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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9770/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9770/2024 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FRANCESCA BARTOLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. FRANCESCA BARTOLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Paolo Abbritti.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG) in data 8/09/2002, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12/11/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 12/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 31/01/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio minorenne e al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n CAMPELLO SUL CLITUNNO in data 8/09/2002, con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12/11/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese. Perugia, 3/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9770/2024 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FRANCESCA BARTOLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. FRANCESCA BARTOLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Paolo Abbritti.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG) in data 8/09/2002, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12/11/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 12/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 31/01/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio minorenne e al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n CAMPELLO SUL CLITUNNO in data 8/09/2002, con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12/11/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese. Perugia, 3/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino