Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente rel. est.
2) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1444 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Terracchio e dall'avv. Francesco Pantaleone;
attore in riassunzione, già appellante
E
con sede in Roma, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di Controparte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Carmela Trotta;
– Corte d'Appello di Palermo – Controparte_2 Controparte_3
codice fiscale: , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo;
P.IVA_2
(già , Agente della Controparte_4 Controparte_5
Riscossione per l'intero territorio nazionale, con sede legale in Roma, codice fiscale e p.iva:
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo D'Angelo; P.IVA_3
convenuti in riassunzione, già appellati
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4044 del 19-25 settembre 2018 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione di – proposta con atto di citazione notificato a Parte_1
e al di Controparte_5 Controparte_1 Controparte_6
Appello di Palermo/Ufficio Recupero Crediti - avverso la cartella di pagamento n.ro
29620150054634911/20 emessa dall'agente esattoriale e notificata il 5.7.2016, avente ad oggetto il recupero coattivo dell'importo capitale di € 1.475.817,98 a titolo di spese processuali conseguenti alla sentenza penale di condanna n.ro 238/2008 resa a carico dell'opponente il 23.1.2008 dalla Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile nei confronti del medesimo in data 31.10.2008, e compensava tra le parti le spese di lite.
Con pronuncia n.ro 544/2021 questa Corte, in parziale accoglimento della impugnazione dello riformava la sopra indicata decisione dichiarando la nullità della cartella Parte_1
“per la parte di debito eccedente la somma capitale di euro 1.467.962,08” ma condannava l'appellante a rimborsare alle controparti i ¾ delle spese di grado. 3
A seguito di accoglimento, “per quanto di ragione”, del ricorso proposto dallo la Parte_1
Cassazione, con ordinanza n.ro 14082/2023 pubblicata il 22.5.2023, nel contraddittorio delle parti ( rimaneva intimata), ha annullato la sentenza di secondo Controparte_5
grado, rinviando a questo Ufficio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Il processo è stato tempestivamente riassunto dall'originario opponente. Hanno resistito le controparti ( quale ente subentrato ope legis a RO
. Controparte_5
La causa, trattata in modalità “scritta”, è stata assunta in decisione alla data del 29.10.2024
con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*****
L'attore in riassunzione ha chiesto: “previa riforma della sentenza del Tribunale di Palermo
n° 4044/2018, A) Ritenere e dichiarare nulla la cartella di pagamento n°
29620150054634911/20 per vizio di motivazione. B) Ritenere e dichiarare la violazione
dell'art. 535 c.p.p. nella determinazione e quantificazione dell'importo dovuto dal sig.
a titolo di spese processuali del processo definito con la sentenza n° 238/08 e Parte_1
conseguentemente annullare il ruolo n° 2015/000159 e la cartella di pagamento n°
29620150054634911/20 e per l'effetto dichiarare non dovuto alcun importo..”.
Così facendo, ha sostanzialmente riproposto ad una nuova valutazione di merito i motivi del ricorso in Cassazione avverso la decisione di secondo grado, ricorso che è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte sulla scorta della affermazione di alcuni principi che possono compendiarsi riportando testualmente, per punti, i passaggi salienti della ordinanza remittente: 1) “le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto 4
sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti -ivi
incluse quelle relative alla “contabile” riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i
quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in scrutinio in sede penale- le quali
possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione, non trovando direttamente fonte in
quel titolo, ma trattandosi di una attività di autoliquidazione del proprio credito, operata dallo
stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi
essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva;
” 2) incontestata l'applicazione nel caso in esame, ratione temporis, del testo previgente dell'art.535 c.p.p.,
“all'imputato sono addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha
subito la condanna penale, ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi
presentano una connessione qualificata” e non anche quelle derivanti “da un'unicità di
processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale”; 3)
“la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia derivanti da una condanna
emessa in sede penale, non presuppone la notificazione del titolo esecutivo, ma deve
contenere l'indicazione comprensibile della sentenza penale che ha condannato il debitore
al pagamento di quelle spese e l'importo preteso a tale titolo;
essa non deve invece
necessariamente indicare le specifiche modalità con cui è avvenuta l'attività di
“autoliquidazione” di dette spese”; 4) “nel giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente
creditore (ovvero dell'agente della riscossione, laddove l'ente creditore non sia parte del
giudizio stesso e non sia da quest'ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della
pretesa sostanziale, non discutibile nell'“an”, ma contestabile nel “quantum”, essendo
oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo
compiuto e comprensibile i presupposti e le modalità dell'autoliquidazione effettuata in via 5
amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti,
in modo da mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta
autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle
spese addebitate ai reati come sopra detto in rilievo;
” 5) “laddove, per la totale carenza o la
radicale insufficienza della documentazione fornita dall'ente creditore o dall'agente della
riscossione in relazione all'attività amministrativa di liquidazione delle spese di giustizia, al
giudice dell'opposizione esecutiva sia impossibile effettuare l'indicata verifica in ordine al
corretto svolgimento di detta attività, anche con riguardo alla pertinenza delle spese oggetto
d'intimazione ai reati in rilievo, non potrà che essere accolta l'opposizione”.
Muovendo da tali premesse, la Suprema Corte ha rimarcato come la sentenza cassata,
esaminando in dettaglio le voci di spesa indicate nel campione formato dall
[...]
della Corte di Appello di Palermo (modello A, su cui ci si soffermerà infra), Controparte_3
si era limitata ad escludere le partite non riferibili al processo svoltosi a carico (anche) dello ma non aveva verificato se, in relazione a quelle afferenti a tale processo, si Parte_1
trattasse comunque di spese imputabili all'opponente in quanto relative al reato oggetto della condanna o ai reati oggetto di connessione qualificata.
Così delineato il perimetro dell'attuale giudizio di rinvio, devono quindi ritenersi ormai irrevocabilmente decise, con formazione di giudicato interno, le ulteriori questioni controverse in primo grado ed affrontate dal giudice di prime cure (tra cui quelle afferenti alla legittimità del ricorso alla procedura esattoriale ed al rigetto delle eccezioni di decadenza/prescrizione).
Tanto premesso, per quel che concerne la doglianza che adduce la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, va preliminarmente osservato che la questione della 6
sua inammissibilità, sollevata da e da (ma CP_1 RO
recisamente contestata in fatto dall'attore in riassunzione) – sotto il profilo che la censura sostanzierebbe un motivo di opposizione ai sensi dell'art.617 c.p.c. non delibabile, atteso che l'opposizione sarebbe stata proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento – deve ritenersi comunque non esaminabile in questa sede (così
come la questione in sé della appellabilità di tale parte della decisione di primo grado) alla luce delle difformi valutazioni giuridico-fattuali che costituiscono il substrato non più
controvertibile della ordinanza della Cassazione che ha disposto il rinvio.
Nel merito, il motivo di gravame è tuttavia infondato, alla luce del principio di diritto ribadito dalla Cassazione di cui al superiore punto 3) e di quanto già evidenziato dal giudice di prime cure circa la presenza nella cartella de qua di una dettagliata indicazione sia dell'ente creditore che della fonte del credito oltre che degli estremi identificativi del ruolo, del nominativo del responsabile del procedimento e delle modalità di pagamento, tutti elementi da ritenersi sufficienti a soddisfare i requisiti di validità dell'atto, avuto riguardo alla sua natura e al suo scopo.
Va invece integralmente accolto il motivo afferente alla insussistenza della pretesa erariale,
sotto il profilo della mancanza di prova della pertinenza alla posizione dello in Parte_1
conformità all'art.535 c.p.p. nella sua formulazione originaria, delle spese processuali addebitate nella suddetta cartella (con indicazione, in essa, della presenza di altri venti soggetti obbligati in solido).
Deve infatti rilevarsi, alla luce dei chiari principi espressi nella ordinanza remittente, che le spese ascrivibili all'opponente avrebbero dovuto essere costituite, oltre che da quelle eventualmente “comuni” a tutti gli imputati in quanto collegate ai passaggi in sé dell'iter 7
processuale, solo da quelle afferenti al reato per cui il medesimo venne condannato - ossia al favoreggiamento personale non aggravato (capo di imputazione “C2”) rispetto alla tentata estorsione commessa in suo danno dal co-imputato (capo “C1”) - Parte_2
e, eventualmente, da quelle afferenti alla suddetta tentata estorsione, potendosi al più
ravvisare solo tra tali due condotte criminose un rapporto di connessione qualificata,
segnatamente nella ipotesi prevista dall'art.12 lett. c) c.p.c.. (che però, nell'attuale testo, la esclude in caso di reati commessi per assicurare all'autore di altro illecito l'impunità).
Non può infatti essere condivisa la tesi propugnata dalla difesa erariale volta a ravvisare una connessione “a catena” – all'evidenza non rientrante in nessuna delle ipotesi previste dalla norma appena citata - in forza della quale il reato dello dovrebbe essere Parte_1
ritenuto connesso al delitto di cui all'art.416 bis c.p. contestato al suddetto e ad Pt_2
altri imputati e ciò in considerazione del rilievo che la tentata estorsione de qua costituiva uno dei reati-fine del sodalizio criminoso.
Tanto premesso, la lettura della “nota A n. 651.2015” prodotta in primo grado da , CP_1
ed in particolare dei “fogli delle notizie delle spese anticipate dall'Erario ” relativi alle varie fasi del procedimento penale che ebbe a coinvolgere un gran numero di soggetti (basti considerare che in appello gli imputati furono ventiquattro) – fasi costituite dalle indagini curate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dall'attività svoltasi innanzi al G.I.P. che definì anche il primo grado del giudizio (sentenza n.ro 707/2006 del
6.7.2006) e dall'attività svoltasi innanzi alla Corte di Appello – non consente in alcun modo di enucleare quelle imputabili allo nei termini sopradetti, riportando esborsi per Parte_1
trasferte del magistrato requirente e pagamenti effettuati a noti gestori telefonici e ad altre imprese, oltre che a favore di trascrittori e di altri consulenti, senza alcuna precisa 8
indicazione del contenuto delle rispettive prestazioni. Seguono poi le spese (pag.71 e ss.
dell'ordine di foliazione) relative a procedimenti de libertate riguardanti altri indagati.
Deve anche rilevarsi che il predetto rimase estraneo alla condanna risarcitoria disposta in favore delle Parti Civili e, quindi, ai connessi adempimenti di natura fiscale.
In conclusione, in assenza di elementi che consentano di ricondurre in modo certo alcuna delle spese, anche solo pro quota (ad esempio in relazione ai costi per le intercettazioni),
specificamente ai reati di cui si è detto, non può che ravvisarsi il mancato assolvimento da parte dell'ente impositore, ossia il , dell'onere probatorio – e prima Controparte_2
ancora di quello di allegazione – circa la sussistenza del credito.
Deve, per l'effetto, disporsi l'annullamento totale della cartella di pagamento emessa a carico dello in conformità al principio espresso dalla ordinanza remittente, per Parte_1
come riportato al superiore punto 5).
L'esito finale del giudizio, con integrale accoglimento della opposizione, rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite (Cass. 13356/21, 23769/24).
Secondo la regola della soccombenza, il deve essere condannato Controparte_2
a rifondere all'opponente le spese di tutti i gradi del giudizio. Le stesse si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari in base al valore della causa ma tenendo conto della natura documentale del giudizio e delle fasi effettivamente svolte.
In relazione agli altri due convenuti in riassunzione, estranei rispetto alla quantificazione della pretesa impositiva ma che ebbero a chiedere il rigetto dell'appello avanzando contestazioni parzialmente infondate e/o inammissibili, si ravvisano invece i presupposti per disporre la compensazione integrale.
P.Q.M.
9
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando a seguito di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 14082/2023 pubblicata il 22.5.2023,
in integrale riforma della sentenza n. 4044/18 emessa dal Tribunale di Palermo il 19-25
settembre 2018, appellata da;
Parte_1
- annulla la cartella di pagamento n.ro 29620150054634911/20 emessa da
[...]
notificata il 5.7.2016, e dichiara la insussistenza del credito ivi preteso nei CP_5
confronti dell'appellante;
- - condanna il a rimborsare a le spese del Controparte_2 Parte_1
primo grado del giudizio – che si liquidano in euro 12.000,00 per compensi, oltre euro
1.713,00 per esborsi già documentati in atti – quelle del secondo grado – che si liquidano in euro 9.600,00 per compensi – quelle della fase di legittimità – che si liquidano in euro
9.150,00 per compensi– e quelle del presente giudizio di rinvio – che si liquidano in euro
12.100,00 per compensi – su cui rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
- Compensa integralmente le spese di tutti i gradi in relazione a e Controparte_1
ad (già . RO Controparte_5
Così deciso in Palermo in data 24.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo