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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7184/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LANDI VALERIO e dell'avv. GULLO ANTONIO elettivamente domiciliati presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ABBONDANZA DANTE elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliata presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza, per i motivi tutti esposti in atti dagli attori-opponenti, in via principale, nel merito:
− accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di ad agire in fase monitoria;
in Controparte_2
via subordinata, nel merito:
pagina 1 di 7 − accertare e dichiarare, l'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei confronti Controparte_2
dei sig.ri e per decadenza ex art. 1957 c.c., nonché la liberazione degli CP_3 Parte_2
attori-opponenti dalla garanzia fideiussoria prestata il 25 ottobre 2010; in via ulteriormente subordinata, nel merito:
− accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità ovvero annullare, revocare o comunque rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto, indicato in epigrafe, anche per difetto di allegazione e prova;
e, comunque,
− respingere, nel miglior modo, le domande proposte da in quanto inammissibili, Controparte_2
illegittime, infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate;
in via istruttoria (come da foglio di precisazione delle conclusioni)
Per parte convenuta: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande degli opponenti, incluse quelle formulate nella memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. in data 18.10.2024, perché inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IN OGNI CASO: condannare i signori e , in qualità di fideiussori Parte_1 Parte_2 dell'Impresa Viaggi Sea Line S.r.l. in liquidazione e in fallimento, nei limiti della garanzia prestata, a pagare in via tra loro solidale ad con sede legale in Roma via Curtatone n. 3, la Controparte_2 somma di € 260.000,00 quale parziale saldo debitorio (di complessivi € 299.890,53 al 3.6.2021) del c/c n. 1422, garantito dalla fideiussione omnibus n. 8616 rilasciata, sino a concorrenza dell'indicato importo, dai predetti in data 25.10.2010, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Spese di lite e compensi professionali interamente rifusi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto nr. 1103/2024 con il quale è stato loro ingiunto, in qualità di garanti di Impresa
Viaggi Sea Line S.r.l. in liquidazione, il pagamento, in favore dell'opposta allegatasi cessionaria del credito originariamente di titolarità di CA RE di MO (poi Banco BPM s.p.a.), della pagina 2 di 7 somma di euro 260.000,00, a titolo di saldo di un rapporto di conto corrente.
Parte attrice opponente eccepiva: il difetto di legittimazione attiva dell'opponente a fronte dell'allegata inesistenza della cessione del contestato credito e, in ogni caso, dell'assenza di prova in merito all'inclusione del credito tra i crediti ceduti, nonché la nullità, quantomeno parziale, della fideiussione nella parte in cui deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. con conseguente decadenza della garanzia.
Contestava inoltre l'entità del credito azionato a fronte della eccepita nullità di molteplici clausole contrattuali.
All'esito della costituzione della convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle eccezioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione, espletato il procedimento di mediazione, con esito negativo, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
I. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Parte attrice, contestata l'esistenza del contratto di cessione in forza del quale l'opposta ha allegato di essere subentrata nel credito per cui è causa e contestata, in ogni caso, le prova della cessione ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in monitorio.
Come noto il presupposto processuale della legittimazione attiva deve essere verificato alla luce dei fatti come allegati nella domanda: l'effettiva sussistenza di tali fatti è questione che attiene al merito.
Nel caso in esame la circostanza che la ricorrente in monitorio si sia allegata cessionaria del credito è certamente idonea a integrare il presupposto processuale.
La valutazione dell'effettiva cessione del credito è questione che attiene al merito sicché non deve essere valutata in via preliminare alle ulteriori difese.
II. Il contratto di garanzia
E' sorta contestazione tra le parti in merito alla qualificazione del contratto di garanzia per cui è causa.
In tesi di parte opposta la sola circostanza che la clausola 7 del regolamento contrattuale preveda che il garante sia tenuto a corrispondere quanto richiesto “immediatamente, a semplice richiesta scritta” è idonea a qualificare il contratto quale contratto autonomo di garanzia.
Tale opinione non può essere condivisa.
pagina 3 di 7 La circostanza che il garante sia tenuto a corrispondere quanto richiesto “immediatamente” non implica che non sia legittimato, all'esito del pagamento, a far valere eventuali eccezioni proprie del debitore principale.
Pagamento immediato non è sinonimo di rinuncia a sollevare alcuna eccezione: opinando diversamente di potrebbe arrivare a ritenere che l'obbligo di pagamento immediato precluda al garante anche di proporre eccezioni relative alla validità ed efficacia del contratto di garanzia, circostanza che non si verifica, per giurisprudenza consolidata, neppure nel caso in cui si sia in presenza di un contrato autonomo.
Tanto premesso alcuna altra clausola contrattuale contiene elementi dai quali desumere la natura autonoma della garanzia né tale natura emerge dal nomen iuris del contratto qualificato dallo stesso istituto di credito che ha redatto il modulo quale “fideiussione omnibus”.
Inoltre, rilevato che il contratto è stato pacificamente redatto utilizzando un modulo predisposto dall'istituto di credito, l'art. 1370 cod. civ. impone che le clausole inserite in moduli o formulari predisposte da un contraente si interpretino, in caso di dubbio, a favore dell'altra parte. Non può infatti sostenersi che una clausola così gravosa per il garante, quale quella che gli impedisce di sollevare le eccezioni proprie del rapporto garantito, possa essere compresa nell'impegno di corrispondere
“immediatamente” quanto richiesto dal creditore vieppiù considerando che, come già detto, tale clausola può ben essere interpretata come una sorta di clausola “solve et repete” che impone di sollevare le eccezioni solo successivamente al pagamento.
III. L'applicabilità dell'art. 1957 cod. civ.
Esclusa la natura di contratto autonomo del rapporto di garanzia per cui è causa deve essere verificato se la clausola di cui all'art. 1957 cod. civ. sia applicabile ad un contratto che prevede una clausola
“solve et repete” come sopra esaminata.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'inserimento all'interno del contratto di fideiussione di una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., essendo espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente (Cass. n. 16825/2016).
pagina 4 di 7 Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte che, annullando a decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto inapplicabile l'art. 1957 cod. civ.
a fronte di una clausola che prevedeva il pagamento “a semplice richiesta” ha statuito che “….,La
Corte territoriale, come specificamente dedotto dalla ricorrente, attraverso argomentazioni non plausibili e coerenti con la formulazione del citato art. 7 del contratto di garanzia, e con la relativa ratio, ha invece statuito senza attenersi ai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte - secondo cui la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente – poiché la norma richiamata è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che può essere considerata meritevole di tutela anche quando un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia
e quella del debitore principale manchi, sì che, in difetto di una compiuta ricognizione del tessuto volitivo sotteso alla pattuizione, tale clausola non ha rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione". In definitiva, la Corte d'appello ha erroneamente desunto la volontà delle parti dalla mera formulazione dell'art. 7 del contratto di fideiussione e dal riferimento alla clausola a prima richiesta, senza esplicitare le specifiche ragioni per le quali il testo di tale norma contrattuale dovesse indurre l'interprete a ritenere che essa intendesse derogare all'art. 1957 c.c.” (cfr. C.Cass. 31105/24 in parte motiva).
Né può ritenersi che, nel caso in esame, non trovi applicazione l'articolo 1957 cod. civ. per aver le parti stabilito che i diritti del creditore restano integri sino alla estinzione di ogni suo credito.
E' pur vero che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, una tale clausola determina l'inapplicabilità dell'art. 1957 cod. civ. ma tale inapplicabilità è conseguente l'interpretazione di tale clausola come deroga all'art. 1957 cod. civ.
Sicché è in ogni caso necessario verificare se il disposto dell'art. 1957 cod. civ. sia stato validamente derogato.
Nel caso in cui non sia stato validamente derogato poco importa se tale deroga pattizia consegua ad una espressa pattuizione o alla dichiarazione di mantenere integri i diritti del creditore sino alla estinzione del credito: in entrambi i casi si sarebbe in presenza di una deroga invalida.
IV. La nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ.
Parte attrice ha eccepito la nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. in quanto clausola pattuita in esecuzione di intese ritenute illegittime con provvedimento 55/2005 della CA
pagina 5 di 7 d'Italia, allora Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con riguardo al settore bancario.
Come statuito dalla Suprema Corte “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. C. Cass. S.U. 41994/2021).
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema predisposto dall'ABI e contenenti clausole ritenute contrarie a norme imperative, quali la c.d. clausola di reviviscenza – che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto – la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ., nonché la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
La presenza di siffatte disposizioni, divergenti dalla disciplina codicistica ed idonee a rendere più gravosa la posizione del fideiussore – con l'introduzione in capo a quest'ultimo di obblighi di garanzia ulteriori e diversi rispetto a quelli nascenti dal rapporto creditizio originariamente garantito –, in uno schema contrattuale quale quello della fideiussione omnibus, applicato in modo uniforme in una disciplina di dettaglio incidente sulla caratterizzazione dell'offerta bancaria (come allo stato agevolmente desumibile dalla redazione dei contratti su moduli prestampati), ha fatto ritenere sussistente un'intesa tra imprese avente l'effetto di ostacolare il libero gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale.
Con il citato provvedimento la Suprema Corte ha affermato la potenziale nullità derivata dei contratti
“a valle” costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essendo capaci di realizzare ed attuare gli effetti dello schema negoziale predisposto “a monte”.
Né ha rilievo che la fideiussione sia stata sottoscritta nel 2010 a cinque anni di distanza dal provvedimento dell'Autorità Garante.
Non vi sono elementi che portino a ritenere che l'intesa avesse un termine, che sia in qualche modo venuta meno o che sia stata superata da successivi diversi accordi leciti la cui prospettazione è, peraltro, scarsamente plausibile a fronte della riproposizione nei contratti in esame delle stesse clausole pagina 6 di 7 censurate come da documentazione prodotta da parte attrice.
V. La decadenza dalla garanzia fideiussoria
A fronte della invalidità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. e l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata deve trovare accoglimento non risultando che il creditore abbia intrapreso iniziative giudiziali verso il debitore entro il termine semestrale dalla scadenza del credito.
Né ha rilievo l'eventuale intimazione stragiudiziale di pagamento come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
VI. La revoca del decreto ingiuntivo opposto
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato essendo tutte le ulteriori eccezioni e istanze assorbite.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, giusta nota, vengono liquidate in euro 12394,80 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge oltre rimborso CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo nr. 1103/2024; spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7184/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LANDI VALERIO e dell'avv. GULLO ANTONIO elettivamente domiciliati presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ABBONDANZA DANTE elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliata presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza, per i motivi tutti esposti in atti dagli attori-opponenti, in via principale, nel merito:
− accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di ad agire in fase monitoria;
in Controparte_2
via subordinata, nel merito:
pagina 1 di 7 − accertare e dichiarare, l'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei confronti Controparte_2
dei sig.ri e per decadenza ex art. 1957 c.c., nonché la liberazione degli CP_3 Parte_2
attori-opponenti dalla garanzia fideiussoria prestata il 25 ottobre 2010; in via ulteriormente subordinata, nel merito:
− accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità ovvero annullare, revocare o comunque rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto, indicato in epigrafe, anche per difetto di allegazione e prova;
e, comunque,
− respingere, nel miglior modo, le domande proposte da in quanto inammissibili, Controparte_2
illegittime, infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate;
in via istruttoria (come da foglio di precisazione delle conclusioni)
Per parte convenuta: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande degli opponenti, incluse quelle formulate nella memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. in data 18.10.2024, perché inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IN OGNI CASO: condannare i signori e , in qualità di fideiussori Parte_1 Parte_2 dell'Impresa Viaggi Sea Line S.r.l. in liquidazione e in fallimento, nei limiti della garanzia prestata, a pagare in via tra loro solidale ad con sede legale in Roma via Curtatone n. 3, la Controparte_2 somma di € 260.000,00 quale parziale saldo debitorio (di complessivi € 299.890,53 al 3.6.2021) del c/c n. 1422, garantito dalla fideiussione omnibus n. 8616 rilasciata, sino a concorrenza dell'indicato importo, dai predetti in data 25.10.2010, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Spese di lite e compensi professionali interamente rifusi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto nr. 1103/2024 con il quale è stato loro ingiunto, in qualità di garanti di Impresa
Viaggi Sea Line S.r.l. in liquidazione, il pagamento, in favore dell'opposta allegatasi cessionaria del credito originariamente di titolarità di CA RE di MO (poi Banco BPM s.p.a.), della pagina 2 di 7 somma di euro 260.000,00, a titolo di saldo di un rapporto di conto corrente.
