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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 551/2023 tra
/I
CP_1 Parte_1 Controparte_2
Oggi 26 febbraio 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per l'avv. Del Sordo chiede CP_1 Parte_1 Controparte_2 dichiararsi la cessata materia de contendere con compensazione delle spese in quanto mancava la domanda di ricongiunzione delle ultime settimane mancanti.
Per la ricorrente l'avv. Barone Milena fa presente che la ricorrente ha ottenuto la ricongiunzione CP_ delle 18 settimane mancanti dopo aver presentato la domanda all' e chiede la condanna alle spese di lite.
Le parti chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 551/2023 Cron. _________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP - dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 26.02.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Pescara alla via Cadutidel Lavoro n. 20, Parte_2 presso lo studio dell' Avv. Mirella Barone, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Tiziana
D'Ecclesia in virtù di procura in calce al ricorso
C O N T R O elettivamente domiciliato presso gli Uffici della locale sede di Pescara, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura alle liti.
OGGETTO: RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA.
CONCLUSIONI: come da verbale del 26.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata dipendente di senza soluzione di continuità dal 16/12/1986 al 30/09/2021, di aver CP_3
cessato in data 30/09/2021 il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con a CP_3 seguito di risoluzione consensuale per incentivo all'esodo; di aver presentato in data 18/01/1988, nel corso del rapporto di lavoro con , richiesta di ricongiunzione contributiva ex art.1 CP_3
L.n.29/79 (L.07/02/1979 n.29 – artt.2/6), con conseguente trasferimento contributivo ex art.16 DPR
1420/71 presso IPOST/Fondo previdenziale dipendenti , soppresso il 31/05/2010 con CP_3 passaggio della gestione all' ; di aver verificato omissioni contributive presenti sul proprio CP_1 estratto conto previdenziale integrato, reperito dal sito web dell' , tali da determinare una CP_1
carenza contributiva;
tanto premesso chiedeva il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione presso l' ( EX CP_1
IPOST ) della contribuzione maturata per i periodi 1/4/1985 – 23/06/1985 , 1/11/1985-31/12/1985 ,
01/01/1986- 30/06/1986, 1/11/1986 -31/12/1986 per un totale di 1 anno 1 mese e 11 giorni ex art. 2 CP_ legge 29/1979, periodi non ricompresi dall' nella ricongiunzione richiesta con domanda del
18/01/1988 . CP_
L' costituitasi in giudizio ha dedotto che la richiesta di ricongiunzione ha ad oggetto alcuni periodi di lavoro asseritamente mancanti ma in effetti già ricompresi nella ricongiunzione definita il 6.4.1995 dall'ex Ipost con la quale sono stati ricongiunti anni 5, mesi 7 e 11 giorni. Dagli accertamenti effettuati risultano invero già trasferiti i periodi di lavoro risultanti presso la sede di
Vicenza: - 01/11/1985 – 31/12/1985 (mesi 1 e gg 30 ; 01/01/1986 – 30/06/1986 mesi 5 e gg 29) così CP_ come i periodi di contribuzione risultanti alla sede di Varese dall'ottobre1979 al 31.12.1982.
Restano pertanto esclusi dalla definizione della vecchia ricongiunzione solo 18 settimane
CP_ della sede di ON : dal 1.4.1985 fino al 23.6.1985 e dal 1.11.1986 fino al 31.12.1986.
Ha chiesto pertanto il rigetto per la parte di ricongiunzione di contribuzione richiesta ma gia' oggetto di riconoscimento e di riconoscere il diritto alla ricongiunzione per il periodo di lavoro dal
1.4.1985 fino al 23.6.1985 e dal 1.11.1986 fino al 31.12.1986 per un totale di 18 settimane, previa presentazione di nuova domanda non potendosi procedere a revisione della pratica in quanto scaduti
10 anni dalla domanda del 18.01.1988.
Nelle more del giudizio parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda di revisione e di aver ottenuto la ricongiunzione del periodo residuo di contribuzione.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto tra le parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta, salva la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della soccombenza virtuale.
