CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Elena Catalano - Presidente dott.ssa Silvia Brat - Consigliere Rel.
dott.ssa Natalia Imarisio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo n. 2299/2024 r.g., promossa in grado d'appello
da
(C.F.: ), residente a [...] C.F._1 del Sangue n. 7, rappresentato e difesa, giusta procura, dall'Avv. Alessandra Fornesi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Cerva n. 22;
appellante contro
(C.F.: , residente in [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Federico Zuccarino, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Legnano, Via Giolitti n. 2;
appellata
Avente a oggetto: divisione di beni caduti in successione pagina 1 di 8 Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare e in rito:
1.accertare la tempestività del presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, dichiarare
l'ammissibilità dell'appello, per la motivazione in fatto e in diritto dedotta in atti;
In via preliminare, nel merito:
1.sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata ai sensi degli artt.283 e 351, II comma, cod.proc.civ.., anche inaudita altera parte, per i motivi esposti in atti;
Nel merito, in riforma del provvedimento di primo grado emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
10 maggio 2023, che dichiara esecutivo il progetto di divisione disposto con precedente provvedimento dell'8 febbraio 2023, che si impugna per le motivazioni di fatto e di diritto esposte:
In via principale:
1.accertare e dichiarare la nullità del provvedimento ex art. 789, III comma, cod.proc.civ., emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 13 maggio 2023, per i motivi esposti in atti;
2.accertare e dichiarare l'ammontare esatto dell'asse ereditario del defunto , ai sensi Controparte_2 dell'art.556 cod.civ., e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento della comunione con conseguente divisione tra le parti dei beni ereditari;
3.rigettare le domande ex adverso promosse in primo grado, ivi comprese le domande istruttorie e tutti
i capitoli di prova formulati, dal n.1 al n.24, poiché inammissibili, nonché ammettere prova contraria sui capitoli avversari eventualmente formulati e ammessi, nonché rigettare le domande promosse dalla controparte nel presente giudizio;
In via istruttoria:
1.disporre CTU volta ad accertare il verosimile valore di mercato dell'immobile, al fine di predisporre più progetti (e le possibili soluzioni alternative) di comoda divisione in funzione delle rispettive quote spettanti alle parti con eventuali conguagli in denaro.
2.ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze e sui fatti dedotti in narrativa, preceduti dalla formula “vero che”, dal numero 1 al numero 3, nonché ammettere prova contraria sui capitoli avversari formulati e ammessi;
In ogni caso:
1.condannare alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio”. CP_1
pagina 2 di 8 Conclusioni per CP_1
“Per le ragioni sopra argomentate in fatto ed in diritto, con il presente atto l'appellato si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'appello proposto dall'appellante con atto notificato in data 27.7.2024, con conseguente conferma in ogni sua parte della impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio in data 10.5.2023 che dichiara esecutivo il progetto di divisione disposto con precedente provvedimento datato 8.2.2023, opponendosi alla sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta ordinanza non ricorrendo i gravi e irreparabili motivi derivanti dall'esecuzione della stessa e chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento della pena pecuniaria ex art. 283 c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari”
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione depositato in data 6 maggio 2021, a seguito del decesso di CP_1 entrambi in genitori che non lasciavano alcun testamento, conveniva in giudizio il fratello
[...]
chiedendo, in via preliminare, di accertare l'ammontare delle liberalità ricevute dal Pt_1 convenuto da parte dei propri genitori, valutando conseguentemente la lesione dell'entità della quota di legittima alla stessa spettante. Nel merito, chiedeva di dichiarare lo scioglimento della comunione instauratasi tra i condividenti, con conseguente divisione tra gli stessi della massa ereditaria, tenendo conto delle suddette liberalità; chiedeva, altresì, l'assegnazione dell'intero immobile sito nel Comune di Parabiago, appartamento di famiglia ove il fratello aveva stabilito la propria residenza.
2. Alla prima udienza del 15 settembre 2021 nessuno compariva per il convenuto Parte_1
Parte attrice produceva, quindi, l'originale dell'atto di citazione notificato in data 3/13 maggio
2021. Verificata la regolarità della notifica, il giudice di primo grado ne dichiarava la contumacia.
3. Il procedimento proseguiva ritualmente e veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio per l'individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria al fine della predisposizione di un progetto divisionale;
con ordinanza dell'8 dicembre 2022, il Giudice fissava infatti udienza per la formazione dello stesso ai sensi degli artt. 785 e seguenti c.p.c..
4. In data 25 gennaio 2023 si procedeva all'escussione dei testi indicati dalla parte attrice;
durante la medesima udienza il difensore di parte attorea produceva e depositava l'ordinanza dell'8 dicembre
2022 notificata al convenuto contumace. pagina 3 di 8 5. Con ordinanza ex art. 789 c.p.c. dell'8 febbraio 2023, il Tribunale predisponeva il progetto di divisione, assegnando gli immobili siti nel Comune di Parabiago a , avendo la stessa CP_1 provato che il fratello aveva ricevuto elargizioni in vita dai genitori;
alla successiva udienza del 15 marzo 2023, rilevata la mancata notifica del progetto depositato al convenuto contumace, il giudice ne disponeva la rinotifica, che avveniva poi in data 10 maggio 2023. Con ordinanza depositata nella medesima data, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava esecutivo il progetto divisionale, disponendo l'archiviazione del processo e mandando al Conservatore dei RR.II. di procedere alla relativa trascrizione.
6. Il procedimento di primo grado si concludeva senza che il convenuto si costituisse in alcuna delle fasi del giudizio.
7. Spirati i termini per proporre tempestivamente impugnazione, in data 29 luglio 2024
[...]
proponeva appello ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c. per la riforma del provvedimento Pt_1 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10 maggio 2023, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto o provvedimento inerente al primo grado di giudizio. Concludeva chiedendo di accertare la tempestività del gravame e di dichiararlo ammissibile;
di sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, di riformare il provvedimento che dichiarava esecutivo il progetto di divisione.
8. Si costituiva in giudizio , contestando tutte le pretese formulate da e CP_1 Parte_1 rilevando l'inammissibilità e infondatezza dell'appello proposto.
9. Alla prima udienza del 14 gennaio 2025, le parti facevano presente che non vi erano margini per una soluzione conciliativa della vertenza. Il consigliere istruttore rinviava la causa ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. per la rimessione in decisione, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data dell'udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino all'udienza originariamente fissata al 13.5.2025 e poi rinviata per impedimento del consigliere istruttore al 10.6.2025, per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Motivi della decisione
10. Con l'appello proposto ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., deduce la nullità Parte_1 dell'intero procedimento di primo grado per mancata notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza pagina 4 di 8 ex art. 789 c.p.c. A fondamento delle proprie pretese, l'appellante sostiene di non aver mai reperito alcun avviso di deposito presso la propria abitazione e di non aver mai ricevuto alcuna lettera raccomandata. Ancora, evidenzia che, nonostante l'esibizione in udienza dell'originale dell'atto di citazione notificato, nel fascicolo telematico non vi era alcuna prova relativa alla notifica allo stesso, sostenendo che, anche questa circostanza, non avrebbe avuto conoscenza del procedimento in corso. Rileva, dunque, di aver appreso dei fatti soltanto a seguito della notifica del preavviso di rilascio ex art. art. 608 c.p.c. dell'immobile nel Comune di Parabiago in cui lo stesso è residente.
L'appellante invoca, quindi, l'applicabilità della deroga al termine semestrale prevista dall'art. 327, comma 2, c.p.c., in quanto “contumace ignaro” del giudizio di primo grado per nullità delle notificazioni.
11. A tale riguardo osserva il Collegio che, non essendo ravvisabili i presupposti l'applicazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c., l'appello proposto da deve essere considerato Parte_1 tardivo e, perciò, inammissibile.
In primo luogo, deve richiamarsi la condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di impugnazioni, al contumace è riconosciuta la facoltà di interporre gravame avverso la sentenza (che lo abbia visto soccombente) dopo la scadenza del termine dalla sua pubblicazione, a condizione che egli fornisca tanto la prova della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.), quanto quella della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. L'onere di provare il presupposto soggettivo grava sul contumace, nel senso che egli è tenuto a fornire la prova di circostanze di fatto positive, dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere data anche mediante presunzioni, senza che però possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione” (cfr. Cass. n. 8/2019; Cass. ord. n. 36181/2022; Cass. n.
28425/2023).
Nel caso di specie, la parte appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la mancata conoscenza del giudizio di primo grado: né è emersa una nullità della notificazione, né è stata documentata una effettiva ignoranza del procedimento causalmente riconducibile alla suddetta nullità.
pagina 5 di 8 Nel caso di specie, le allegazioni difensive dell'appellante si fondano su mere congetture, prive di riscontro oggettivo e inefficaci a dimostrare l'incolpevole ignoranza in merito alla pendenza del processo.
Invero, dalle stesse ammissioni contenute nell'atto di appello si evince che:
− era residente presso l'immobile oggetto della causa, sito in Parabiago, Parte_1 risultando inverosimile che non abbia mai ricevuto, o comunque potuto conoscere, gli avvisi di deposito relativi agli atti processuali, di cui afferma di non aver mai avuto notizia;
− non ha fornito alcuna documentazione postale che dimostri omissioni nella notifica;
− non ha prodotto istanze anteriori alla scoperta del preavviso di rilascio dell'immobile del 2024 che provassero un tentativo attivo di informarsi;
− neppure la denuncia per sottrazione di corrispondenza depositata dallo stesso (doc. 8) ha alcuna valenza probatoria, in quanto, oltre a non essere opponibile alla controparte, è ampiamente successiva non solo alla citazione, ma anche all'ordinanza divisionale, essendo datata 6 luglio
2024.
12. Determinanti risultano, al contrario, le prove documentali depositate dall'appellata sia nel primo che nel presente grado di giudizio. Le stesse attestano infatti la regolarità di tutte le notifiche
(effettuate anche ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) riguardanti non solo l'atto di citazione (doc. 4 appellata) e l'ordinanza del 10 maggio 2023 (cfr. “esiti notifica perfezionata” - fasc. di primo grado), ma anche le ordinanze dell'8 dicembre 2022 (doc. 5 appellata) e dell'8 febbraio 2023 (cfr.
“esiti notifica perfezionata”), nonché i verbali del 15 settembre 2021 (doc. 6) e del 15 marzo 2023
(cfr. “esiti notifica perfezionata”). Peraltro, lo stesso nel proprio atto d'appello, ha Parte_1 riconosciuto l'avvenuta notifica dell'ordinanza divisionale per compiuta giacenza (v. pag. 11).
13. Sulla base delle sopraesposte motivazioni, non avendo l'appellante assolto all'onere probatorio richiesto ai fini dell'applicazione dell'art. 327, co. 2, c.p.c., l'appello risulta proposto oltre i termini di legge e, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
14. La Corte deve, di conseguenza, provvedere in ordine alla regolamentazione delle spese processuali: l'appellante soccombente deve essere condannato a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) e dell'attività effettivamente svolta
(applicati quindi i medi tabellari per la fase introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase istruttoria, assente in appello).
pagina 6 di 8 15. Il Collegio ritiene, inoltre, opportuno svolgere ulteriori osservazioni a seguito della valutazione del complessivo comportamento processuale tenuto dalla parte appellante.
La L.69/2009 ha introdotto il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. che introduce un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso, che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio, prescindendosi da un'esplicita richiesta di parte al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia.
La Corte, al riguardo, ritiene di dover disporre la condanna di ai sensi dell'art. 96, Parte_1 co. 3, c.p.c. ravvisando i presupposti per configurare la lite temeraria.
La condotta tenuta dallo stesso è una condotta oggettivamente valutabile come pretestuosa:
l'appello è stato proposto oltre il termine perentorio di legge, in assenza di qualsivoglia elemento concreto idoneo a dimostrare la nullità delle notificazioni e, soprattutto, senza alcuna prova dell'ignoranza incolpevole della pendenza del processo di primo grado, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza costante;
a ciò deve anche aggiungersi il palese tentativo di dissimulare la conoscenza del processo, producendo documenti che nulla hanno a che vedere con le tesi difensive sostenute. Si tratta, dunque, di un utilizzo distorto del diritto di impugnazione, volto unicamente a ritardare l'effettiva esecuzione del progetto divisionale già dichiarato esecutivo, e ad ostacolare la legittima aspettativa della parte vittoriosa in primo grado.
Nel caso di specie, quindi, l'appello risulta non solo inammissibile, ma anche oggettivamente temerario, con pregiudizio per il sistema e aggravio ingiustificato, comportando, quindi, la condanna dell'appellante al pagamento della somma indicata in dispositivo. Per le Parte_1 sopra esposte considerazioni, la Corte si riserva di provvedere alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136, comma 2, D.P.R. 115/2002, come da separato decreto.
Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 2299/2024 R.G., ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
pagina 7 di 8 I. dichiara inammissibile l'appello proposto da ai sensi dell'art. 327, Parte_1 comma 2, c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 10.5.2023 dal Tribunale di Busto
Arsizio;
II. condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali del grado, che liquida in € 5.810,00 – oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
III. condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore Parte_1 della parte appellata, della somma di € 5.810,00;
IV. visto l'art. 96, IV comma, c.p.c., condanna al pagamento della somma Parte_1 di € 1.000,00 in favore della Controparte_3
V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Così deciso in Milano, in data 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Elena Catalano - Presidente dott.ssa Silvia Brat - Consigliere Rel.
dott.ssa Natalia Imarisio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo n. 2299/2024 r.g., promossa in grado d'appello
da
(C.F.: ), residente a [...] C.F._1 del Sangue n. 7, rappresentato e difesa, giusta procura, dall'Avv. Alessandra Fornesi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Cerva n. 22;
appellante contro
(C.F.: , residente in [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Federico Zuccarino, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Legnano, Via Giolitti n. 2;
appellata
Avente a oggetto: divisione di beni caduti in successione pagina 1 di 8 Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare e in rito:
1.accertare la tempestività del presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, dichiarare
l'ammissibilità dell'appello, per la motivazione in fatto e in diritto dedotta in atti;
In via preliminare, nel merito:
1.sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata ai sensi degli artt.283 e 351, II comma, cod.proc.civ.., anche inaudita altera parte, per i motivi esposti in atti;
Nel merito, in riforma del provvedimento di primo grado emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
10 maggio 2023, che dichiara esecutivo il progetto di divisione disposto con precedente provvedimento dell'8 febbraio 2023, che si impugna per le motivazioni di fatto e di diritto esposte:
In via principale:
1.accertare e dichiarare la nullità del provvedimento ex art. 789, III comma, cod.proc.civ., emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 13 maggio 2023, per i motivi esposti in atti;
2.accertare e dichiarare l'ammontare esatto dell'asse ereditario del defunto , ai sensi Controparte_2 dell'art.556 cod.civ., e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento della comunione con conseguente divisione tra le parti dei beni ereditari;
3.rigettare le domande ex adverso promosse in primo grado, ivi comprese le domande istruttorie e tutti
i capitoli di prova formulati, dal n.1 al n.24, poiché inammissibili, nonché ammettere prova contraria sui capitoli avversari eventualmente formulati e ammessi, nonché rigettare le domande promosse dalla controparte nel presente giudizio;
In via istruttoria:
1.disporre CTU volta ad accertare il verosimile valore di mercato dell'immobile, al fine di predisporre più progetti (e le possibili soluzioni alternative) di comoda divisione in funzione delle rispettive quote spettanti alle parti con eventuali conguagli in denaro.
2.ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze e sui fatti dedotti in narrativa, preceduti dalla formula “vero che”, dal numero 1 al numero 3, nonché ammettere prova contraria sui capitoli avversari formulati e ammessi;
In ogni caso:
1.condannare alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio”. CP_1
pagina 2 di 8 Conclusioni per CP_1
“Per le ragioni sopra argomentate in fatto ed in diritto, con il presente atto l'appellato si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'appello proposto dall'appellante con atto notificato in data 27.7.2024, con conseguente conferma in ogni sua parte della impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio in data 10.5.2023 che dichiara esecutivo il progetto di divisione disposto con precedente provvedimento datato 8.2.2023, opponendosi alla sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta ordinanza non ricorrendo i gravi e irreparabili motivi derivanti dall'esecuzione della stessa e chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento della pena pecuniaria ex art. 283 c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari”
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione depositato in data 6 maggio 2021, a seguito del decesso di CP_1 entrambi in genitori che non lasciavano alcun testamento, conveniva in giudizio il fratello
[...]
chiedendo, in via preliminare, di accertare l'ammontare delle liberalità ricevute dal Pt_1 convenuto da parte dei propri genitori, valutando conseguentemente la lesione dell'entità della quota di legittima alla stessa spettante. Nel merito, chiedeva di dichiarare lo scioglimento della comunione instauratasi tra i condividenti, con conseguente divisione tra gli stessi della massa ereditaria, tenendo conto delle suddette liberalità; chiedeva, altresì, l'assegnazione dell'intero immobile sito nel Comune di Parabiago, appartamento di famiglia ove il fratello aveva stabilito la propria residenza.
2. Alla prima udienza del 15 settembre 2021 nessuno compariva per il convenuto Parte_1
Parte attrice produceva, quindi, l'originale dell'atto di citazione notificato in data 3/13 maggio
2021. Verificata la regolarità della notifica, il giudice di primo grado ne dichiarava la contumacia.
3. Il procedimento proseguiva ritualmente e veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio per l'individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria al fine della predisposizione di un progetto divisionale;
con ordinanza dell'8 dicembre 2022, il Giudice fissava infatti udienza per la formazione dello stesso ai sensi degli artt. 785 e seguenti c.p.c..
4. In data 25 gennaio 2023 si procedeva all'escussione dei testi indicati dalla parte attrice;
durante la medesima udienza il difensore di parte attorea produceva e depositava l'ordinanza dell'8 dicembre
2022 notificata al convenuto contumace. pagina 3 di 8 5. Con ordinanza ex art. 789 c.p.c. dell'8 febbraio 2023, il Tribunale predisponeva il progetto di divisione, assegnando gli immobili siti nel Comune di Parabiago a , avendo la stessa CP_1 provato che il fratello aveva ricevuto elargizioni in vita dai genitori;
alla successiva udienza del 15 marzo 2023, rilevata la mancata notifica del progetto depositato al convenuto contumace, il giudice ne disponeva la rinotifica, che avveniva poi in data 10 maggio 2023. Con ordinanza depositata nella medesima data, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava esecutivo il progetto divisionale, disponendo l'archiviazione del processo e mandando al Conservatore dei RR.II. di procedere alla relativa trascrizione.
6. Il procedimento di primo grado si concludeva senza che il convenuto si costituisse in alcuna delle fasi del giudizio.
7. Spirati i termini per proporre tempestivamente impugnazione, in data 29 luglio 2024
[...]
proponeva appello ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c. per la riforma del provvedimento Pt_1 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10 maggio 2023, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto o provvedimento inerente al primo grado di giudizio. Concludeva chiedendo di accertare la tempestività del gravame e di dichiararlo ammissibile;
di sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, di riformare il provvedimento che dichiarava esecutivo il progetto di divisione.
8. Si costituiva in giudizio , contestando tutte le pretese formulate da e CP_1 Parte_1 rilevando l'inammissibilità e infondatezza dell'appello proposto.
9. Alla prima udienza del 14 gennaio 2025, le parti facevano presente che non vi erano margini per una soluzione conciliativa della vertenza. Il consigliere istruttore rinviava la causa ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. per la rimessione in decisione, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data dell'udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino all'udienza originariamente fissata al 13.5.2025 e poi rinviata per impedimento del consigliere istruttore al 10.6.2025, per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Motivi della decisione
10. Con l'appello proposto ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., deduce la nullità Parte_1 dell'intero procedimento di primo grado per mancata notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza pagina 4 di 8 ex art. 789 c.p.c. A fondamento delle proprie pretese, l'appellante sostiene di non aver mai reperito alcun avviso di deposito presso la propria abitazione e di non aver mai ricevuto alcuna lettera raccomandata. Ancora, evidenzia che, nonostante l'esibizione in udienza dell'originale dell'atto di citazione notificato, nel fascicolo telematico non vi era alcuna prova relativa alla notifica allo stesso, sostenendo che, anche questa circostanza, non avrebbe avuto conoscenza del procedimento in corso. Rileva, dunque, di aver appreso dei fatti soltanto a seguito della notifica del preavviso di rilascio ex art. art. 608 c.p.c. dell'immobile nel Comune di Parabiago in cui lo stesso è residente.
L'appellante invoca, quindi, l'applicabilità della deroga al termine semestrale prevista dall'art. 327, comma 2, c.p.c., in quanto “contumace ignaro” del giudizio di primo grado per nullità delle notificazioni.
11. A tale riguardo osserva il Collegio che, non essendo ravvisabili i presupposti l'applicazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c., l'appello proposto da deve essere considerato Parte_1 tardivo e, perciò, inammissibile.
In primo luogo, deve richiamarsi la condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di impugnazioni, al contumace è riconosciuta la facoltà di interporre gravame avverso la sentenza (che lo abbia visto soccombente) dopo la scadenza del termine dalla sua pubblicazione, a condizione che egli fornisca tanto la prova della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.), quanto quella della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. L'onere di provare il presupposto soggettivo grava sul contumace, nel senso che egli è tenuto a fornire la prova di circostanze di fatto positive, dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere data anche mediante presunzioni, senza che però possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione” (cfr. Cass. n. 8/2019; Cass. ord. n. 36181/2022; Cass. n.
28425/2023).
Nel caso di specie, la parte appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la mancata conoscenza del giudizio di primo grado: né è emersa una nullità della notificazione, né è stata documentata una effettiva ignoranza del procedimento causalmente riconducibile alla suddetta nullità.
pagina 5 di 8 Nel caso di specie, le allegazioni difensive dell'appellante si fondano su mere congetture, prive di riscontro oggettivo e inefficaci a dimostrare l'incolpevole ignoranza in merito alla pendenza del processo.
Invero, dalle stesse ammissioni contenute nell'atto di appello si evince che:
− era residente presso l'immobile oggetto della causa, sito in Parabiago, Parte_1 risultando inverosimile che non abbia mai ricevuto, o comunque potuto conoscere, gli avvisi di deposito relativi agli atti processuali, di cui afferma di non aver mai avuto notizia;
− non ha fornito alcuna documentazione postale che dimostri omissioni nella notifica;
− non ha prodotto istanze anteriori alla scoperta del preavviso di rilascio dell'immobile del 2024 che provassero un tentativo attivo di informarsi;
− neppure la denuncia per sottrazione di corrispondenza depositata dallo stesso (doc. 8) ha alcuna valenza probatoria, in quanto, oltre a non essere opponibile alla controparte, è ampiamente successiva non solo alla citazione, ma anche all'ordinanza divisionale, essendo datata 6 luglio
2024.
12. Determinanti risultano, al contrario, le prove documentali depositate dall'appellata sia nel primo che nel presente grado di giudizio. Le stesse attestano infatti la regolarità di tutte le notifiche
(effettuate anche ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) riguardanti non solo l'atto di citazione (doc. 4 appellata) e l'ordinanza del 10 maggio 2023 (cfr. “esiti notifica perfezionata” - fasc. di primo grado), ma anche le ordinanze dell'8 dicembre 2022 (doc. 5 appellata) e dell'8 febbraio 2023 (cfr.
“esiti notifica perfezionata”), nonché i verbali del 15 settembre 2021 (doc. 6) e del 15 marzo 2023
(cfr. “esiti notifica perfezionata”). Peraltro, lo stesso nel proprio atto d'appello, ha Parte_1 riconosciuto l'avvenuta notifica dell'ordinanza divisionale per compiuta giacenza (v. pag. 11).
13. Sulla base delle sopraesposte motivazioni, non avendo l'appellante assolto all'onere probatorio richiesto ai fini dell'applicazione dell'art. 327, co. 2, c.p.c., l'appello risulta proposto oltre i termini di legge e, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
14. La Corte deve, di conseguenza, provvedere in ordine alla regolamentazione delle spese processuali: l'appellante soccombente deve essere condannato a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) e dell'attività effettivamente svolta
(applicati quindi i medi tabellari per la fase introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase istruttoria, assente in appello).
pagina 6 di 8 15. Il Collegio ritiene, inoltre, opportuno svolgere ulteriori osservazioni a seguito della valutazione del complessivo comportamento processuale tenuto dalla parte appellante.
La L.69/2009 ha introdotto il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. che introduce un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso, che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio, prescindendosi da un'esplicita richiesta di parte al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia.
La Corte, al riguardo, ritiene di dover disporre la condanna di ai sensi dell'art. 96, Parte_1 co. 3, c.p.c. ravvisando i presupposti per configurare la lite temeraria.
La condotta tenuta dallo stesso è una condotta oggettivamente valutabile come pretestuosa:
l'appello è stato proposto oltre il termine perentorio di legge, in assenza di qualsivoglia elemento concreto idoneo a dimostrare la nullità delle notificazioni e, soprattutto, senza alcuna prova dell'ignoranza incolpevole della pendenza del processo di primo grado, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza costante;
a ciò deve anche aggiungersi il palese tentativo di dissimulare la conoscenza del processo, producendo documenti che nulla hanno a che vedere con le tesi difensive sostenute. Si tratta, dunque, di un utilizzo distorto del diritto di impugnazione, volto unicamente a ritardare l'effettiva esecuzione del progetto divisionale già dichiarato esecutivo, e ad ostacolare la legittima aspettativa della parte vittoriosa in primo grado.
Nel caso di specie, quindi, l'appello risulta non solo inammissibile, ma anche oggettivamente temerario, con pregiudizio per il sistema e aggravio ingiustificato, comportando, quindi, la condanna dell'appellante al pagamento della somma indicata in dispositivo. Per le Parte_1 sopra esposte considerazioni, la Corte si riserva di provvedere alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136, comma 2, D.P.R. 115/2002, come da separato decreto.
Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 2299/2024 R.G., ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
pagina 7 di 8 I. dichiara inammissibile l'appello proposto da ai sensi dell'art. 327, Parte_1 comma 2, c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 10.5.2023 dal Tribunale di Busto
Arsizio;
II. condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali del grado, che liquida in € 5.810,00 – oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
III. condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore Parte_1 della parte appellata, della somma di € 5.810,00;
IV. visto l'art. 96, IV comma, c.p.c., condanna al pagamento della somma Parte_1 di € 1.000,00 in favore della Controparte_3
V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Così deciso in Milano, in data 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 8 di 8