TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/04/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di
Montecorvino Rovella n. 926/2023, pronunciata il 22 luglio 2023 e resa pubblica il 12 settembre 2023, iscritto al n. 7450/2023 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025 e pendente
TRA
nata il [...] ad [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura allegata alla C.F._1
comparsa di costituzione in primo grado del 13 dicembre 2018, dall'avvocato
Giovanni Tecce (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Avellino, alla via S. Soldi n. 15
-appellante-
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), procuratore speciale di , nato a C.F._3 Controparte_2
Bucarest, in Romania, il 6 febbraio 1969 (C.F. ), giusta la C.F._4
procura per notar del 19 aprile 2018, rep. n. 55547, Persona_1
rappresentato e difeso, per procura speciale a margine della citazione del 28 settembre 2018, dall'avvocato Antonio Granato (C.F. ; C.F._5
con sede legale in Bologna, alla via Controparte_3
Stalingrado n. 45 (C.F. – P.IVA. ), costituita in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore ad negotia dott. , giusta la procura Controparte_4
speciale a rogito del dott. notaio in Bologna, del 17 Persona_2
febbraio 2023 rep. n. 97405 e racc. n. 12540, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato
Romano NE (C.F. ), presso il cui studio C.F._6
elettivamente domicilia in Salerno, al Corso Garibaldi n. 16
-appellati-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 5 ottobre 2018, , quale Controparte_1
procuratore speciale di , evocò in giudizio dinanzi al Giudice di Controparte_2
pace di Montecorvino Rovella e l Parte_1 Controparte_3
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in €
2.500,00, subiti in occasione del sinistro verificatosi lungo l'autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria, in agro di Montecorvino Pugliano, alle ore 18:30 circa del 27 novembre 2017, allorquando la conducente del veicolo NC SI
targata DD491MD, di “si spostava repentinamente dalla corsia Parte_1
centrale verso sinistra andando ad impattare con il suo lato sinistro contro il lato
posteriore destro dell'auto TO CA targa BH779MJ, di proprietà del IG.
che percorreva regolarmente la terza corsia ed aveva quasi Controparte_2
ultimato il sorpasso dell'auto NC SI”. L'attore precisò che, “A seguito
pag. 2/21 dell'urto ricevuto al lato posteriore destro, l'auto TO CA si poneva di
traverso sulla carreggiata attraversandola in modo obliquo e dopo aver urtato
con il lato anteriore destro contro la fiancata sinistra dell'auto OP AS targata
DJ769NH, finiva con il lato anteriore contro il guard rail che delimita a destra la
carreggiata rimbalzando di nuovo verso il centro per fermarsi quasi
perpendicolare, rispetto al senso di marcia, contro lo spartitraffico che separa i
due sensi di marcia”, e imputò la responsabilità del sinistro alla responsabilità
esclusiva della conducente la NC SI, chiedendo: “1) dichiarare che il
sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo
targato DD491MD, assicurato per la r.c.a. con la spett.le compagnia
[...]
e di proprietà della IG.ra ; 2) condannare in Controparte_3 Parte_1
via solidale tra loro, sia la spett.le in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante p.-t., sia la IG.ra , nelle rispettive Parte_1
qualità, al ristoro dei danni tutti, in favore dell'attore , in Controparte_1
qualità di procuratore speciale del IG. così come quantificati Controparte_2
nel corso del Giudizio, oltre sosta tecnica, rivalutazione ed interessi dal dì del
fatto al soddisfo, il tutto contenuto entro i limiti della competenza ai fini fiscali e
per valore di euro 5.200,00 dell'adito Giudice di Pace;
3) condannare, sempre e
comunque, i convenuti tutti, in via solidale tra loro, alle spese di competenza e
diritti tutti del presente Giudizio in favore sottoscritto Procuratore antistatario,
oltre 15% per spese forferttarie, IVA e CNAP come per legge”.
costituendosi, eccepì l'improcedibilità dell'avversa Parte_1
domanda, non preceduta dalla necessaria procedura di negoziazione assistita ed artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 132/2014, e la sua infondatezza, contestando la pag. 3/21 dinamica del sinistro riferita da controparte, confliggente con i rilievi e gli accertamenti degli agenti della Polizia Stradale di Eboli intervenuti sul luogo del sinistro, dai quali era emerso che l'autovettura condotta da , Controparte_1
“dopo aver effettuato una manovra di sorpasso sulla terza corsia di marcia (che
i verbalizzanti definiscono anomala), improvvisamente sbandava virando
bruscamente a destra ed andando ad urtare altro veicolo in quel momento
transitante sulla prima corsia di marcia (ovvero una OP AS tg.DJ769NM – di
proprietà della IG.ra e condotta nell'occasione dal IG. Controparte_5
. Dopo aver urtato la OP AS, la TO CA si portava Parte_2
nuovamente sulla corsia centrale andando ad impattare la vettura NC Y
condotta dalla IGnora a quale si ribaltava fino a fermarsi in posizione Pt_1
obliqua rispetto alla corsia di marcia, sul lato destro della carreggiata”. La
convenuta, quindi, addebitata a l'esclusiva responsabilità Controparte_1
dello scontro, chiese di essere autorizzata a chiamare in causa l
[...]
compagnia che assicurava (anche) la vettura di Controparte_3 CP_2
per la responsabilità civile automobilistica, proponendo nei confronti di
[...]
costoro domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che le erano derivati dal sinistro. La convenuta in definitiva, chiese: “• In
via preliminare, dichiarare la promossa azione improcedibile per violazione degli
artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 conv. in L. 16272014; • Sempre in via preliminare,
visto l'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della compagnia
e differire l'udienza di prima comparizione delle Controparte_3
parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; • In via principale,
rigettare comunque la domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata,
pag. 4/21 sia in fatto che in diritto;
•In accoglimento della spiegata domanda
riconvenzionale, accertato e dichiarato che il sinistro dedotto in lite avveniva per
esclusiva responsabilità del conducente della TO CA tg. BH779MJ IG.
, per l'effetto condannare la società Controparte_1 Controparte_3
– quale compagnia assicuratrice della vettura TO CA tg.
[...]
BH779MJ – al pagamento della somma di €.3.500,00 quale valore di mercato
della vettura di proprietà della IG.ra oltre €.250,00 per spese di Pt_1
trasporto e demolizione;
nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non,
patiti dalla comparente da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo CTU
medico-legale che fin d'ora si richiede, che tenga comunque conto del periodo
di inabilità totale, di quello parziale e dei postumi invalidanti, delle spese
mediche documentate, delle sofferenze psico-fisiche conseguenti al sinistro,
delle limitazioni alla vita di relazione e quant'altro patito a cagione dell'evento
dannoso per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal
sinistro, il tutto nei limiti dell'adita competenza. Vinte le spese di lite.”
Si costituì anche l quale assicuratore del Controparte_3
veicolo NC SI targato DD491MD, contestando la dinamica prospettata dall'attore e imputando la responsabilità esclusiva dello scontro a CP_1
, quale conducente la TO CA.
[...]
L' alla quale l'atto di chiamata in causa di Controparte_3
fu regolarmente notificato, non si costituì in replica alle domande Parte_1
della convenuta e fu dichiarata contumace.
La causa fu istruita con l'escussione di testimoni, anche per iscritto, a norma dell'art. 257 bis c.p.c., e lo svolgimento di una consulenza tecnica pag. 5/21 d'ufficio medico-legale sulla persona di l'attore non comparve a Parte_1
rendere l'interpello deferitogli dai convenuti. Il processo fu quindi definito con la sentenza n. 926/2023.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 926/2023, pronunciata il 22 luglio 2023, depositata il
1° agosto 2023 e resa pubblica il 12 settembre 2023, il Giudice di pace di
Montecorvino Rovella: accertò la procedibilità e proponibilità della domanda attrice;
respinse l'eccezione di nullità della citazione introduttiva sollevata dalle difese delle convenute;
appurò che, incontestato il sinistro nella sua verità
storica, “sulla scorta delle deposizioni testimoniali, unitamente alle dichiarazioni
rilasciate alla Polizia Stradale di Eboli, in sede di sommarie informazioni, dalle
persone coinvolte nel sinistro, non è possibile stabilite con ragionevole certezza
la responsabilità esclusiva dello stesso in capo all'attore o alla convenuta”,
inferendone la necessaria applicazione della regola sussidiaria dettata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., con distribuzione paritaria tra i due conducenti della responsabilità dell'accaduto; quantificò in € 2.500,00 i danni all'autovettura dell'attore, in € 3.750,00 i danni al veicolo della convenuta e in €
3.835,31 il danno non patrimoniale da quest'ultima sofferto in conseguenza delle lesioni derivatele dallo scontro, escludendo il danno morale;
compensò
per la metà le spese del giudizio.
In conclusione, il primo giudice così statuì: “- accoglie parzialmente la
domanda attorea e per l'effetto condanna , in persona Controparte_6
del legale rapp.te p.t., e in solido al pagamento in favore di Parte_1
in qualità di procuratore speciale di Controparte_1 CP_2
pag. 6/21 della complessiva somma di €1.250,00 oltre interessi e rivalutazione CP_2
dalla domanda fino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali, con
attribuzione al procuratore antistatario, che si liquidano, nella misura della metà,
nella complessiva somma di €1.100,00, oltre IVA e CAP, come per legge. --
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e per l'effetto condanna , in persona del legale
[...] Controparte_6
rapp.te p.t., e in qualità di procuratore speciale di Controparte_1
della complessiva somma di € €1.875,00 per danni Controparte_2
materiali ed €1.917,65 per danni da lesioni, oltre interessi legali e rivalutazione
dalla domanda fino all'effettivo, oltre al pagamento delle spese processuali, con
attribuzione al procuratore antistatario, che si liquidano, nella misura della metà,
nella complessiva somma di €1.100,00, oltre €145,00 per esborsi, IVA e CAP,
come per legge.”
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata l'11 ottobre 2023, impugnò detta Parte_1
decisione innanzi al Tribunale di Salerno, dolendosi della “errata interpretazione
ed applicazione da parte del Giudice di prime cure, del principio sancito dall'art.
2054 c.c., comma 2”, che opera con “funzione meramente sussidiaria rispetto al
precedente capo”, e del malgoverno delle risultanze probatorie, che avevano –
a suo dire – confermato appieno la responsabilità esclusiva di CP_1
nella causalità del sinistro, oltre che dell'ingiusta negazione della
[...]
risarcibilità del danno morale.
Costituendosi il 18 gennaio 2024, eccepì Controparte_1
l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., e la pag. 7/21 su infondatezza, condividendo la valutazione del materiale probatorio del primo giudice, e chiese: “- In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello
proposto dalla IG.ra , avverso la sentenza n. 926/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, e per l'effetto confermare la decisione
di primo grado. - Nel merito, rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico
e fattuale, l'appello proposto e pertanto confermare la sentenza n. 926/2023
emessa dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella. - Condannare parte
appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio con
attribuzione al difensore antistatario.”
Il 18 febbraio 2024 si costituì anche l Controparte_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza del gravame, avendo il giudice di pace fatto buon governo delle risultanze probatorie, insufficienti a ricostruire con certezza la dinamica del sinistro. La
compagnia, quindi, così concluse: “
1. rigettare, in ogni caso, lo spiegato appello
per l'infondatezza dei motivi di gravame e, per l'effetto 2. confermare
integralmente la sentenza n. 926/2023, resa dal Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella, nella persona della Dott.ssa Giannuzzi Irene Ada, a
conclusione del giudizio recante R.G. n. 1880/2018; 3. condannare l'appellante
alle spese e alle competenze legali del secondo grado di giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A., così come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore
antistatario.”
All'udienza del 10 gennaio 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle formulate con i rispettivi atti introduttivi, è stata riservata a sentenza, previa assegnazione dei pag. 8/21 termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è
scaduto il 7 aprile 2025.
4.- Questioni preliminari
4.1.- L'appello è ammissibile, dovendosi respingere l'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012 , convertito, con
modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto
di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado” (così tra le tante Cass. n. 27199 del 16/11/2017, n. 13535 del
30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello nel suo complesso consente l'individuazione delle statuizioni censurate, i motivi di censura e le decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
pag. 9/21 4.2.- Quanto, poi, all'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di relativo accoglimento, è evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla compagnia assicuratrice non si palesava manifestamente infondata, tale cioè
da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena del Tribunale.
5.- I motivi di appello
5.1.- Col primo motivo di gravame, l'appellante contesta l'applicazione della regola di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., assumendo che “gli
elementi acquisiti nel corso del giudizio ben consentono di ricostruire la
dinamica del sinistro, attribuendo senza alcun dubbio la responsabilità degli
eventi in maniera esclusiva in capo al IG. ”, a tal fine Controparte_1
risultando – a suo dire – “dirimente” il verbale redatto dagli agenti della Polizia
di Stato di Eboli, confermato dalle loro deposizioni testimoniali e non confutato dalle dichiarazioni di controparte né dalle testimonianze di e di Testimone_1
(così a pagina 7 e ss. dell'appello). Testimone_2
Il motivo è infondato, non confermando le risultanze istruttoria la sostenuta tesi della responsabilità esclusiva di nel Controparte_1
determinismo del sinistro.
pag. 10/21 Invero, il verbale di polizia giudiziaria, quale atto pubblico, fa piena prova,
fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. e plurimis Cass. n. 10376/2024, n. 9037/2019, n.
3787/2012 e n. 9251/2010).
