Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 998
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto che, sebbene non vi fosse prova della notifica della cartella, vi era prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento che la conteneva. In applicazione del principio di consolidamento degli atti presupposti per omessa impugnazione, l'Agente della Riscossione è esonerato dall'onere di provare la notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del tributo

    La notifica dell'intimazione di pagamento è stata ritenuta valida in quanto la ricevuta di ritorno del 6.9.2023 è relativa alla raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, interrompendo così il termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 998
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 998
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo