Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1636
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Sentenza 18 aprile 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato, riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo. Le parti in causa sono gli attori, che contestano la legittimazione di Aurelia SPV S.r.l. ad agire in fase monitoria, e la convenuta, che chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Gli attori sostengono la carenza di legittimazione attiva della convenuta, l'invalidità della fideiussione e la decadenza dal diritto di agire, mentre la convenuta si oppone a tali eccezioni, ritenendole infondate.

Il Giudice, dopo aver esaminato le questioni di legittimazione e la natura del contratto di garanzia, conclude che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è nulla, in quanto contraria a norme imperative e a intese vietate dall'Autorità Garante. Inoltre, accoglie l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria, poiché non risultano iniziative giudiziali tempestive da parte del creditore. Pertanto, il decreto ingiuntivo viene revocato, con condanna della parte soccombente alle spese di lite. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme e sulla tutela del fideiussore, evidenziando la necessità di garantire la legittimità delle clausole contrattuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1636
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 1636
    Data del deposito : 18 aprile 2025

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