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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1157 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f.: / p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Miriam e dall'avv. Vincenzo Caprioli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla via Luigi Scarambone n. 56, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Marzo, presso Controparte_1 CodiceFiscale_1
il cui studio, in Tiggiano alla via Napoli n. 8, è elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in atti
APPELLATO
All'udienza del 17.5.2023, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Lecce n. 2934/2021 del 28/10/2021, pubblicata in pari data:
“con citazione notificata alla in data 6 febbraio 2017 il sig. ha Parte_1 Controparte_1
convenuto in giudizio l'esponente in relazione al finanziamento n. 5564918 del 28 Parte_1
ottobre 2008 lamentandone l'usurarietà (chiedendo dunque l'accertamento della non debenza di alcuna somma a titolo di interesse ex art. 1815 c.c. e la ripetizione di quanto versato a tale titolo, previa compensazione con il debito capitale residuo)
e, in subordine, l'indeterminatezza delle condizioni economiche (chiedendo la rideterminazione del piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 TUB e l'accertamento del rapporto dare/avere tra le parti, previa imputazione a capitale di quanto corrisposto in eccedenza); in aggiunta a quanto precede l'attore ha altresì domandato il risarcimento del danno non patrimoniale causatogli dalle pressioni degli incaricati della banca nelle iniziative per il recupero del credito.
La prima udienza di comparizione del 18 maggio 2017 è stata rinviata, su richiesta dell'attore, all'8 giugno 2017, occasione in cui sono stati assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., entro i quali le parti hanno depositato le rispettive memorie;
la causa è stata dunque rinviata per la valutazione sui mezzi istruttori al 12 ottobre 2017. All'esito di tale udienza il Giudice, con ordinanza del 14 dicembre 2017, ha ammesso le prove testimoniali formulate dalle parti (con la sola eccezione del teste sig. in quanto incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.) e rinviato all'udienza del 1° febbraio 2018, in Testimone_1
occasione della quale è stato escusso il teste sig.ra e al cui esito, a modifica della propria precedente ordinanza, Testimone_2
il Giudice non ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'esponente sui capitoli di prova nn. 1 e 2 di cui alla propria terza memoria perché ritenuti a prova diretta e non a prova contraria. Alla successiva udienza del 9 marzo 2018 sono stati escussi i testi sigg.ri e , a quella del 26 aprile 2018 è stato escusso il teste Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
sig. e, infine, all'udienza del 21 giugno 2018 parte attrice ha rinunciato, con l'adesione dell'esponente, Tes_6
all'escussione del teste sig.ra ed insistito per l'ammissione di CTU tecnico-contabile. Il Tribunale, dopo avere Testimone_7
inizialmente respinto tale richiesta e fissato per la precisa-zione delle conclusioni l'udienza dell'11 ottobre 2018 e poi per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 24 gennaio 2019, in tale occasione ha revocato in parte qua le proprie precedenti ordinanze ed ha disposto CTU, fissando per il giuramento del perito e la formulazione del quesito l'udienza del
21 marzo 2019.
Le operazioni peritali si sono concluse con il deposito dell'elaborato finale in data 21 novembre 2019. Alla successiva udienza del 10 gennaio 2020 il Tribunale ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 febbraio 2020, all'esito della quale ha fissato per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza dell'8 maggio 2020.”
2 Con la suddetta sentenza n. 2934/2021, il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda attrice e condannava alla restituzione in favore dell'attore della Parte_1
somma di € 7.002,91, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Il primo giudice riteneva che la polizza assicurativa accessoria al contratto di finanziamento fosse obbligatoria e quindi andava inclusa nel calcolo del TAEG: “Si è proceduto, poi, a calcolare il T.A.E.G., includendo le spese di assicurazione. In questo ultimo caso, è stato, invece, rilevato il superamento del T.A.E.G. effettivo rispetto a quello indicato nel contratto (T.A.E.G. rilevato 15,703% - T.A.E.G. dichiarato in contratto 13,63%) e quindi, secondo quanto previsto dalla Giurisprudenza più recente, i tassi d'interesse applicati dalla Parte_1
dovrebbero essere sostituiti dai tassi minimi dei BOT (pari al 3,412%), per cui le rate dovrebbero essere rideterminate
[...]
e ridotte fino all'importo di € 322,25 cadauna. Il debito totale dell'attrice, in base al calcolo delle rate con i tassi minimi dei
BOT, risulterebbe ridotto, in totale, di € 18.810,00, rispetto al piano di ammortamento proposto dalla in sede Parte_1
di sottoscrizione del contratto.