Nel caso di specie, gli agenti della Polizia di Stato di Eboli, intervenuti sul luogo del sinistro nella sua immediatezza, hanno concluso il loro rapporto: “Dai
rilievi effettuati, dalle tracce rinvenute, dai danni riportati dai veicoli, nonché
dalle dichiarazioni rese dai protagonisti può essere così verosimilmente
ricostruito: il IG. alla guida dell'auto TO CA Controparte_1
targata BH779MJ (Veicolo A) mentre stava percorrendo l' autoveicolo A3 in
direzione sud, giunto in prossimità chilometrica 19.700 sorpassava a sinistra l'
autovettura NC SI targata DD491MD (Veicolo C), condotta dalla IG.ra
, che al momento stava occupando la seconda corsia di Parte_1
marcia, in modo anomalo. Detta manovra, infatti, vedeva la TO, con
traiettoria trasversale alla sede stradale, dal lato sinistro della carreggiata si
spostava repentinamente sul lato destro andando ad urtare, con la parte
spigolare anteriore destra, la fiancata sinistra di una OP AS targata
DJ769NH, al momento condotta da IG. (Veicolo B), che Parte_3
stava percorrendo la prima corsia di marcia. Nell'urto il veicolo “B” veniva spinto
pag. 11/21 contro le barriere poste sul margine destro della carreggiata, mentre il veicolo
“A” rimbalzava e, con la parte anteriore sinistra, urtava la parte posteriore
destra del veicolo “C”, che nel frangente, mantenendo la stessa direzione di
marcia prima indicata, aveva sopravanzato i due veicoli entrati in collisione. Il
veicolo “A”, dopo quest'ultimo urto proseguiva in avanti verso sinistra
impattando con violenza contro la barriera centrale danneggiandolo assumendo
posizione di quiete obliquamente sulla terza corsia di marcia, con la parte
anteriore adagiata alla barriere. Il veicolo “C” dopo essere stata urtato capottava
più volte assumendo la posizione di quiete un centinaio di metri dietro il
probabile punto d'urto, ribaltata, obliquamente la sede stradale, con la parte
anteriore a cavallo della striscia longitudinale destra di margine, gli organi
sterzanti rivolti verso sud. Il veicolo “B”, infine, dopo aver sbattuto contro la
barriera rimbalzava anch0'essa verso il centro della carreggiata fermandosi, in
posizione obliqua, lungo la terza corsia di marcia e la parte anteriore rivolta
verso sud. Si rappresenta che quanto riferito dal IG. , circa le cause CP_1
della sua manovra, non trovano riscontri oggettivi su una collisione avvenuta
con altro veicolo rimasto sconosciuto”.
Tale – verosimile – ricostruzione si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni raccolte da la quale, alle ore 20:50 del 27 dicembre Parte_1
2017, così dichiarò agli agenti di P.S.: “proveniente da Atripalda diretta a Santa
Maria di Castellabate viaggiavo sulla corsia centrale in fase di sorpasso ad altri
veicoli quando notavo un'autovettura di colore blù che mi superava sulla sinistra
in modo strano quasi obliquo come se stesse sbandando. Nel superarmi
attraversava, sempre più con andamento trasversale, tutta la carreggiata verso
pag. 12/21 dx dove andava ad urtare una macchina grigia in prima corsia. Entrambi hanno
viaggiato per alcuni istanti affiancati poi sbandando più volte. Io nel mentre
queste manovre acceleravo per evitare di essere colpita ma invece venivo
urtata nella parte post. Dal veicolo blu e subito dopo il mio veicolo si ribaltava
più volte fermandosi sulla prima corsa capovolta sul tetto.”
Invero, , sentito a sommario informazioni alle ore Controparte_1
20:15 del 27 novembre 2017, aveva così dichiarato agli agenti di PS:
“proveniente da Aversa diretto a Casalvelino, mentre viaggiavo sulla corsia
centrale improvvisamente sono stato urtato e ho perso il controllo del veicolo
che dopo aver sbandato più volte finiva per impattare violentemente contro le
barriere centrali, non sono in grado di stabilire se durante le fasi di
sbandamento abbia urtato o coinvolto altri veicoli.” È evidente che tale ultima ricostruzione, in specie per la sua posizione nella corsia centrale e l'urto subito da un veicolo sconosciuto, non trova riscontro non solo negli accertamenti in fatto degli agenti di PS al momento del sinistro, me neppure nella prospettazione giudiziale dell'attore, che in prime cure aveva precisato di viaggiare nella terza corsia di marcia, quella più esterna, ed aveva sostenuto di essere stato urtato dal veicolo di improvvisamente spostatosi Parte_1
dalla corsia centrale verso sinistra.
Nulla di rilevante, infine, ha riferito il terzo automobilista coinvolto nel sinistro , il quale, alle ore 21:45 del 27 novembre 2017 dichiarò Parte_3
soltanto che, mentre viaggiava “sulla prima corsia a velocità moderata”, fu all'improvviso urtato “violentemente nella fiancata sx” e venne sospinto verso il guardrail alla sua destra, per poi rimbalzare verso sinistra e finire la sua corsa pag. 13/21 contro la barriera centrale tra le due carreggiate dell'autostrada. Sentito come testimone, ha confermato che “non mi sono reso conto di Parte_3
quanto sucedesse al lato opposto. Viaggiavo sulla prima corsia quando sono
stato colpito e spinto verso il lato destro… purtroppo è stato tutto in fretta e
confuso”.
Gli agenti di Polizia di Stato verbalizzanti – , Testimone_3 Tes_4
e – per altro, sentiti come testimoni, se hanno
[...] Testimone_5
confermato il loro rapporto, hanno tuttavia precisato, rispettivamente, Tes_3
che “dalla rilettura delle dichiarazioni e dai rilievi effettuati non si è
[...]
potuta accertare con esattezza le ragioni della perdita di controllo del veicolo
condotto dal IG. ”, che “non sono stato in grado di CP_7 Testimone_4
desumere con inconfutabile precisione il perché il IG. abbia CP_7
eventualmente perso il controllo del mezzo da lui condotto, ma la velocità non
era consona alle manovre da lui effettuate e che hanno, poi, determinato il
sinistro”, e “che dalle testimonianze acquisite e dai rilievi Testimone_5
effettuati non è stato possibile stabilire la causa della perdita di controllo” di
. CP_7
In conclusione, la dinamica riferita da non trova riscontri Parte_1
oggettivi né puntuali conferme testimoniali, risultando le considerazioni dei verbalizzanti, restituite con l'avverbio “verosimilmente”, fondate sulle dichiarazioni della stessa parte oggi appellante e revocate in dubbio, in sede testimoniale, proprio in ordine momento iniziale del sinistro, cioè sulle ragioni per cui perse il controllo del suo veicolo. Controparte_1
Va aggiunto che i testi addotti da parte attrice hanno confermato la pag. 14/21 dinamica rappresentata da nell'atto di citazione. Controparte_1 [...]