Orbene nel caso di specie va rilevato che i periodi contributivi che risultavano non ricongiunti all'esito della originaria domanda del 18.01.1988 (18 settimane rispetto al periodo di 1 anno 1 mese e 11 giorni oggetto di richiesta giudiziale ma al contrario già ricongiunto a seguito di domanda del
1988 e definita il 28.06.1995), come concordemente ammesso dalle parti è dipeso dalla omessa domanda di ricongiunzione da parte della ricorrente in epoca successiva alla originaria richiesta del
18.01.1988.
Costituisce invero fatto notorio che la posizione contributiva dei dipendenti di , CP_3 originariamente gestita dall'IPOST – soppresso solo con D.L. n.78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 – sia stata trasferita all' a partire dal 1° gennaio 2011, e che il processo di CP_1
riallineamento con i contributi registrati presso il fondo di quiescenza della ex-IPOST a causa della differente architettura dei sistemi informatici dell'IPOST e dell' (presso cui le posizioni CP_1 pensionistiche sono trasmigrate dopo la soppressione dell'IPOST), il processo di integrazione dei dati ha comportato – per la sua oggettiva complessità - notevoli criticità a livello di procedure e di allineamento dei sistemi, con la conseguenza che, in assenza di domanda di revisione gli estratti contributivi risultavano solo parziali, non venendo data evidenza della copertura contributiva dei periodi a suo tempo gestiti dall'IPOST.
CP_
Ne deriva che la originaria mancata indicazione di tali periodi contributivi negli estratti è da ascrivere non ad omissioni contributive, ma solo ad un problema telematico di visualizzazione di CP_ tali contributi nel sistema informatico in assenza di domanda di revisione da parte della
CP_ dipendente dopo il passaggio all' CP_
Le spese del giudizio vanno pertanto compensate, non essendo addebitabile all' il mancato riallineamento dei dati contributivi.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 26.02.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora Ferrante)
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 551/2023 tra
/I
CP_1 Parte_1 Controparte_2
Oggi 26 febbraio 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per l'avv. Del Sordo chiede CP_1 Parte_1 Controparte_2 dichiararsi la cessata materia de contendere con compensazione delle spese in quanto mancava la domanda di ricongiunzione delle ultime settimane mancanti.
Per la ricorrente l'avv. Barone Milena fa presente che la ricorrente ha ottenuto la ricongiunzione CP_ delle 18 settimane mancanti dopo aver presentato la domanda all' e chiede la condanna alle spese di lite.
Le parti chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 551/2023 Cron. _________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP - dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 26.02.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Pescara alla via Cadutidel Lavoro n. 20, Parte_2 presso lo studio dell' Avv. Mirella Barone, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Tiziana
D'Ecclesia in virtù di procura in calce al ricorso
C O N T R O elettivamente domiciliato presso gli Uffici della locale sede di Pescara, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura alle liti.
OGGETTO: RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA.
CONCLUSIONI: come da verbale del 26.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata dipendente di senza soluzione di continuità dal 16/12/1986 al 30/09/2021, di aver CP_3
cessato in data 30/09/2021 il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con a CP_3 seguito di risoluzione consensuale per incentivo all'esodo; di aver presentato in data 18/01/1988, nel corso del rapporto di lavoro con , richiesta di ricongiunzione contributiva ex art.1 CP_3
L.n.29/79 (L.07/02/1979 n.29 – artt.2/6), con conseguente trasferimento contributivo ex art.16 DPR
1420/71 presso IPOST/Fondo previdenziale dipendenti , soppresso il 31/05/2010 con CP_3 passaggio della gestione all' ; di aver verificato omissioni contributive presenti sul proprio CP_1 estratto conto previdenziale integrato, reperito dal sito web dell' , tali da determinare una CP_1
carenza contributiva;
tanto premesso chiedeva il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione presso l' ( EX CP_1
IPOST ) della contribuzione maturata per i periodi 1/4/1985 – 23/06/1985 , 1/11/1985-31/12/1985 ,
01/01/1986- 30/06/1986, 1/11/1986 -31/12/1986 per un totale di 1 anno 1 mese e 11 giorni ex art. 2 CP_ legge 29/1979, periodi non ricompresi dall' nella ricongiunzione richiesta con domanda del
18/01/1988 . CP_
L' costituitasi in giudizio ha dedotto che la richiesta di ricongiunzione ha ad oggetto alcuni periodi di lavoro asseritamente mancanti ma in effetti già ricompresi nella ricongiunzione definita il 6.4.1995 dall'ex Ipost con la quale sono stati ricongiunti anni 5, mesi 7 e 11 giorni. Dagli accertamenti effettuati risultano invero già trasferiti i periodi di lavoro risultanti presso la sede di
Vicenza: - 01/11/1985 – 31/12/1985 (mesi 1 e gg 30 ; 01/01/1986 – 30/06/1986 mesi 5 e gg 29) così CP_ come i periodi di contribuzione risultanti alla sede di Varese dall'ottobre1979 al 31.12.1982.
Restano pertanto esclusi dalla definizione della vecchia ricongiunzione solo 18 settimane
CP_ della sede di ON : dal 1.4.1985 fino al 23.6.1985 e dal 1.11.1986 fino al 31.12.1986.
Ha chiesto pertanto il rigetto per la parte di ricongiunzione di contribuzione richiesta ma gia' oggetto di riconoscimento e di riconoscere il diritto alla ricongiunzione per il periodo di lavoro dal
1.4.1985 fino al 23.6.1985 e dal 1.11.1986 fino al 31.12.1986 per un totale di 18 settimane, previa presentazione di nuova domanda non potendosi procedere a revisione della pratica in quanto scaduti
10 anni dalla domanda del 18.01.1988.
Nelle more del giudizio parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda di revisione e di aver ottenuto la ricongiunzione del periodo residuo di contribuzione.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto tra le parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta, salva la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della soccombenza virtuale.
Orbene nel caso di specie va rilevato che i periodi contributivi che risultavano non ricongiunti all'esito della originaria domanda del 18.01.1988 (18 settimane rispetto al periodo di 1 anno 1 mese e 11 giorni oggetto di richiesta giudiziale ma al contrario già ricongiunto a seguito di domanda del
1988 e definita il 28.06.1995), come concordemente ammesso dalle parti è dipeso dalla omessa domanda di ricongiunzione da parte della ricorrente in epoca successiva alla originaria richiesta del
18.01.1988.
Costituisce invero fatto notorio che la posizione contributiva dei dipendenti di , CP_3 originariamente gestita dall'IPOST – soppresso solo con D.L. n.78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 – sia stata trasferita all' a partire dal 1° gennaio 2011, e che il processo di CP_1
riallineamento con i contributi registrati presso il fondo di quiescenza della ex-IPOST a causa della differente architettura dei sistemi informatici dell'IPOST e dell' (presso cui le posizioni CP_1 pensionistiche sono trasmigrate dopo la soppressione dell'IPOST), il processo di integrazione dei dati ha comportato – per la sua oggettiva complessità - notevoli criticità a livello di procedure e di allineamento dei sistemi, con la conseguenza che, in assenza di domanda di revisione gli estratti contributivi risultavano solo parziali, non venendo data evidenza della copertura contributiva dei periodi a suo tempo gestiti dall'IPOST.
CP_
Ne deriva che la originaria mancata indicazione di tali periodi contributivi negli estratti è da ascrivere non ad omissioni contributive, ma solo ad un problema telematico di visualizzazione di CP_ tali contributi nel sistema informatico in assenza di domanda di revisione da parte della
CP_ dipendente dopo il passaggio all' CP_
Le spese del giudizio vanno pertanto compensate, non essendo addebitabile all' il mancato riallineamento dei dati contributivi.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 26.02.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora Ferrante)