Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/1968, n. 2054
CASS
Sentenza 20 giugno 1968

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Il convincimento del giudice di merito sull'esistenza della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, se fondato su risultanze processuali e coerentemente motivato, in quanto il Sindacato di legittimita e limitato al procedimento logico-giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata. ( Conf. Alle sent. N. 1421-67, massima n.328052 n.266-65).*

In ipotesi di esecuzione forzata in danno di coniugi,condebitori solidali del creditore procedente,la moglie puo validamente opporre l'impignorabilita dei mobili che essa assume essersi costituiti in dote durante il matrimonio qualora dimostri non soltanto la dotalita dei mobili stessi ma anche che ne era proprietaria al momento in cui,in costanza di matrimonio, se li costitui in dote di guisa che poteva legittimamente disporne, apportandoli al marito e destinandoli ad onera matrimonii ferenda. ( nella specie ,la Corte regolatrice ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avessero dichiarato pignorabili i mobili, costituitisi in dote dalla moglie durante il matrimonio, dopo avere accertata la simulazione dell'atto di acquisto degli stessi,stipulato tra la moglie ed un terzo apparente venditore, essendo risultato che i mobili stessi costituivano gia in precedenza l'arredamento della casa coniugale). ( V. Sulla prima parte 1855-62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/1968, n. 2054
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2054
    Data del deposito : 20 giugno 1968

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