Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4859/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 07.11.2024 e vertente
TRA
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Rossi;
ATTORE
E
- (C.F. ), in persona AR P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Zaralli;
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare – cessata materia del contendere.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, si insiste per la condanna alle spese del AR
, oltre accessori di legge ed al rimborso del C.U. in favore di
[...] parte attrice”.
Per parte convenuta: “Si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis:
1
l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010;
2) In via preliminare e cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera del AR
del 03.08.2022 in quanto sostituita e revocata con la delibera del
13.12.2022;
3) Nel merito, dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la cessazione della materia del contendere con la condanna di parte attrice alle spese e compensidel presente giudizio, stante l'infondatezza anche nel merito dell'impugnazione;
4) In via subordinata, nel merito, dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite, in conseguenza dell'omesso preventivo esperimento da parte attrice di ogni tentativo per la risoluzione alternativa della controversia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, proprietaria di tre unità immobiliari site in Latina, Parte_1 [...]
, per complessivi 22,18 millesimi, impugnava la delibera del CP_1
03.08.2022 con la quale l'assemblea dei condomini (costituita da 14 condomini, per un totale di 596,32 millesimi) approvava, tra i vari ordini del giorno, quelli asseritamente concernenti l'autorizzazione dell'amministratore a firmare un contratto di incarico professionale per la progettazione e l'esecuzione degli interventi del superbonus 110% senza aver previamente eseguito uno studio di fattibilità ovvero un sopralluogo sugli immobili.
Si costituiva in giudizio il , in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, evidenziando il sopravvenuto difetto di interesse all'azione da parte dell'attrice attesa la revoca della delibera impugnata e la sostituzione della stessa con delibera del 13.12.2022, con la quale il Condominio rinunciava ai lavori di efficientamento energetico.
Precisava, comunque, anche ai fini della decisione in ordine alla soccombenza virtuale, che la delibera del 03.08.2022 non poteva dirsi
2 contrastare con le previsioni di cui all'art. 1120 c.c., giacché essa non aveva ad oggetto la progettazione e la redazione delle specifiche in termini di materiali, colori e metodi d'intervento relativi all'esecuzione delle opere bensì la sola valutazione della possibilità che, in base alle caratteristiche dell'edificio, lo stesso potesse ottenere, a seguito degli interventi programmati, il miglioramento di almeno due classi energetiche, al cui esito si sarebbe proceduto con verifica della fattibilità degli interventi e con la predisposizione di un computo metrico da sottoporre all'assemblea dei condomini.
Il Giudice istruttore, preso atto della intervenuta revoca della delibera impugnata e, quindi, della congiunta richiesta delle parti di declaratoria di cessata materia del contendere e di prosecuzione del processo ai fini della sola liquidazione delle spese sulla base della c.d. soccombenza virtuale, invitava le parti ad esperire la mediazione obbligatoria, e, verificata la procedibilità della domanda, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni e successivamente la tratteneva in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Deve darsi atto, preliminarmente, che la delibera impugnata (verbale assembleare del 03.08.2022) reca i seguenti punti all'ordine del giorno: “1)
Interventi Superbonus 110% - presentazione da parte del tecnico relativamente agli interventi di efficientamento energetico delle parti comuni dell'intero complesso ed autorizzazione dell'assemblea all'Amministratore a firmare il contratto di incarico Professionale ai Professionisti per affidare loro la progettazione per l'esecuzione degli interventi SUPERBONUS 110% di efficientamento energetico di cui alla relazione di fattibilità. 2)
Autorizzazione dell'assemblea all'Amministratore per quanto occorre a compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni per permettere ai Condomini, che hanno optato per la cessione del diritto di detrazione 110% a favore del general Contractor di finanziare tale cessione ai sensi di legge. 3)
Autorizzazione all'Amministratore a sottoscrivere il Contratto di Appalto con il General Contractor per la realizzazione delle intere opere SUPE BONUS
110%, sulle parti comuni. 4) Approvazione rendiconto anno 2021 e relativo
3 stato di riparto … 5) Conferma o nomina nuovo amministratore e relativo compenso. 8) Approvazione bilancio preventivo anno 2022 e relativo stato di riparto … 7) Presentazione preventivi ditte di pulizie … 8) Problematiche varie condominiali”.
Analizzando il contenuto di tale delibera, emerge l'insussistenza della annullabilità dedotta giacché essa conferiva all'amministrazione il potere di firma del contratto relativo all'affidamento della sola progettazione esecutiva degli interventi.
Risulta, infatti, evidente che il semplice incarico di progetto non possa ritenersi lesivo dei diritti individuali dei condomini e, anzi, sarebbe stato finalizzato proprio alla verifica pratica degli interventi. Solo ove, poi,
l'assemblea avesse approvato interventi idonei a comprimere le proprietà individuali sarebbe intervenuto il vizio dedotto.
Qualsiasi intervento materiale avrebbe, quindi, richiesto la preventiva sottoposizione e valutazione da parte dell'assemblea dei condomini, sempre all'esito, comunque, dell'acquisizione di un parere tecnico progettuale in ordine alla esecuzione degli interventi necessari per l'efficientamento programmato.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese meritano comunque di essere compensate considerando la complessità della situazione sottesa e, comunque, l'intervenuta revoca della delibera .
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, 4.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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