Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 29
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di omessa motivazione

    La cartella impugnata indica le ragioni della pretesa erariale e i relativi presupposti. La motivazione è esaustiva anche in forza della regola per cui la cartella di pagamento emessa a seguito dell'omesso versamento di una o più rate relative a un accertamento con adesione non richiede una specifica motivazione, trovandosi di già il contribuente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.

  • Rigettato
    Violazione della regola del contraddittorio preventivo obbligatorio

    Il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2024 ha indicato gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ex art. 6-bis della Legge n. 212/2000, tra cui rientrano gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. La norma è ricognitiva di una situazione sostanziale di tipo "cartolare" ove il contraddittorio preventivo avrebbe e deve esser ritenuto irrilevante.

  • Rigettato
    Illegittimità per mancato riconoscimento della proroga e rideterminazione degli acconti

    La tesi è infondata in quanto l'art. 12 quinques comma 3 del D.L. 34/2019 prevede che le condizioni per la proroga debbano essere riferite alla sola consolidante. Poiché la consolidante Ricorrente_1 non rientrava nei presupposti, la proroga non era dovuta. Di conseguenza, la contribuente era tenuta a determinare gli acconti per l'anno 2019 in misura pari al 40% e al 60% dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2018.

  • Rigettato
    Sproporzione delle sanzioni

    La norma prevede un sistema sanzionatorio ben definito (articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997) che appare rispettato. La sanzione tributaria applicata non appare sproporzionata ed illegittima. Il comportamento di ritardo e inadempimento della contribuente, in plurime occasioni, ha dato luogo all'attuale contenzioso. Le sanzioni appaiono dunque proporzionate e congruenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova
    Numero : 29
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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