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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/09/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2180/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2180/2019 promossa da:
(P.I. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PERICOLI STEFANO e dell'Avv. CALDERANI MASSIMILIANO
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(P.I. con il patrocinio dell'Avv. NAPOLEONI Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTO
PARTE APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 7/10/2019, in pari data comunicata, del
Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di Portoferraio
CONCLUSIONI
In data 17/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 7/10/2019 del Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di
Portoferraio resa in seno al procedimento n. 45/2018 R.G., per il motivo di appello principale, previa declaratoria, se non ritenuto tardivo, di attribuibilità degli accordi contrattuali per cui è causa al condannare la DI CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 11 Marco al pagamento della somma di € 95.659,20= o quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta o di giustizia, con conferma di ogni altra statuizione della impugnata ordinanza. Con rigetto dell'appello incidentale e delle altre istanze e domande perché inammissibili, tardive ed infondate. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte appellata e appellante incidentale: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di
Firenze:
-A) In via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale: in riforma dell'impugnata ordinanza, rigettare la domanda proposta da nei Pt_1 confronti del Sig. con vittoria di spese, competenze ed onorari;
CP_1
-B) In subordine, in caso di rigetto dell'appello incidentale: rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma delle statuizioni rese dal Giudice di prime cure e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
-C) In ulteriore subordine: ex art. 1384 c.c., diminuire equamente gli importi derivanti dall'applicazione della penale contrattuale, limitandone l'entità alla quantificazione già offerta dal Tribunale di
Portoferraio pari ad € 9.794,32=, o a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, rigettando, pertanto, l'appello principale, con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la società (di Parte_1
Parte seguito anche soltanto ricorreva al Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di
Portoferraio, per far accertare e dichiarare l'inadempimento della del Controparte_1 contratto stipulato tra le parti in causa e relativo alla installazione di apparecchi di intrattenimento presso la tabaccheria Parte ricorrente chiedeva altresì la condanna CP_1 della DI individuale Palombo Marco, in applicazione della penale contrattuale di cui all'art.14, a pagare la somma di € 95.659,20 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o, in subordine, al risarcimento del danno sempre nella misura di € 95.659,20.
La vicenda attiene ad un contratto, stipulato in data 8 marzo 2013, avente per oggetto l'installazione di tre apparecchi da intrattenimento (c.d. “AWP”) nella tabaccheria di CP_1
e la ripartizione dei proventi delle AWP, al netto delle vincite e delle imposte, tra le due
[...] parti. Il contratto aveva una validità quinquennale e la previsione di un tacito rinnovo per pagina 2 di 11 analogo periodo, salva disdetta da intimare con preavviso di 10 mesi.
Il con lettera del 22 novembre 2017, comunicava alla ricorrente la volontà di CP_1 interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale con richiesta di ritiro delle macchine.
Poi, con successiva comunicazione del 9 gennaio 2018, il comunicava la disdetta CP_1 dall'accordo commerciale a far data dalla scadenza dell'8 marzo 2018. Con pec del gennaio Parte 2018, la contestava la validità della disdetta per mancato rispetto del termine di 10 mesi di preavviso e invitava a dare regolare esecuzione ai patti contrattuali. CP_1
Successivamente, a fronte della riscontrata assenza di incassi a far data dal 13 febbraio 2018, Parte con comunicazione del 27 febbraio 2018, la inviava formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. alla DI , chiedendo il ripristino del corretto funzionamento Controparte_2 delle macchine, sotto pena, in mancanza, di considerare risolto il contratto e di agire per ottenere il pagamento della penale di cui all'art.14 dell'accordo, pari ad € 29,12 per ciascuna macchina e per ciascun giorno dal verificarsi dell'inadempimento “sino alla data di scadenza dell'accordo”.
Parte Il non ottemperava alla diffida e chiedeva il ritiro degli apparecchi. La CP_1 agiva dunque in giudizio, facendo valere l'art. 14 del contratto, al fine di ottenere il pagamento della penale, per un importo pari ad € 95.659,20.
nonostante la rituale notifica, non si costituiva in giudizio e all'udienza CP_1 dell'8 settembre 2018 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 4 ottobre 2019, all'esito della discussione del ricorso, la causa veniva posta in riserva per la decisione.
II. Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa in data 7/10/2019, così statuiva:
“accoglie, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso proposto dalla e, per Parte_1
l'effetto, dichiara l'avvenuta risoluzione dell'accordo commerciale per cui è causa alla data del 14 marzo 2018;
- condanna parte resistente al pagamento a favore della ricorrente di Parte_1 euro 9.794,32, oltre interessi come specificato in parte motiva;
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 406,50 per spese, nonché in € 4.835,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario di spese generali e accessori come per legge”. pagina 3 di 11 Parte Il Tribunale, innanzitutto, evidenzia che la società ricorrente ha dimostrato la sussistenza del titolo negoziale ed ha allegato l'inadempimento della individuale CP_1 resistente. Per contro, era onere della dimostrare di aver correttamente CP_1 adempiuto alle obbligazioni dedotte in contratto, ovvero provare la sussistenza di altre cause estintive o modificative delle stesse;
tuttavia, quest'ultima, non costituendosi in giudizio e rimanendo contumace per tutto lo svolgimento del processo, non ha potuto offrire la prova del fatto estintivo o della causa non imputabile dell'inadempimento.
Inoltre, il giudice di prime cure ritiene che i due recessi intimati dalla DI individuale siano invalidi, perché non rispettosi del termine di preavviso di 10 mesi CP_1 convenzionalmente stabilito all'art. 19 dell'accordo commerciale per cui è causa. La DI
dunque, risulta inadempiente dal 23 novembre 2017 (giorno successivo alla prima CP_1 missiva del 22 novembre 2017 in cui affermava che le macchinette sarebbero state CP_1 chiuse dal giorno successivo) al termine dell'accordo, da individuarsi nel 14 marzo 2018, quando è avvenuta la risoluzione di diritto a seguito della diffida ad adempiere inviata dalla Parte a CP_1
Pertanto, il Tribunale afferma che il risarcimento del danno accordato dalla clausola penale è da calcolarsi avendo a riferimento lo iato temporale di 112 giorni (dal 23 novembre
2017 al 14 marzo 2018) e, tenuto conto che l'importo giornaliero di € 29,12 va rapportato ad ogni singola apparecchiatura, ne deriva che, a fronte del pacifico coinvolgimento nell'accordo Parte di 3 macchinette awp, il deve essere condannato a versare alla l'importo finale CP_1 complessivo a titolo risarcitorio di € 9.794,32.
III. Con atto di citazione del 5 novembre 2019, regolarmente notificato, la
[...]
(di seguito anche appellante principale) ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la Ditta Individuale Palombo Marco, proponendo gravame avverso la suddetta ordinanza per un unico motivo di appello.
Parte Più nel dettaglio, la impugna la decisione unicamente e limitatamente al quantum, sostenendo che il giudice di primo grado ha erroneamente interpretato l'art. 14 del contratto in tema di clausola penale. La penale infatti avrebbe dovuto essere calcolata sino alla data di scadenza convenzionale e pattizia del contratto convenuta dalle parti, non potendo rilevare, ai fini del calcolo della penale, altri e diversi eventi inerenti alla patologia del rapporto (come la risoluzione) che possano averne anticipato la cessazione degli effetti.
È stata dunque formulata dall'appellante richiesta di riforma della ordinanza gravata, in pagina 4 di 11 accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
(di seguito anche appellata e appellante incidentale) nel Controparte_1 costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed ha proposto appello incidentale avverso la suddetta ordinanza, sostenendo che il contratto dell'8 marzo 2013 non è mai stato stipulato tra le parti. In particolare, nega di aver apposto la propria CP_1 firma sul contratto e pertanto, ex art. 214 c.p.c., disconosce il contratto de quo, la scrittura privata rappresentata dal contratto del 5/9/2013 e le comunicazioni datate 22/11/2017, Parte 09/01/2018 e 15/03/2018 (prodotti dalla sub doc. 1, 2, 3, 5, 8, nel giudizio di primo grado).
La causa è stata istruita mediante lo svolgimento di una CTU grafologica ed è stata poi trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale e l'appello incidentale risultano entrambi infondati per le ragioni di seguito esposte.
1. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla Parte
Essa sostiene che l'appello incidentale della DI è inammissibile perché CP_1 proposto con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.2.2020, dopo che era spirato il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. avvenuta in data Parte 27.11.2019. Ad avviso della inoltre, risulta essere inammissibile anche l'appello incidentale tardivo perché, pur avendo parte appellata rispettato il termine di cui all'art. 343
c.p.c., l'interesse ad impugnare non è, nel caso di specie, scaturito dall'appello principale, bensì dal contenuto dell'ordinanza ex art. 702ter. Infine, anche il disconoscimento avanzato in sede di comparsa di costituzione e risposta sarebbe tardivo ex art. 215 n. 2 c.p.c., posto che avrebbe dovuto essere ritualmente effettuato con un atto di appello nel termine di cui all'art. 325 c.p.c.
1.1 L'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale è infondata.
pagina 5 di 11 L'appellata, infatti, ha proposto un appello incidentale tardivo nei termini previsti all'art. 343 c.p.c. Nel caso di specie, non rileva il termine breve di cui all'art. 327 c.p.c., bensì l'art. 343 c.p.c. che richiede che l'appello incidentale sia proposto nella comparsa di risposta, almeno venti giorni prima della prima udienza. Come più volte affermato in giurisprudenza,
“L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371
c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (v. ex plurimis Cass. n. 15100 del
29/05/2024 e Cass. n. 29593 del 16/11/2018).
L'appello incidentale tardivo della DI , rispettando i termini e le CP_1 condizioni suddette, è pertanto ammissibile.
1.2 Il disconoscimento delle scritture private è anch'esso tempestivo.
In applicazione degli artt. 214, 215 e in particolare 293, terzo comma, c.p.c., infatti, il contumace che si costituisce può disconoscere nella prima udienza utile le scritture prodotte contro di lui;
così, anche la parte contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase e può compiere tale disconoscimento con l'atto di impugnazione (v. Cass. n. 13145/2021 e Cass. n. 13384/2005).
Ebbene, dato che la ha disconosciuto la scrittura privata già nell'appello CP_1 incidentale tardivo, tale disconoscimento risulta tempestivo, sebbene sia da dichiarare infondato per le diverse ragioni che si preciseranno in seguito.
2. Ciò premesso, occorre esaminare innanzitutto l'appello incidentale, nel quale è posta la questione pregiudiziale sul disconoscimento del contratto de quo.
Per il contratto deve dichiararsi nullo sia perché non è stato da lui sottoscritto, CP_1 sia per carenza della sottoscrizione della scrittura da parte di un rappresentante della Pt_1
In particolare, sostiene di essere stato assente al momento della
[...] CP_1 sottoscrizione e che il contratto sarebbe stato firmato da un suo collaboratore senza che ne avesse il potere. pagina 6 di 11 2.1 Ebbene, il potere di disconoscere una scrittura privata, conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c., implica necessariamente che la stessa scrittura non sia già stata riconosciuta dalla parte che intende esercitare tale potere. E tale riconoscimento può essere sia tacito che espresso, può avvenire anche in sede stragiudiziale e ben può esplicitarsi nella volontaria esecuzione del documento.
A ben vedere, invero, la parte che dà volontaria esecuzione ad un contratto pone in essere un comportamento concludente logicamente incompatibile con il disconoscimento dello stesso contratto. In sostanza, quindi, colui che esegue un contratto – così ponendo in essere un riconoscimento implicito dello stesso – non può poi, in sede giudiziale, disconoscerlo. La Suprema Corte sul punto ha altresì precisato che il riconoscimento di una scrittura privata, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo “si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (v. Cass. n. 22460/17).
2.2 Nel caso di specie, il ha tenuto installate presso la propria tabaccheria le tre CP_1 macchinette AWP oggetto di causa e ne ha incamerato i proventi (v. doc.10 fascicolo primo Parte grado . L'appellato stesso, infatti, non contesta mai espressamente tale circostanza.
Anche a voler ritenere che il fosse assente al momento della sottoscrizione del CP_1 contratto, egli risulta pienamente consapevole e favorevole alla stipulazione dello stesso, in Parte quanto ha mantenuto le macchinette nel proprio negozio e ha diviso i proventi con la sino a novembre 2017. Pertanto, anche a voler sostenere che la firma apposta sul contratto non sia quella del il contratto risulta comunque concluso per comportamento CP_1 concludente.
Il rapporto contrattuale risulta aver avuto regolare esecuzione per cinque anni circa (da marzo 2013 a novembre 2017) e ciò realizza un riconoscimento implicito stragiudiziale dello stesso. Ne deriva che il successivo disconoscimento in sede giudiziale da parte della DI
è inammissibile e infondato. CP_1
2.3 Ancora, è pur vero che la CTU conclude affermando che “le firme apposte CP_1 sul Doc. n.1, datato 8.3.2013 [Modulo di “Accordo Commerciale in triplice copia di
pagina 7 di 11 installazione di apparecchi di intrattenimento (…)”], le firme “ apposte sui CP_1
Doc. n. 3 e Doc. n. 5 [Raccomandate del 28.11.2017], e sul Doc. n. 8 [Raccomandata del
15.3.2018] non presentano elementi di rapportabilità tecnica con il campione comparativo disponibile in questa sede, autografo del Sig. e sono pertanto da ritenersi CP_1 apocrife, non riferibili all'azione grafica del medesimo, ma esiti e prodotti di libere apposizioni grafiche”; tuttavia, ciò non esclude che il contratto sia stato comunque validamente e tacitamente concluso per condotta concludente.
Come sopraccennato, non è verosimile che il non fosse consapevole del CP_1
Parte contratto esistente tra lui e la poiché nella sua tabaccheria erano presenti le macchinette Parte appartenenti alla e poiché divideva i guadagni delle stesse con l'appellante (circostanze che non sono state contestate dal dunque pacifiche). In altre parole, se non CP_1 CP_1
Parte avesse voluto la conclusione del contratto, avrebbe immediatamente contattato la per far portar via gli apparecchi elettronici dalla propria attività e, inoltre, avrebbe reagito Parte immediatamente alle varie comunicazioni inoltrategli dalla contestando, sin da subito,
l'esistenza del contratto. È evidente, insomma, che l'appellato concordasse nell'affare tra lui e Parte la che ha eseguito per più di quattro anni e che ora – scorrettamente – tenta di disconoscere.
Per di più, ha disconosciuto anche la lettera di recesso dal contratto, tuttavia, CP_1 proprio in concomitanza con tale lettera, le macchinette presenti nel suo locale hanno smesso di funzionare e di registrare ricavi, evidentemente poiché erano state spente. Pare dunque inverosimile che il non fosse a conoscenza o non concordasse né riguardo al CP_1 contratto né riguardo recesso, se poi ha spento le macchinette. Diversamente, come già detto,
è ragionevole ritenere che il sebbene possa non aver firmato lui stesso il contratto, CP_1 era pienamente d'accordo sia con la conclusione dello stesso (che infatti è avvenuta per facta concludentia) sia con il recesso dallo stesso.
In definitiva, la Corte, anche in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopracitata, ritiene che l'avvenuta esecuzione del contratto renda inammissibile il disconoscimento dello stesso ai sensi dell'art. 214 c.p.c., poiché l'esecuzione ne ha prodotto il riconoscimento tacito.
Ne deriva che l'appello incidentale tardivo, basato su tale unico motivo, è infondato.
pagina 8 di 11 3. Posto che il contratto deve ritenersi validamente concluso tra le parti, con conseguente rigetto dell'appello incidentale, occorre esaminare l'applicazione della penale operata in primo grado ed il relativo motivo dell'appello principale.
Parte La chiede di riformare l'ordinanza impugnata in punto di determinazione dell'importo della penale, liquidandola dal giorno dell'inadempimento sino a quello della data prevista di scadenza dell'accordo, ossia l'8.03.2023. L'appellante si duole dell'interpretazione della clausola penale data dal giudice di prime cure, sostenendo che la “data di scadenza dell'accordo” doveva essere intesa come data di scadenza convenzionale e pattizia convenuta dalle parti, non potendo rilevare patologie del rapporto che hanno anticipato la cessazione dello stesso.
In primo luogo, l'art. 14 del contratto per cui è causa statuisce che: “In caso di inadempimento, anche di una sola, delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente accordo, a titolo di penale l'esercente si impegna a pagare al gestore € 29,12 al giorno per ogni singolo apparecchio installato nel locale, dalla data di inadempimento sino alla data di scadenza dell'accordo fatta salva la risarcibilità del danno subito”. E il contratto dell'8 marzo 2013 aveva una durata di 5 anni, dunque valido sino all'8 marzo 2018 (salvo recesso con preavviso di 10 mesi) con automatico rinnovo per ulteriori 5 anni, sino all'8 marzo
2023.
Ora, è pur vero che la non ha rispettato il termine di preavviso di Controparte_1
10 mesi per recedere dal contratto – in quanto risulta che a fine novembre 2017 ha staccato le macchinette che non hanno più prodotto incassi – tuttavia, non può ignorarsi il fatto che il contratto si è risolto di diritto in data 14 marzo 2018, a seguito della diffida ad adempiere della Parte stessa datata 27 febbraio 2018. La Corte, dunque, ritiene ragionevole e condivisibile la decisione del giudice di primo grado di liquidare la penale dalla data dell'inadempimento sino al venir meno dell'accordo, ossia sino al 14 marzo 2018.
Peraltro, è pacifico che le macchinette sono state ritirate dalla già nel mese Parte_1
Parte di marzo 2018 (v. p. 4 dell'appello principale, in cui la stessa afferma che il comportamento del “ha costretto la ricorrente a ritirare le macchine con ben 5 anni CP_1 di anticipo sulla naturale scadenza” dell'accordo), rientrando così nella piena disponibilità dell'appellante, che ha potuto ricollocarle o comunque sfruttarle come desiderava. Pertanto, Parte riconoscere alla la penale anche oltre marzo 2018, potrebbe comportare un ingiustificato pagina 9 di 11 arricchimento per la stessa, non avendo essa né allegato né provato alcun danno ulteriore a seguito della risoluzione del contratto.
In definitiva, anche l'appello principale deve essere rigettato con conferma di quanto deciso in primo grado.
4. Fermo restando la statuizione di prime cure sulle spese di primo grado, occorre, da ultimo, liquidare le spese per il presente grado di giudizio.
In questa sede, entrambi le parti in causa risultano soccombenti. Infatti, sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati e vi è dunque soccombenza reciproca. Pertanto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la Corte reputa congruo compensare interamente le spese del grado.
4.1 Quanto alle spese di CTU, esse devono essere poste a carico della CP_1
che ne ha richiesto l'espletamento ben sapendo di aver eseguito il contratto de quo per
[...] oltre quattro anni ed essendo, dunque, soccombente sul punto.
4.2 Ricorrono, infine, sia nei confronti dell'appellante principale che nei confronti dell'appellante incidentale, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
e l'appello incidentale proposto da avverso l'ordinanza
[...] Controparte_1 emessa ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, del
7.10.2019, che integralmente conferma;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali per questo grado di giudizio;
3. pone definitivamente a carico della le spese di CTU già Controparte_1 liquidate;
4. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
pagina 10 di 11 Firenze, camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente estensore Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2180/2019 promossa da:
(P.I. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PERICOLI STEFANO e dell'Avv. CALDERANI MASSIMILIANO
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(P.I. con il patrocinio dell'Avv. NAPOLEONI Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTO
PARTE APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 7/10/2019, in pari data comunicata, del
Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di Portoferraio
CONCLUSIONI
In data 17/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 7/10/2019 del Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di
Portoferraio resa in seno al procedimento n. 45/2018 R.G., per il motivo di appello principale, previa declaratoria, se non ritenuto tardivo, di attribuibilità degli accordi contrattuali per cui è causa al condannare la DI CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 11 Marco al pagamento della somma di € 95.659,20= o quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta o di giustizia, con conferma di ogni altra statuizione della impugnata ordinanza. Con rigetto dell'appello incidentale e delle altre istanze e domande perché inammissibili, tardive ed infondate. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte appellata e appellante incidentale: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di
Firenze:
-A) In via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale: in riforma dell'impugnata ordinanza, rigettare la domanda proposta da nei Pt_1 confronti del Sig. con vittoria di spese, competenze ed onorari;
CP_1
-B) In subordine, in caso di rigetto dell'appello incidentale: rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma delle statuizioni rese dal Giudice di prime cure e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
-C) In ulteriore subordine: ex art. 1384 c.c., diminuire equamente gli importi derivanti dall'applicazione della penale contrattuale, limitandone l'entità alla quantificazione già offerta dal Tribunale di
Portoferraio pari ad € 9.794,32=, o a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, rigettando, pertanto, l'appello principale, con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la società (di Parte_1
Parte seguito anche soltanto ricorreva al Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di
Portoferraio, per far accertare e dichiarare l'inadempimento della del Controparte_1 contratto stipulato tra le parti in causa e relativo alla installazione di apparecchi di intrattenimento presso la tabaccheria Parte ricorrente chiedeva altresì la condanna CP_1 della DI individuale Palombo Marco, in applicazione della penale contrattuale di cui all'art.14, a pagare la somma di € 95.659,20 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o, in subordine, al risarcimento del danno sempre nella misura di € 95.659,20.
La vicenda attiene ad un contratto, stipulato in data 8 marzo 2013, avente per oggetto l'installazione di tre apparecchi da intrattenimento (c.d. “AWP”) nella tabaccheria di CP_1
e la ripartizione dei proventi delle AWP, al netto delle vincite e delle imposte, tra le due
[...] parti. Il contratto aveva una validità quinquennale e la previsione di un tacito rinnovo per pagina 2 di 11 analogo periodo, salva disdetta da intimare con preavviso di 10 mesi.
Il con lettera del 22 novembre 2017, comunicava alla ricorrente la volontà di CP_1 interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale con richiesta di ritiro delle macchine.
Poi, con successiva comunicazione del 9 gennaio 2018, il comunicava la disdetta CP_1 dall'accordo commerciale a far data dalla scadenza dell'8 marzo 2018. Con pec del gennaio Parte 2018, la contestava la validità della disdetta per mancato rispetto del termine di 10 mesi di preavviso e invitava a dare regolare esecuzione ai patti contrattuali. CP_1
Successivamente, a fronte della riscontrata assenza di incassi a far data dal 13 febbraio 2018, Parte con comunicazione del 27 febbraio 2018, la inviava formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. alla DI , chiedendo il ripristino del corretto funzionamento Controparte_2 delle macchine, sotto pena, in mancanza, di considerare risolto il contratto e di agire per ottenere il pagamento della penale di cui all'art.14 dell'accordo, pari ad € 29,12 per ciascuna macchina e per ciascun giorno dal verificarsi dell'inadempimento “sino alla data di scadenza dell'accordo”.
Parte Il non ottemperava alla diffida e chiedeva il ritiro degli apparecchi. La CP_1 agiva dunque in giudizio, facendo valere l'art. 14 del contratto, al fine di ottenere il pagamento della penale, per un importo pari ad € 95.659,20.
nonostante la rituale notifica, non si costituiva in giudizio e all'udienza CP_1 dell'8 settembre 2018 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 4 ottobre 2019, all'esito della discussione del ricorso, la causa veniva posta in riserva per la decisione.
II. Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa in data 7/10/2019, così statuiva:
“accoglie, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso proposto dalla e, per Parte_1
l'effetto, dichiara l'avvenuta risoluzione dell'accordo commerciale per cui è causa alla data del 14 marzo 2018;
- condanna parte resistente al pagamento a favore della ricorrente di Parte_1 euro 9.794,32, oltre interessi come specificato in parte motiva;
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 406,50 per spese, nonché in € 4.835,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario di spese generali e accessori come per legge”. pagina 3 di 11 Parte Il Tribunale, innanzitutto, evidenzia che la società ricorrente ha dimostrato la sussistenza del titolo negoziale ed ha allegato l'inadempimento della individuale CP_1 resistente. Per contro, era onere della dimostrare di aver correttamente CP_1 adempiuto alle obbligazioni dedotte in contratto, ovvero provare la sussistenza di altre cause estintive o modificative delle stesse;
tuttavia, quest'ultima, non costituendosi in giudizio e rimanendo contumace per tutto lo svolgimento del processo, non ha potuto offrire la prova del fatto estintivo o della causa non imputabile dell'inadempimento.
