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Articolo 2 della Legge 28 giugno 1955, n. 916
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Legge 28 giugno 1955, n. 916
Articolo 2 della Legge 28 giugno 1955, n. 916
Versione
8 novembre 1955
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Entrata in vigore il 8 novembre 1955
Vedi fonte istituzionale
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