Parte attrice opponente eccepiva: il difetto di legittimazione attiva dell'opponente a fronte dell'allegata inesistenza della cessione del contestato credito e, in ogni caso, dell'assenza di prova in merito all'inclusione del credito tra i crediti ceduti, nonché la nullità, quantomeno parziale, della fideiussione nella parte in cui deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. con conseguente decadenza della garanzia.
Contestava inoltre l'entità del credito azionato a fronte della eccepita nullità di molteplici clausole contrattuali.
All'esito della costituzione della convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle eccezioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione, espletato il procedimento di mediazione, con esito negativo, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
I. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Parte attrice, contestata l'esistenza del contratto di cessione in forza del quale l'opposta ha allegato di essere subentrata nel credito per cui è causa e contestata, in ogni caso, le prova della cessione ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in monitorio.
Come noto il presupposto processuale della legittimazione attiva deve essere verificato alla luce dei fatti come allegati nella domanda: l'effettiva sussistenza di tali fatti è questione che attiene al merito.
Nel caso in esame la circostanza che la ricorrente in monitorio si sia allegata cessionaria del credito è certamente idonea a integrare il presupposto processuale.
La valutazione dell'effettiva cessione del credito è questione che attiene al merito sicché non deve essere valutata in via preliminare alle ulteriori difese.
II. Il contratto di garanzia
E' sorta contestazione tra le parti in merito alla qualificazione del contratto di garanzia per cui è causa.
In tesi di parte opposta la sola circostanza che la clausola 7 del regolamento contrattuale preveda che il garante sia tenuto a corrispondere quanto richiesto “immediatamente, a semplice richiesta scritta” è idonea a qualificare il contratto quale contratto autonomo di garanzia.
Tale opinione non può essere condivisa.
pagina 3 di 7 La circostanza che il garante sia tenuto a corrispondere quanto richiesto “immediatamente” non implica che non sia legittimato, all'esito del pagamento, a far valere eventuali eccezioni proprie del debitore principale.
Pagamento immediato non è sinonimo di rinuncia a sollevare alcuna eccezione: opinando diversamente di potrebbe arrivare a ritenere che l'obbligo di pagamento immediato precluda al garante anche di proporre eccezioni relative alla validità ed efficacia del contratto di garanzia, circostanza che non si verifica, per giurisprudenza consolidata, neppure nel caso in cui si sia in presenza di un contrato autonomo.
Tanto premesso alcuna altra clausola contrattuale contiene elementi dai quali desumere la natura autonoma della garanzia né tale natura emerge dal nomen iuris del contratto qualificato dallo stesso istituto di credito che ha redatto il modulo quale “fideiussione omnibus”.
Inoltre, rilevato che il contratto è stato pacificamente redatto utilizzando un modulo predisposto dall'istituto di credito, l'art. 1370 cod. civ. impone che le clausole inserite in moduli o formulari predisposte da un contraente si interpretino, in caso di dubbio, a favore dell'altra parte. Non può infatti sostenersi che una clausola così gravosa per il garante, quale quella che gli impedisce di sollevare le eccezioni proprie del rapporto garantito, possa essere compresa nell'impegno di corrispondere
“immediatamente” quanto richiesto dal creditore vieppiù considerando che, come già detto, tale clausola può ben essere interpretata come una sorta di clausola “solve et repete” che impone di sollevare le eccezioni solo successivamente al pagamento.
III. L'applicabilità dell'art. 1957 cod. civ.
Esclusa la natura di contratto autonomo del rapporto di garanzia per cui è causa deve essere verificato se la clausola di cui all'art. 1957 cod. civ. sia applicabile ad un contratto che prevede una clausola
“solve et repete” come sopra esaminata.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'inserimento all'interno del contratto di fideiussione di una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., essendo espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente (Cass. n. 16825/2016).
pagina 4 di 7 Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte che, annullando a decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto inapplicabile l'art. 1957 cod. civ.
a fronte di una clausola che prevedeva il pagamento “a semplice richiesta” ha statuito che “….,La
Corte territoriale, come specificamente dedotto dalla ricorrente, attraverso argomentazioni non plausibili e coerenti con la formulazione del citato art. 7 del contratto di garanzia, e con la relativa ratio, ha invece statuito senza attenersi ai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte - secondo cui la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente – poiché la norma richiamata è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che può essere considerata meritevole di tutela anche quando un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia
e quella del debitore principale manchi, sì che, in difetto di una compiuta ricognizione del tessuto volitivo sotteso alla pattuizione, tale clausola non ha rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione". In definitiva, la Corte d'appello ha erroneamente desunto la volontà delle parti dalla mera formulazione dell'art. 7 del contratto di fideiussione e dal riferimento alla clausola a prima richiesta, senza esplicitare le specifiche ragioni per le quali il testo di tale norma contrattuale dovesse indurre l'interprete a ritenere che essa intendesse derogare all'art. 1957 c.c.” (cfr. C.Cass. 31105/24 in parte motiva).
Né può ritenersi che, nel caso in esame, non trovi applicazione l'articolo 1957 cod. civ. per aver le parti stabilito che i diritti del creditore restano integri sino alla estinzione di ogni suo credito.
E' pur vero che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, una tale clausola determina l'inapplicabilità dell'art. 1957 cod. civ. ma tale inapplicabilità è conseguente l'interpretazione di tale clausola come deroga all'art. 1957 cod. civ.
Sicché è in ogni caso necessario verificare se il disposto dell'art. 1957 cod. civ. sia stato validamente derogato.
Nel caso in cui non sia stato validamente derogato poco importa se tale deroga pattizia consegua ad una espressa pattuizione o alla dichiarazione di mantenere integri i diritti del creditore sino alla estinzione del credito: in entrambi i casi si sarebbe in presenza di una deroga invalida.
IV. La nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ.
Parte attrice ha eccepito la nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. in quanto clausola pattuita in esecuzione di intese ritenute illegittime con provvedimento 55/2005 della CA
pagina 5 di 7 d'Italia, allora Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con riguardo al settore bancario.
Come statuito dalla Suprema Corte “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. C. Cass. S.U. 41994/2021).
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema predisposto dall'ABI e contenenti clausole ritenute contrarie a norme imperative, quali la c.d. clausola di reviviscenza – che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto – la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ., nonché la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
La presenza di siffatte disposizioni, divergenti dalla disciplina codicistica ed idonee a rendere più gravosa la posizione del fideiussore – con l'introduzione in capo a quest'ultimo di obblighi di garanzia ulteriori e diversi rispetto a quelli nascenti dal rapporto creditizio originariamente garantito –, in uno schema contrattuale quale quello della fideiussione omnibus, applicato in modo uniforme in una disciplina di dettaglio incidente sulla caratterizzazione dell'offerta bancaria (come allo stato agevolmente desumibile dalla redazione dei contratti su moduli prestampati), ha fatto ritenere sussistente un'intesa tra imprese avente l'effetto di ostacolare il libero gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale.
Con il citato provvedimento la Suprema Corte ha affermato la potenziale nullità derivata dei contratti
“a valle” costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essendo capaci di realizzare ed attuare gli effetti dello schema negoziale predisposto “a monte”.
Né ha rilievo che la fideiussione sia stata sottoscritta nel 2010 a cinque anni di distanza dal provvedimento dell'Autorità Garante.
Non vi sono elementi che portino a ritenere che l'intesa avesse un termine, che sia in qualche modo venuta meno o che sia stata superata da successivi diversi accordi leciti la cui prospettazione è, peraltro, scarsamente plausibile a fronte della riproposizione nei contratti in esame delle stesse clausole pagina 6 di 7 censurate come da documentazione prodotta da parte attrice.
V. La decadenza dalla garanzia fideiussoria
A fronte della invalidità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. e l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata deve trovare accoglimento non risultando che il creditore abbia intrapreso iniziative giudiziali verso il debitore entro il termine semestrale dalla scadenza del credito.
Né ha rilievo l'eventuale intimazione stragiudiziale di pagamento come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
VI. La revoca del decreto ingiuntivo opposto
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato essendo tutte le ulteriori eccezioni e istanze assorbite.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, giusta nota, vengono liquidate in euro 12394,80 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge oltre rimborso CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo nr. 1103/2024; spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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