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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Patrizia
Bugiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. del Ruolo generale degli affari contenziosi civil dell'anno 2022 e promossa
da
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. DEVOTO MADDALENA , elettivamente domiciliato in Corso Porta Nuova n. 61 37122 Verona
ITALIA presso il difensore avv. DEVOTO
MADDALENA
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAZZATI GUIDO e dall'avv. PARISINI SIMONA ( ) C.F._2
VIA MARCONI 41 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI, 41 40122 BOLOGNA
presso il difensore avv. LAZZATI GUIDO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiamava in giudizio il Parte_1 richiedendone l'accertamento della Controparte_1 responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento del danno in relazione al sinistro occorsole in data 7 luglio 2020 in
, nel tratto pedonale di Via Bellini adiacente alla strada CP_1 destinata ai veicoli.
Assumeva l'attrice che a causa della disconnessione del terreno posto al perimetro di un cono dissuasore in plastica inciampava e cadeva a terra riportando lesioni e danni che quantificava in
€24.635,00.
Si costituiva il respingendo la domanda Controparte_1 attorea chiedendo in subordine di tenere conto dell'incidenza causale del comportamento colposo della attrice .
Si rileva preliminarmente come alla luce della prospettazione attorea la domanda deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità del custode per il solo dato oggettivo della derivazione del danno dalla cosa.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno – e può essere esclusa dalla dimostrazione, ad onere del custode o in base a quanto obiettivamente risultante, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, ai fini della produzione del danno della condotta anche solo colposa del danneggiato .(Cass.29691/2024) Pertanto il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di allegare la prova del caso fortuito, ossia “ un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità ed adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “ (Cass. SS.UU. Ord. 20943/2022).
Dunque di alcuna rilevanza è l'accertamento, sotto il profilo causale, della natura insidiosa della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato, potendo escludersi la responsabilità del custode solo a mezzo della dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente alla produzione del danno della condotta del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode solo quando abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno e deve essere considerato anche alla luce del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
L'orientamento della suprema Corte a Sezioni Unite (Cass.nr.
20943/2022) precisa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, sebbene prevedibile astrattamente, sia da escludere come ragionevole o accettabile evenienza secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Il comportamento colposo del danneggiato rientra dunque “nella categoria dei fatti umani connotata in modo indefettibile da colpa ex art. 1227 c.c. e dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento dannoso;
concetti questi ultimi da intendersi non già come assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente, o imperita del danneggiato, ma nel senso di rilevanza delle sue condotte come oggettivamente imprevedibili o anche solamente colpose (Cass. 21675/2023 e Cass. 2376/2024), perché violative dei doveri minimi di cautela, che vanno valutati non sul piano soggettivo del custode, ma ancora una volta, su quello puramente oggettivo della regolarità causale. ( Cass.21461/2024)
La causa è stata istruita a mezzo di produzioni documentali e prova orale con la sola escussione del coniuge della danneggiata.
La domanda non può essere accolta
Dal corredo probatorio offerto dalla attrice non risulta accertato il nesso di causalità tra il danno riportato e la cosa, nella specie il dissuasore conico situato sulla strada a delimitazione del percorso pedonale che correva a fianco di quello stradale.
La stessa attrice in atto di citazione definisce essere la caduta dovuta a dissesto stradale chiarendo poi, come risulta dalla foto allegata come luogo del sinistro, trattarsi di dislivello provocato dallo stesso dissuasore.
Il danno risulta da addebitarsi alla condotta colposa della danneggiata che non ha tenuto un comportamento prudente nella circolazione di zona delimitata in modo visibile dai dissuasori conici posti a tutela del transito pedonale che deve essere necessariamente contenuto entro tali delimitazioni.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo secondo il domandato in conformità del DM 55/2014 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
contro il disattesa
[...] Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
così provvede:
Respinge la domanda attorea introdotta da nei Parte_1 confronti del Controparte_1
-Condanna l'attrice alla rifusione al convenuto delle spese di lite che liquida in € 2.540 oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva .
Rimini, il 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)