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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MORLINI GIANLUIGI, Presidente
COLTRO MASSIMO, LA
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Indirizzo_1 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06420230010491204000 IRES-CONSOLIDATO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni.
Resistente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso notificato e poi depositato in segreteria il 5 aprile 2024, Ricorrente_1
) evocava l'Agenzia delle Entrate avanti la Corte di giustizia di Mantova impugnando l'iscrizione a ruolo n. 2023/250877 notificata a mezzo p.e.c. il 22 gennaio 2024 con la cartella di pagamento n. 06420230010491204000 per €. 448.568,39 relativa al mancato riconoscimento della proroga ex art. 12 quinquies, commi 3 e 4 del D.L. 30.04.2019 n. 34 relativamente al Consolidato Fiscale. Lamentava, con il primo motivo, l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione mentre, con il secondo motivo, si doleva della violazione della regola del contraddittorio preventivo obbligatorio. Censurava, con il terzo motivo,
l'illegittimità per mancato riconoscimento della proroga e della rideterminazione degli acconti e si doleva della sproporzione delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Mantova contestando l'opposizione.
La causa veniva discussa all'udienza del 16 febbraio 2026 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- Osserva la Corte.
Il ricorso è infondato;
l'opponente va condannata alle spese.
3.1.- La prima censura, afferente vizio di omessa motivazione, appare infondata. Infatti, la cartella impugnata indica le ragioni della pretesa erariale ed i relativi presupposti. A pag. 5 risulta quanto segue: Controllo modello consolidato anno 2019. Dichiarazione modello CNM/2020 presentata per il periodo d'imposta 2019.
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del
1973. Comunicazione con codice atto numero 04191422023 consegnata in data 15-12-2022. Dalla cartella, dunque e poi, risulta l'importo, risultano le imposte dovute (Ires) gli anni e le sanzioni oltre che gli accessori e si fa riferimento al precedente controllo automatizzato tanto che la motivazione, oltre che esistente, appare esaustiva anche in forza della regola, applicabile pure al caso, pur a seguito del novum del 2023, per cui
(Cass. ordinanza n. 24715 del 7 settembre 2025) la cartella di pagamento emessa a seguito dell'omesso versamento di una o più rate relative a un accertamento con adesione non richiede una specifica motivazione, trovandosi di già il contribuente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, di modo che l'onere motivazionale può considerarsi assolto mediante il mero richiamo all'atto di adesione. Del resto la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza il contribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, di delimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa (Cass., n. 26485 del 2008; Cass. n. 27653 del 2005; Cass. n. 13094 del 2002; Sez. 5, Ordinanza
n. 16853 del 2021). Le difese di Ricorrente_1, comprovano in termini chiari che la contribuente ha avuto esattamente modo di conoscere la pretesa erariale.
3.2.- E' infondata la censura di omessa attivazione del contraddittorio svolta sul rilievo per cui, in forza dell'art. 6 bis L. 212/2000, lo stesso sarebbe stato necessario.
Infatti, il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2024 ha indicato gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ex art.
6-bis della Legge n. 212/2000 e tra questi sono ricompresi gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo. L'art. 3 indica che “Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti: a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis”. E' vero che il decreto è entrato in vigore il 30 aprile 2024 dopo l'atto censurato (notificato a gennaio) ma il dettato normativo appare ricognitivo di una situazione sostanziale di tipo “cartolare” ove il contraddittorio preventivo avrebbe e deve esser ritenuto irrilevante, come in precedenza.
3.3.1.- Con il terzo motivo si censura la pretesa perché il termine della proroga di cui all'articolo 12 quinquies, comma 3, del D.L. n. 34/2019 avrebbe dovuto applicarsi anche al caso di consolidato ove le condizioni erano riferite non alla consolidante Ricorrente_1 ma alle società partecipanti il consolidato. Le consolidate erano Società_1 S.r.l.; Società_2 S.r.l.; Società_3 S.r.l.; Società_4 S.r.l.; Società_5 S.r.l.; Società_6. E Ricorrente_1, consolidante, ha chiesto la proroga sostenendo che due delle sei società consolidate, Società_5 S.r.l. e Società_6, qualora avessero tassato individualmente il reddito, ne avrebbero avuto diritto tanto che la proroga sarebbe spettata.
3.3.2.- La tesi è infondata in tutte le declinazioni proposte.
L'art. 12 quinques comma 3 del D.L. 34/2019 dispone “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019”. A sua volta l'articolo
118 comma 3 del TUIR dispone “Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'articolo 122”.
Il dettato normativo prevede testualmente che le condizioni devono essere riferite alla sola consolidante a prescindere dalla posizione delle consolidate. E poiché la consolidante Ricorrente_1 non rientrava nei presupposti, la proroga non era dovuta e l'addebito erariale appare corretto.
Né può assumersi l'assenza di disvalore e la tutela dell'affidamento e della buona fede. Innanzi tutto, per il chiaro dato normativo che indica il beneficio, siccome riferito alla sola consolidante risultando così, le norme di proroga, eccezionali e non oggetto di interpretazione estensiva, insuscettibile di essere integrate in via ermeneutica sia dalle norme generali dell'ordinamento tributario sia da quelle dettate per altre forme di definizione agevolata, ancorché contemplate dalla medesima legge (in generale
Cass. sez. 5^ ordinanza n. 17796 del 6 luglio 2018). Correlativamente il richiamo all'assenza di disvalore, all'affidamento ed alla buona fede, appare ingiustificato posto il dato letterale della disposizione e l'impossibilità di applicare istituti correlati all'affidamento ed alla buona fede in quanto incompatibili con la natura eccezionale della disposizione di proroga. Vale poi osservare, sotto il diverso versante, che la disciplina del consolidato mira a favorire il recupero delle imposte concentrando su un soggetto (consolidante) i relativi obblighi per consentire, a prescindere dai riferimenti alle consolidate, difficilmente controllabili e verificabili dall'Amministrazione, i relativi controlli funzionali per il recupero del gettito. Infine, quanto al minor versamento del secondo acconto, per € 485.844,10 codice tributo 2002 che sarebbe derivato dall'applicazione della rideterminazione dei versamenti in secondo acconto (dal 60% al 50%), secondo quanto disposto dall'art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, la tesi è infondata in quanto Ricorrente_1 non avrebbe potuto fruire nella proroga per i soggetti ISA, di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2019 e conseguentemente era tenuta a determinare gli acconti per l'anno 2019 in misura pari al 40% e al 60% dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2018.
3.4.1.- Con il quarto motivo si censura l'addebito sanzionatorio assumendosi la gravosità della pretesa ad
€ 448.562,5,1 a fronte di un mero errore di calcolo per soli € 22.643,91 (il cui effetto sarebbe da rapportare alle rate effettivamente versate e pari quindi a 4.528,70). Il tutto con violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 1, c.
3-bis, Legge n. 212 del 2000, secondo cui “le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela” e dell'art.
7-bis della Legge n. 212 del 2000.
Il motivo è infondato.
3.4.2.- Innanzi tutto in quanto non viene censurato l'errato esercizio del potere discrezionale. La norma, infatti, prevede un sistema sanzionatorio ben definito (articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997) “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà”, che appare rispettato.
Neppure può ammettersi il confronto, per far da questo derivare la sproporzione delle sanzioni, a quanto previsto dalla Legge 197/2022 in misura pari al 3% data la natura eccezionale della norma.
3.4.3.- La sanzione tributaria applicata non appare sproporzionata ed illegittima. Ora (C. cost., 17/03/2023,
n. 46) la valorizzazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 alla luce dell'art. 3 Cost. trova solide basi nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, che in più occasioni ha precisato, da un lato, che «il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito» è «applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative» (ex plurimis, sentenza n. 112 del 2019) e, dall'altro, che anche per le sanzioni amministrative si prospetta «l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato», in particolare dando rilievo «al disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma» (sentenza n. 185 del 2021). Ciò in quanto «il principio di proporzionalità postula l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito» (sentenza n. 161 del 2018). Ma nel caso di specie, come dato conto dall'Ufficio, Ricorrente_1 si è resa gravemente inadempiente (in termini temporali ed economici), rispetto agli obblighi tributari, tanto che la sanzione irrogata appare proporzionata sol che si consideri quanto dall'Agenzia argomentato:
-) comunicazione di irregolarità n. 0000663220971 (2022) per tardivo versamento del primo acconto IRES per l'anno d'imposta 2019, pari ad € 1.943.373,00, versato il 30 settembre 2019 in luogo del 31 luglio 2019 con sanzione ridotta ad € 97.168,65, pari al 5% dell'importo tardivamente versato e corrispondente ad un terzo della sanzione ordinariamente prevista per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni e con sanzione per carente versamento del secondo acconto IRES;
-) dunque, a fronte di un importo dovuto pari ad € 2.915.059 l'importo versato risultava per € 2.428.444,70 con una differenza pari ad € 485.844,10, sulla quale veniva irrogata la sanzione di € 48.584,41 pari al 10% dell'importo omesso e corrispondente ad un terzo della sanzione;
-) Ricorrente_1 utilizzava la procedura di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 155 e 156 della Legge 197/2022, che prevedeva la riduzione delle sanzioni dovute al 3%, corrispondente ad € 72.877 in luogo di € 145.753,06 irrogate con la comunicazione con pagamento in venti rate onorate solo in parte (prime quattro e con versamento solo in parte degli interessi);
-) nuova iscrizione a ruolo delle sanzioni in misura ordinaria e notifica cartella con applicazione delle sanzioni in misura piena, ossia il 15% in luogo del 5% per il tardivo versamento del primo acconto e il 30% in luogo del 10% per il carente versamento del secondo acconto, con un totale dovuto, al netto di quanto già parzialmente versato ratealmente, rispettivamente pari ad € 282.609,81 e ad € 143.529,16;
-) richiesta di Ricorrente_1 di poter modificare i codici tributo di quattro differenti deleghe di pagamento, ognuna antecedente la scadenza della rispettiva rata, al fine di poter integrare i carenti versamenti rateali della comunicazione con gli importi corretti al fine di non decadere dal beneficio previsto dalla definizione agevolata;
senza esito.
Il comportamento di ritardo e inadempimento della contribuente, in plurime occasioni, ha dato luogo all'attuale contenzioso con il quale è stata proposta, ancora una volta, istanza di proroga senza alcun fondamento. Le sanzioni appaiono dunque proporzionate e congruenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate in €.
6.000 per compensi oltre ad accessori se ed in quanto dovuti.
Mantova 16 febbraio 2026
Il Giudice relatore
Dr. Massimo Coltro
Il PresidenteDr. Gianluigi Morlini
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MORLINI GIANLUIGI, Presidente
COLTRO MASSIMO, LA
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Indirizzo_1 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06420230010491204000 IRES-CONSOLIDATO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni.
Resistente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso notificato e poi depositato in segreteria il 5 aprile 2024, Ricorrente_1
) evocava l'Agenzia delle Entrate avanti la Corte di giustizia di Mantova impugnando l'iscrizione a ruolo n. 2023/250877 notificata a mezzo p.e.c. il 22 gennaio 2024 con la cartella di pagamento n. 06420230010491204000 per €. 448.568,39 relativa al mancato riconoscimento della proroga ex art. 12 quinquies, commi 3 e 4 del D.L. 30.04.2019 n. 34 relativamente al Consolidato Fiscale. Lamentava, con il primo motivo, l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione mentre, con il secondo motivo, si doleva della violazione della regola del contraddittorio preventivo obbligatorio. Censurava, con il terzo motivo,
l'illegittimità per mancato riconoscimento della proroga e della rideterminazione degli acconti e si doleva della sproporzione delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Mantova contestando l'opposizione.
La causa veniva discussa all'udienza del 16 febbraio 2026 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- Osserva la Corte.
Il ricorso è infondato;
l'opponente va condannata alle spese.
3.1.- La prima censura, afferente vizio di omessa motivazione, appare infondata. Infatti, la cartella impugnata indica le ragioni della pretesa erariale ed i relativi presupposti. A pag. 5 risulta quanto segue: Controllo modello consolidato anno 2019. Dichiarazione modello CNM/2020 presentata per il periodo d'imposta 2019.
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del
1973. Comunicazione con codice atto numero 04191422023 consegnata in data 15-12-2022. Dalla cartella, dunque e poi, risulta l'importo, risultano le imposte dovute (Ires) gli anni e le sanzioni oltre che gli accessori e si fa riferimento al precedente controllo automatizzato tanto che la motivazione, oltre che esistente, appare esaustiva anche in forza della regola, applicabile pure al caso, pur a seguito del novum del 2023, per cui
(Cass. ordinanza n. 24715 del 7 settembre 2025) la cartella di pagamento emessa a seguito dell'omesso versamento di una o più rate relative a un accertamento con adesione non richiede una specifica motivazione, trovandosi di già il contribuente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, di modo che l'onere motivazionale può considerarsi assolto mediante il mero richiamo all'atto di adesione. Del resto la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza il contribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, di delimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa (Cass., n. 26485 del 2008; Cass. n. 27653 del 2005; Cass. n. 13094 del 2002; Sez. 5, Ordinanza
n. 16853 del 2021). Le difese di Ricorrente_1, comprovano in termini chiari che la contribuente ha avuto esattamente modo di conoscere la pretesa erariale.
3.2.- E' infondata la censura di omessa attivazione del contraddittorio svolta sul rilievo per cui, in forza dell'art. 6 bis L. 212/2000, lo stesso sarebbe stato necessario.
Infatti, il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2024 ha indicato gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ex art.
6-bis della Legge n. 212/2000 e tra questi sono ricompresi gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo. L'art. 3 indica che “Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti: a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis”. E' vero che il decreto è entrato in vigore il 30 aprile 2024 dopo l'atto censurato (notificato a gennaio) ma il dettato normativo appare ricognitivo di una situazione sostanziale di tipo “cartolare” ove il contraddittorio preventivo avrebbe e deve esser ritenuto irrilevante, come in precedenza.
3.3.1.- Con il terzo motivo si censura la pretesa perché il termine della proroga di cui all'articolo 12 quinquies, comma 3, del D.L. n. 34/2019 avrebbe dovuto applicarsi anche al caso di consolidato ove le condizioni erano riferite non alla consolidante Ricorrente_1 ma alle società partecipanti il consolidato. Le consolidate erano Società_1 S.r.l.; Società_2 S.r.l.; Società_3 S.r.l.; Società_4 S.r.l.; Società_5 S.r.l.; Società_6. E Ricorrente_1, consolidante, ha chiesto la proroga sostenendo che due delle sei società consolidate, Società_5 S.r.l. e Società_6, qualora avessero tassato individualmente il reddito, ne avrebbero avuto diritto tanto che la proroga sarebbe spettata.
3.3.2.- La tesi è infondata in tutte le declinazioni proposte.
L'art. 12 quinques comma 3 del D.L. 34/2019 dispone “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019”. A sua volta l'articolo
118 comma 3 del TUIR dispone “Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'articolo 122”.
Il dettato normativo prevede testualmente che le condizioni devono essere riferite alla sola consolidante a prescindere dalla posizione delle consolidate. E poiché la consolidante Ricorrente_1 non rientrava nei presupposti, la proroga non era dovuta e l'addebito erariale appare corretto.
Né può assumersi l'assenza di disvalore e la tutela dell'affidamento e della buona fede. Innanzi tutto, per il chiaro dato normativo che indica il beneficio, siccome riferito alla sola consolidante risultando così, le norme di proroga, eccezionali e non oggetto di interpretazione estensiva, insuscettibile di essere integrate in via ermeneutica sia dalle norme generali dell'ordinamento tributario sia da quelle dettate per altre forme di definizione agevolata, ancorché contemplate dalla medesima legge (in generale
Cass. sez. 5^ ordinanza n. 17796 del 6 luglio 2018). Correlativamente il richiamo all'assenza di disvalore, all'affidamento ed alla buona fede, appare ingiustificato posto il dato letterale della disposizione e l'impossibilità di applicare istituti correlati all'affidamento ed alla buona fede in quanto incompatibili con la natura eccezionale della disposizione di proroga. Vale poi osservare, sotto il diverso versante, che la disciplina del consolidato mira a favorire il recupero delle imposte concentrando su un soggetto (consolidante) i relativi obblighi per consentire, a prescindere dai riferimenti alle consolidate, difficilmente controllabili e verificabili dall'Amministrazione, i relativi controlli funzionali per il recupero del gettito. Infine, quanto al minor versamento del secondo acconto, per € 485.844,10 codice tributo 2002 che sarebbe derivato dall'applicazione della rideterminazione dei versamenti in secondo acconto (dal 60% al 50%), secondo quanto disposto dall'art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, la tesi è infondata in quanto Ricorrente_1 non avrebbe potuto fruire nella proroga per i soggetti ISA, di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2019 e conseguentemente era tenuta a determinare gli acconti per l'anno 2019 in misura pari al 40% e al 60% dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2018.
3.4.1.- Con il quarto motivo si censura l'addebito sanzionatorio assumendosi la gravosità della pretesa ad
€ 448.562,5,1 a fronte di un mero errore di calcolo per soli € 22.643,91 (il cui effetto sarebbe da rapportare alle rate effettivamente versate e pari quindi a 4.528,70). Il tutto con violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 1, c.
3-bis, Legge n. 212 del 2000, secondo cui “le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela” e dell'art.
7-bis della Legge n. 212 del 2000.
Il motivo è infondato.
3.4.2.- Innanzi tutto in quanto non viene censurato l'errato esercizio del potere discrezionale. La norma, infatti, prevede un sistema sanzionatorio ben definito (articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997) “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà”, che appare rispettato.
Neppure può ammettersi il confronto, per far da questo derivare la sproporzione delle sanzioni, a quanto previsto dalla Legge 197/2022 in misura pari al 3% data la natura eccezionale della norma.
3.4.3.- La sanzione tributaria applicata non appare sproporzionata ed illegittima. Ora (C. cost., 17/03/2023,
n. 46) la valorizzazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 alla luce dell'art. 3 Cost. trova solide basi nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, che in più occasioni ha precisato, da un lato, che «il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito» è «applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative» (ex plurimis, sentenza n. 112 del 2019) e, dall'altro, che anche per le sanzioni amministrative si prospetta «l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato», in particolare dando rilievo «al disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma» (sentenza n. 185 del 2021). Ciò in quanto «il principio di proporzionalità postula l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito» (sentenza n. 161 del 2018). Ma nel caso di specie, come dato conto dall'Ufficio, Ricorrente_1 si è resa gravemente inadempiente (in termini temporali ed economici), rispetto agli obblighi tributari, tanto che la sanzione irrogata appare proporzionata sol che si consideri quanto dall'Agenzia argomentato:
-) comunicazione di irregolarità n. 0000663220971 (2022) per tardivo versamento del primo acconto IRES per l'anno d'imposta 2019, pari ad € 1.943.373,00, versato il 30 settembre 2019 in luogo del 31 luglio 2019 con sanzione ridotta ad € 97.168,65, pari al 5% dell'importo tardivamente versato e corrispondente ad un terzo della sanzione ordinariamente prevista per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni e con sanzione per carente versamento del secondo acconto IRES;
-) dunque, a fronte di un importo dovuto pari ad € 2.915.059 l'importo versato risultava per € 2.428.444,70 con una differenza pari ad € 485.844,10, sulla quale veniva irrogata la sanzione di € 48.584,41 pari al 10% dell'importo omesso e corrispondente ad un terzo della sanzione;
-) Ricorrente_1 utilizzava la procedura di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 155 e 156 della Legge 197/2022, che prevedeva la riduzione delle sanzioni dovute al 3%, corrispondente ad € 72.877 in luogo di € 145.753,06 irrogate con la comunicazione con pagamento in venti rate onorate solo in parte (prime quattro e con versamento solo in parte degli interessi);
-) nuova iscrizione a ruolo delle sanzioni in misura ordinaria e notifica cartella con applicazione delle sanzioni in misura piena, ossia il 15% in luogo del 5% per il tardivo versamento del primo acconto e il 30% in luogo del 10% per il carente versamento del secondo acconto, con un totale dovuto, al netto di quanto già parzialmente versato ratealmente, rispettivamente pari ad € 282.609,81 e ad € 143.529,16;
-) richiesta di Ricorrente_1 di poter modificare i codici tributo di quattro differenti deleghe di pagamento, ognuna antecedente la scadenza della rispettiva rata, al fine di poter integrare i carenti versamenti rateali della comunicazione con gli importi corretti al fine di non decadere dal beneficio previsto dalla definizione agevolata;
senza esito.
Il comportamento di ritardo e inadempimento della contribuente, in plurime occasioni, ha dato luogo all'attuale contenzioso con il quale è stata proposta, ancora una volta, istanza di proroga senza alcun fondamento. Le sanzioni appaiono dunque proporzionate e congruenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate in €.
6.000 per compensi oltre ad accessori se ed in quanto dovuti.
Mantova 16 febbraio 2026
Il Giudice relatore
Dr. Massimo Coltro
Il PresidenteDr. Gianluigi Morlini