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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/07/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 520/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARLETTI DAVIDE, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in PIAZZA UNITA' D'ITALIA 55, NOVELLARA (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. VACCARI ALESSIA, elettivamente domiciliato Controparte_2 presso lo studio del difensore in VIA EMILIA EST 50, MODENA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale tra coniugi.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Caserta in data 08/09/2011. Controparte_1 Controparte_2
Dalla loro unione sono nati i tre figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) Per_1 Per_2
e (nato il [...]). Per_3
pagina 1 di 2 Alla prima udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 10/07/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
Ciò detto, deve preliminarmente osservare il Collegio che la rimessione del processo in decisione si è resa opportuna in considerazione della domanda congiunta volta ad ottenere una pronuncia non definitiva sulla sola questione della separazione, in applicazione di quanto previsto dall'art.473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., che consente di procedere alla c.d. sentenza parziale in ordine alla questione di status, allorquando il processo debba continuare per la disamina delle questioni accessorie alla pronuncia .
Nel caso di specie, dal contenuto degli atti difensivi, dalle conclusioni rassegnate da entrambi i coniugi e dal fallimento del tentativo di riconciliazione esperito alla prima udienza del 10/07/2025, è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi stessi sia divenuta ormai intollerabile. Ricorrono pertanto gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi a norma dell'art.151, comma 1, cod. civ.
Si ritiene che le ulteriori domande svolte in giudizio non possano essere decise in questa sede, e che la causa vada quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza, essendo peraltro pendenti trattative sulle condizioni della separazione.
In merito alle spese del giudizio, ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e unitisi in Controparte_2 Controparte_1 matrimonio nel Comune di Caserta in data 08/09/2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Caserta (Anno 2011, Parte II, Serie A, N. 15).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
4) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 10 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 520/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARLETTI DAVIDE, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in PIAZZA UNITA' D'ITALIA 55, NOVELLARA (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. VACCARI ALESSIA, elettivamente domiciliato Controparte_2 presso lo studio del difensore in VIA EMILIA EST 50, MODENA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale tra coniugi.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Caserta in data 08/09/2011. Controparte_1 Controparte_2
Dalla loro unione sono nati i tre figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) Per_1 Per_2
e (nato il [...]). Per_3
pagina 1 di 2 Alla prima udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 10/07/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
Ciò detto, deve preliminarmente osservare il Collegio che la rimessione del processo in decisione si è resa opportuna in considerazione della domanda congiunta volta ad ottenere una pronuncia non definitiva sulla sola questione della separazione, in applicazione di quanto previsto dall'art.473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., che consente di procedere alla c.d. sentenza parziale in ordine alla questione di status, allorquando il processo debba continuare per la disamina delle questioni accessorie alla pronuncia .
Nel caso di specie, dal contenuto degli atti difensivi, dalle conclusioni rassegnate da entrambi i coniugi e dal fallimento del tentativo di riconciliazione esperito alla prima udienza del 10/07/2025, è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi stessi sia divenuta ormai intollerabile. Ricorrono pertanto gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi a norma dell'art.151, comma 1, cod. civ.
Si ritiene che le ulteriori domande svolte in giudizio non possano essere decise in questa sede, e che la causa vada quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza, essendo peraltro pendenti trattative sulle condizioni della separazione.
In merito alle spese del giudizio, ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e unitisi in Controparte_2 Controparte_1 matrimonio nel Comune di Caserta in data 08/09/2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Caserta (Anno 2011, Parte II, Serie A, N. 15).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
4) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 10 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 2 di 2