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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12762 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.26233/025 all'udienza dell'11/12/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA in qualità di genitore superstite esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO DI Persona_1
EN , Pec. giusta procura in calce ricorso;
Email_1
RICORRENTE E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/07/2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: CP_
“1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare, l' resistente al pagamento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla data della revisione del marzo 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CP_ 2. condannare, altresì, l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio queste ultime da attribuirsi al sottoscritto antistatario, da liquidarsi tenuto conto delle tariffe forensi di cui al D.M. n .55/2014, aumentate fino al 30% per gli atti depositati con modalità telematica, ex art. 1 lett. b) del D.M. n.37/2018, e come modificato dal D.M. n.147/2022, entrato in vigore il 23/10/2022.”
Deduceva che con decreto di omologa del Tribunale di Roma depositato il 20/02/2025 notificato alla competente sede in data 06.03.2025, veniva accertata la sussistenza in capo al minore del diritto CP_1 alla corresponsione dell'indennità di accompagno con decorrenza dal mese di marzo 2024; che in data 18/03/2025 il ricorrente trasmetteva telematicamente il modello AP70 per la liquidazione della prestazione, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. CP_ Nessuno si costituiva per l' e il Giudice ne dichiarava la contumacia. La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto della pretesa è il pagamento dell'accompagno, avendo parte ricorrente ottenuto omologa dell'accertamento sanitario con cui si riconosceva l'invalidità necessaria per ottenere la prestazione con decorrenza marzo 2024.
CP_ L'omologa è stata notificata all' in data 06/03/2025 e il mod AP 70 in data 18/03/25 , passati 120
CP_ giorni, l' non ha pagato la prestazione ed in data 18/07/2025 la parte ricorrente è stata costretta ad adire le vie legali . La documentazione in atti prova l'esistenza dell'omologa, del mod ap 70, della loro comunicazione e l'atto notorio attesta che la pate non è stata ricoverata in istituti a carico dello stato.
CP_ L' va condannato al pagamento dei ratei per la prestazione dell'indennità di accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dal mese di marzo 2024 oltre interessi e rivalutazione nel limite del divieto di cumulo, decorsi 120 giorni dal 18/3/2025
CP_ Le spese di lite liquidate come in dispositivo sono a carico dell'
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
CP_ condanna l' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dal mese di marzo 2024 oltre interessi e rivalutazione nel limite del divieto di cumulo, decorsi 120 giorni dal 18/3/2025
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1305,00 da attribuire al procuratore antistatario.
Roma 11/12/2025 Il giudice
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso, addetto UPP
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.26233/025 all'udienza dell'11/12/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA in qualità di genitore superstite esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO DI Persona_1
EN , Pec. giusta procura in calce ricorso;
Email_1
RICORRENTE E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/07/2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: CP_
“1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare, l' resistente al pagamento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla data della revisione del marzo 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CP_ 2. condannare, altresì, l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio queste ultime da attribuirsi al sottoscritto antistatario, da liquidarsi tenuto conto delle tariffe forensi di cui al D.M. n .55/2014, aumentate fino al 30% per gli atti depositati con modalità telematica, ex art. 1 lett. b) del D.M. n.37/2018, e come modificato dal D.M. n.147/2022, entrato in vigore il 23/10/2022.”
Deduceva che con decreto di omologa del Tribunale di Roma depositato il 20/02/2025 notificato alla competente sede in data 06.03.2025, veniva accertata la sussistenza in capo al minore del diritto CP_1 alla corresponsione dell'indennità di accompagno con decorrenza dal mese di marzo 2024; che in data 18/03/2025 il ricorrente trasmetteva telematicamente il modello AP70 per la liquidazione della prestazione, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. CP_ Nessuno si costituiva per l' e il Giudice ne dichiarava la contumacia. La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto della pretesa è il pagamento dell'accompagno, avendo parte ricorrente ottenuto omologa dell'accertamento sanitario con cui si riconosceva l'invalidità necessaria per ottenere la prestazione con decorrenza marzo 2024.
CP_ L'omologa è stata notificata all' in data 06/03/2025 e il mod AP 70 in data 18/03/25 , passati 120
CP_ giorni, l' non ha pagato la prestazione ed in data 18/07/2025 la parte ricorrente è stata costretta ad adire le vie legali . La documentazione in atti prova l'esistenza dell'omologa, del mod ap 70, della loro comunicazione e l'atto notorio attesta che la pate non è stata ricoverata in istituti a carico dello stato.
CP_ L' va condannato al pagamento dei ratei per la prestazione dell'indennità di accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dal mese di marzo 2024 oltre interessi e rivalutazione nel limite del divieto di cumulo, decorsi 120 giorni dal 18/3/2025
CP_ Le spese di lite liquidate come in dispositivo sono a carico dell'
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
CP_ condanna l' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dal mese di marzo 2024 oltre interessi e rivalutazione nel limite del divieto di cumulo, decorsi 120 giorni dal 18/3/2025
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1305,00 da attribuire al procuratore antistatario.
Roma 11/12/2025 Il giudice
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso, addetto UPP