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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7229/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7229/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, C.F._1
alla via Farina n.44, presso lo studio dell'avv. Corrado Podda, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro corrente in Milano, alla via San Prospero n. 4, codice fiscale e Controparte_1
partita IVA , e per essa la procuratrice codice P.IVA_1 Controparte_2
fiscale , a tanto legittimata dalla prima mandataria P.IVA_2 [...]
in persona del direttore generale dr. elettivamente Controparte_3 CP_4
domiciliata in San Donato Milanese, alla Via Dell'Unione Europea n. 6A/6B, presso lo studio dell'avv. Mario Mancusi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data 23.05.2023
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore opponente:
pagina 1 di 9 “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, accogliere l'interposta opposizione per i motivi esposti in corso di causa e per l'effetto: 1) In via principale preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'opposta per cui è causa, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocando anche la concessione della provvisoria esecuzione accordata, per
l'effetto accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'opponente; 2) sempre in via principale preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta ad agire nei confronti di per le Parte_1
somme per cui è causa conseguenti alla cessione del credito, ovvero dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente circa l'avversa domanda di pagamento, conseguente alla cessione del credito, per essere inopponibile all'opponente , revocando il decreto ingiuntivo opposto, quindi, anche la Parte_1
concessione della provvisoria esecuzione accordata;
3) In via subordinata sempre preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare ex art. 644 c.p.c. l'intervenuta perenzione ed inefficacia del decreto ingiuntivo n.2064/18 del 22.11.2018, per l'effetto revocando il predetto decreto ingiuntivo, ovvero dichiarandone l'inefficace, anche circa la concessione della provvisoria esecuzione accordata;
4) Nel merito, in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, anche circa la concessione della provvisoria esecuzione accordata, mandando assolto
l'opponente da tutte le avverse domande e pretese, stabilendo che nessuna somma è dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, ovvero accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole del contratto stipulato tra le parti in causa - vessatorietà delle clausole 15, 16, 19 delle condizioni generali del contratto per cui è causa
(mancato o ritardato pagamento delle rate e decadenza dal beneficio del termine, cessione del contratto, nonché la clausola del calcolo degli interessi di mora applicati) -
, mandando assolto l'opponente dalle avverse domande, revocando il decreto ingiuntivo opposto, anche in virtù della sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, ovvero ancora nel merito e salvo gravame, anche in virtù della sentenza
pagina 2 di 9 n.9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, accertata e dichiarata la vessatorietà delle clausole del contratto stipulato tra le parti - vessatorietà delle clausole 15, 16, 19 delle condizioni generali del contratto (mancato o ritardato pagamento delle rate e decadenza dal beneficio del termine, cessione del contratto, nonché la clausola del calcolo degli interessi di mora applicati) -, disapplicando in ogni caso i tassi di interesse per essere sopra la soglia anti usura, condannando l'opponente al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta;
5) Sempre nel merito: condannare dell'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dell'opponente d'una somma di denaro da stabilirsi in via presuntiva ed anche secondo equità, a titolo di risarcimento/indennizzo del danno, per aver l'opposta agito in giudizio temerariamente con mala fede o colpa grave;
6) In punto di spese di lite: Con vittoria di spese e compensi professionali a carico dell'opposta secondo i parametri di
Legge.”
Nell'interesse della convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione, così provvedere:
- nel merito per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
2064/2018;
- in via subordinata nel merito si chiede accertarsi in questa sede la legittimità della pretesa creditoria vantata da condannando il sig. , Controparte_1 Parte_1
cod. fisc. , al pagamento della somma di € 24.678,08, oltre C.F._1
interessi convenzionali, da calcolarsi entro i limiti stabiliti dalle tabelle di riferimento previste dalla L. n. 108/96, dal 9.9.2019 fino al saldo effettivo, oltre al liquidando compenso del presente procedimento, IVA e C.P.A. e spese anche successive occorrende, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- sempre nel merito alla luce delle evidenze in atti e per tutto quanto suesposto, rigettare la richiesta di risarcimento danni;
pagina 3 di 9 - in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del
D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%,
I.V.A. al 22% e spese successive occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 22.11.2018 la (codice fiscale e partita iva Parte_2
), ha ottenuto pronuncia di ingiunzione nei confronti del sig. P.IVA_3 Parte_1
per il pagamento della somma di Euro 11.670,90, quale importo relativo a rate scadute e insolute inerenti il contratto di finanziamento n. 305035, maggiorata degli interessi di mora calcolati al tasso convenzionale sulla sola sorte capitale dalle singole scadenze al saldo, oltre alle spese del procedimento liquidate in complessivi Euro 751,00, di cui
Euro 540,00 (oltre accessori di legge) per compensi di avvocato.
Con provvedimento in data 29.03.2018, il giudice del procedimento monitorio ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale formulata dalla ricorrente - per mancata inclusione nella somma ingiunta degli interessi di mora pur richiesti nel ricorso
-, con rimessione della stessa in termini per la notifica.
La notifica si è perfezionata in data 16.07.2018, con consegna del plico al destinatario, all'esito di un primo tentativo non andato a buon fine (doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta).
2.1 Avverso il suddetto decreto ha proposto tempestiva opposizione il sig. Pt_1
eccependo:
- preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito portato nel ricorso e oggetto di ingiunzione, siccome alcun atto interruttivo anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo in data 16.07.2019 era stato notificato al debitore a decorrere dal 27.01.2009, data dell'ultima rata del finanziamento;
- preliminarmente e in subordine, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
pagina 4 di 9 - nel merito, la non debenza delle somme ingiunte, per mancata precisa individuazione delle rate non corrisposte, del tempo di avvenuta decadenza del beneficio del termine, e della modalità di calcolo degli interessi applicati.
Parte attrice ha quindi domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della convenuta al risarcimento ex art. 96 c.p.c., per aver agito temerariamente con mala fede o colpa grave.
2.2 Si è costituita in giudizio la (di seguito anche solo “ ”), Controparte_1 CP_5
così come in epigrafe rappresentata, allegando di essere divenuta titolare del rapporto dedotto in giudizio e del credito portato nel decreto ingiuntivo, in virtù di atto di cessione di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici del 5 dicembre 2018 (docc. nn. da 1 a 3 allegati alla comparsa di costituzione).
La convenuta ha integralmente contestato la fondatezza dell'opposizione, domandando il rigetto integrale delle domande dell'attore e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A tal fine, ha anzitutto sostenuto la legittimità della pretesa creditoria, per mancata contestazione da parte del debitore della sottoscrizione del contratto, dell'avvenuta erogazione del finanziamento e dell'inadempienza rispetto al pagamento delle rate.
Quanto alla eccezione preliminare relativa alla tardività della notifica del titolo, ha invece rilevato come la stessa si fosse regolarmente perfezionata all'esito di due tentativi di notifica, di cui il primo eseguito “in data 17.5.2019, dunque entro il termine di legge
(decorrente dalla data in cui “il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 22.11.2018, veniva confermato dal Tribunale con provvedimento del 29.3.2019”), presso l'ultimo indirizzo conosciuto del debitore”, e il secondo “effettuate le opportune ricerche” presso la nuova residenza del sig. Pt_1
La convenuta ha poi domandato al Tribunale, per l'ipotesi di declaratoria di inefficacia del titolo, di valutare, nel merito, la fondatezza del credito in esso riconosciuto.
In particolare, in punto di determinazione del credito, la ha eccepito di aver CP_1
prodotto, già nel procedimento monitorio, tutta la documentazione necessaria e idonea a provare la certezza, liquidità e esigibilità del credito;
ha inoltre rilevato come alcuna pagina 5 di 9 decadenza dal beneficio del termine fosse occorsa nel rapporto, ha sostenuto la legittimità del TAEG applicato e contrattualmente previsto, oltreché la correttezza del calcolo degli interessi di mora, a fronte delle censure pretestuose e infondate, oltreché generiche, di parte opponente.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione del credito, la ha lamentato CP_1
l'infondatezza della stessa, eccependo come, dall'ultima rata prevista dal piano di ammortamento in scadenza al 27.1.2009 da cui sarebbe decorso il termine prescrizionale, fossero intervenuti atti interruttivi, quale la diffida di pagamento notificata al sig. in data 16.6.2017 per compiuta giacenza (docc. nn.