ha così dichiarato: “io viaggiavo come passeggero sull'auto guidata Tes_2
dal mio amico percorrevamo la corsia centrale ed ho visto Parte_4
che la LA Y che ci precedeva nella stessa nostra corsia improvvisamente si
spostava verso sinistra e appena impegnava la terza corsia di sorpasso urtava
la parte laterale posteriore destra della TO CA che sbandava e si
diregeva verso destra andando a colpire l'auto OP AS che percorreva la
prima corsia di marcia a destra, mentre la NC Y si cappottava. Dopo l'urto
tra l'OP e la TO insieme prima urtavano la protezione di ferro a destra e
poi si dirigevano verso sinistra attraversando di nuovo la carreggiata in modo
obliquo fino ad urtare lo spartitraffico a sinistra…ho visto che le auto TO
CA e l'auto NC Y si sono toccate nella terza corsia di sorpasso in
prossimità della linea tratteggiata che divide la corsia centrale dalla terza”.
, poi, ha dichiarato: “ho assistito ad un incidente stradale Testimone_1
accaduto un centinaio di metri davanti e dove rimanevano coinvolte tre auto e
precisamente una TO CA sportiva di colore blu metallizzato, una NC
Y di colore chiaro, mi sembra bianco/panna, e una OP AS di colore grigio,
Ho visto che l'auto NC Y che percorreva la corsia centrale all'improvviso con
il lato anteriore si spostava verso sinistra ed urtava la parte posteriore destra
della che era in fase di sorpasso e poco prima aveva sorpassato anche Pt_5
noi; quindi appena si sono urtati la TO CA si è messa di traverso ed è
andata verso il lato destro della corsia andando a colpire l'auto OP AS che
percorreva la corsia di marcia di destra cioè quella a ridosso della corsia di
emergenza. Ho visto che l'auto NC Y a seguito dell'urto con la TO
pag. 15/21 sbandava e si ribaltava su se stessa e si fermava 70/80 metri più avanti. Ho
visto che sia la TO che la OP AS a seguito del contatto tra loro finivano
prima contro il guard rail che delimita a destra la corsia e poi, entrambe, come
una molla percorrevano trasversalmente tutta la corsia e si fermavano contro il
guard rail che delimita la corsia a sinistra e divide i due sensi di marcia…ho
riconosciuto il conducente della TO CA in quanto è del mio stesso
paese… posso riferire che il veicolo TO che aveva appena superato la mia
auto procedeva ad una velocità non superiore ai 120/230 Km/h anche perché io
procedevo ad una velocità sui 100 Km/h….ero presente all'intervento della
Polizia ma gli agenti non hanno identificato il sottoscritto e ci hanno chiesto di
liberare la strada”.
Benché le dichiarazioni di tali ultimi due testimoni appaiano poco credibili
– in considerazione non solo della mancata verbalizzazione della loro presenza sul luogo teatro del sinistro da parte degli agenti di PS benché testimoni oculari dell'accaduto, ancora presenti all'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine,
quaranta minuti dopo il suo verificarsi, ma anche, e soprattutto, della riferita distanza dalla quale assistettero all'evento, un centinaio di metri, tale da non consentire l'esatta percezione di quanto accaduto, in un tardo pomeriggio di novembre, quindi in assenza di illuminazione solare e con la sola illuminazione dei fari delle autovetture, ma riferito con estrema precisione, in specie in merito al movimento verso sinistra dalla NC SI;
rileva, altresì, la straordinaria coincidenza della presenza nel medesimo punto di un'autostrada di soggetti provenienti dal medesimo paese e conoscenti tra loro – non può che confermarsi, nell'incertezza circa la reale dinamica iniziale del sinistro,
pag. 16/21 l'applicazione del primo giudice della regola di giudizio dettata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., operando tale regola nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui non siano accertabili le cause e le modalità dell'accaduto.
5.2.- Col secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno morale, assumendo che, “dalla lettura del carteggio
in atti, in combinato con la relazione del medico-legale”, emergerebbe “la prova
delle ulteriori sofferenze patite di natura personale e soggettiva” (a pagina 13
della citazione in appello).
Anche tale motivo di appello va respinto, posto che non spetta l'invocato danno morale, in difetto di tempestiva specifica allegazione e prova circa le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: il danno morale, invero, va liquidato,
ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, vieppiù in misura proporzionale, come preteso dall'appellante
(cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
È principio consolidato che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata nel senso: di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
di onnicomprensività, intesa come dovere, per il giudice di merito, di tener conto di tutte le conseguenze
(modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il solo limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi pag. 17/21 diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno,
all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi li fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
È ben vero, quindi, che, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, quindi tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-
relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto), senza che ciò costituisca di per sé duplicazione risarcitoria.
Ma è parimenti vero che il giudice deve sottrarsi ad forma di automatismo automaticità nel riconoscimento del danno morale in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'eIGenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: ne consegue che è precipuo onere del danneggiato offrire una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare li valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
pag. 18/21 Cass. 10/11/2020, n. 25164) dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta,
in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di IGnificativa ed elevata gravità
a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderazione ed entità idonee ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale
(così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
È pertanto pienamente ragionevole, sul piano probatorio, affermare che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo queste ritenersi normalmente tutte assorbite nel riscontrato danno biologico di lieve entità.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza di sufficienti allegazioni e prove del danno morale, a tal fine risultando insufficienti i richiami di parte alle “lesioni fisiche gravi”, che tali in realtà non si sono dimostrate, trattandosi di micropermanenti, con la definitiva compromissione dell'integrità psico-fisica della vittima nella misura del 2%, non dimostrato il riferito “danno psicologico che l'ha costretta a sottoporsi ad alcune
sedute di sostegno psicologico” e del tutto generica l'invocazione delle
“presunzioni semplici” (a pagina 13 dell'appello).
pag. 19/21 6.- La decisione del Tribunale.
In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va interamente confermata.
7.- Le spese.
7.1.- Al rigetto dell'appello segue, in applicazione della regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese della presente fase, che vanno distratte, per dichiarata anticipazione, e liquidate in €
250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 700,00 per ed € 450,00, quanto a Controparte_1
che non ha depositato scritti conclusionali, per Controparte_3
la fase decisionale, tenendo presente il valore della controversia, parametrata al disputatum, la natura delle questioni trattate, la quantità e qualità dell'impegno professionale profuso e le vigenti tariffe forensi.
7.2.- Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 926/2023 del 12 Parte_1
settembre 2023 del Giudice di pace di Montecorvino Rovella, così provvede:
pag. 20/21 2) rigetta l'appello;
3) condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_3
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Romano NE;
4) condanna a pagare a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.650,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Antonio Granato;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicata appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 22 aprile 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di
Montecorvino Rovella n. 926/2023, pronunciata il 22 luglio 2023 e resa pubblica il 12 settembre 2023, iscritto al n. 7450/2023 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025 e pendente
TRA
nata il [...] ad [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura allegata alla C.F._1
comparsa di costituzione in primo grado del 13 dicembre 2018, dall'avvocato
Giovanni Tecce (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Avellino, alla via S. Soldi n. 15
-appellante-
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), procuratore speciale di , nato a C.F._3 Controparte_2
Bucarest, in Romania, il 6 febbraio 1969 (C.F. ), giusta la C.F._4
procura per notar del 19 aprile 2018, rep. n. 55547, Persona_1
rappresentato e difeso, per procura speciale a margine della citazione del 28 settembre 2018, dall'avvocato Antonio Granato (C.F. ; C.F._5
con sede legale in Bologna, alla via Controparte_3
Stalingrado n. 45 (C.F. – P.IVA. ), costituita in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore ad negotia dott. , giusta la procura Controparte_4
speciale a rogito del dott. notaio in Bologna, del 17 Persona_2
febbraio 2023 rep. n. 97405 e racc. n. 12540, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato
Romano NE (C.F. ), presso il cui studio C.F._6
elettivamente domicilia in Salerno, al Corso Garibaldi n. 16
-appellati-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 5 ottobre 2018, , quale Controparte_1
procuratore speciale di , evocò in giudizio dinanzi al Giudice di Controparte_2
pace di Montecorvino Rovella e l Parte_1 Controparte_3
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in €
2.500,00, subiti in occasione del sinistro verificatosi lungo l'autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria, in agro di Montecorvino Pugliano, alle ore 18:30 circa del 27 novembre 2017, allorquando la conducente del veicolo NC SI
targata DD491MD, di “si spostava repentinamente dalla corsia Parte_1
centrale verso sinistra andando ad impattare con il suo lato sinistro contro il lato
posteriore destro dell'auto TO CA targa BH779MJ, di proprietà del IG.
che percorreva regolarmente la terza corsia ed aveva quasi Controparte_2
ultimato il sorpasso dell'auto NC SI”. L'attore precisò che, “A seguito
pag. 2/21 dell'urto ricevuto al lato posteriore destro, l'auto TO CA si poneva di
traverso sulla carreggiata attraversandola in modo obliquo e dopo aver urtato
con il lato anteriore destro contro la fiancata sinistra dell'auto OP AS targata
DJ769NH, finiva con il lato anteriore contro il guard rail che delimita a destra la
carreggiata rimbalzando di nuovo verso il centro per fermarsi quasi
perpendicolare, rispetto al senso di marcia, contro lo spartitraffico che separa i
due sensi di marcia”, e imputò la responsabilità del sinistro alla responsabilità
esclusiva della conducente la NC SI, chiedendo: “1) dichiarare che il
sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo
targato DD491MD, assicurato per la r.c.a. con la spett.le compagnia
[...]
e di proprietà della IG.ra ; 2) condannare in Controparte_3 Parte_1
via solidale tra loro, sia la spett.le in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante p.-t., sia la IG.ra , nelle rispettive Parte_1
qualità, al ristoro dei danni tutti, in favore dell'attore , in Controparte_1
qualità di procuratore speciale del IG. così come quantificati Controparte_2
nel corso del Giudizio, oltre sosta tecnica, rivalutazione ed interessi dal dì del
fatto al soddisfo, il tutto contenuto entro i limiti della competenza ai fini fiscali e
per valore di euro 5.200,00 dell'adito Giudice di Pace;
3) condannare, sempre e
comunque, i convenuti tutti, in via solidale tra loro, alle spese di competenza e
diritti tutti del presente Giudizio in favore sottoscritto Procuratore antistatario,
oltre 15% per spese forferttarie, IVA e CNAP come per legge”.
costituendosi, eccepì l'improcedibilità dell'avversa Parte_1
domanda, non preceduta dalla necessaria procedura di negoziazione assistita ed artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 132/2014, e la sua infondatezza, contestando la pag. 3/21 dinamica del sinistro riferita da controparte, confliggente con i rilievi e gli accertamenti degli agenti della Polizia Stradale di Eboli intervenuti sul luogo del sinistro, dai quali era emerso che l'autovettura condotta da , Controparte_1
“dopo aver effettuato una manovra di sorpasso sulla terza corsia di marcia (che
i verbalizzanti definiscono anomala), improvvisamente sbandava virando
bruscamente a destra ed andando ad urtare altro veicolo in quel momento
transitante sulla prima corsia di marcia (ovvero una OP AS tg.DJ769NM – di
proprietà della IG.ra e condotta nell'occasione dal IG. Controparte_5
. Dopo aver urtato la OP AS, la TO CA si portava Parte_2
nuovamente sulla corsia centrale andando ad impattare la vettura NC Y
condotta dalla IGnora a quale si ribaltava fino a fermarsi in posizione Pt_1
obliqua rispetto alla corsia di marcia, sul lato destro della carreggiata”. La
convenuta, quindi, addebitata a l'esclusiva responsabilità Controparte_1
dello scontro, chiese di essere autorizzata a chiamare in causa l
[...]
compagnia che assicurava (anche) la vettura di Controparte_3 CP_2
per la responsabilità civile automobilistica, proponendo nei confronti di
[...]
costoro domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che le erano derivati dal sinistro. La convenuta in definitiva, chiese: “• In
via preliminare, dichiarare la promossa azione improcedibile per violazione degli
artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 conv. in L. 16272014; • Sempre in via preliminare,
visto l'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della compagnia
e differire l'udienza di prima comparizione delle Controparte_3
parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; • In via principale,
rigettare comunque la domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata,
pag. 4/21 sia in fatto che in diritto;
•In accoglimento della spiegata domanda
riconvenzionale, accertato e dichiarato che il sinistro dedotto in lite avveniva per
esclusiva responsabilità del conducente della TO CA tg. BH779MJ IG.
, per l'effetto condannare la società Controparte_1 Controparte_3
– quale compagnia assicuratrice della vettura TO CA tg.
[...]
BH779MJ – al pagamento della somma di €.3.500,00 quale valore di mercato
della vettura di proprietà della IG.ra oltre €.250,00 per spese di Pt_1
trasporto e demolizione;
nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non,
patiti dalla comparente da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo CTU
medico-legale che fin d'ora si richiede, che tenga comunque conto del periodo
di inabilità totale, di quello parziale e dei postumi invalidanti, delle spese
mediche documentate, delle sofferenze psico-fisiche conseguenti al sinistro,
delle limitazioni alla vita di relazione e quant'altro patito a cagione dell'evento
dannoso per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal
sinistro, il tutto nei limiti dell'adita competenza. Vinte le spese di lite.”
Si costituì anche l quale assicuratore del Controparte_3
veicolo NC SI targato DD491MD, contestando la dinamica prospettata dall'attore e imputando la responsabilità esclusiva dello scontro a CP_1
, quale conducente la TO CA.
[...]
L' alla quale l'atto di chiamata in causa di Controparte_3
fu regolarmente notificato, non si costituì in replica alle domande Parte_1
della convenuta e fu dichiarata contumace.
La causa fu istruita con l'escussione di testimoni, anche per iscritto, a norma dell'art. 257 bis c.p.c., e lo svolgimento di una consulenza tecnica pag. 5/21 d'ufficio medico-legale sulla persona di l'attore non comparve a Parte_1
rendere l'interpello deferitogli dai convenuti. Il processo fu quindi definito con la sentenza n. 926/2023.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 926/2023, pronunciata il 22 luglio 2023, depositata il
1° agosto 2023 e resa pubblica il 12 settembre 2023, il Giudice di pace di
Montecorvino Rovella: accertò la procedibilità e proponibilità della domanda attrice;
respinse l'eccezione di nullità della citazione introduttiva sollevata dalle difese delle convenute;
appurò che, incontestato il sinistro nella sua verità
storica, “sulla scorta delle deposizioni testimoniali, unitamente alle dichiarazioni
rilasciate alla Polizia Stradale di Eboli, in sede di sommarie informazioni, dalle
persone coinvolte nel sinistro, non è possibile stabilite con ragionevole certezza
la responsabilità esclusiva dello stesso in capo all'attore o alla convenuta”,
inferendone la necessaria applicazione della regola sussidiaria dettata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., con distribuzione paritaria tra i due conducenti della responsabilità dell'accaduto; quantificò in € 2.500,00 i danni all'autovettura dell'attore, in € 3.750,00 i danni al veicolo della convenuta e in €
3.835,31 il danno non patrimoniale da quest'ultima sofferto in conseguenza delle lesioni derivatele dallo scontro, escludendo il danno morale;
compensò
per la metà le spese del giudizio.
In conclusione, il primo giudice così statuì: “- accoglie parzialmente la
domanda attorea e per l'effetto condanna , in persona Controparte_6
del legale rapp.te p.t., e in solido al pagamento in favore di Parte_1
in qualità di procuratore speciale di Controparte_1 CP_2
pag. 6/21 della complessiva somma di €1.250,00 oltre interessi e rivalutazione CP_2
dalla domanda fino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali, con
attribuzione al procuratore antistatario, che si liquidano, nella misura della metà,
nella complessiva somma di €1.100,00, oltre IVA e CAP, come per legge. --
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e per l'effetto condanna , in persona del legale
[...] Controparte_6
rapp.te p.t., e in qualità di procuratore speciale di Controparte_1
della complessiva somma di € €1.875,00 per danni Controparte_2
materiali ed €1.917,65 per danni da lesioni, oltre interessi legali e rivalutazione
dalla domanda fino all'effettivo, oltre al pagamento delle spese processuali, con
attribuzione al procuratore antistatario, che si liquidano, nella misura della metà,
nella complessiva somma di €1.100,00, oltre €145,00 per esborsi, IVA e CAP,
come per legge.”
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata l'11 ottobre 2023, impugnò detta Parte_1
decisione innanzi al Tribunale di Salerno, dolendosi della “errata interpretazione
ed applicazione da parte del Giudice di prime cure, del principio sancito dall'art.
2054 c.c., comma 2”, che opera con “funzione meramente sussidiaria rispetto al
precedente capo”, e del malgoverno delle risultanze probatorie, che avevano –
a suo dire – confermato appieno la responsabilità esclusiva di CP_1
nella causalità del sinistro, oltre che dell'ingiusta negazione della
[...]
risarcibilità del danno morale.
Costituendosi il 18 gennaio 2024, eccepì Controparte_1
l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., e la pag. 7/21 su infondatezza, condividendo la valutazione del materiale probatorio del primo giudice, e chiese: “- In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello
proposto dalla IG.ra , avverso la sentenza n. 926/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, e per l'effetto confermare la decisione
di primo grado. - Nel merito, rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico
e fattuale, l'appello proposto e pertanto confermare la sentenza n. 926/2023
emessa dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella. - Condannare parte
appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio con
attribuzione al difensore antistatario.”
Il 18 febbraio 2024 si costituì anche l Controparte_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza del gravame, avendo il giudice di pace fatto buon governo delle risultanze probatorie, insufficienti a ricostruire con certezza la dinamica del sinistro. La
compagnia, quindi, così concluse: “
1. rigettare, in ogni caso, lo spiegato appello
per l'infondatezza dei motivi di gravame e, per l'effetto 2. confermare
integralmente la sentenza n. 926/2023, resa dal Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella, nella persona della Dott.ssa Giannuzzi Irene Ada, a
conclusione del giudizio recante R.G. n. 1880/2018; 3. condannare l'appellante
alle spese e alle competenze legali del secondo grado di giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A., così come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore
antistatario.”
All'udienza del 10 gennaio 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle formulate con i rispettivi atti introduttivi, è stata riservata a sentenza, previa assegnazione dei pag. 8/21 termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è
scaduto il 7 aprile 2025.
4.- Questioni preliminari
4.1.- L'appello è ammissibile, dovendosi respingere l'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012 , convertito, con
modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto
di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado” (così tra le tante Cass. n. 27199 del 16/11/2017, n. 13535 del
30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello nel suo complesso consente l'individuazione delle statuizioni censurate, i motivi di censura e le decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
pag. 9/21 4.2.- Quanto, poi, all'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di relativo accoglimento, è evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla compagnia assicuratrice non si palesava manifestamente infondata, tale cioè
da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena del Tribunale.
5.- I motivi di appello
5.1.- Col primo motivo di gravame, l'appellante contesta l'applicazione della regola di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., assumendo che “gli
elementi acquisiti nel corso del giudizio ben consentono di ricostruire la
dinamica del sinistro, attribuendo senza alcun dubbio la responsabilità degli
eventi in maniera esclusiva in capo al IG. ”, a tal fine Controparte_1
risultando – a suo dire – “dirimente” il verbale redatto dagli agenti della Polizia
di Stato di Eboli, confermato dalle loro deposizioni testimoniali e non confutato dalle dichiarazioni di controparte né dalle testimonianze di e di Testimone_1
(così a pagina 7 e ss. dell'appello). Testimone_2
Il motivo è infondato, non confermando le risultanze istruttoria la sostenuta tesi della responsabilità esclusiva di nel Controparte_1
determinismo del sinistro.
pag. 10/21 Invero, il verbale di polizia giudiziaria, quale atto pubblico, fa piena prova,
fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. e plurimis Cass. n. 10376/2024, n. 9037/2019, n.
3787/2012 e n. 9251/2010).
Nel caso di specie, gli agenti della Polizia di Stato di Eboli, intervenuti sul luogo del sinistro nella sua immediatezza, hanno concluso il loro rapporto: “Dai
rilievi effettuati, dalle tracce rinvenute, dai danni riportati dai veicoli, nonché
dalle dichiarazioni rese dai protagonisti può essere così verosimilmente
ricostruito: il IG. alla guida dell'auto TO CA Controparte_1
targata BH779MJ (Veicolo A) mentre stava percorrendo l' autoveicolo A3 in
direzione sud, giunto in prossimità chilometrica 19.700 sorpassava a sinistra l'
autovettura NC SI targata DD491MD (Veicolo C), condotta dalla IG.ra
, che al momento stava occupando la seconda corsia di Parte_1
marcia, in modo anomalo. Detta manovra, infatti, vedeva la TO, con
traiettoria trasversale alla sede stradale, dal lato sinistro della carreggiata si
spostava repentinamente sul lato destro andando ad urtare, con la parte
spigolare anteriore destra, la fiancata sinistra di una OP AS targata
DJ769NH, al momento condotta da IG. (Veicolo B), che Parte_3
stava percorrendo la prima corsia di marcia. Nell'urto il veicolo “B” veniva spinto
pag. 11/21 contro le barriere poste sul margine destro della carreggiata, mentre il veicolo
“A” rimbalzava e, con la parte anteriore sinistra, urtava la parte posteriore
destra del veicolo “C”, che nel frangente, mantenendo la stessa direzione di
marcia prima indicata, aveva sopravanzato i due veicoli entrati in collisione. Il
veicolo “A”, dopo quest'ultimo urto proseguiva in avanti verso sinistra
impattando con violenza contro la barriera centrale danneggiandolo assumendo
posizione di quiete obliquamente sulla terza corsia di marcia, con la parte
anteriore adagiata alla barriere. Il veicolo “C” dopo essere stata urtato capottava
più volte assumendo la posizione di quiete un centinaio di metri dietro il
probabile punto d'urto, ribaltata, obliquamente la sede stradale, con la parte
anteriore a cavallo della striscia longitudinale destra di margine, gli organi
sterzanti rivolti verso sud. Il veicolo “B”, infine, dopo aver sbattuto contro la
barriera rimbalzava anch0'essa verso il centro della carreggiata fermandosi, in
posizione obliqua, lungo la terza corsia di marcia e la parte anteriore rivolta
verso sud. Si rappresenta che quanto riferito dal IG. , circa le cause CP_1
della sua manovra, non trovano riscontri oggettivi su una collisione avvenuta
con altro veicolo rimasto sconosciuto”.
Tale – verosimile – ricostruzione si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni raccolte da la quale, alle ore 20:50 del 27 dicembre Parte_1
2017, così dichiarò agli agenti di P.S.: “proveniente da Atripalda diretta a Santa
Maria di Castellabate viaggiavo sulla corsia centrale in fase di sorpasso ad altri
veicoli quando notavo un'autovettura di colore blù che mi superava sulla sinistra
in modo strano quasi obliquo come se stesse sbandando. Nel superarmi
attraversava, sempre più con andamento trasversale, tutta la carreggiata verso
pag. 12/21 dx dove andava ad urtare una macchina grigia in prima corsia. Entrambi hanno
viaggiato per alcuni istanti affiancati poi sbandando più volte. Io nel mentre
queste manovre acceleravo per evitare di essere colpita ma invece venivo
urtata nella parte post. Dal veicolo blu e subito dopo il mio veicolo si ribaltava
più volte fermandosi sulla prima corsa capovolta sul tetto.”
Invero, , sentito a sommario informazioni alle ore Controparte_1
20:15 del 27 novembre 2017, aveva così dichiarato agli agenti di PS:
“proveniente da Aversa diretto a Casalvelino, mentre viaggiavo sulla corsia
centrale improvvisamente sono stato urtato e ho perso il controllo del veicolo
che dopo aver sbandato più volte finiva per impattare violentemente contro le
barriere centrali, non sono in grado di stabilire se durante le fasi di
sbandamento abbia urtato o coinvolto altri veicoli.” È evidente che tale ultima ricostruzione, in specie per la sua posizione nella corsia centrale e l'urto subito da un veicolo sconosciuto, non trova riscontro non solo negli accertamenti in fatto degli agenti di PS al momento del sinistro, me neppure nella prospettazione giudiziale dell'attore, che in prime cure aveva precisato di viaggiare nella terza corsia di marcia, quella più esterna, ed aveva sostenuto di essere stato urtato dal veicolo di improvvisamente spostatosi Parte_1
dalla corsia centrale verso sinistra.
Nulla di rilevante, infine, ha riferito il terzo automobilista coinvolto nel sinistro , il quale, alle ore 21:45 del 27 novembre 2017 dichiarò Parte_3
soltanto che, mentre viaggiava “sulla prima corsia a velocità moderata”, fu all'improvviso urtato “violentemente nella fiancata sx” e venne sospinto verso il guardrail alla sua destra, per poi rimbalzare verso sinistra e finire la sua corsa pag. 13/21 contro la barriera centrale tra le due carreggiate dell'autostrada. Sentito come testimone, ha confermato che “non mi sono reso conto di Parte_3
quanto sucedesse al lato opposto. Viaggiavo sulla prima corsia quando sono
stato colpito e spinto verso il lato destro… purtroppo è stato tutto in fretta e
confuso”.
Gli agenti di Polizia di Stato verbalizzanti – , Testimone_3 Tes_4
e – per altro, sentiti come testimoni, se hanno
[...] Testimone_5
confermato il loro rapporto, hanno tuttavia precisato, rispettivamente, Tes_3
che “dalla rilettura delle dichiarazioni e dai rilievi effettuati non si è
[...]
potuta accertare con esattezza le ragioni della perdita di controllo del veicolo
condotto dal IG. ”, che “non sono stato in grado di CP_7 Testimone_4
desumere con inconfutabile precisione il perché il IG. abbia CP_7
eventualmente perso il controllo del mezzo da lui condotto, ma la velocità non
era consona alle manovre da lui effettuate e che hanno, poi, determinato il
sinistro”, e “che dalle testimonianze acquisite e dai rilievi Testimone_5
effettuati non è stato possibile stabilire la causa della perdita di controllo” di
. CP_7
In conclusione, la dinamica riferita da non trova riscontri Parte_1
oggettivi né puntuali conferme testimoniali, risultando le considerazioni dei verbalizzanti, restituite con l'avverbio “verosimilmente”, fondate sulle dichiarazioni della stessa parte oggi appellante e revocate in dubbio, in sede testimoniale, proprio in ordine momento iniziale del sinistro, cioè sulle ragioni per cui perse il controllo del suo veicolo. Controparte_1
Va aggiunto che i testi addotti da parte attrice hanno confermato la pag. 14/21 dinamica rappresentata da nell'atto di citazione. Controparte_1 [...]
ha così dichiarato: “io viaggiavo come passeggero sull'auto guidata Tes_2
dal mio amico percorrevamo la corsia centrale ed ho visto Parte_4
che la LA Y che ci precedeva nella stessa nostra corsia improvvisamente si
spostava verso sinistra e appena impegnava la terza corsia di sorpasso urtava
la parte laterale posteriore destra della TO CA che sbandava e si
diregeva verso destra andando a colpire l'auto OP AS che percorreva la
prima corsia di marcia a destra, mentre la NC Y si cappottava. Dopo l'urto
tra l'OP e la TO insieme prima urtavano la protezione di ferro a destra e
poi si dirigevano verso sinistra attraversando di nuovo la carreggiata in modo
obliquo fino ad urtare lo spartitraffico a sinistra…ho visto che le auto TO
CA e l'auto NC Y si sono toccate nella terza corsia di sorpasso in
prossimità della linea tratteggiata che divide la corsia centrale dalla terza”.
, poi, ha dichiarato: “ho assistito ad un incidente stradale Testimone_1
accaduto un centinaio di metri davanti e dove rimanevano coinvolte tre auto e
precisamente una TO CA sportiva di colore blu metallizzato, una NC
Y di colore chiaro, mi sembra bianco/panna, e una OP AS di colore grigio,
Ho visto che l'auto NC Y che percorreva la corsia centrale all'improvviso con
il lato anteriore si spostava verso sinistra ed urtava la parte posteriore destra
della che era in fase di sorpasso e poco prima aveva sorpassato anche Pt_5
noi; quindi appena si sono urtati la TO CA si è messa di traverso ed è
andata verso il lato destro della corsia andando a colpire l'auto OP AS che
percorreva la corsia di marcia di destra cioè quella a ridosso della corsia di
emergenza. Ho visto che l'auto NC Y a seguito dell'urto con la TO
pag. 15/21 sbandava e si ribaltava su se stessa e si fermava 70/80 metri più avanti. Ho
visto che sia la TO che la OP AS a seguito del contatto tra loro finivano
prima contro il guard rail che delimita a destra la corsia e poi, entrambe, come
una molla percorrevano trasversalmente tutta la corsia e si fermavano contro il
guard rail che delimita la corsia a sinistra e divide i due sensi di marcia…ho
riconosciuto il conducente della TO CA in quanto è del mio stesso
paese… posso riferire che il veicolo TO che aveva appena superato la mia
auto procedeva ad una velocità non superiore ai 120/230 Km/h anche perché io
procedevo ad una velocità sui 100 Km/h….ero presente all'intervento della
Polizia ma gli agenti non hanno identificato il sottoscritto e ci hanno chiesto di
liberare la strada”.
Benché le dichiarazioni di tali ultimi due testimoni appaiano poco credibili
– in considerazione non solo della mancata verbalizzazione della loro presenza sul luogo teatro del sinistro da parte degli agenti di PS benché testimoni oculari dell'accaduto, ancora presenti all'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine,
quaranta minuti dopo il suo verificarsi, ma anche, e soprattutto, della riferita distanza dalla quale assistettero all'evento, un centinaio di metri, tale da non consentire l'esatta percezione di quanto accaduto, in un tardo pomeriggio di novembre, quindi in assenza di illuminazione solare e con la sola illuminazione dei fari delle autovetture, ma riferito con estrema precisione, in specie in merito al movimento verso sinistra dalla NC SI;
rileva, altresì, la straordinaria coincidenza della presenza nel medesimo punto di un'autostrada di soggetti provenienti dal medesimo paese e conoscenti tra loro – non può che confermarsi, nell'incertezza circa la reale dinamica iniziale del sinistro,
pag. 16/21 l'applicazione del primo giudice della regola di giudizio dettata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., operando tale regola nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui non siano accertabili le cause e le modalità dell'accaduto.
5.2.- Col secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno morale, assumendo che, “dalla lettura del carteggio
in atti, in combinato con la relazione del medico-legale”, emergerebbe “la prova
delle ulteriori sofferenze patite di natura personale e soggettiva” (a pagina 13
della citazione in appello).
Anche tale motivo di appello va respinto, posto che non spetta l'invocato danno morale, in difetto di tempestiva specifica allegazione e prova circa le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: il danno morale, invero, va liquidato,
ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, vieppiù in misura proporzionale, come preteso dall'appellante
(cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
È principio consolidato che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata nel senso: di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
di onnicomprensività, intesa come dovere, per il giudice di merito, di tener conto di tutte le conseguenze
(modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il solo limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi pag. 17/21 diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno,
all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi li fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
È ben vero, quindi, che, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, quindi tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-
relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto), senza che ciò costituisca di per sé duplicazione risarcitoria.
Ma è parimenti vero che il giudice deve sottrarsi ad forma di automatismo automaticità nel riconoscimento del danno morale in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'eIGenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: ne consegue che è precipuo onere del danneggiato offrire una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare li valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
pag. 18/21 Cass. 10/11/2020, n. 25164) dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta,
in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di IGnificativa ed elevata gravità
a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderazione ed entità idonee ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale
(così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
È pertanto pienamente ragionevole, sul piano probatorio, affermare che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo queste ritenersi normalmente tutte assorbite nel riscontrato danno biologico di lieve entità.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza di sufficienti allegazioni e prove del danno morale, a tal fine risultando insufficienti i richiami di parte alle “lesioni fisiche gravi”, che tali in realtà non si sono dimostrate, trattandosi di micropermanenti, con la definitiva compromissione dell'integrità psico-fisica della vittima nella misura del 2%, non dimostrato il riferito “danno psicologico che l'ha costretta a sottoporsi ad alcune
sedute di sostegno psicologico” e del tutto generica l'invocazione delle
“presunzioni semplici” (a pagina 13 dell'appello).
pag. 19/21 6.- La decisione del Tribunale.
In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va interamente confermata.
7.- Le spese.
7.1.- Al rigetto dell'appello segue, in applicazione della regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese della presente fase, che vanno distratte, per dichiarata anticipazione, e liquidate in €
250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 700,00 per ed € 450,00, quanto a Controparte_1
che non ha depositato scritti conclusionali, per Controparte_3
la fase decisionale, tenendo presente il valore della controversia, parametrata al disputatum, la natura delle questioni trattate, la quantità e qualità dell'impegno professionale profuso e le vigenti tariffe forensi.
7.2.- Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 926/2023 del 12 Parte_1
settembre 2023 del Giudice di pace di Montecorvino Rovella, così provvede:
pag. 20/21 2) rigetta l'appello;
3) condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_3
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Romano NE;
4) condanna a pagare a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.650,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Antonio Granato;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicata appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 22 aprile 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
pag. 21/21