Inoltre, il giudice di prime cure ritiene che i due recessi intimati dalla DI individuale siano invalidi, perché non rispettosi del termine di preavviso di 10 mesi CP_1 convenzionalmente stabilito all'art. 19 dell'accordo commerciale per cui è causa. La DI
dunque, risulta inadempiente dal 23 novembre 2017 (giorno successivo alla prima CP_1 missiva del 22 novembre 2017 in cui affermava che le macchinette sarebbero state CP_1 chiuse dal giorno successivo) al termine dell'accordo, da individuarsi nel 14 marzo 2018, quando è avvenuta la risoluzione di diritto a seguito della diffida ad adempiere inviata dalla Parte a CP_1
Pertanto, il Tribunale afferma che il risarcimento del danno accordato dalla clausola penale è da calcolarsi avendo a riferimento lo iato temporale di 112 giorni (dal 23 novembre
2017 al 14 marzo 2018) e, tenuto conto che l'importo giornaliero di € 29,12 va rapportato ad ogni singola apparecchiatura, ne deriva che, a fronte del pacifico coinvolgimento nell'accordo Parte di 3 macchinette awp, il deve essere condannato a versare alla l'importo finale CP_1 complessivo a titolo risarcitorio di € 9.794,32.
III. Con atto di citazione del 5 novembre 2019, regolarmente notificato, la
[...]
(di seguito anche appellante principale) ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la Ditta Individuale Palombo Marco, proponendo gravame avverso la suddetta ordinanza per un unico motivo di appello.
Parte Più nel dettaglio, la impugna la decisione unicamente e limitatamente al quantum, sostenendo che il giudice di primo grado ha erroneamente interpretato l'art. 14 del contratto in tema di clausola penale. La penale infatti avrebbe dovuto essere calcolata sino alla data di scadenza convenzionale e pattizia del contratto convenuta dalle parti, non potendo rilevare, ai fini del calcolo della penale, altri e diversi eventi inerenti alla patologia del rapporto (come la risoluzione) che possano averne anticipato la cessazione degli effetti.
È stata dunque formulata dall'appellante richiesta di riforma della ordinanza gravata, in pagina 4 di 11 accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
(di seguito anche appellata e appellante incidentale) nel Controparte_1 costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed ha proposto appello incidentale avverso la suddetta ordinanza, sostenendo che il contratto dell'8 marzo 2013 non è mai stato stipulato tra le parti. In particolare, nega di aver apposto la propria CP_1 firma sul contratto e pertanto, ex art. 214 c.p.c., disconosce il contratto de quo, la scrittura privata rappresentata dal contratto del 5/9/2013 e le comunicazioni datate 22/11/2017, Parte 09/01/2018 e 15/03/2018 (prodotti dalla sub doc. 1, 2, 3, 5, 8, nel giudizio di primo grado).
La causa è stata istruita mediante lo svolgimento di una CTU grafologica ed è stata poi trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale e l'appello incidentale risultano entrambi infondati per le ragioni di seguito esposte.
1. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla Parte
Essa sostiene che l'appello incidentale della DI è inammissibile perché CP_1 proposto con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.2.2020, dopo che era spirato il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. avvenuta in data Parte 27.11.2019. Ad avviso della inoltre, risulta essere inammissibile anche l'appello incidentale tardivo perché, pur avendo parte appellata rispettato il termine di cui all'art. 343
c.p.c., l'interesse ad impugnare non è, nel caso di specie, scaturito dall'appello principale, bensì dal contenuto dell'ordinanza ex art. 702ter. Infine, anche il disconoscimento avanzato in sede di comparsa di costituzione e risposta sarebbe tardivo ex art. 215 n. 2 c.p.c., posto che avrebbe dovuto essere ritualmente effettuato con un atto di appello nel termine di cui all'art. 325 c.p.c.
1.1 L'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale è infondata.
pagina 5 di 11 L'appellata, infatti, ha proposto un appello incidentale tardivo nei termini previsti all'art. 343 c.p.c. Nel caso di specie, non rileva il termine breve di cui all'art. 327 c.p.c., bensì l'art. 343 c.p.c. che richiede che l'appello incidentale sia proposto nella comparsa di risposta, almeno venti giorni prima della prima udienza. Come più volte affermato in giurisprudenza,
“L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371
c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (v. ex plurimis Cass. n. 15100 del
29/05/2024 e Cass. n. 29593 del 16/11/2018).
L'appello incidentale tardivo della DI , rispettando i termini e le CP_1 condizioni suddette, è pertanto ammissibile.
