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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/10/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito della presentazione delle note scritte per l'udienza cartolare del 23/09/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 578 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 posta in deliberazione all'udienza suddetta e vertente tra:
- (C.F. ), con l'Avv. Roberta Cocola (pec: Parte_1 C.F._1
Email_1
- attrice -
e
- (C.F. ) e , con l'Avv. Rosa Controparte_1 C.F._2 CP_2
Fini (pec: Email_2
- convenuti -
§§§
Oggetto: sfratto per morosità.
Conclusioni delle parti: come da note scritte congiunte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice su indicata ha intimato sfratto per morosità ai convenuti pure su indicati e ha convenuto in giudizio gli stessi, dinanzi al Tribunale di Foggia, per sentire convalidare il detto sfratto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di convalida del 09/01/2025, con provvedimento di rigetto e mutamento rito (n. cronol. 1958/2025 del 07/02/2025), il Giudice, letti gli atti e i documenti allegati dalle parti e rilevato che gli intimati si erano costituiti e opposti allo sfratto per morosità:
- non ha convalidato lo sfratto;
- e ritenuta la non sussistenza dei presupposti per emettere la richiesta ordinanza di rilascio;
1 - ha assegnato a parte intimante termine di 15 giorni per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria (conclusasi poi con esito negativo);
- visti gli artt. 667 e 426 c.p.c., ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza al 23/09/2025 per la discussione;
- assegnando termini alle parti per il deposito di memorie integrative e documenti.
§§§
In vista dell'udienza del 23/09/25, per cui è stata fissata la trattazione cartolare, le parti con note scritte congiunte hanno:
- dichiarato di avere “in corso di causa raggiunto un accordo non intendono proseguire nel giudizio poiché hanno transatto ogni questione economica e i conduttori hanno lasciato l'immobile libero e vuoto da persone e cose”;
- e quindi chiesto “che la causa venga estinta non avendo più interesse nel prosieguo per aver definito ogni questione”.
Le parti hanno in definitiva concordato sulla necessità di dichiarare la cessata materia del contendere nel presente giudizio per il venir meno di ogni interesse alla sua prosecuzione.
Tale pronuncia è infatti quella che consegue alla dichiarazione che le parti hanno definitivamente chiuso transattivamente ogni questione insorta tra le stesse in merito alla controversia in corso.
La cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, deve essere dichiarata con sentenza.
§§§
Quanto alle spese di lite, stante la richiesta congiunta delle parti, l'indicazione che le stesse hanno raggiunto un accordo su ogni questione economica insorta e, comunque, stante l'assenza di richiesta di pronuncia sulle stesse, in base alla regola della socombenza virtuale, si deve disporre la compensazione interale delle dette spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa tra le stesse le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Così deciso lì 19/10/25
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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