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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 998/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2791/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00143 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009952111000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110013804574000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor LI UI AR ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio
Calabria per l'annullamento della intimazione di pagamento in epigrafe indicata, che conteneva dieci cartelle esattoriali.
Ha dedotto che la cartella n. 09420110010013212000 era oggetto di giudizio pendente davanti al Giudice di Pace di Reggio Calabria al R.G.N. 3472 nel quale l'Agente della Riscossione era regolarmente costituito.
Le cartelle nn. 09420140018896976001; 09420150015045345000; 09420150022758378001;
09420160031119263001; 09420170015715416000 e 09420180024742156001 erano state già oggetto di precedente intimazione n. 09420239003984053000 dell'1/6/2023, ritualmente impugnata davanti a questa
Corte, ed erano state annullate per intervenuta prescrizione (sent. n.1106/2025 del 13/02/2025.
Tanto premesso il ricorrente ha dedotto di impugnare l'intimazione soltanto in relazione alla cartella nr.
09420110013804574000.
Ha eccepito l'omessa notificazione della cartella presupposta e l'intervenuta prescrizione del tributo erariale riferito al 2007.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'ADER che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione della cartella nr.
09420110013804574000 ed in punto di prescrizione ha allegato prova dell'avvenuta notificazione di atti interruttivi.
Parte ricorrente ha depositato memorie a mezzo le quali ha eccepito che l'ADER non aveva fornito prova dell'avvenuta notificazione della cartella ma solo un estratto di ruolo.
La cartella n. 09420110013804574000 era contenuta solo nell'intimazione di pagamento n.
09420229007353405/000 e nell'intimazione impugnata n. 09420249009952111/000.
Per la prima, l'ADER aveva prodotto una cartolina dalla quale risultava un primo tentativo di consegna il
16/12/2022 e l'attestazione di restituzione al mittente per compiuta giacenza il 23/01/2023, ma senza alcuna relata che provasse il tentativo di consegna e/o le ragioni per cui la consegna non era andata a buon fine.
Oltre a ciò, era stato prodotto un avviso di deposito presso la Casa Comunale del 21/06/2023, senza alcuna prova della raccomandata informativa con la quale il contribuente avrebbe dovuto essere avvisato di tale deposito.
Ha dedotto che per il perfezionamento della notifica occorrono il deposito dell'atto nella casa comunale,
l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, la comunicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed il ricevimento della lettera raccomandata informativa, o comunque il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa.
L'irregolarità del procedimento notificatorio rendeva la notifica nulla.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, se pure non vi è prova dell'avvenuta notificazione della cartella nr. 09420110013804574000, vi
è prova dell'avvenuta notificazione della intimazione di pagamento nr. n. 094 2022 90073534 05/000, nella quale la stessa è riportata.
Ciò esonera l'ADER dall'onere di provare la notificazione dell'atto presupposto in applicazione del principio posto da Cass. civ. Cass. n. 22108/2024, secondo la quale l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili nè per ragioni di merito, nè per omessa notifica, nè in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione.
La notificazione della suddetta intimazione poi, è valida, atteso che la ricevuta di ritorno del 6.9.2023 è relativa alla raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale per cui il termine di prescrizione risulta interrotto.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER convenuta, liquidate in euro 400, oltre accessori di legge se dovuti.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2791/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00143 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009952111000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110013804574000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor LI UI AR ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio
Calabria per l'annullamento della intimazione di pagamento in epigrafe indicata, che conteneva dieci cartelle esattoriali.
Ha dedotto che la cartella n. 09420110010013212000 era oggetto di giudizio pendente davanti al Giudice di Pace di Reggio Calabria al R.G.N. 3472 nel quale l'Agente della Riscossione era regolarmente costituito.
Le cartelle nn. 09420140018896976001; 09420150015045345000; 09420150022758378001;
09420160031119263001; 09420170015715416000 e 09420180024742156001 erano state già oggetto di precedente intimazione n. 09420239003984053000 dell'1/6/2023, ritualmente impugnata davanti a questa
Corte, ed erano state annullate per intervenuta prescrizione (sent. n.1106/2025 del 13/02/2025.
Tanto premesso il ricorrente ha dedotto di impugnare l'intimazione soltanto in relazione alla cartella nr.
09420110013804574000.
Ha eccepito l'omessa notificazione della cartella presupposta e l'intervenuta prescrizione del tributo erariale riferito al 2007.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'ADER che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione della cartella nr.
09420110013804574000 ed in punto di prescrizione ha allegato prova dell'avvenuta notificazione di atti interruttivi.
Parte ricorrente ha depositato memorie a mezzo le quali ha eccepito che l'ADER non aveva fornito prova dell'avvenuta notificazione della cartella ma solo un estratto di ruolo.
La cartella n. 09420110013804574000 era contenuta solo nell'intimazione di pagamento n.
09420229007353405/000 e nell'intimazione impugnata n. 09420249009952111/000.
Per la prima, l'ADER aveva prodotto una cartolina dalla quale risultava un primo tentativo di consegna il
16/12/2022 e l'attestazione di restituzione al mittente per compiuta giacenza il 23/01/2023, ma senza alcuna relata che provasse il tentativo di consegna e/o le ragioni per cui la consegna non era andata a buon fine.
Oltre a ciò, era stato prodotto un avviso di deposito presso la Casa Comunale del 21/06/2023, senza alcuna prova della raccomandata informativa con la quale il contribuente avrebbe dovuto essere avvisato di tale deposito.
Ha dedotto che per il perfezionamento della notifica occorrono il deposito dell'atto nella casa comunale,
l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, la comunicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed il ricevimento della lettera raccomandata informativa, o comunque il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa.
L'irregolarità del procedimento notificatorio rendeva la notifica nulla.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, se pure non vi è prova dell'avvenuta notificazione della cartella nr. 09420110013804574000, vi
è prova dell'avvenuta notificazione della intimazione di pagamento nr. n. 094 2022 90073534 05/000, nella quale la stessa è riportata.
Ciò esonera l'ADER dall'onere di provare la notificazione dell'atto presupposto in applicazione del principio posto da Cass. civ. Cass. n. 22108/2024, secondo la quale l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili nè per ragioni di merito, nè per omessa notifica, nè in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione.
La notificazione della suddetta intimazione poi, è valida, atteso che la ricevuta di ritorno del 6.9.2023 è relativa alla raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale per cui il termine di prescrizione risulta interrotto.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER convenuta, liquidate in euro 400, oltre accessori di legge se dovuti.
Reggio Calabria, 23.1.2026