così da rendere tempestiva l'opposizione notificata il 2.7.2020. pagina 15 di 25 La sentenza deve pertanto essere riformata, con conseguente necessità di esaminare le doglianze assorbite in primo grado e riproposte nel presente giudizio.
5. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del mancato esame della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
In effetti, anche a fronte dell'inammissibilità dell'opposizione, la domanda riconvenzionale manteneva comunque una sua autonomia e pertanto il giudice era tenuto comunque al suo esame nel merito.
Tale doglianza è comunque assorbita dall'accoglimento del precedente motivo, che impone comunque l'esame di tutte le doglianze mosse in primo grado.
6. Anche la quarta censura, attinente alle spese di lite, è assorbita dall'accoglimento dei precedenti motivi.
7. L'accoglimento del motivo di impugnazione inerente alla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione impone l'esame delle questioni di merito assorbite in primo grado e riproposte nel presente giudizio.
A tale riguardo non può non rilevarsi l'inammissibilità della nuova domanda introdotta in sede di precisazione delle conclusioni, come pure quella relativa all'eccezione di incompetenza territoriale ed al disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, non riproposte nell'atto di appello e reintrodotte tardivamente solo nella comparsa conclusionale.
7.1. Certamente risulta fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo quale conseguenza della nullità della notifica.
Pur dovendosi revocare il decreto, però, con l'opposizione viene comunque introdotto un giudizio sul merito della domanda introdotta in sede monitoria, che dovrà comunque essere esaminata.
7.2. Sotto un primo profilo l'appellante eccepisce la nullità della fideiussione da egli sottoscritta (non essendo stato ulteriormente coltivato l'iniziale generico pagina 16 di 25 disconoscimento) deducendo la conformità della stessa al noto schema ABI del
2002.
Sotto tale aspetto è in ogni caso dirimente evidenziare che la fattispecie in esame esula da quanto accertato dalla Banca d'IA, non vertendosi in ipotesi di fideiussione omnibus, ma di garanzia rilasciata in vista di uno specifico rapporto.
7.3. Il ha altresì invocato la disciplina consumeristica, deducendo la Parte_1 natura vessatoria della clausola n. 1 della fideiussione.
Anche a voler ritenere nulla la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., va comunque evidenziato che nella fideiussione è presente una clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla Banca di IA - allora quale Autorità Garante concorrenza
- nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005).
Essendo la fideiussione del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c., esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del
09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020).
Nel caso in esame il momento della scadenza dell'obbligazione va identificato nella data in cui MP L&F si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, ovvero quello di invio della raccomandata del 5.1.2018 (doc. 10 allegato al ricorso monitorio), che risulta inviata contestualmente sia alla debitrice che ai fideiussori.
La richiesta stragiudiziale, quindi, è contestuale alla scadenza dell'obbligazione, motivo per cui il termine semestrale è stato comunque rispettato.
pagina 17 di 25 7.4. Sotto un diverso profilo l'odierno appellante ha eccepito l'inopponibilità delle clausole 1, 3, 4, 7 e 8 per contrasto con il disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo queste redatte in caratteri molto piccoli ed approvate in blocco.
A bene vedere, però, il testo del contratto è redatto con caratteri assolutamente intellegibili per un utente medio, ed addirittura per la porzione di testo destinata alla approvazione specifica è stato utilizzato un carattere di dimensioni ancora maggiori.
Non vi è stata poi una approvazione in blocco delle clausole, ma un'indicazione specifica delle stesse seguita dalla sottoscrizione del garante, il quale ha altresì indicato le sue complete generalità.
Si riporta di seguito lo stralcio della fideiussione.
Una simile metodologia di approvazione delle clausole, che ha consentito certamente al fideiussore di prendere contezza delle condizioni che andava ad approvare specificamente, è pienamente conforme alla giurisprudenza costante in materia, che ritiene legittima l'approvazione cumulativa delle clausole indicate con il loro numero ed una sintetica descrizione del contenuto (v. da ultimo Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024).
pagina 18 di 25 7.5. L'opponente ha poi dedotto l'indeterminatezza del credito ingiunto, evidenziando la discrasia tra l'importo indicato nella missiva inviata per la risoluzione del contratto (doc. 10), l'estratto conto allegato al ricorso monitorio
(doc. 11) e la certificazione ex art. 50 TUB (doc. 13).
A tale riguardo si osserva che tra il primo documento e gli altri due la discrasia ben può essere giustificata con il fatto che si riferisce ad un periodo antecedente di quasi un anno (13.12.2017, mentre negli altri il credito è accertato al
19.11.2018).
Tra la certificazione ex art. 50 TUB e l'estratto conto doc. 11 vi è poi una totale corrispondenza, venendo indicato in entrambi il credito nell'importo di € 127.539 oltre IVA.
A fronte poi di una identica indicazione dell'ammontare complessivo degli interessi moratori, il cui ammontare può essere ricavato dall'andamento complessivo dell'estratto conto, l'appellante si limita ad una generica contestazione della conformità dell'importo rispetto al tasso convenuto, non idonea a sconfessare i conteggi effettuati dalla banca.
Infatti, nel contratto di leasing, assimilabile a tal fine ad un contratto di finanziamento, il creditore assolve al suo onere probatorio provando la fonte contrattuale dell'obbligo restitutorio e la consegna del denaro, mentre grava sul cliente la prova dei fatti estintivo dell'obbligazione assunta.
A fronte della produzione del contratto, contenente l'indicazione delle rate da corrispondere e la previsione degli interessi moratori e degli ulteriori oneri, integrata dalla produzione dell'estratto conto contenente l'indicazione delle rate non riscosse e degli interessi calcolati sulle stesse, era onere dell'opponente allegare l'esistenza di fatti estintivi e contestare specificamente i conteggi.
In mancanza, l'eccezione non può che essere ritenuta generica.
7.6. L'opponente ha altresì dedotto l'indeterminatezza del credito per essere stata conteggiata l'IVA secondo una aliquota presunta del 22%.
pagina 19 di 25 Anche in questo caso, però, l'eccezione risulta generica, non indicando il Parte_1 in base a quali criteri l'imposta sarebbe dovuta in misura ridotta, né tanto meno quale sarebbe l'aliquota corretta.
7.7. Sotto un ulteriore profilo viene contestata l'usurarietà degli interessi applicati e la violazione dell'art. 117 TUB per non essere stati indicati gli interessi pattuiti.
Con rifermento al primo aspetto viene contestato il superamento del tasso soglia, rinviando ai conteggi operati dal consulente di parte.
Dalla consulenza, però, si evince che lo sforamento lamentato è frutto esclusivamente di un artificio matematico, in quanto viene modificato il regime di capitalizzazione da composto a semplice, aumentando così il tasso.
Quanto al secondo aspetto si afferma che il tasso leasing indicato nel contratto sarebbe diverso da quello effettivo (6,7821% invece di 6,7831%) e si contesta la mancata indicazione del TAEG. Ci si lamenta poi del fatto che il contratto non evidenzi quella che viene indicata quale “commissione occulta”, ovvero la differenza tra il tasso leasing e quello da corrispondere sui canoni restituiti anticipatamente in caso di interruzione del rapporto.
Quale conseguenza di quelle che vengono indicate come violazioni dell'art. 117
TUB, quindi, l'appellante chiede di sostituire il tasso contrattuale con quello c.d.
BOT.
A tale riguardo, anche prescindendo dal fatto che non è chiaro come venga determinata la differenza tra il tasso indicato nel contratto e quello rilevato dal consulente di parte, in ogni caso la conseguenza non potrebbe mai essere la sostituzione del tasso ai sensi dell'art. 117 TUB.
Infatti, in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto (e quindi a maggior ragione la non corretta indicazione) non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della pagina 20 di 25 norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 29530 del 15/11/2024).
Il fatto stesso che il consulente sia stato in condizione di determinare il tasso leasing, quindi, esclude che vi sia stata una violazione della norma.
La giurisprudenza è poi concorde nell'affermare che l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima
(v. per tutte Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Nel caso in esame non viene avanzata alcuna domanda di responsabilità contrattuale o precontrattuale, per cui la contestazione risulta in ogni caso ininfluente.
Non è poi corretto affermare che il tasso di attualizzazione dei canoni insoluti sia una commissione occulta, trattandosi esclusivamente della previsione di una remunerazione per il ritardato pagamento dei canoni successivamente alla risoluzione del contratto.
Il contratto prevede, infatti, per l'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, una conseguenza differenziata per i canoni scaduti e non corrisposti e quelli non ancora scaduti. Sui primi sarà applicato l'interesse moratorio, sugli altri l'interesse di attualizzazione del canone originariamente previso.
pagina 21 di 25 Si tratta quindi di due differenti forme di remunerazione della concedente a fronte dell'inadempimento della controparte pienamente legittime.
7.8. L'appellante invoca poi la riduzione della penale conseguente alla clausola di confisca contenuta nel contratto e contesta che sia dovuta l'indennità di occupazione dell'immobile.
La domanda risulta però assolutamente generica, non venendo indicati elementi concreti dai quali desumere l'eccessività delle somme richieste.
Della legittimità della clausola che consente alla concedente di trattenere i canoni pagati e richiedere il versamento di quelli ancora non scaduti, detratto il prezzo di vendita dell'immobile, quale quella prevista nel contratto, non possono aversi dubbi (v. per tutte Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16632 del 12/06/2023).
La riduzione della penale così determinata presuppone che si determini comunque una sproporzione tra le somme richieste e la congrua indennità per l'utilizzo del bene, come previsto dall'art. 1526 comma 2 c.c.
E' però onere di chi invoca la riduzione indicare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza di una tale sproporzione, che nel caso in esame non vengono neppure accennati.
8. L'appellante reitera altresì la domanda di risarcimento del danno conseguente alla sproporzione tra le garanzie iscritte dalla banca e l'ammontare del debito garantito.
Viene dedotto, infatti, che, a fronte di un importo ingiunto di € 161.717,49 la banca ha iscritto ipoteca sull'intero patrimonio immobiliare del , il cui Parte_1 valore complessivo viene indicato in € 2.873.778,23. pagina 22 di 25 A tale riguardo, però, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che “Il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato a rispondere, nei confronti del debitore, per danni da illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ., non consentendolo le disposizioni di cui agli artt. 2740 (circa l'assoggettabilità di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla responsabilità patrimoniale), 2828 (che legittima il creditore ad iscrivere ipoteca giudiziale su qualsiasi immobile di proprietà del debitore) e 2877 stesso codice (con il quale sono poste a carico del debitore richiedente le spese per
l'eventuale riduzione, mentre sono a carico del creditore le sole spese derivanti da riduzione dell'ipoteca per eccesso nella determinazione del credito). Resta, peraltro, salva la possibilità di configurare, a carico del creditore procedente, una ipotesi di responsabilità processuale, a tenore dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., qualora quest'ultimo, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave” (Sez. 3, Sentenza n. 10299 del
07/05/2007).
Il , quindi, a fronte della contestazione del promittente acquirente, ben Parte_1 avrebbe potuto richiedere la riduzione dell'ipoteca, in modo da liberare il bene promesso in vendita, a condizione che gli altri risultassero capienti.
Non risulta che tale procedimento sia stato avviato, per cui la risoluzione del contratto non può essere ritenuta la conseguenza del comportamento della banca.
Il si duole altresì dell'eccessività dell'indennità di occupazione richiesta Parte_1 dalla banca, evidenziando che la rendita ricavata dalla locazione del bene, pari a €
800/850 mensili è circa la metà dell'importo richiesto.
A tale riguardo, però, non può che rilevarsi che l'entità dell'indennità di occupazione è stata contrattualmente determinata all'art. 17, per cui non è possibile discostarsi da quanto convenuto dalle parti.
pagina 23 di 25 9. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali devono essere compensate in misura di 1/3, tenuto conto dell'accoglimento parziale dei motivi di appello, e devono essere poste a carico dell'appellante per la quota residua, considerando comunque l'accoglimento nel merito della domanda della banca, e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
avverso la sentenza n. 10/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
12/01/2022, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
[...]
per essere lo stesso divenuto inefficace;
Parte_1
2. condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_1 la somma di € 161.717,49 oltre agli interessi moratori convenzionali
[...] dalla data della domanda al saldo;
pagina 24 di 25 3. dichiara le spese di lite compensate in misura di 1/3 e condanna
[...]
a corrispondere alla la Parte_1 Controparte_1 quota residua delle stesse, che liquida per l'intero come da sentenza impugnata per il giudizio di primo grado ed in € 9.991 per il presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 212/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPARAGNA ANDREA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 10/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 12/01/2022
CONCLUSIONI
In data 12.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 25 Le conclusioni sono state così precisate:
“richiamato ogni precedente scritto (comprese le note sostitutive di udienza redatte in data 12.06.2023), rassegna le conclusioni reiterando quelle dell'atto di citazione in appello del 07.02.2022 (pagg. da 34 a 38), da ritenersi qui integralmente riportate e trascritte, nel cui accoglimento insiste in danno della costituita Controparte_1
- quale società incorporante e successore universale ex lege
[...] ellata, , Controparte_2 [...]
Controparte_3 all'incorporante tutte le domande, eccezioni e difese svolte in appello contro la Società incorporata. In via estremamente subordinata, salva l'impugnativa, in caso di ritenuta inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi espressi dalla sentenza gravata, voglia l'adita Corte dichiararla ammissibile per omesso controllo/avvertimento del Giudice del monitorio sulla dedotta vessatorietà delle clausole della fideiussione (in particolare e tra l'altro, 2° capoverso e Artt. nn. 1, 2 e 5), attesa la qualità di consumatore del Sig. , accogliendo, per l'effetto, Parte_1 le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure come precisate in sede di gravame (pagg. da 34, 4° capoverso, a 38)”. Si riportano di seguito le conclusioni contenute nell'atto di appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi d'appello proposti:
- IN VIA PRELIMINARE, concedere, anche inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
- NEL MERITO, annullare e/o riformare integralmente la sentenza impugnata dichiarando ammissibile e quindi ammettendo l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, esaminate tutte le istanze, contestazioni, deduzioni, eccezioni, osservazioni ed allegazioni esposte nell'atto del 02.07.2020, introduttivo del giudizio di prime cure, che qui abbiansi per ripetuto e trascritto, nonché quelle contenute nelle memorie ex art 183, Co. 6 c.p.c. ed accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure e qui precisate:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n. 1890/2018 in favore del Tribunale di Cassino, per i motivi esposti e per l'effetto revocare il citato decreto ingiuntivo, limitatamente alla ingiunzione di pagamento pronunciata nei confronti di parte attrice, disporre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e della segnalazione al sistema informatico creditizio ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003. IN VIA PRELIMINARE:
- revocare il decreto di dichiarazione di esecutorietà emesso in data 12.05.2019 e sospendere la esecutorietà, nei confronti dell'odierno appellante, del decreto ingiuntivo opposto nonchè sospendere la procedura esecutiva eventualmente medio tempore avviata. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
pagina 2 di 25 - dichiarare inefficacie e di nessun effetto nonché revocare e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla ingiunzione di pagamento pronunciata nei confronti di parte attrice opponente e, per l'effetto, disporre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e della segnalazione al sistema informatico creditizio;
- accertare e dichiarare la nullità e/o la inesistenza della fideiussione de qua, recante data 23.07.2008, e l'inutilizzabilità del detto documento, per tutti i motivi esposti in atto e le eccezioni sollevate, in assenza di contestazioni;
- accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare il decreto stesso inefficace in quanto infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria avanzata dalla convenuta appellata, con ogni conseguente provvedimento, compresa la cancellazione della iscrizione ipotecaria e della segnalazione al sistema informatico creditizio;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto da a Parte_1 CP_4
a e/o a
[...] Controparte_1 Controparte_2
[...] CP_1 Controparte_3 titolo. IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare il diritto dell'opponente al risarcimento dei danni per il grave ed irreparabile pregiudizio subito per avere essa creditrice e/o sua rappresentante, agito temerariamente, ovvero colpevolmente, avendo anche sottoposto a iscrizione ipotecaria - in assenza di un titolo valido ed anzi in presenza di un titolo illegittimo - l'intero patrimonio del presunto creditore il cui valore è eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi, e dunque condannare, anche per violazione del dovere di buona fede (ex art. 96 Co. 2 c.p.c.) ed abuso del diritto,
[...]
, Controparte_2 Controparte_3
Parte_1
al sig. (promittente acquirente) in virtù del raggiunto accordo a
[...] Parte_2 di pro iazione assistita (ai sensi dell'art. 5, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14) promossa in conseguenza della penale chiesta dal citato promittente acquirente e di cui al preliminare di compravendita del 21.10.2019, ad oggetto il locale promesso in vendita, in Formia, via De Gasperi, risolto per colpa di parte convenuta e per abuso del diritto della garanzia patrimoniale. Oltre interessi e rivalutazione da calcolare secondo le indicazioni offerte dalla Cassazione Sezioni Unite del 17.02.1995, n.1712. Condannare altresì parte convenuta ai danni, da valutarsi in via equitativa, per l'avvenuta segnalazione del nominativo dell'odierno opponente al sistema informatico creditizio, nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi da accertare e quantificare - questi - in separato giudizio. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole 1, 2 e 5 della fideiussione per cui v'è causa, rilasciata in favore di Controparte_5
[...] narrativa, nel presente atto di appello nonché negli atti difensivi predisposti nel
pagina 3 di 25 giudizio di prime cure nonché accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia della pattuizione subito precedente alle clausole individuate dai nn. da 1 a 14 della citata fideiussione. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1890/2018, anche per estinzione del diritto vantato, per decorso del tempo (rectius del termine), ex art. 1957 c.c. e per non debenza del garante delle somme allo stesso richieste anche quelle a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile da parte dell'Utilizzatore, con ogni conseguenza di legge, compresa la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e della segnalazione al sistema informatico creditizio;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
- accertare e dichiarare l'eventuale minor credito dovuto dal sig. a Parte_1
a e/o a CP_4 Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
d
[...]
, Controparte_2 Controparte_3
a data 23.07.2008 nonché, stante l'avvenuto, seppur parziale adempimento della GEDEA Srl, ridurre la penale nonché l'indennità di occupazione (se dovuta) in misura equa, con ogni conseguente provvedimento.
- Per l'effetto, e comunque, ridurre l'ipoteca a beni di valore proporzionato rispetto al preteso credito vantato da parte opposta, liberando gli altri. IN VIA ISTRUTTORIA: Par
- Ai fini della prova della data in cui il sig. ha avuto conoscenza del Parte_1 ricorso e del decreto ingiuntivo nr. 1890/2 umentazione depositata, si chiede ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze, con il teste sig.
, residente in [...]: Testimone_1
Vero è che il sig. ha avuto conoscenza del ricorso e del decreto Parte_1 ingiuntivo n.° 189 i emesso soltanto in data 23.06.2020, a seguito della ricezione della raccomandata (di cui all'allegato 27 del fascicolo telematico di parte opponente), che mi si rammostra, inviata dal legale del sig. Parte_2
- Ai fini della prova del danno patito si chiede ammettere prova guenti circostanze, con il teste sig. , residente in [...]
14: a. Vero è che il sig. promise in vendita il locale deposito Parte_1 dell'immobile adibito a deposito, in Formia alla Via Olivastro Spaventola, in catasto urbano di Formia, sez. Mar, foglio 24, p.lla 224 sub 7 e p.lla 1204 al prezzo di € 1.200.000,00; b. Vero è che prima della stipula venne eseguito controllo presso la Conservatoria e verificata la assenza di ipoteca gravante sul predetto immobile compromesso in vendita oltre che su tutti gli altri beni immobili di sua proprietà.
- Ai fini della prova dell'attività svolta da parte opponente per la qualificazione della posizione di “consumatore” del fideiussore si chiede ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze, con il teste sig. , residente in [...]: Testimone_1
c. . ha sempre vissuto attingendo per il proprio Parte_3 sostentamento dalle rendite provenuti da beni avuti in donazione dai genitori e da
pagina 4 di 25 beni ereditati e, andando nello specifico, ciò è sicuramente avvenuto nel periodo che va dall'anno 2007 all'anno 2019 compreso, in cui egli si è limitato a curare e gestire le sue proprietà mobiliari ed immobiliari, senza mai svolgere attività di natura imprenditoriale.
- Si chiede ammettere CTU tesa ad accertare le cause di nullità del contratto di locazione finanziaria concluso (ai danni dell'opponente) tra Controparte_2
, e GEDEA s.r.l.,
[...] Controparte_3 già espresse, nominando sin d'ora CTP il dr. - con studio in Potenza Piacenza - con Persona_1 riserva di sua sostituzione fino all'inizio delle operazioni peritali e formulando i seguenti quesiti che l'adito Giudice vorrà tenere in debita considerazione da porre al nominando consulente tecnico: a) Visti tutti gli atti di causa ed in particolare il contratto di Leasing del 23.07.2008 stipulato tra MP Leasing & Factoring SpA e la società GEDEA S.R.L. per Euro 214.368,00 di costo del bene da concedere in Leasing, accerti il CTU: a.1) Sulla base dei dati contrattuali e di quelli rilevati in atti, il Tasso Leasing del rapporto di locazione finanziaria oggetto di causa attenendosi alla definizione di tale tasso espressa nelle Istruzioni di Trasparenza della Banca d'IA ratione temporis e dica se il Tasso così determinato coincida con quello esposto sia nel contratto che nel Documento di Sintesi dalla Concedente;
a.2) Se nel contratto di Leasing esprime correttamente il regime finanziario applicato (capitalizzazione composta o semplice) nella costruzione sia del canone che del piano di ammortamento e se rispetti le prescrizioni dell'art. 1283 c.c. ed art. 6 della Delibera CICR del 9/02/2000; a.3) Con riferimento al rapporto di locazione finanziaria oggetto di causa, attraverso la usuale formula indicata nelle “Istruzioni” della Banca d'IA per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, accerti il CTU se il TEG espresso dalle modifiche al piano di rimborso originario, prodotte dall'applicazione della risoluzione anticipata o della decadenza dal beneficio del termine, così come regolate agli artt. 15 e 16 delle Condizioni Generali, includendovi gli importi dovuti a titolo di indennizzo ivi previsto, risulti debordante il Tasso Soglia Usura vigente all'epoca della stipula del contratto, nell'ipotesi di risoluzione anticipata in una qualsiasi data all'interno dell'intervallo di tempo tra la data di decorrenza dei canoni (22.08.2008) e il 23.07.2026, considerando nel TEG tutti i costi connessi all'operazione del finanziamento concesso con il contratto di locazione finanziaria, compreso l'indennizzo o la penale prevista in caso di risoluzione anticipata, escluse solo imposte e tasse;
a.4) Se il contratto esprime pattuizione USURARIA ai sensi dell'Art. 2, comma 4, della Legge n° 108\1996 considerando sia il tasso di interesse corrispettivo, sia l'aggiunta per la , sia il tasso implicito non indicato in contratto in REGIME DI Pt_4
CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE;
b) In caso di positivo riscontro a quanto sub a.1) e/o a.2) e/o a.3) e/o a.4) in termini di diversità tra il Tasso espresso in contratto e quello effettivo calcolato, con scarto,
pagina 5 di 25 superiori ai 5 centesimi, ridetermini il CTU il saldo del Leasing applicando i Tassi Sostitutivi di cui al comma 7° dell'Art. 117 TUB e senza alcuna capitalizzazione;
c) In caso di accertato superamento del Tasso Soglia Usura, sulla base di tutta la documentazione contabile allegata agli atti di causa, determini il CTU gli importi pagati a titolo di interessi dalla parte ricorrente in esecuzione del contratto de quo e calcoli l'ammontare degli interessi legali su tali importi da ogni singola data di pagamento di ciascuna rata, il tutto sino alla data del ricorso introduttivo del presente giudizio;
d) Dica il CTU quali sono i rappresentanti della Concedente che sono intervenuti ed hanno sottoscritto il contratto di leasing ed ogni altro esponente della stessa Concedente che si ritiene possa avere diretta responsabilità nell'applicazione e\o pretesa degli interessi usurari.”
- SEMPRE NEL MERITO, in accoglimento del secondo motivo di appello, esamini la domanda di risarcimento danni ed accolga le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure, al punto 9 dell'atto di citazione del 02.07.2020, come precisate nella memoria ex art 183, Co. 6 n. 1 c.p.c., ossia: NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare il diritto dell'opponente al risarcimento dei danni per il grave ed irreparabile pregiudizio subito per avere essa creditrice e/o sua rappresentante, agito temerariamente, ovvero colpevolmente, avendo anche sottoposto a iscrizione ipotecaria - in assenza di un titolo valido ed anzi in presenza di un titolo illegittimo - l'intero patrimonio del presunto creditore il cui valore è eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi, e dunque condannare anche per violazione del dovere di buona fede (ex art. 96 Co. 2 c.p.c.) ed abuso del diritto
[...]
, Controparte_2 Controparte_3 risarcimento del danno per la somma di € 170.000,00, dovuta dal sig. Parte_1
(al sig. - promittente acquirente) in virtù di accordo a
[...] Parte_2 ra di n istita (ai sensi dell'art. 5, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14) concluso in conseguenza della penale di cui al preliminare di compravendita del 21.10.2019, ad oggetto il locale promesso in vendita, in Formia, via De Gasperi, risolto per colpa di parte convenuta e per abuso del diritto della garanzia patrimoniale. Oltre interessi e rivalutazione da calcolare secondo le indicazioni offerte dalla Cassazione Sezioni Unite del 17.02.1995, n.1712. Condannare altresì parte convenuta ai danni, da valutarsi in via equitativa, per l'avvenuta segnalazione del nominativo dell'odierno opponente al sistema informatico creditizio, nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi da accertare e quantificare - questi - in separato giudizio.
- Sempre in accoglimento del secondo motivo di appello, nella denegata ipotesi di rigetto delle assorbenti domante su avanzate, esamini l'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze la domanda di riduzione dell'ipoteca a beni dell'odierno appellante di valore proporzionato rispetto al preteso credito vantato da parte opposta, liberando gli altri e la accolga.
- Con vittoria delle spese e degli onorari di causa per il doppio grado di giudizio, oltre al 15% sp. gen., iva e c.p.a. come per Legge.
pagina 6 di 25 - Ovviamente, nell'auspicio della riforma della decisione del primo giudice, si chiede che l'adita Corte d'appello, visto l'art. 336 comma secondo c.p.c., voglia condannare direttamente Controparte_5
e la sua rappresentante
[...] Controparte_1 appellante quanto lo stes
[...]
costretto a corrispondere per la sorte, gl'interessi e le spese ingiunte con l'impugnato decreto ingiuntivo nonché per le spese di giudizio liquidate dal Tribunale di Siena, in € 11.405,00, oltre oneri accessori, per il 1° grado”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione: In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 10/2022, Rep, n. 24/2022 del 13 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 12 gennaio 2022 e pubblicata sempre in data 12 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1699/2020, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 10/2022, Rep, n. 24/2022 del 13 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 12 gennaio 2022 e pubblicata sempre in data 12 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1699/2020, anche a norma dell'art. 342 c.p.c. in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
Nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal Sig. rigettarlo integralmente in quanto Parte_1 totalmente infondato in fatto tti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 10/2022, Rep, n. 24/2022 del 13 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 12 gennaio 2022 e pubblicata sempre in data 12 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1699/2020; In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie così come richiamate dal Sig. , per Parte_1 tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma dell 022, Rep, n. 24/2022 del 13 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 12 gennaio 2022 e pubblicata sempre in data 12 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1699/2020. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 7 di 25 Il giudizio di primo grado
Su ricorso della società il Tribunale di Siena emetteva il 28.12.2018 CP_4 il decreto ingiuntivo n. 1890/2018 con il quale ingiungeva, tra gli altri, a Parte_1
il pagamento di € 161.717,49 oltre interessi e spese, quale garante delle
[...] obbligazioni assunte dalla Gedea S.r.l. con un contratto di leasing immobiliare.
Avverso tale decreto proponeva opposizione il con atto di citazione Parte_1 notificato il 02.07.2020, nel quale avanzava contestualmente una domanda riconvenzionale di risarcimento danni, un'istanza di chiamata in causa e proponeva querela di falso nei confronti della relata della notifica nei suoi confronti del decreto ingiuntivo.
L'opponente, al fine di giustificare la tardività dell'opposizione, deduceva di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo solo in conseguenza della ricezione, in data 23.06.2020, della raccomandata inviata dal legale del sig. , Parte_2 promittente acquirente di un suo immobile, con la quale veniva contestata l'esistenza di una formalità pregiudizievole sul bene compromesso in vendita e, per l'effetto, veniva manifestata la volontà di risolvere il contratto preliminare.
L'opponente deduceva quindi di avere effettuato delle verifiche apprendendo che,
a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, a lui mai notificato, era stata iscritta ipoteca giudiziale sul suo intero patrimonio immobiliare, del valore di €
2.873.778,23, in favore di MP Leasing & Factoring S.p.A., che veniva pertanto chiamata in giudizio al fine di svolgere nei suoi confronti domanda di risarcimento dei danni causati dall'illegittima condotta consistita nell'iscrivere la garanzia su beni di valore grandemente sproporzionato rispetto al credito.
Il sig. eccepiva in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, per Parte_1 inesistenza della notifica, e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siena, in favore di quello di Cassino, non essendo stata pattuita alcuna deroga alle regole ordinarie di competenza e trovando comunque applicazione il foro del consumatore.
Quanto al merito, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione in quanto pagina 8 di 25 conforme allo schema ABI del 2002 e comunque la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., invocando la decadenza della banca.
L'opponente invocava altresì l'applicazione della normativa consumeristica, ed in particolare la vessatorietà della clausola n. 1 del contratto. Inoltre, veniva dedotto che le clausole 3, 4, 7 e 8 erano vessatorie, redatte in termini non intellegibili e approvate in blocco, in termini non conformi alla previsione normativa.
Veniva infine dedotta l'incertezza del credito ingiunto, anche per l'applicazione dell'IVA presunta, nonché l'usurarietà degli interessi convenuti e la non debenza dell'indennità di occupazione dell'immobile.
Si costituiva in giudizio non in proprio ma Controparte_1 in nome e per conto di MP Leasing & Factoring S.p.A., la quale eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e chiedeva il rigetto delle eccezioni e domande proposte dalla controparte.
Il giudice non ammetteva la querela di falso per vizi formali e, senza l'assunzione di mezzi di prova, la causa veniva trattenuta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 10/2022 pubblicata il 12/01/2022 il Tribunale di Siena così statuiva:
“Il Tribunale di Siena in composizione monocratica definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da a Parte_5 carico dell'opponente le spese processuali liquidate in € per diritti ed in €
11.405,00 per onorario , oltre il 15% per rimborso forfetario ed iva e c.p.a come per legge”.
In particolare, il giudice evidenziava che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, è necessario dimostrare, oltre all'irregolarità della notifica, anche che a causa di detta irregolarità non si è avuta tempestiva conoscenza dell'ingiunzione.
Nel caso specifico, pur ritenendo provata l'irregolarità della notifica, il decidente affermava che l'opponente non aveva provato di non essere venuto a conoscenza pagina 9 di 25 dell'atto, considerando che questo risultava notificato ad un indirizzo ove erano residenti soggetti che potevano essere parenti del ed era stato ritirato Parte_1 da una persona che si era dichiarata al servizio del destinatario.
Si legge in particolare nella sentenza:
“Ciò premesso risulta per tabulas la notifica del d.i. opposto è stata richiesta in luogo diverso da quello di residenza anagrafica dei destinatari mente non è risultato provato che, a causa della notificazione ad altro indirizzo (ovvero al vecchio indirizzo dell'opponente) notifica ricevuta da persona che si è qualificata come al servizio del destinatario e ha pure sottoscritto per ricezione, l'odierno opponente non ne abbia avuto notizia. E se potrebbe trattarsi di mera omonimia che ben tre dei cognomi riportati sui citofoni di Via Vitruvio, sono identici a quello dell'odierno opponente ) tuttavia trassi di circostanza che non può Parte_1 sfuggire all'attenzione e ingenerare il dubbio che un familiare avrebbe potuto ritirare la posta indirizzata a e dargliene notizia) e sulla quale l'opponente non Parte_1 ha invece ritenuto di doversi soffermare”.
Ribadita l'inammissibilità della querela di falso, le prove orali richieste dall'opponente venivano rigettate perché attinenti a circostanze documentali, valutative o comunque irrilevanti.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATA o MP o Controparte_1 banca) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa concessione di termini per la difesa e per la precisazione delle conclusioni;
pagina 10 di 25 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 650 c.p.c. sull'errato accoglimento della eccezione di tardività dell'opposizione;
3) violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e/o vizio motivazionale;
4) errata regolamentazione delle spese.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la eccepiva in via CP_3 preliminare l'inammissibilità dell'appello e nel merito contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
10.9.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con ordinanza del 12.9.2024 sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge come chiarite in via pretoria, risultando indicate in maniera comprensibile le ragioni di doglianza, come sopra accennate, unitamente alle modifiche richieste, col corredo di un apparato argomentativo più che proporzionato all'ampiezza e al grado di approfondimento raggiunto nella corrispondente parte della sentenza gravata. pagina 11 di 25 L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., poi, è superata per effetto del passaggio in decisione della controversia.
2. Quanto alle istanze istruttorie non può che ribadirsi il giudizio di inammissibilità formulato dal giudice di prime cure.
I capitoli a) e b), infatti, riguardano circostanze che devono essere necessariamente provate con documenti, il capitolo c) è relativo ad una circostanza non decisiva, mentre quello sub d) tende a far esprimere al teste giudizi.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
3. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per la mancata concessione del termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Si evidenzia in particolare che il giudice con provvedimento del 24.11.2021 ha fissato l'udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e poi, in data 31 dicembre 2021, ha adottato un nuovo provvedimento con il quale ha sostituito l'udienza per la discussione orale con lo scambio di note scritte, secondo la normativa emergenziale all'epoca in vigore.
Afferma l'appellante che, venuta meno la discussione orale di cui all'art.281 sexies c.p.c., il giudice avrebbe dovuto quantomeno far precisare le conclusioni e concedere i termini a difesa disposti ex art. 190 c.p.c..
Tale impostazione non è corretta.
Anche durante il periodo emergenziale, infatti, la disciplina della discussione orale della causa è rimasta distinta da quella della discussione scritta.
Pur venendo prevista la possibilità di celebrare l'udienza senza la presenza fisica dei difensori, l'udienza sostituita dal deposito è rimasta comunque un'udienza assimilata alla discussione orale.
pagina 12 di 25 Non si è pertanto verificata alcuna sospensione del regime della discussione orale, con necessaria applicazione generalizzata del disposto dell'art. 190 c.p.c., ben potendo la discussione delle parti avvenire a mezzo delle note scritte.
Come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione interpretando il disposto dell'articolo 127-ter c.p.c., sostanzialmente analogo alla normativa emergenziale, infatti, il deposito di note scritte sostitutive ai sensi, nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza (Sez. L - , Ordinanza n.
23565 del 03/09/2024).
L'eccezione di nullità della sentenza è pertanto infondata.
4. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo l'appellante critica la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, riproponendo tutte le questioni assorbite in primo grado.
A giustificazione della propria opposizione tardiva il ha dedotto di non Parte_1 aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, che risulta essere stata effettuata a Formia, via Vitruvio n.° 14, nelle mani di un soggetto che si è dichiarato addetto alla ricezione.
Il sig. ha documentato di avere trasferito la propria residenza da via Parte_1
Vitruvio n. 14 a contrada Acqualonga s.n.c. l'11.1.2018, precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Non possono pertanto aversi dubbi circa la nullità della notifica, come peraltro sostenuto anche dal giudice di prime cure.
L'odierno appellante non ha insistito nella querela di falso, non ammessa in primo grado, con riferimento al contenuto della relata di notifica.
Va comunque evidenziato che, mentre l'attestazione dell'ufficiale giudiziario relativa al fatto di aver consegnato l'atto a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione è assistita da fede fino a querela di falso, essendo circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale, il contenuto della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da pagina 13 di 25 presunzione "iuris tantum" che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione (v. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 12577 del 10/05/2023).
Come correttamente viene evidenziato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza è costantemente orientata nell'affermare che grava su chi propone un'opposizione tardiva l'onere di provare, non solo l'irregolarità della notifica, ma anche che questa gli ha impedito di avere una conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20850 del
21/08/2018).
Con riferimento a tale aspetto, quindi, l'opponente è tenuto a fornire la prova di elementi sufficienti a superare la presunzione di conoscenza dell'atto, desumibile dall'attestazione che esso sia stato consegnato ad un soggetto che si è dichiarato incaricato per suo conto alla ricezione.
Questa presunzione risulta rafforzata dal fatto che l'indirizzo ove l'atto è stato consegnato era certamente la residenza del destinatario fino a meno di un anno prima e nello stesso edificio risultano vivere altre tre persone con il suo stesso cognome.
Dal certificato di residenza storico prodotto dallo stesso appellante, poi, emerge che egli già nel 2008 aveva mutato la propria residenza da via Vitruvio a contrada
Acqualonga, per riportarla nella prima via nel 2010.
Questa circostanza lascia supporre che l'immobile di via Vitruvio sia rimasto nella sua disponibilità certamente nel periodo tra il 2008 ed il 2010, nonostante cambio della residenza, circostanza che corrobora l'ipotesi che gli altri soggetti che risultano vivere in tale immobile possano essere suoi parenti.
pagina 14 di 25 Va però evidenziato che nella relata non viene indicato il nominativo del soggetto cui è stato consegnato l'atto, per cui non vi sono elementi per affermare che fosse effettivamente legato in qualche modo al destinatario effettivo.
In assenza di una prova certa dell'effettiva conoscenza dell'atto, quindi,
l'appellante è certamente legittimato a provare la circostanza contraria.
La Corte di Cassazione riconosce che, in caso di nullità della notifica, la prova della mancata conoscenza dell'atto, trattandosi di un fatto negativo, può essere fornita anche attraverso la dimostrazione del fatto positivo rappresentato da come e quando la detta conoscenza sia avvenuta (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25391 del 25/10/2017).
Il sig. dichiara di aver appreso dell'esistenza del decreto ingiuntivo dopo Parte_1 che il promittente acquirente di un immobile di sua proprietà ha contestato la presenza dell'iscrizione ipotecaria.
Il contratto preliminare, pur privo di data certa, risulta datato 21.10.2019.
E' stata prodotta una visura ipotecaria a quella data dalla quale non risulta l'iscrizione pregiudizievole.
La raccomandata con la quale è stata invocata la risoluzione del contratto preliminare è datata 15.6.2020, mentre l'ipoteca risulta iscritta il 20.11.2019.
Elementi circostanziali, quindi collocano la notizia dell'esistenza dell'ipoteca nel momento in cui è sorto contenzioso a giugno 2020.
Dal momento che l'iscrizione della garanzia è stata la conseguenza dell'emissione del decreto ingiuntivo è ragionevole supporre che neppure tale circostanza fosse nota, posto che, trattandosi di somme certamente non irrilevanti, ragionevolmente il non avrebbe atteso per avanzare le proprie Parte_1 recriminazioni.
Questa circostanza, unita al fatto che non si hanno certezze in ordine al fatto che il soggetto che ha ricevuto la notifica abbia effettivamente consegnato l'atto al suo destinatario, consentono di ritenere superata la presunzione di conoscenza dell'atto, così da rendere tempestiva l'opposizione notificata il 2.7.2020. pagina 15 di 25 La sentenza deve pertanto essere riformata, con conseguente necessità di esaminare le doglianze assorbite in primo grado e riproposte nel presente giudizio.
5. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del mancato esame della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
In effetti, anche a fronte dell'inammissibilità dell'opposizione, la domanda riconvenzionale manteneva comunque una sua autonomia e pertanto il giudice era tenuto comunque al suo esame nel merito.
Tale doglianza è comunque assorbita dall'accoglimento del precedente motivo, che impone comunque l'esame di tutte le doglianze mosse in primo grado.
6. Anche la quarta censura, attinente alle spese di lite, è assorbita dall'accoglimento dei precedenti motivi.
7. L'accoglimento del motivo di impugnazione inerente alla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione impone l'esame delle questioni di merito assorbite in primo grado e riproposte nel presente giudizio.
A tale riguardo non può non rilevarsi l'inammissibilità della nuova domanda introdotta in sede di precisazione delle conclusioni, come pure quella relativa all'eccezione di incompetenza territoriale ed al disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, non riproposte nell'atto di appello e reintrodotte tardivamente solo nella comparsa conclusionale.
7.1. Certamente risulta fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo quale conseguenza della nullità della notifica.
Pur dovendosi revocare il decreto, però, con l'opposizione viene comunque introdotto un giudizio sul merito della domanda introdotta in sede monitoria, che dovrà comunque essere esaminata.
7.2. Sotto un primo profilo l'appellante eccepisce la nullità della fideiussione da egli sottoscritta (non essendo stato ulteriormente coltivato l'iniziale generico pagina 16 di 25 disconoscimento) deducendo la conformità della stessa al noto schema ABI del
2002.
Sotto tale aspetto è in ogni caso dirimente evidenziare che la fattispecie in esame esula da quanto accertato dalla Banca d'IA, non vertendosi in ipotesi di fideiussione omnibus, ma di garanzia rilasciata in vista di uno specifico rapporto.
7.3. Il ha altresì invocato la disciplina consumeristica, deducendo la Parte_1 natura vessatoria della clausola n. 1 della fideiussione.
Anche a voler ritenere nulla la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., va comunque evidenziato che nella fideiussione è presente una clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla Banca di IA - allora quale Autorità Garante concorrenza
- nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005).
Essendo la fideiussione del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c., esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del
09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020).
Nel caso in esame il momento della scadenza dell'obbligazione va identificato nella data in cui MP L&F si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, ovvero quello di invio della raccomandata del 5.1.2018 (doc. 10 allegato al ricorso monitorio), che risulta inviata contestualmente sia alla debitrice che ai fideiussori.
La richiesta stragiudiziale, quindi, è contestuale alla scadenza dell'obbligazione, motivo per cui il termine semestrale è stato comunque rispettato.
pagina 17 di 25 7.4. Sotto un diverso profilo l'odierno appellante ha eccepito l'inopponibilità delle clausole 1, 3, 4, 7 e 8 per contrasto con il disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo queste redatte in caratteri molto piccoli ed approvate in blocco.
A bene vedere, però, il testo del contratto è redatto con caratteri assolutamente intellegibili per un utente medio, ed addirittura per la porzione di testo destinata alla approvazione specifica è stato utilizzato un carattere di dimensioni ancora maggiori.
Non vi è stata poi una approvazione in blocco delle clausole, ma un'indicazione specifica delle stesse seguita dalla sottoscrizione del garante, il quale ha altresì indicato le sue complete generalità.
Si riporta di seguito lo stralcio della fideiussione.
Una simile metodologia di approvazione delle clausole, che ha consentito certamente al fideiussore di prendere contezza delle condizioni che andava ad approvare specificamente, è pienamente conforme alla giurisprudenza costante in materia, che ritiene legittima l'approvazione cumulativa delle clausole indicate con il loro numero ed una sintetica descrizione del contenuto (v. da ultimo Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024).
pagina 18 di 25 7.5. L'opponente ha poi dedotto l'indeterminatezza del credito ingiunto, evidenziando la discrasia tra l'importo indicato nella missiva inviata per la risoluzione del contratto (doc. 10), l'estratto conto allegato al ricorso monitorio
(doc. 11) e la certificazione ex art. 50 TUB (doc. 13).
A tale riguardo si osserva che tra il primo documento e gli altri due la discrasia ben può essere giustificata con il fatto che si riferisce ad un periodo antecedente di quasi un anno (13.12.2017, mentre negli altri il credito è accertato al
19.11.2018).
Tra la certificazione ex art. 50 TUB e l'estratto conto doc. 11 vi è poi una totale corrispondenza, venendo indicato in entrambi il credito nell'importo di € 127.539 oltre IVA.
A fronte poi di una identica indicazione dell'ammontare complessivo degli interessi moratori, il cui ammontare può essere ricavato dall'andamento complessivo dell'estratto conto, l'appellante si limita ad una generica contestazione della conformità dell'importo rispetto al tasso convenuto, non idonea a sconfessare i conteggi effettuati dalla banca.
Infatti, nel contratto di leasing, assimilabile a tal fine ad un contratto di finanziamento, il creditore assolve al suo onere probatorio provando la fonte contrattuale dell'obbligo restitutorio e la consegna del denaro, mentre grava sul cliente la prova dei fatti estintivo dell'obbligazione assunta.
A fronte della produzione del contratto, contenente l'indicazione delle rate da corrispondere e la previsione degli interessi moratori e degli ulteriori oneri, integrata dalla produzione dell'estratto conto contenente l'indicazione delle rate non riscosse e degli interessi calcolati sulle stesse, era onere dell'opponente allegare l'esistenza di fatti estintivi e contestare specificamente i conteggi.
In mancanza, l'eccezione non può che essere ritenuta generica.
7.6. L'opponente ha altresì dedotto l'indeterminatezza del credito per essere stata conteggiata l'IVA secondo una aliquota presunta del 22%.
pagina 19 di 25 Anche in questo caso, però, l'eccezione risulta generica, non indicando il Parte_1 in base a quali criteri l'imposta sarebbe dovuta in misura ridotta, né tanto meno quale sarebbe l'aliquota corretta.
7.7. Sotto un ulteriore profilo viene contestata l'usurarietà degli interessi applicati e la violazione dell'art. 117 TUB per non essere stati indicati gli interessi pattuiti.
Con rifermento al primo aspetto viene contestato il superamento del tasso soglia, rinviando ai conteggi operati dal consulente di parte.
Dalla consulenza, però, si evince che lo sforamento lamentato è frutto esclusivamente di un artificio matematico, in quanto viene modificato il regime di capitalizzazione da composto a semplice, aumentando così il tasso.
Quanto al secondo aspetto si afferma che il tasso leasing indicato nel contratto sarebbe diverso da quello effettivo (6,7821% invece di 6,7831%) e si contesta la mancata indicazione del TAEG. Ci si lamenta poi del fatto che il contratto non evidenzi quella che viene indicata quale “commissione occulta”, ovvero la differenza tra il tasso leasing e quello da corrispondere sui canoni restituiti anticipatamente in caso di interruzione del rapporto.
Quale conseguenza di quelle che vengono indicate come violazioni dell'art. 117
TUB, quindi, l'appellante chiede di sostituire il tasso contrattuale con quello c.d.
BOT.
A tale riguardo, anche prescindendo dal fatto che non è chiaro come venga determinata la differenza tra il tasso indicato nel contratto e quello rilevato dal consulente di parte, in ogni caso la conseguenza non potrebbe mai essere la sostituzione del tasso ai sensi dell'art. 117 TUB.
Infatti, in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto (e quindi a maggior ragione la non corretta indicazione) non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della pagina 20 di 25 norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 29530 del 15/11/2024).
Il fatto stesso che il consulente sia stato in condizione di determinare il tasso leasing, quindi, esclude che vi sia stata una violazione della norma.
La giurisprudenza è poi concorde nell'affermare che l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima
(v. per tutte Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Nel caso in esame non viene avanzata alcuna domanda di responsabilità contrattuale o precontrattuale, per cui la contestazione risulta in ogni caso ininfluente.
Non è poi corretto affermare che il tasso di attualizzazione dei canoni insoluti sia una commissione occulta, trattandosi esclusivamente della previsione di una remunerazione per il ritardato pagamento dei canoni successivamente alla risoluzione del contratto.
Il contratto prevede, infatti, per l'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, una conseguenza differenziata per i canoni scaduti e non corrisposti e quelli non ancora scaduti. Sui primi sarà applicato l'interesse moratorio, sugli altri l'interesse di attualizzazione del canone originariamente previso.
pagina 21 di 25 Si tratta quindi di due differenti forme di remunerazione della concedente a fronte dell'inadempimento della controparte pienamente legittime.
7.8. L'appellante invoca poi la riduzione della penale conseguente alla clausola di confisca contenuta nel contratto e contesta che sia dovuta l'indennità di occupazione dell'immobile.
La domanda risulta però assolutamente generica, non venendo indicati elementi concreti dai quali desumere l'eccessività delle somme richieste.
Della legittimità della clausola che consente alla concedente di trattenere i canoni pagati e richiedere il versamento di quelli ancora non scaduti, detratto il prezzo di vendita dell'immobile, quale quella prevista nel contratto, non possono aversi dubbi (v. per tutte Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16632 del 12/06/2023).
La riduzione della penale così determinata presuppone che si determini comunque una sproporzione tra le somme richieste e la congrua indennità per l'utilizzo del bene, come previsto dall'art. 1526 comma 2 c.c.
E' però onere di chi invoca la riduzione indicare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza di una tale sproporzione, che nel caso in esame non vengono neppure accennati.
8. L'appellante reitera altresì la domanda di risarcimento del danno conseguente alla sproporzione tra le garanzie iscritte dalla banca e l'ammontare del debito garantito.
Viene dedotto, infatti, che, a fronte di un importo ingiunto di € 161.717,49 la banca ha iscritto ipoteca sull'intero patrimonio immobiliare del , il cui Parte_1 valore complessivo viene indicato in € 2.873.778,23. pagina 22 di 25 A tale riguardo, però, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che “Il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato a rispondere, nei confronti del debitore, per danni da illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ., non consentendolo le disposizioni di cui agli artt. 2740 (circa l'assoggettabilità di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla responsabilità patrimoniale), 2828 (che legittima il creditore ad iscrivere ipoteca giudiziale su qualsiasi immobile di proprietà del debitore) e 2877 stesso codice (con il quale sono poste a carico del debitore richiedente le spese per
l'eventuale riduzione, mentre sono a carico del creditore le sole spese derivanti da riduzione dell'ipoteca per eccesso nella determinazione del credito). Resta, peraltro, salva la possibilità di configurare, a carico del creditore procedente, una ipotesi di responsabilità processuale, a tenore dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., qualora quest'ultimo, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave” (Sez. 3, Sentenza n. 10299 del
07/05/2007).
Il , quindi, a fronte della contestazione del promittente acquirente, ben Parte_1 avrebbe potuto richiedere la riduzione dell'ipoteca, in modo da liberare il bene promesso in vendita, a condizione che gli altri risultassero capienti.
Non risulta che tale procedimento sia stato avviato, per cui la risoluzione del contratto non può essere ritenuta la conseguenza del comportamento della banca.
Il si duole altresì dell'eccessività dell'indennità di occupazione richiesta Parte_1 dalla banca, evidenziando che la rendita ricavata dalla locazione del bene, pari a €
800/850 mensili è circa la metà dell'importo richiesto.
A tale riguardo, però, non può che rilevarsi che l'entità dell'indennità di occupazione è stata contrattualmente determinata all'art. 17, per cui non è possibile discostarsi da quanto convenuto dalle parti.
pagina 23 di 25 9. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali devono essere compensate in misura di 1/3, tenuto conto dell'accoglimento parziale dei motivi di appello, e devono essere poste a carico dell'appellante per la quota residua, considerando comunque l'accoglimento nel merito della domanda della banca, e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
avverso la sentenza n. 10/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
12/01/2022, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
[...]
per essere lo stesso divenuto inefficace;
Parte_1
2. condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_1 la somma di € 161.717,49 oltre agli interessi moratori convenzionali
[...] dalla data della domanda al saldo;
pagina 24 di 25 3. dichiara le spese di lite compensate in misura di 1/3 e condanna
[...]
a corrispondere alla la Parte_1 Controparte_1 quota residua delle stesse, che liquida per l'intero come da sentenza impugnata per il giudizio di primo grado ed in € 9.991 per il presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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