Articolo 93 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 92Articolo 94
Versione
20 settembre 1975
Art. 93.
L' articolo 235 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 235 - Disconoscimento di paternita'. - L'azione per il disconoscimento di paternita' del figlio concepito durante il matrimonio e' consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito e' ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.
L'azione di disconoscimento puo' essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta' in tutti i casi in cui puo' essere esercitata dal padre".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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