5-6 allegati Pt_1
alla comparsa di costituzione).
2.3 All'udienza in data 28.02.2020, in sede di prima comparizione delle parti, parte attrice ha eccepito l'inopponibilità della cessione del credito nei suoi confronti da parte della , con conseguente difetto di legittimazione attiva della stessa e difetto di CP_1
legittimazione passiva del , atteso che “non vi è prova che le precedenti Parte_1
cessioni del credito si siano correttamente perfezionate” (vd. pagg.
2-3 prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. attore).
2.4 Con ordinanza in data 30.10.2020, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
2.5 In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice, richiamata la sentenza n.
9479/2023 della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha poi eccepito la vessatorietà delle clausole 15, 16, 19 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa.
3. La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (e della rimessione del fascicolo per la decisione, avvenuta in data 11.2.2025) sulle conclusioni in epigrafe riportate.
4. L'opposizione è fondata.
In particolare, risulta fondata – ed assorbente – l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto di credito portato nel decreto ingiuntivo.
pagina 6 di 9 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione, deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (si veda, ex multis, 2301/2004, Cass. 19291/2010, Cass.
17798/2011, nonché di recente Cass. 4232/2023).
Il contratto posto a fondamento della domanda monitoria, sottoscritto dal sig.
[...]
con la aveva ad oggetto il finanziamento della somma di Pt_1 Parte_2
Euro 10.000,00, da restituirsi in n. 48 rate mensili a decorrere dal 27.2.2005 e fino al
27.1.2009 (cfr. docc. nn.
2-2.a-2.b prodotti con il ricorso monitorio, riprodotti sub doc.
n. 10 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta).
Dunque, il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto di credito vantato dalla originaria concedente è pacificamente identificabile nel
27.01.2009, data di scadenza dell'ultima rata del mutuo.
Prendendo in considerazione la missiva prodotta dalla – in disparte la CP_1
valutazione circa l'eccezione di parte attrice relativa alla prova dell'effettività della spedizione e del raccordo tra il contenuto della nota (datata 08.06.2017) e la “relativa” cartolina, prodotte separatamente (cfr. docc. nn.
5-6 richiamati, in fascicolo convenuta) – la stessa risulta notificata al sig. per compiuta giacenza al 19.07.2017 (preceduta Pt_1
da avviso del 16.06.2017), presso l'indirizzo in San Sperate alla Via Sardegna n. 79.
Invero, parte attrice, già in sede di costituzione in giudizio, ha prodotto il certificato storico di residenza rilasciato dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di San Sperate, dal quale risulta che il sig. fosse residente nel Comune di San Sperate alla Via Pt_1
Dionigi Burranca n. 2 a far data dal 15.05.2017.
Pertanto, la notifica della diffida prodotta dalla non può ritenersi idonea ad CP_1
interrompere il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., siccome eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica del ricevente, né è stata fornita prova che lo stesso ne abbia avuto comunque conoscenza.
pagina 7 di 9 Anche la notifica del decreto ingiuntivo opposto, atto potenzialmente idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, essendosi perfezionata in data
16.07.2019, previa spedizione del plico presso la residenza effettiva del sig. in Pt_1
data 08.07.2019 (doc. n. 4 opposta), è ininfluente ai fini dell'interruzione del termine, essendo lo stesso già ampiamente decorso (in specie alla data del 27.01.2019).
8. Il rilievo assorbente delle esposte considerazioni, in disparte dunque la valutazione dell'ulteriore eccezione preliminare afferente la tardività della notifica del decreto ingiuntivo e nel merito delle domande di parte opponente, conduce all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
***
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento del procedimento (da Euro
5.201,00 a Euro 26.000,00), tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e della reiterazione delle difese in fase decisionale (che giustifica l'applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
La convenuta deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che vengono liquidate in Euro 3.387,00 oltre spese generali ed Parte_1
accessori.
9. Quanto alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c., non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni, ulteriori rispetto al pagamento delle spese di lite;
ciò in quanto parte attrice non ha dimostrato che la parte soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né il danno patito in relazione a tale condotta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 condanna la lla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
, che liquida in Euro 3.387,00, oltre spese generali ed accessori. Pt_1
Cagliari, 27/05/2025
Il Giudice
Bruno Malagoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7229/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, C.F._1
alla via Farina n.44, presso lo studio dell'avv. Corrado Podda, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro corrente in Milano, alla via San Prospero n. 4, codice fiscale e Controparte_1
partita IVA , e per essa la procuratrice codice P.IVA_1 Controparte_2
fiscale , a tanto legittimata dalla prima mandataria P.IVA_2 [...]
in persona del direttore generale dr. elettivamente Controparte_3 CP_4
domiciliata in San Donato Milanese, alla Via Dell'Unione Europea n. 6A/6B, presso lo studio dell'avv. Mario Mancusi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data 23.05.2023
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore opponente:
pagina 1 di 9 “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, accogliere l'interposta opposizione per i motivi esposti in corso di causa e per l'effetto: 1) In via principale preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'opposta per cui è causa, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocando anche la concessione della provvisoria esecuzione accordata, per
l'effetto accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'opponente; 2) sempre in via principale preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta ad agire nei confronti di per le Parte_1
somme per cui è causa conseguenti alla cessione del credito, ovvero dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente circa l'avversa domanda di pagamento, conseguente alla cessione del credito, per essere inopponibile all'opponente , revocando il decreto ingiuntivo opposto, quindi, anche la Parte_1
concessione della provvisoria esecuzione accordata;
3) In via subordinata sempre preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare ex art. 644 c.p.c. l'intervenuta perenzione ed inefficacia del decreto ingiuntivo n.2064/18 del 22.11.2018, per l'effetto revocando il predetto decreto ingiuntivo, ovvero dichiarandone l'inefficace, anche circa la concessione della provvisoria esecuzione accordata;
4) Nel merito, in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, anche circa la concessione della provvisoria esecuzione accordata, mandando assolto
l'opponente da tutte le avverse domande e pretese, stabilendo che nessuna somma è dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, ovvero accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole del contratto stipulato tra le parti in causa - vessatorietà delle clausole 15, 16, 19 delle condizioni generali del contratto per cui è causa
(mancato o ritardato pagamento delle rate e decadenza dal beneficio del termine, cessione del contratto, nonché la clausola del calcolo degli interessi di mora applicati) -
, mandando assolto l'opponente dalle avverse domande, revocando il decreto ingiuntivo opposto, anche in virtù della sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, ovvero ancora nel merito e salvo gravame, anche in virtù della sentenza
pagina 2 di 9 n.9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, accertata e dichiarata la vessatorietà delle clausole del contratto stipulato tra le parti - vessatorietà delle clausole 15, 16, 19 delle condizioni generali del contratto (mancato o ritardato pagamento delle rate e decadenza dal beneficio del termine, cessione del contratto, nonché la clausola del calcolo degli interessi di mora applicati) -, disapplicando in ogni caso i tassi di interesse per essere sopra la soglia anti usura, condannando l'opponente al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta;
5) Sempre nel merito: condannare dell'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dell'opponente d'una somma di denaro da stabilirsi in via presuntiva ed anche secondo equità, a titolo di risarcimento/indennizzo del danno, per aver l'opposta agito in giudizio temerariamente con mala fede o colpa grave;
6) In punto di spese di lite: Con vittoria di spese e compensi professionali a carico dell'opposta secondo i parametri di
Legge.”
Nell'interesse della convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione, così provvedere:
- nel merito per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
2064/2018;
- in via subordinata nel merito si chiede accertarsi in questa sede la legittimità della pretesa creditoria vantata da condannando il sig. , Controparte_1 Parte_1
cod. fisc. , al pagamento della somma di € 24.678,08, oltre C.F._1
interessi convenzionali, da calcolarsi entro i limiti stabiliti dalle tabelle di riferimento previste dalla L. n. 108/96, dal 9.9.2019 fino al saldo effettivo, oltre al liquidando compenso del presente procedimento, IVA e C.P.A. e spese anche successive occorrende, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- sempre nel merito alla luce delle evidenze in atti e per tutto quanto suesposto, rigettare la richiesta di risarcimento danni;
pagina 3 di 9 - in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del
D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%,
I.V.A. al 22% e spese successive occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 22.11.2018 la (codice fiscale e partita iva Parte_2
), ha ottenuto pronuncia di ingiunzione nei confronti del sig. P.IVA_3 Parte_1
per il pagamento della somma di Euro 11.670,90, quale importo relativo a rate scadute e insolute inerenti il contratto di finanziamento n. 305035, maggiorata degli interessi di mora calcolati al tasso convenzionale sulla sola sorte capitale dalle singole scadenze al saldo, oltre alle spese del procedimento liquidate in complessivi Euro 751,00, di cui
Euro 540,00 (oltre accessori di legge) per compensi di avvocato.
Con provvedimento in data 29.03.2018, il giudice del procedimento monitorio ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale formulata dalla ricorrente - per mancata inclusione nella somma ingiunta degli interessi di mora pur richiesti nel ricorso
-, con rimessione della stessa in termini per la notifica.
La notifica si è perfezionata in data 16.07.2018, con consegna del plico al destinatario, all'esito di un primo tentativo non andato a buon fine (doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta).
2.1 Avverso il suddetto decreto ha proposto tempestiva opposizione il sig. Pt_1
eccependo:
- preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito portato nel ricorso e oggetto di ingiunzione, siccome alcun atto interruttivo anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo in data 16.07.2019 era stato notificato al debitore a decorrere dal 27.01.2009, data dell'ultima rata del finanziamento;
- preliminarmente e in subordine, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
pagina 4 di 9 - nel merito, la non debenza delle somme ingiunte, per mancata precisa individuazione delle rate non corrisposte, del tempo di avvenuta decadenza del beneficio del termine, e della modalità di calcolo degli interessi applicati.
Parte attrice ha quindi domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della convenuta al risarcimento ex art. 96 c.p.c., per aver agito temerariamente con mala fede o colpa grave.
2.2 Si è costituita in giudizio la (di seguito anche solo “ ”), Controparte_1 CP_5
così come in epigrafe rappresentata, allegando di essere divenuta titolare del rapporto dedotto in giudizio e del credito portato nel decreto ingiuntivo, in virtù di atto di cessione di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici del 5 dicembre 2018 (docc. nn. da 1 a 3 allegati alla comparsa di costituzione).
La convenuta ha integralmente contestato la fondatezza dell'opposizione, domandando il rigetto integrale delle domande dell'attore e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A tal fine, ha anzitutto sostenuto la legittimità della pretesa creditoria, per mancata contestazione da parte del debitore della sottoscrizione del contratto, dell'avvenuta erogazione del finanziamento e dell'inadempienza rispetto al pagamento delle rate.
Quanto alla eccezione preliminare relativa alla tardività della notifica del titolo, ha invece rilevato come la stessa si fosse regolarmente perfezionata all'esito di due tentativi di notifica, di cui il primo eseguito “in data 17.5.2019, dunque entro il termine di legge
(decorrente dalla data in cui “il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 22.11.2018, veniva confermato dal Tribunale con provvedimento del 29.3.2019”), presso l'ultimo indirizzo conosciuto del debitore”, e il secondo “effettuate le opportune ricerche” presso la nuova residenza del sig. Pt_1
La convenuta ha poi domandato al Tribunale, per l'ipotesi di declaratoria di inefficacia del titolo, di valutare, nel merito, la fondatezza del credito in esso riconosciuto.
In particolare, in punto di determinazione del credito, la ha eccepito di aver CP_1
prodotto, già nel procedimento monitorio, tutta la documentazione necessaria e idonea a provare la certezza, liquidità e esigibilità del credito;
ha inoltre rilevato come alcuna pagina 5 di 9 decadenza dal beneficio del termine fosse occorsa nel rapporto, ha sostenuto la legittimità del TAEG applicato e contrattualmente previsto, oltreché la correttezza del calcolo degli interessi di mora, a fronte delle censure pretestuose e infondate, oltreché generiche, di parte opponente.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione del credito, la ha lamentato CP_1
l'infondatezza della stessa, eccependo come, dall'ultima rata prevista dal piano di ammortamento in scadenza al 27.1.2009 da cui sarebbe decorso il termine prescrizionale, fossero intervenuti atti interruttivi, quale la diffida di pagamento notificata al sig. in data 16.6.2017 per compiuta giacenza (docc. nn.
5-6 allegati Pt_1
alla comparsa di costituzione).
2.3 All'udienza in data 28.02.2020, in sede di prima comparizione delle parti, parte attrice ha eccepito l'inopponibilità della cessione del credito nei suoi confronti da parte della , con conseguente difetto di legittimazione attiva della stessa e difetto di CP_1
legittimazione passiva del , atteso che “non vi è prova che le precedenti Parte_1
cessioni del credito si siano correttamente perfezionate” (vd. pagg.
2-3 prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. attore).
2.4 Con ordinanza in data 30.10.2020, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
2.5 In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice, richiamata la sentenza n.
9479/2023 della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha poi eccepito la vessatorietà delle clausole 15, 16, 19 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa.
3. La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (e della rimessione del fascicolo per la decisione, avvenuta in data 11.2.2025) sulle conclusioni in epigrafe riportate.
4. L'opposizione è fondata.
In particolare, risulta fondata – ed assorbente – l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto di credito portato nel decreto ingiuntivo.
pagina 6 di 9 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione, deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (si veda, ex multis, 2301/2004, Cass. 19291/2010, Cass.
17798/2011, nonché di recente Cass. 4232/2023).
Il contratto posto a fondamento della domanda monitoria, sottoscritto dal sig.
[...]
con la aveva ad oggetto il finanziamento della somma di Pt_1 Parte_2
Euro 10.000,00, da restituirsi in n. 48 rate mensili a decorrere dal 27.2.2005 e fino al
27.1.2009 (cfr. docc. nn.
2-2.a-2.b prodotti con il ricorso monitorio, riprodotti sub doc.
n. 10 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta).
Dunque, il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto di credito vantato dalla originaria concedente è pacificamente identificabile nel
27.01.2009, data di scadenza dell'ultima rata del mutuo.
Prendendo in considerazione la missiva prodotta dalla – in disparte la CP_1
valutazione circa l'eccezione di parte attrice relativa alla prova dell'effettività della spedizione e del raccordo tra il contenuto della nota (datata 08.06.2017) e la “relativa” cartolina, prodotte separatamente (cfr. docc. nn.
5-6 richiamati, in fascicolo convenuta) – la stessa risulta notificata al sig. per compiuta giacenza al 19.07.2017 (preceduta Pt_1
da avviso del 16.06.2017), presso l'indirizzo in San Sperate alla Via Sardegna n. 79.
Invero, parte attrice, già in sede di costituzione in giudizio, ha prodotto il certificato storico di residenza rilasciato dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di San Sperate, dal quale risulta che il sig. fosse residente nel Comune di San Sperate alla Via Pt_1
Dionigi Burranca n. 2 a far data dal 15.05.2017.
Pertanto, la notifica della diffida prodotta dalla non può ritenersi idonea ad CP_1
interrompere il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., siccome eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica del ricevente, né è stata fornita prova che lo stesso ne abbia avuto comunque conoscenza.
pagina 7 di 9 Anche la notifica del decreto ingiuntivo opposto, atto potenzialmente idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, essendosi perfezionata in data
16.07.2019, previa spedizione del plico presso la residenza effettiva del sig. in Pt_1
data 08.07.2019 (doc. n. 4 opposta), è ininfluente ai fini dell'interruzione del termine, essendo lo stesso già ampiamente decorso (in specie alla data del 27.01.2019).
8. Il rilievo assorbente delle esposte considerazioni, in disparte dunque la valutazione dell'ulteriore eccezione preliminare afferente la tardività della notifica del decreto ingiuntivo e nel merito delle domande di parte opponente, conduce all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
***
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento del procedimento (da Euro
5.201,00 a Euro 26.000,00), tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e della reiterazione delle difese in fase decisionale (che giustifica l'applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
La convenuta deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che vengono liquidate in Euro 3.387,00 oltre spese generali ed Parte_1
accessori.
9. Quanto alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c., non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni, ulteriori rispetto al pagamento delle spese di lite;
ciò in quanto parte attrice non ha dimostrato che la parte soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né il danno patito in relazione a tale condotta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 condanna la lla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
, che liquida in Euro 3.387,00, oltre spese generali ed accessori. Pt_1
Cagliari, 27/05/2025
Il Giudice
Bruno Malagoli
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