In seguito alla rideterminazione delle rate, con i tassi BOT, e confrontando tale piano d'ammortamento con quanto pagato dal sig. in corso di contratto, lo stesso deve ricevere la restituzione di € 7.002,91.” CP_1
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, cui ha resistito il sig. Parte_1
. CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 17.5.2023 con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che “Il Tribunale, senza prendere in considerazione le difese dell'esponente e con ciò venendo anche meno al proprio obbligo di motivazione (perché al Tribunale non bastava certo limitarsi a far proprie le errate conclusioni del CTU su questioni che non competeva al CTU affrontare):
- ha aderito alle conclusioni del CTU circa il ricalcolo del TAEG inclusivo degli oneri assicurativi, con ciò errando sia in fatto che in diritto, trattandosi di polizza assicurativa facoltativa i cui oneri erano dunque da escludere dal calcolo (infra, §
II);
- ha aderito alle conclusioni del CTU circa il ricalcolo degli interessi al tasso BOT sostitu-tivo ed il conseguente ricalcolo del saldo del rapporto, con ciò errando sia in fatto che in diritto, trattandosi di sanzione non prevista dalla normativa di settore applicabile al rapporto oggetto di causa”
Con il secondo motivo di appello, l'appellante denuncia l' “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO CHE LA APPLICATO UN TAEG Parte_2
SUPERIORE A QUELLO INDICATO IN CONTRATTO.” E assume che “In particolare, il Tribunale di
3 Lecce avrebbe dovuto considerare attentamente la normativa di settore, tale per cui i costi assicurativi da includere nel calcolo del TAEG (così come del TEG ai diversi fini di cui all'usura, fermo restando che si restava comunque al di sotto del tasso soglia) erano solo quelli relativi a polizze obbligatorie per ottenere il credito.” E precisa che “le spese assicurative vanno incluse nel calcolo solo se relative ad “assicurazioni e garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito” e che “nel caso di specie non poteva affatto parlarsi di polizza “imposta” dal creditore”
Con il terzo motivo di appello, l'appellante denuncia l' “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI, A FRONTE DELLA RITE-NUTA ERRONEITÀ DEL TAEG, HA
RITENUTO SUSSISTERE IL DIRITTO DEL CLIENTE AL RICALCOLO DEGLI INTERESSI AL
TASSO BOT SOSTITUTIVO.”
I motivi sono fondati.
Dall'esame dei documenti agli atti si evince che non ha mai imposto la stipula di alcuna Parte_1
assicurazione obbligatoria.
Ed invero, in disparte dalla considerazione – certamente non decisiva – che il contraente, ha accettato di sottoscrivere la polizza che espressamente riportava per iscritto “contratti di assicurazione collettivi ad adesione facoltativa”, l'art. 13 delle condizioni di polizza – norme che regolano l'assicurazione in generale - prevede la facoltà di recesso dal solo contratto di assicurazione, da parte del contraente assicurato entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa;
e il recesso determina la cessazione delle sole coperture assicurative, senza alcuna conseguenza sul contratto di finanziamento.
E' evidente che la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione, senza alcuna conseguenza negativa se non il costo del premio per il periodo dalla stipula al recesso, è del tutto incompatibile con l'opzione, rappresentata dagli appellanti secondo cui la stipula della polizza assicurativa sarebbe un obbligo imposto dal finanziatore per ottenere il prestito.
Orbene, le disposizioni della Banca d'Italia su “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti“, espressamente prevedono che nel calcolo del TEG debbano essere inclusi “i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. Pertanto, non è sufficiente che il contratto assicurativo sia connesso al credito, ma è espressamente richiesto che la stipula di detto contratto sia obbligatoria circostanza, quest'ultima, non riscontrabile nella fattispecie in esame.
La contestualità della sottoscrizione e la parità della durata del contratto sono inidonei a superare il carattere facoltativo della polizza. Nella fattispecie spettava al cliente dimostrare l'eventuale natura
4 obbligatoria della polizza, prova di per sé non raggiunta in considerazione della natura facoltativa emergente dal contratto.
Da ciò consegue, ai fini del calcolo del TAEG, che il costo per la assicurazione facoltativa non può essere incluso nel calcolo del Taeg e, come accertato dal ctu, nella fattispecie non ricorre alcuna violazione in punto di esattezza del TAEG in quanto non vi è alcuna difformità tra il taeg contrattuale e quello effettivo.
Di conseguenza, l'appello deve essere accolto, la domanda proposta dal sig. rigettata e Controparte_1
la sentenza impugnata deve essere modificata.
Le spese, anche del primo grado, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2934/2021 del 28/10/2021, pubblicata in pari data, accoglie l'appello e rigetta la domanda proposta da . Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese Controparte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario, che liquida, per il primo grado in € 2.000,00 per compenso, e per il presente grado in € 3.000,00 per compenso oltre, per entrambi i gradi accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'appellato.
Condanna il sig. a restituire a quanto da quest'ultima Controparte_1 Parte_1
pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, oltre interessi dalla data dei pagamenti al saldo.
Lecce, 10.7.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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