1.2 Il disconoscimento delle scritture private è anch'esso tempestivo.
In applicazione degli artt. 214, 215 e in particolare 293, terzo comma, c.p.c., infatti, il contumace che si costituisce può disconoscere nella prima udienza utile le scritture prodotte contro di lui;
così, anche la parte contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase e può compiere tale disconoscimento con l'atto di impugnazione (v. Cass. n. 13145/2021 e Cass. n. 13384/2005).
Ebbene, dato che la ha disconosciuto la scrittura privata già nell'appello CP_1 incidentale tardivo, tale disconoscimento risulta tempestivo, sebbene sia da dichiarare infondato per le diverse ragioni che si preciseranno in seguito.
2. Ciò premesso, occorre esaminare innanzitutto l'appello incidentale, nel quale è posta la questione pregiudiziale sul disconoscimento del contratto de quo.
Per il contratto deve dichiararsi nullo sia perché non è stato da lui sottoscritto, CP_1 sia per carenza della sottoscrizione della scrittura da parte di un rappresentante della Pt_1
In particolare, sostiene di essere stato assente al momento della
[...] CP_1 sottoscrizione e che il contratto sarebbe stato firmato da un suo collaboratore senza che ne avesse il potere. pagina 6 di 11 2.1 Ebbene, il potere di disconoscere una scrittura privata, conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c., implica necessariamente che la stessa scrittura non sia già stata riconosciuta dalla parte che intende esercitare tale potere. E tale riconoscimento può essere sia tacito che espresso, può avvenire anche in sede stragiudiziale e ben può esplicitarsi nella volontaria esecuzione del documento.
A ben vedere, invero, la parte che dà volontaria esecuzione ad un contratto pone in essere un comportamento concludente logicamente incompatibile con il disconoscimento dello stesso contratto. In sostanza, quindi, colui che esegue un contratto – così ponendo in essere un riconoscimento implicito dello stesso – non può poi, in sede giudiziale, disconoscerlo. La Suprema Corte sul punto ha altresì precisato che il riconoscimento di una scrittura privata, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo “si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (v. Cass. n. 22460/17).
2.2 Nel caso di specie, il ha tenuto installate presso la propria tabaccheria le tre CP_1 macchinette AWP oggetto di causa e ne ha incamerato i proventi (v. doc.10 fascicolo primo Parte grado . L'appellato stesso, infatti, non contesta mai espressamente tale circostanza.
Anche a voler ritenere che il fosse assente al momento della sottoscrizione del CP_1 contratto, egli risulta pienamente consapevole e favorevole alla stipulazione dello stesso, in Parte quanto ha mantenuto le macchinette nel proprio negozio e ha diviso i proventi con la sino a novembre 2017. Pertanto, anche a voler sostenere che la firma apposta sul contratto non sia quella del il contratto risulta comunque concluso per comportamento CP_1 concludente.
Il rapporto contrattuale risulta aver avuto regolare esecuzione per cinque anni circa (da marzo 2013 a novembre 2017) e ciò realizza un riconoscimento implicito stragiudiziale dello stesso. Ne deriva che il successivo disconoscimento in sede giudiziale da parte della DI
è inammissibile e infondato. CP_1
2.3 Ancora, è pur vero che la CTU conclude affermando che “le firme apposte CP_1 sul Doc. n.1, datato 8.3.2013 [Modulo di “Accordo Commerciale in triplice copia di
pagina 7 di 11 installazione di apparecchi di intrattenimento (…)”], le firme “ apposte sui CP_1
Doc. n. 3 e Doc. n. 5 [Raccomandate del 28.11.2017], e sul Doc. n. 8 [Raccomandata del
15.3.2018] non presentano elementi di rapportabilità tecnica con il campione comparativo disponibile in questa sede, autografo del Sig. e sono pertanto da ritenersi CP_1 apocrife, non riferibili all'azione grafica del medesimo, ma esiti e prodotti di libere apposizioni grafiche”; tuttavia, ciò non esclude che il contratto sia stato comunque validamente e tacitamente concluso per condotta concludente.
Come sopraccennato, non è verosimile che il non fosse consapevole del CP_1
Parte contratto esistente tra lui e la poiché nella sua tabaccheria erano presenti le macchinette Parte appartenenti alla e poiché divideva i guadagni delle stesse con l'appellante (circostanze che non sono state contestate dal dunque pacifiche). In altre parole, se non CP_1 CP_1
Parte avesse voluto la conclusione del contratto, avrebbe immediatamente contattato la per far portar via gli apparecchi elettronici dalla propria attività e, inoltre, avrebbe reagito Parte immediatamente alle varie comunicazioni inoltrategli dalla contestando, sin da subito,
l'esistenza del contratto. È evidente, insomma, che l'appellato concordasse nell'affare tra lui e Parte la che ha eseguito per più di quattro anni e che ora – scorrettamente – tenta di disconoscere.
