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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/12/2024, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11253/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
All'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
con l'avv. BORDONI GABRIELE Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
BOLOGNA, Controparte_2
RESISTENTE/I
Motivi della decisione
1.
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore di Bologna in data 17 giugno 2024 di diniego di rilascio ai sensi dell'art. 19, secondo comma lettera c) D. L.vo 25 luglio
1998, n. 286 di permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniuge della cittadina italiana motivato in ragione della sua pericolosità sociale, Parte_2 desumibile da diverse condanne per violazione Legge sugli stupefacenti, e dal sospetto di frode alla legge, desumibile dall'avere contratto il matrimonio subito dopo il diniego di permesso di soggiorno, con persona anch'essa gravata da precedenti penali e con una notevole differenza di età.
Con decreto inaudita altera parte non veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e veniva fissata la prima udienza.
La resistente si costituiva, contestando le allegazioni di controparte e chiedendo la reiezione del ricorso.
Disposto un rinvio al fine di acquisire ulteriore documentazione, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
2.
Pagina 1 Come detto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del
Questore di Bologna di diniego di rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniuge di cittadina italiana.
Dal provvedimento impugnato si apprende che il medesimo, responsabile durante il suo soggiorno in Italia di diversi delitti di spaccio di cocaina, ha contratto matrimonio nel novembre 2023 con una cittadina italiana a sua volta gravata da precedenti penali e di circa 25 anni più grande di lui (nato nel 1988, il ricorrente ha oggi 36 anni, mentre la moglie, nata nel 1962, ha 62 anni). Anche senza ulteriore approfondimento in ordine all'eventuale carattere simulato del matrimonio, che la resistente CP_1 sostanzialmente assume essere stato contratto in frode alla legge al solo fine di regolarizzare il soggiorno del ricorrente (avendo perso il permesso di soggiorno, in seguito ad una detenzione), nella specie ha carattere assorbente il rilievo della carenza di prova della convivenza, presupposto necessario ai sensi dell'art. 19 secondo comma, lettera c), D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286.
Manca invero nella specie la prova dell'effettiva convivenza con la coniuge, atteso che sul punto la difesa si è limitata a depositare un documento denominato “patto di inclusione”, privo di specifica rilevanza probatoria, e due dichiarazioni scritte, la prima de relato ex parte actoris, dunque priva anch'essa di rilevanza probatoria, e la seconda della moglie, evidentemente non avente neppure essa valore di prova non essendo ammessa nel nostro ordinamento processuale la testimonianza scritta. Avendo il giudice richiesto espressamente il deposito di ulteriore documentazione diretta a verificare se vi fosse una effettiva convivenza fra i due coniugi (attesi i dubbi esposti dalla resistente nel provvedimento impugnato in ordine alla genuinità del vincolo coniugale), in particolare documentazione dell'assegnazione Acer casa e comunicazione ad Acer della relazione di convivenza, la difesa ha mancato qualsiasi produzione, limitandosi ad affermare che vi sarebbe già stata, a suo avviso, sufficiente prova in atti.
In ogni caso, si deve osservare come pure a non considerare la carenza di prova della relazione di convivenza, che come detto è presupposto del permesso di soggiorno richiesto (e i dubbi in ordine al carattere simulato e fraudolento del matrimonio), nella specie emergono elementi indiscutibili della rilevante pericolosità sociale del ricorrente, la quale preclude in ogni caso la concessione del permesso di soggiorno.
Tale pericolosità, concreta e attuale, è invero desumibile dai diversi delitti di spaccio, di cui al certificato del casellario giudiziale che, insieme alla mancanza di uno stabile lavoro e di un reddito sin dal 2016 e alla mancanza di un qualsiasi programma terapeutico riabilitativo volto ad affrontare le problematiche sottese alla condotta antigiuridica, conducono ad un giudizio prognostico sfavorevole.
Al di là della gravità dei delitti o della entità della pena inflitta, sotto il profilo della perdurante proclività a delinquere la parte resistente ha riportato i passaggi, incontestati dalla difesa del ricorrente, della sentenza Tribunale di Bologna di condanna per violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 ove è segnalata «la dedizione prolungata al commercio di cocaina, sintomatica di possibilità di continuo rifornimento
e quindi di un valido inserimento nei circuiti del traffico di cocaina e per i precedenti specifici». Anche alla lettura della sentenza della Corte d'appello di Bologna si rileva come la stessa, valutando i profili sanzionatori abbia messo in rilievo «spregiudicatezza dell'agire, dato che il prevenuto era solito frequentare con scopi illeciti alcuni locali
Pagina 2 pubblici dove avvenivano le cessioni ovvero, in alternativa, facendosi contattare per telefono e concordando luoghi ad hoc per l'incontro con i clienti, secondo un'operatività rilevatrice della professionalità del prevenuto».
Tali giudizi non risultano superati dalle prove versate dalla parte ricorrente in atti ma, anzi, risultano confermati dalla constatazione che, come si evince dall'estratto conto previdenziale in atti, il ricorrente sin dal 2016 non ha uno stabile lavoro e un reddito regolare da attività lecite. Parimenti milita nel senso di un giudizio prognostico sfavorevole che il ricorrente non abbia iniziato alcun programma terapeutico riabilitativo in relazione alla condizione di tossicodipendenza, essendosi limitato ad allegare, nonostante gli anni trascorsi senza attività lavorativa regolare e con diverse condanne per spaccio di cocaina, la volontà di perfezionarlo per il futuro. Né assume rilievo ai fini del permesso di soggiorno richiesto, che la moglie sia al momento, purtroppo, affetta da grave patologia.
Nella specie, dunque, non soltanto non è provata la convivenza ed emergono più elementi che confermano che trattasi verosimilmente di matrimonio perfezionato per ragioni di comodo ed evidentemente fittizio, ma emerge altresì la piena prova di una perdurante pericolosità sociale, atteso che la persona, priva di ulteriori mezzi di sussistenza, appare da lungo tempo costantemente dedita alla commissione di reati.
3.
La domanda pertanto non è fondata.
4.
La condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della domanda (indeterminabile fascia bassa), della trattazione e dei parametri vigenti, ridotti ai minimi attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 30, D.Lvo. 286/1998, in accoglimento del ricorso,
RIGETTA la domanda;
CONDANNA la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore della parte resistente in € 3.340,00, € 00,00 per spese, oltre 15 % per spese generali, Iva e CPA.
Si comunichi.
Bologna, 5 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
All'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
con l'avv. BORDONI GABRIELE Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
BOLOGNA, Controparte_2
RESISTENTE/I
Motivi della decisione
1.
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore di Bologna in data 17 giugno 2024 di diniego di rilascio ai sensi dell'art. 19, secondo comma lettera c) D. L.vo 25 luglio
1998, n. 286 di permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniuge della cittadina italiana motivato in ragione della sua pericolosità sociale, Parte_2 desumibile da diverse condanne per violazione Legge sugli stupefacenti, e dal sospetto di frode alla legge, desumibile dall'avere contratto il matrimonio subito dopo il diniego di permesso di soggiorno, con persona anch'essa gravata da precedenti penali e con una notevole differenza di età.
Con decreto inaudita altera parte non veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e veniva fissata la prima udienza.
La resistente si costituiva, contestando le allegazioni di controparte e chiedendo la reiezione del ricorso.
Disposto un rinvio al fine di acquisire ulteriore documentazione, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
2.
Pagina 1 Come detto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del
Questore di Bologna di diniego di rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniuge di cittadina italiana.
Dal provvedimento impugnato si apprende che il medesimo, responsabile durante il suo soggiorno in Italia di diversi delitti di spaccio di cocaina, ha contratto matrimonio nel novembre 2023 con una cittadina italiana a sua volta gravata da precedenti penali e di circa 25 anni più grande di lui (nato nel 1988, il ricorrente ha oggi 36 anni, mentre la moglie, nata nel 1962, ha 62 anni). Anche senza ulteriore approfondimento in ordine all'eventuale carattere simulato del matrimonio, che la resistente CP_1 sostanzialmente assume essere stato contratto in frode alla legge al solo fine di regolarizzare il soggiorno del ricorrente (avendo perso il permesso di soggiorno, in seguito ad una detenzione), nella specie ha carattere assorbente il rilievo della carenza di prova della convivenza, presupposto necessario ai sensi dell'art. 19 secondo comma, lettera c), D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286.
Manca invero nella specie la prova dell'effettiva convivenza con la coniuge, atteso che sul punto la difesa si è limitata a depositare un documento denominato “patto di inclusione”, privo di specifica rilevanza probatoria, e due dichiarazioni scritte, la prima de relato ex parte actoris, dunque priva anch'essa di rilevanza probatoria, e la seconda della moglie, evidentemente non avente neppure essa valore di prova non essendo ammessa nel nostro ordinamento processuale la testimonianza scritta. Avendo il giudice richiesto espressamente il deposito di ulteriore documentazione diretta a verificare se vi fosse una effettiva convivenza fra i due coniugi (attesi i dubbi esposti dalla resistente nel provvedimento impugnato in ordine alla genuinità del vincolo coniugale), in particolare documentazione dell'assegnazione Acer casa e comunicazione ad Acer della relazione di convivenza, la difesa ha mancato qualsiasi produzione, limitandosi ad affermare che vi sarebbe già stata, a suo avviso, sufficiente prova in atti.
In ogni caso, si deve osservare come pure a non considerare la carenza di prova della relazione di convivenza, che come detto è presupposto del permesso di soggiorno richiesto (e i dubbi in ordine al carattere simulato e fraudolento del matrimonio), nella specie emergono elementi indiscutibili della rilevante pericolosità sociale del ricorrente, la quale preclude in ogni caso la concessione del permesso di soggiorno.
Tale pericolosità, concreta e attuale, è invero desumibile dai diversi delitti di spaccio, di cui al certificato del casellario giudiziale che, insieme alla mancanza di uno stabile lavoro e di un reddito sin dal 2016 e alla mancanza di un qualsiasi programma terapeutico riabilitativo volto ad affrontare le problematiche sottese alla condotta antigiuridica, conducono ad un giudizio prognostico sfavorevole.
Al di là della gravità dei delitti o della entità della pena inflitta, sotto il profilo della perdurante proclività a delinquere la parte resistente ha riportato i passaggi, incontestati dalla difesa del ricorrente, della sentenza Tribunale di Bologna di condanna per violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 ove è segnalata «la dedizione prolungata al commercio di cocaina, sintomatica di possibilità di continuo rifornimento
e quindi di un valido inserimento nei circuiti del traffico di cocaina e per i precedenti specifici». Anche alla lettura della sentenza della Corte d'appello di Bologna si rileva come la stessa, valutando i profili sanzionatori abbia messo in rilievo «spregiudicatezza dell'agire, dato che il prevenuto era solito frequentare con scopi illeciti alcuni locali
Pagina 2 pubblici dove avvenivano le cessioni ovvero, in alternativa, facendosi contattare per telefono e concordando luoghi ad hoc per l'incontro con i clienti, secondo un'operatività rilevatrice della professionalità del prevenuto».
Tali giudizi non risultano superati dalle prove versate dalla parte ricorrente in atti ma, anzi, risultano confermati dalla constatazione che, come si evince dall'estratto conto previdenziale in atti, il ricorrente sin dal 2016 non ha uno stabile lavoro e un reddito regolare da attività lecite. Parimenti milita nel senso di un giudizio prognostico sfavorevole che il ricorrente non abbia iniziato alcun programma terapeutico riabilitativo in relazione alla condizione di tossicodipendenza, essendosi limitato ad allegare, nonostante gli anni trascorsi senza attività lavorativa regolare e con diverse condanne per spaccio di cocaina, la volontà di perfezionarlo per il futuro. Né assume rilievo ai fini del permesso di soggiorno richiesto, che la moglie sia al momento, purtroppo, affetta da grave patologia.
Nella specie, dunque, non soltanto non è provata la convivenza ed emergono più elementi che confermano che trattasi verosimilmente di matrimonio perfezionato per ragioni di comodo ed evidentemente fittizio, ma emerge altresì la piena prova di una perdurante pericolosità sociale, atteso che la persona, priva di ulteriori mezzi di sussistenza, appare da lungo tempo costantemente dedita alla commissione di reati.
3.
La domanda pertanto non è fondata.
4.
La condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della domanda (indeterminabile fascia bassa), della trattazione e dei parametri vigenti, ridotti ai minimi attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 30, D.Lvo. 286/1998, in accoglimento del ricorso,
RIGETTA la domanda;
CONDANNA la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore della parte resistente in € 3.340,00, € 00,00 per spese, oltre 15 % per spese generali, Iva e CPA.
Si comunichi.
Bologna, 5 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
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