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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 27/02/2026, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3038/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19257/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500044957 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500044957 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500044957 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500044957 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1775/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
.Con ricorso il ricorrente – Ricorrente_1 - ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI– TEFA n. 992500044957, emesso da Roma Capitale –notificato in data 24.10.2025, relativo alle annualità
2021–2024 (Codice contratto TARI n. 0003769026 – Codice utenza n. 0003455111 – immobile sito in Roma, Indirizzo_1, Dati catastali_1).
Parte attrice ha dedotto l'erronea individuazione della soggettività passiva e la duplicazione del tributo per il medesimo immobile e periodi.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che in data 24/11/2025, ad esito del riesame della posizione ed in maniera tempestiva, ha notificato il doc. n. U251100260040 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992500044957, concludendo per la cessata materia del contendere.
3. Va dichiarata la cessata materia del contendere avendo Roma Capitale in autotutela annullato l'avviso impugnato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in favore del ricorrente in euro 400,00, oltre oneri accessori. Al riguardo si rileva che pur avendo il resistente adottato l'atto di autotutela in data
24.11.25 lo stesso è stato notificato alla Parte il 29.01.2026 quindi dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Liquida le spese di lite in favore del ricorrente in euro 400,00, oltre oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 13.02.2026
Il Giudice
PP Di ET
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19257/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500044957 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500044957 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500044957 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500044957 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1775/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
.Con ricorso il ricorrente – Ricorrente_1 - ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI– TEFA n. 992500044957, emesso da Roma Capitale –notificato in data 24.10.2025, relativo alle annualità
2021–2024 (Codice contratto TARI n. 0003769026 – Codice utenza n. 0003455111 – immobile sito in Roma, Indirizzo_1, Dati catastali_1).
Parte attrice ha dedotto l'erronea individuazione della soggettività passiva e la duplicazione del tributo per il medesimo immobile e periodi.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che in data 24/11/2025, ad esito del riesame della posizione ed in maniera tempestiva, ha notificato il doc. n. U251100260040 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992500044957, concludendo per la cessata materia del contendere.
3. Va dichiarata la cessata materia del contendere avendo Roma Capitale in autotutela annullato l'avviso impugnato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in favore del ricorrente in euro 400,00, oltre oneri accessori. Al riguardo si rileva che pur avendo il resistente adottato l'atto di autotutela in data
24.11.25 lo stesso è stato notificato alla Parte il 29.01.2026 quindi dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Liquida le spese di lite in favore del ricorrente in euro 400,00, oltre oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 13.02.2026
Il Giudice
PP Di ET