Per di più, ha disconosciuto anche la lettera di recesso dal contratto, tuttavia, CP_1 proprio in concomitanza con tale lettera, le macchinette presenti nel suo locale hanno smesso di funzionare e di registrare ricavi, evidentemente poiché erano state spente. Pare dunque inverosimile che il non fosse a conoscenza o non concordasse né riguardo al CP_1 contratto né riguardo recesso, se poi ha spento le macchinette. Diversamente, come già detto,
è ragionevole ritenere che il sebbene possa non aver firmato lui stesso il contratto, CP_1 era pienamente d'accordo sia con la conclusione dello stesso (che infatti è avvenuta per facta concludentia) sia con il recesso dallo stesso.
In definitiva, la Corte, anche in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopracitata, ritiene che l'avvenuta esecuzione del contratto renda inammissibile il disconoscimento dello stesso ai sensi dell'art. 214 c.p.c., poiché l'esecuzione ne ha prodotto il riconoscimento tacito.
Ne deriva che l'appello incidentale tardivo, basato su tale unico motivo, è infondato.
pagina 8 di 11 3. Posto che il contratto deve ritenersi validamente concluso tra le parti, con conseguente rigetto dell'appello incidentale, occorre esaminare l'applicazione della penale operata in primo grado ed il relativo motivo dell'appello principale.
Parte La chiede di riformare l'ordinanza impugnata in punto di determinazione dell'importo della penale, liquidandola dal giorno dell'inadempimento sino a quello della data prevista di scadenza dell'accordo, ossia l'8.03.2023. L'appellante si duole dell'interpretazione della clausola penale data dal giudice di prime cure, sostenendo che la “data di scadenza dell'accordo” doveva essere intesa come data di scadenza convenzionale e pattizia convenuta dalle parti, non potendo rilevare patologie del rapporto che hanno anticipato la cessazione dello stesso.
In primo luogo, l'art. 14 del contratto per cui è causa statuisce che: “In caso di inadempimento, anche di una sola, delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente accordo, a titolo di penale l'esercente si impegna a pagare al gestore € 29,12 al giorno per ogni singolo apparecchio installato nel locale, dalla data di inadempimento sino alla data di scadenza dell'accordo fatta salva la risarcibilità del danno subito”. E il contratto dell'8 marzo 2013 aveva una durata di 5 anni, dunque valido sino all'8 marzo 2018 (salvo recesso con preavviso di 10 mesi) con automatico rinnovo per ulteriori 5 anni, sino all'8 marzo
2023.
Ora, è pur vero che la non ha rispettato il termine di preavviso di Controparte_1
10 mesi per recedere dal contratto – in quanto risulta che a fine novembre 2017 ha staccato le macchinette che non hanno più prodotto incassi – tuttavia, non può ignorarsi il fatto che il contratto si è risolto di diritto in data 14 marzo 2018, a seguito della diffida ad adempiere della Parte stessa datata 27 febbraio 2018. La Corte, dunque, ritiene ragionevole e condivisibile la decisione del giudice di primo grado di liquidare la penale dalla data dell'inadempimento sino al venir meno dell'accordo, ossia sino al 14 marzo 2018.
Peraltro, è pacifico che le macchinette sono state ritirate dalla già nel mese Parte_1
Parte di marzo 2018 (v. p. 4 dell'appello principale, in cui la stessa afferma che il comportamento del “ha costretto la ricorrente a ritirare le macchine con ben 5 anni CP_1 di anticipo sulla naturale scadenza” dell'accordo), rientrando così nella piena disponibilità dell'appellante, che ha potuto ricollocarle o comunque sfruttarle come desiderava. Pertanto, Parte riconoscere alla la penale anche oltre marzo 2018, potrebbe comportare un ingiustificato pagina 9 di 11 arricchimento per la stessa, non avendo essa né allegato né provato alcun danno ulteriore a seguito della risoluzione del contratto.
In definitiva, anche l'appello principale deve essere rigettato con conferma di quanto deciso in primo grado.
4. Fermo restando la statuizione di prime cure sulle spese di primo grado, occorre, da ultimo, liquidare le spese per il presente grado di giudizio.
In questa sede, entrambi le parti in causa risultano soccombenti. Infatti, sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati e vi è dunque soccombenza reciproca. Pertanto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la Corte reputa congruo compensare interamente le spese del grado.
4.1 Quanto alle spese di CTU, esse devono essere poste a carico della CP_1
che ne ha richiesto l'espletamento ben sapendo di aver eseguito il contratto de quo per
[...] oltre quattro anni ed essendo, dunque, soccombente sul punto.
4.2 Ricorrono, infine, sia nei confronti dell'appellante principale che nei confronti dell'appellante incidentale, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
e l'appello incidentale proposto da avverso l'ordinanza
[...] Controparte_1 emessa ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, del
7.10.2019, che integralmente conferma;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali per questo grado di giudizio;
3. pone definitivamente a carico della le spese di CTU già Controparte_1 liquidate;
4. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
pagina 10 di 11 Firenze, camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente estensore Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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