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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14287/2024 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1 residente a [...]3, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio dell'Avv. Maria Lea Maltoni sito in NA in viale Panzacchi n.
5.
RICORRENTE contro
, nata in [...], il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 residente a [...]3, elettivamente domiciliata, ai fini del giudizio di cui al presente atto, presso lo studio sito in NA, via Belvedere n. 10, dell'Avv. Francesca M. Chiaravalloti (C.F.: ) e dell'Avv. Martina Di Santo (C.F.: C.F._3
), che la rappresentano e difendono C.F._4
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/2/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 09/06/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/10/2024, hiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato con rito Controparte_1
concordatario il 09/10/2021 a PIANORO (BO), unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva fosse pronunciata la separazione dalla moglie;
formulava, altresì, ulteriori domande la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti
, costituitosi in giudizio, dava atto di aver trovato un accordo con il Controparte_1
ricorrente, e chiedeva che la causa fosse messa in decisione al Collegio per la decisione, ratificando le condizioni concordate dalle parti.
All'udienza del 25/02/2025, le parti precisavano le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica ed il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno altresì richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alle conclusioni congiunte di cui sopra.
$$$
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 09/10/2021 a PIANORO (BO). CP_1
Nulla in merito alle domande accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazi one personale tra i coniugi nato Parte_1
a NA (BO) il 10.05.1977 e , nata in Controparte_1
Romania, il 23.01.1985 , già uniti in matrimonio il 09/10/2021 a PIANORO (BO).
Atto N. 16 parte 2 serie A - anno 2021 - Comune di PIANORO (B O);
pagina 3 di 4 2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte di cui in epigrafe e, per l'effetto:
1) Autorizza i coniugi e a vivere separati e nel reciproco Parte_1 CP_1
rispetto;
2) Prende atto che la signora si impegnava a rilasciare l'abitazione CP_1
coniugale sita a Pianoro in via Fiorita n. 2/3 libera da persone e cose, entro e non oltre il 20.02.2025 nonché, conseguentemente, a trasferire altrove la propria residenza nonché quella dei propri figli minori e di ogn i altro componente della famiglia della medesima ivi residente;
3) Dispone che il signor oltre ad impegnarsi a mantenere il Parte_1
rapporto lavorativo in essere con la moglie per mesi sei, ossia fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazio ne, contribuirà al mantenimento della moglie versando alla stessa, contestualmente alla pronuncia della sentenza di separazione, un ulteriore importo omnicomprensivo e forfetario di € 1.000,00 mediante corresponsione a mezzo bonifico bancario istantaneo;
4) Prende atto che le parti hanno stabilito che i l signor contribuirà, Parte_1
altresì, alle spese legali del difensore della signora , avv. Martina Di CP_1
Santo, versando a quest'ultima, a mezzo bonifico bancario istantaneo,
l'importo di € 5.000,00 oltre accessori di legge al momento della pronuncia della sentenza parziale di separazione;
3) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4) lite al definitivo.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio, il 11.6.2025_
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14287/2024 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1 residente a [...]3, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio dell'Avv. Maria Lea Maltoni sito in NA in viale Panzacchi n.
5.
RICORRENTE contro
, nata in [...], il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 residente a [...]3, elettivamente domiciliata, ai fini del giudizio di cui al presente atto, presso lo studio sito in NA, via Belvedere n. 10, dell'Avv. Francesca M. Chiaravalloti (C.F.: ) e dell'Avv. Martina Di Santo (C.F.: C.F._3
), che la rappresentano e difendono C.F._4
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/2/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 09/06/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/10/2024, hiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato con rito Controparte_1
concordatario il 09/10/2021 a PIANORO (BO), unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva fosse pronunciata la separazione dalla moglie;
formulava, altresì, ulteriori domande la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti
, costituitosi in giudizio, dava atto di aver trovato un accordo con il Controparte_1
ricorrente, e chiedeva che la causa fosse messa in decisione al Collegio per la decisione, ratificando le condizioni concordate dalle parti.
All'udienza del 25/02/2025, le parti precisavano le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica ed il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno altresì richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alle conclusioni congiunte di cui sopra.
$$$
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 09/10/2021 a PIANORO (BO). CP_1
Nulla in merito alle domande accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazi one personale tra i coniugi nato Parte_1
a NA (BO) il 10.05.1977 e , nata in Controparte_1
Romania, il 23.01.1985 , già uniti in matrimonio il 09/10/2021 a PIANORO (BO).
Atto N. 16 parte 2 serie A - anno 2021 - Comune di PIANORO (B O);
pagina 3 di 4 2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte di cui in epigrafe e, per l'effetto:
1) Autorizza i coniugi e a vivere separati e nel reciproco Parte_1 CP_1
rispetto;
2) Prende atto che la signora si impegnava a rilasciare l'abitazione CP_1
coniugale sita a Pianoro in via Fiorita n. 2/3 libera da persone e cose, entro e non oltre il 20.02.2025 nonché, conseguentemente, a trasferire altrove la propria residenza nonché quella dei propri figli minori e di ogn i altro componente della famiglia della medesima ivi residente;
3) Dispone che il signor oltre ad impegnarsi a mantenere il Parte_1
rapporto lavorativo in essere con la moglie per mesi sei, ossia fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazio ne, contribuirà al mantenimento della moglie versando alla stessa, contestualmente alla pronuncia della sentenza di separazione, un ulteriore importo omnicomprensivo e forfetario di € 1.000,00 mediante corresponsione a mezzo bonifico bancario istantaneo;
4) Prende atto che le parti hanno stabilito che i l signor contribuirà, Parte_1
altresì, alle spese legali del difensore della signora , avv. Martina Di CP_1
Santo, versando a quest'ultima, a mezzo bonifico bancario istantaneo,
l'importo di € 5.000,00 oltre accessori di legge al momento della pronuncia della sentenza parziale di separazione;
3) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4) lite al definitivo.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio, il 11.6.2025_
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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