Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha emesso ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5068/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...], cod. Parte_1
fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._1
allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Bruno Benedetto Viaggio
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, CP_2 Parte_2 P.IVA_2
via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Maria Angela Iudica.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 25.05.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320249008697471, notificata il 05.04.2024, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: n.
59320160000483591, n. 59320160004569632, n. 59320170002737111, n. 59320180001788082 e n.
59320180007694390. Ha premesso che nessuno degli avvisi di addebito impugnati gli è mai stato notificato. Ha, quindi, eccepito: la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto;
la decadenza e prescrizione del diritto di procedere alla riscossione delle somme
accertare e dichiarare estinto per decadenza e prescrizione il diritto dell' e, CP_1
conseguentemente, dell' ad agire per la riscossione delle somme Controparte_3
relative all'intimazione di pagamento impugnata ed ai sottesi avvisi di addebito sopra indicati, dichiarandoli nulli per l'effetto.
Si è costituito l' il quale, ha eccepito: preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva per CP_1
fatti posteriori alla formazione del titolo;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 comma 5 del
D.Lgs. n. 46/1999, stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito;
il difetto di interesse ad agire. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto l'inammissibile dell'eccezione per il periodo anteriore alla notifica degli avvisi di addebito;
mentre per la prescrizione perfezionatasi successivamente alla loro notifica, ha dedotto che spetta ad dedurre in merito, rientrando CP_4 nell'attività di competenza di quest'ultima, la cura e l'inoltro degli atti interruttivi della prescrizione.
Ha, comunque evidenziato che, ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere presente la normativa emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19. Infine, ha contestato l'eccezione di decadenza. Ha concluso chiedendo: nel merito in via principale, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso;
Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio. In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti e in via ancora più subordinata, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
. In via gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte Controparte_5
dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito di competenza citati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal CP_1
Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Si è costituita che ha eccepito: l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3
per tardività della stessa;
il difetto di legittimazione, in quanto unico legittimato contraddire è solo l'Ente impositore. Ha, infine contestato l'eccezione di prescrizione. Ha concluso chiedendo: In via preliminare ritenere e dichiarare tardivo il ricorso depositato dal ricorrente per violazione degli artt.
24 e 29 comma D. Lgs. n. 46/1999, per i motivi esposti in narrativa;
In via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi Controparte_3
esposti in narrativa;
ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il ricorso, siccome inammissibile, improponibile e comunque infondato;
ritenere e dichiarare temeraria ex art. 96 c.p.c. l'azione proposta nei confronti dell' . Controparte_3
All'esito dell'udienza del 18.11.2024, provvedendo sull'eccezioni di parte ricorrente, è stata ammessa, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la documentazione prodotta dalle parti resistenti, costituitesi tardivamente, in quanto indispensabile ai fini della decisione della causa. Indi la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza 23.01.2025, delegando codesto giudice a trattare e decidere la causa.
Con provvedimento del dì 08.01.2025, comunicato alle parti, è stata disposta, la trattazione dell'udienza del 23.01.2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. CP_ Le parti costituite, ad eccezione dell' hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. In via preliminare, in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dagli Enti resistenti, si osserva che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22). Sussiste, inoltre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per vizi che attengono alla regolarità della procedura di riscossione (nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto).
Sempre preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall' . CP_1
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta a seguito di intimazione di pagamento notificata il
05.04.2024, ovvero nella imminenza del deposito del ricorso giudiziale. Nella specie pertanto, la domanda è ammissibile, non potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., ove si consideri che in data immediatamente anteriore alla instaurazione del giudizio l'agente della riscossione ha rinnovato la pretesa di pagamento, così che risulta evidente l'interesse dell'opponente ad agire per l'accertamento negativo dei crediti. Lo stesso ha, infatti, eccepito anche la prescrizione successiva dei crediti portati dagli avvisi di addebito, proponendo così una opposizione all'esecuzione.
2.1 Ciò posto il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli
17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (come nella fattispecie in esame), da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma);
La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18256/2020, ha precisato: ”Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nella fattispecie in esame la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente, adducendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito ha eccepito il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'azione proposta va, sotto tale profilo, qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L'opposizione è inammissibile stante la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati.
L' ha prodotto, i plichi contenenti gli avvisi di addebito in oggetto, dai quali Controparte_6
risulta la notifica dei suddetti atti al ricorrente, per compiuta giacenza, nelle seguenti date: il
22.04.2016, l'avviso di addebito n. 59320160000483591; il 06.01.2017, l'avviso di addebito n.
59320160004569632; il 06.10.2017, l'avviso di addebito n. 59320170002737111; il 07.07. 2018,
l'avviso di addebito n. 59320180001788082 e il 22.12.2018 l'avviso di addebito n.
59320180007694390
Sul fronte di ciascuna busta contenente il rispettivo avviso di addebito è dato leggere: per l'avviso di addebito n. 59320160000483591 “avvisato il 12.04.2016, compiuta giacenza 30 giorni al mittente”; per l'avviso di addebito n. 59320160004569632 “avvisato il 27.12.2016, compiuta giacenza 30 giorni al mittente”; per l'avviso di addebito n. 59320170002737111 “avvisato il 27.09.2017, compiuta giacenza 30 giorni al mittente”; per l'avviso di addebito n. 59320180001788082 “avvisato il
27.06.2018, compiuta giacenza 30 giorni al mittente”; per l'avviso di addebito n.
59320180007694390 “avvisato il 12.12.2018, compiuta giacenza 30 giorni al mittente”.
Si precisa, che nell'ipotesi, come quella in esame, di notifica con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”, la stessa si perfeziona decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza (Cass. N.2047/2016, n.5347/2018 e n. 10131/2020;
Corte d'Appello di Catania sentenza n. 182/2021 pubbl. il 15/03/2021).
Va rilevato che, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, il rilascio dell'avviso di giacenza risulta attestato sulla busta dell'ufficiale postale.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui
è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011, Cass. 14327/2009, Cass. 4275/2018).
Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (Cass. 27/05/2011 n. 11708) , si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001.
Questa modalità semplificata di notificazione esclude l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss. c.c. sia della L. n. 890/1982 dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato DM 9 aprile
2001. Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto per il recapito delle raccomandate in questione trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (regolamento del servizio di recapito: D.M.
1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016). Nella specie, come detto il rilascio dell'avviso di giacenza risulta documentato dall'ufficiale postale.
Per quanto sopra la notifica dei predetti avvisi di addebito deve ritenersi validamente eseguita.
Ciò posto avuto riguardo alle sopra citate date di notifica degli avvisi di addebito l'opposizione deve ritenersi inammissibile, restando, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, compresa l'eccezione di prescrizione.
Parte ricorrente ha altresì eccepito la decadenza e la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto. L'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutiva
La stessa è inammissibili in quanto tardiva, oltre che infondata, in quanto proposta decorso il termine decadenziale di 20 giorni, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva e cioè perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Parte ricorrente, come detto, ha, anche, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Egli ha, infatti, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica degli avvisi di addebito, quali la prescrizione del credito, perfezionatasi successivamente alla loro notifica. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento e nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Detti fatti estintivi nella specie non ricorrono.
ha prodotto, quali validi atti interruttivi della prescrizione, Controparte_3
l'intimazione di pagamento n.29320229002528474000, notificata il 15.08.2022 ed afferente agli avvisi di addebito n. 59320160000483591, n. 59320160004569632, n. 59320170002737111; nonchè, per gli avvisi di addebito n. 59320180001788082 e n. 59320180007694390, l'intimazione di pagamento n. 29320239002767530000, notificata in data 26.02.2024.
Le predette intimazioni di pagamento n. 29320229002528474000 e n. 29320239002767530000 sono state regolarmente notificate ex art. 140 c.p.c. risultando osservate tutte le formalità richieste per la validità della notifica.
Avuto riguardo alle date di notifica degli avvisi di addebito, così come sopra indicate, si osserva che il termine naturale di scadenza della prescrizione è: il 22.04.2021 per l'avviso di addebito n.
59320160000483591; il 06.01.2022 per l'avviso di addebito n. 59320160004569632; il 06.10.2022 per l'avviso di addebito n. 59320170002737111; il 07.07.203 per l'avviso di addebito n.
59320180001788082 e il 22.12.2023 per l'avviso di addebito n. 59320180007694390. Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo
Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l.
27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale si deve ritenere che alla data di notifica delle sopracitate intimazioni di pagamento n. 29320229002528474000 (15.08.2022) e n.
29320239002767530000 (26.02.2024) i crediti portati dai sopracitati atti non erano prescritti. Da dette date è quindi cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (05.04.2024) non si era ancora perfezionato. Ne consegue che nessuna prescrizione risulta maturata.
Per quanto sopra il ricorso non può essere accolto.
3.Considerata la situazione reddituale del ricorrente e che lo stesso e stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 23 gennaio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi