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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 13/01/2020 e contraddistinta dal n.320/2020, iscritto al n.706/2020
del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
13 maggio 2025 e pendente
TRA
C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Bisogni, C.F. e C.F._1
Antonio Casolaro, C.F. , in virtù di procura alle liti in calce all'atto C.F._2
di citazione in appello, pec: Email_1
CP_1
E
[...]
, già in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 CP_3
C.F. e P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Ritassunta Catalano (C.F.: P.IVA_2 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
), giusta procura in calce dell' atto di citazione contenuta nel fa- C.F._3
scicolo di primo grado, pec: Email_2
-APPELLATA-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.02.2020 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa nel giudizio rubricato con il n. 7180/2017 del R.G.C., di parziale accoglimento della domanda proposta da CP_3
di condanna dell'attuale appellante al pagamento della somma di €. 10.135,80
[...]
domandata a seguito del perfezionamento di un contratto di fornitura di kg 3.000,00 di caffè per 60 mesi con concessione in comodato d'uso gratuito di beni strumentali all'esercizio dell'attività commerciale, “bar”, esercitata dalla convenuta, e consegna delle insegne luminose pubblicitarie con il marchio CP_3
L'importo era determinato conteggiando € 6.525,00 a titolo di penale per mancato utile,
quantificato moltiplicando per € 3,00 il residuo quantitativo di caffè, pari a Kg. 2.175,
ancora spettante alla rispetto al quantitativo pattuito con il contratto di Parte_1
somministrazione, € 2.610,80, per il costo delle targhe e delle insegne luminose pubbli-
citarie consegnate in comodato alla e mai restituite, € 1.000,00 a titolo Parte_1
di risarcimento da svalutazione commerciale dei macchinari da bar concessi in como-
dato d'uso gratuito.
La convenuta opponeva che i beni in comodato erano stati consegnati già usati e non nuovi, che aveva cessato l'attività per difficoltà economiche dal Parte_1
3.11.2016 e che aveva ritirato esclusivamente i macchinari da bar. CP_3
In assenza di istruttoria, non ammessa dal giudice, il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza in virtù del supporto documentale prodotto dalle parti, accogliendo parzial-
mente la domata proposta dall'attrice e condannando la convenuta al pagamento della somma di € 9.135,00, di cui € 6.525 quale penale contrattuale calcolata moltiplicando €
3.00 per ogni Kg. di caffè non somministrato, Kg. 2.175, ed € 2.160,00 quale costo delle
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
insegne luminose. Condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese ed ono-
rari di causa liquidati in € 3.200,00 oltre € 264 per spese.
2. La con il gravame lamenta l' IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA E SO- Parte_1
PRAVVENUTA AD ESEGUIRE L'ADEMPIMENTO – ILLEGITTIMITA' DELLA PENALE
che rappresenterebbe un indebito arricchimento in favore della la quale CP_3
riceverebbe il pagamento del caffè non consegnato, vendibile a terzi. La disdetta del contratto era dovuta alla crisi economica, che aveva provocato la chiusura dell'attività
commerciale. Per l'appellante la crisi economica giustificava il recesso anticipato del conduttore ex art. 27 legge 27 luglio 1978 n 392. Non vi era stato alcun inadempimento e l'impossibilità di far fronte alla richiesta di ulteriori quantitativi di caffè era stata causata dalla sopravvenuta ed inaspettata crisi economica con chiusura dell'attività comportante il venir meno di un interesse oggettivo alla prosecuzione del contratto che doveva rite-
nersi risolto per impossibilità sopravvenuta. Il recesso dal contratto era intervenuto in osservanza dei principi di correttezza e buona fede perché l'esercente commerciale immediatamente notiziava della chiusura il fornitore ed onorava tutte le precedenti fat-
ture, restituendo i beni ricevuti in comodato. La somma di € 6.525,00 a titolo di penale per il mancato acquisto del residuo quantitativo di caffè non era quindi dovuta.
Le insegne, poi, non dovevano essere pagate, perché concesse in comodato d'uso gra-
tuito e dovevano essere ritirate dalla La clausola di cui all'art. 4 del contratto, CP_3
secondo l'appellante, doveva essere qualificata come vessatoria perché determinava un evidente squilibrio negli interessi dei contraenti, aggravando di costi e spese la Pt_1
.
[...]
Così l'appellante concludeva: “nel merito, accogliere l'Appello e per l'effetto riformare
l'impugnata sentenza n. 362/2020 nella parte in cui ha condannato parte Appellante al
pagamento della somma di € 9.135,00, di cui € 6.525 quale penale contrattuale per il
mancato acquisto del residuo quantitativo di caffè, ed € 2.160,00 quale costo delle in-
segne luminose. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
giudizio, con attribuzione”.
3. , già eccepiva l'inammissibilità e l'impro- Controparte_2 CP_3
cedibilità dell'appello proposto per carenza dei requisiti ex artt. 342 e 348 c.p.c. per mancata indicazione delle parti del provvedimento appellato e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della de-
cisione impugnata.
4. Correttamente il giudice di primo grado, con l'impugnata sentenza, motivava il ri-
getto della domanda rappresentando che la risoluzione contrattuale per impossibilità
sopravvenuta deve essere assoluta ed oggettiva e non può essere suffragata dallo stato di crisi aziendale e da condizioni particolari dell'obbligato. Il giudizio in oggetto non aveva ad oggetto l'adempimento alla prestazione convenuta ma il risarcimento dei danni arrecati e contrattualmente determinati a seguito dell'avvenuta risoluzione contrattuale.
L'appellata produceva una visura camerale dalla quale si evinceva che l'attività era stata oggetto di locazione ad un'altra società. L'eccezione di vessatorietà dell'art. 4 del con-
tratto era nuova e quindi inammissibile e l'appellante non aveva contestato l'afferma-
zione, di cui alla sentenza di primo grado, secondo la quale il convenuto era contrattual-
mente tenuto all'acquisto dell'insegne.
Così l'appellato concludeva: “in via preliminare: 1) dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto per carenza dei requisiti
ex art t 342 e 348 c.p.c.; 2) rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della
sentenza appellata, per carenza dei presupposti di legge.Nel merito, -rigettare in toto la
proposta impugnazione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che prete-
stuosa e dilatoria e, per l'effetto confermare la sentenza n. 362/20 emessa dal Tribunale
di Napoli, nel giudizio RG 7108 /17, con condanna dell'appellante alle spese e compensi
del doppio grado di giudizio.”
4. La Corte il 10.11. 2023 tratteneva la causa in decisione. Rimessa la causa sul ruolo
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
per cessazione dalle funzioni del giudice aggregato relatore, la documen- CP_3
CP_
l'avvenuta trasformazione sociale in e all'udienza del 13.5.25 la causa CP_2
era nuovamente trattenuta in decisione con rinuncia delle parti ai termini per il deposito delle difese finali, già in precedenza versate in atti.
5. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza 16
novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen-
tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al-
ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per-
manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fat-
tispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
6. L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante, pacificamente vincolato al pagamento della penale come determinata se-
condo quanto pattuito in contratto, non ha allegato le circostanze oggettive determinanti la chiusura dell'esercizio commerciale, riferendo genericamente di una sopravenuta
“crisi economica” inidonea ad evidenziare dati oggettivi richiesti per l'applicazione dell'istituto della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. La S.C., con la sentenza n. 9244/2023 statuisce che la liberazione del debitore per sopravvenuta im-
possibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e
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eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso im-
possibile la prestazione. Il debitore deve quindi provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), costituita da fattori oggettivi,
non riconducibili a difetto di diligenza. In tema di contratti a esecuzione continuata o periodica l'eccessiva onerosità sopravvenuta si verifica per avvenimenti straordinari e imprevedibili. E' obbiettiva l'impossibilità derivante da un impedimento che renda impos-
sibile a chiunque l'adempimento, risultando invece soggettiva l'impossibilità derivante da un ostacolo gravante sul solo debitore. Solo l'oggettività impossibilità consente di risolvere l'obbligazione contratta. Priva di rilievo è la giurisprudenza citata dall'appel-
lante, non riferita al contatto di somministrazione ma alla diversa fattispecie di cui al contratto di equo canone, oggetto di specifica regolamentazione, o al contratto di sog-
giorno in hotel. L'onere della prova gravante sul convenuto non è stato assolto da quest'ultimo che non ha allegato, prima ancora che provato, le particolari ed incolpevoli circostanze che determinavano la chiusura dell'attività commerciale, posto che la chiu-
sura volontaria non sottraeva di per sè la parte negoziale agli obblighi assunti e regola-
mentati in precedenza.
Tanto precisato in merito alla somma riferita alla fornitura del caffè, quanto all'insegna la Corte rileva la novità della questione posta, pertanto inammissibile in appello per il divieto dei nova nel gravame, nonchè la definitività della sentenza di primo grado sul punto, in conseguenza della mancata impugnazione dell'affermazione ivi contenuta in merito all'obbligo di acquisto dell'insegna contrattualmente pattuito.
7. Dal rigetto dell'appello deriva la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, quantificate con riferimento al valore della controversia e liquidate in un importo pari ai minimi tariffari, in considerazione della contenuta complessità delle
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questioni esaminate.
8. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del proce-
dimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Napoli, nona sezione civile, definitivamente pronunciando sull'ap-
pello proposto da avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Na- Parte_1
poli, pubblicata in data 13/01/2020 e contraddistinta dal n.320/2020,così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite del grado, che determina in €.2.906,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 16.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 13/01/2020 e contraddistinta dal n.320/2020, iscritto al n.706/2020
del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
13 maggio 2025 e pendente
TRA
C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Bisogni, C.F. e C.F._1
Antonio Casolaro, C.F. , in virtù di procura alle liti in calce all'atto C.F._2
di citazione in appello, pec: Email_1
CP_1
E
[...]
, già in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 CP_3
C.F. e P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Ritassunta Catalano (C.F.: P.IVA_2 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
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), giusta procura in calce dell' atto di citazione contenuta nel fa- C.F._3
scicolo di primo grado, pec: Email_2
-APPELLATA-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.02.2020 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa nel giudizio rubricato con il n. 7180/2017 del R.G.C., di parziale accoglimento della domanda proposta da CP_3
di condanna dell'attuale appellante al pagamento della somma di €. 10.135,80
[...]
domandata a seguito del perfezionamento di un contratto di fornitura di kg 3.000,00 di caffè per 60 mesi con concessione in comodato d'uso gratuito di beni strumentali all'esercizio dell'attività commerciale, “bar”, esercitata dalla convenuta, e consegna delle insegne luminose pubblicitarie con il marchio CP_3
L'importo era determinato conteggiando € 6.525,00 a titolo di penale per mancato utile,
quantificato moltiplicando per € 3,00 il residuo quantitativo di caffè, pari a Kg. 2.175,
ancora spettante alla rispetto al quantitativo pattuito con il contratto di Parte_1
somministrazione, € 2.610,80, per il costo delle targhe e delle insegne luminose pubbli-
citarie consegnate in comodato alla e mai restituite, € 1.000,00 a titolo Parte_1
di risarcimento da svalutazione commerciale dei macchinari da bar concessi in como-
dato d'uso gratuito.
La convenuta opponeva che i beni in comodato erano stati consegnati già usati e non nuovi, che aveva cessato l'attività per difficoltà economiche dal Parte_1
3.11.2016 e che aveva ritirato esclusivamente i macchinari da bar. CP_3
In assenza di istruttoria, non ammessa dal giudice, il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza in virtù del supporto documentale prodotto dalle parti, accogliendo parzial-
mente la domata proposta dall'attrice e condannando la convenuta al pagamento della somma di € 9.135,00, di cui € 6.525 quale penale contrattuale calcolata moltiplicando €
3.00 per ogni Kg. di caffè non somministrato, Kg. 2.175, ed € 2.160,00 quale costo delle
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Corte di Appello di Napoli
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insegne luminose. Condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese ed ono-
rari di causa liquidati in € 3.200,00 oltre € 264 per spese.
2. La con il gravame lamenta l' IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA E SO- Parte_1
PRAVVENUTA AD ESEGUIRE L'ADEMPIMENTO – ILLEGITTIMITA' DELLA PENALE
che rappresenterebbe un indebito arricchimento in favore della la quale CP_3
riceverebbe il pagamento del caffè non consegnato, vendibile a terzi. La disdetta del contratto era dovuta alla crisi economica, che aveva provocato la chiusura dell'attività
commerciale. Per l'appellante la crisi economica giustificava il recesso anticipato del conduttore ex art. 27 legge 27 luglio 1978 n 392. Non vi era stato alcun inadempimento e l'impossibilità di far fronte alla richiesta di ulteriori quantitativi di caffè era stata causata dalla sopravvenuta ed inaspettata crisi economica con chiusura dell'attività comportante il venir meno di un interesse oggettivo alla prosecuzione del contratto che doveva rite-
nersi risolto per impossibilità sopravvenuta. Il recesso dal contratto era intervenuto in osservanza dei principi di correttezza e buona fede perché l'esercente commerciale immediatamente notiziava della chiusura il fornitore ed onorava tutte le precedenti fat-
ture, restituendo i beni ricevuti in comodato. La somma di € 6.525,00 a titolo di penale per il mancato acquisto del residuo quantitativo di caffè non era quindi dovuta.
Le insegne, poi, non dovevano essere pagate, perché concesse in comodato d'uso gra-
tuito e dovevano essere ritirate dalla La clausola di cui all'art. 4 del contratto, CP_3
secondo l'appellante, doveva essere qualificata come vessatoria perché determinava un evidente squilibrio negli interessi dei contraenti, aggravando di costi e spese la Pt_1
.
[...]
Così l'appellante concludeva: “nel merito, accogliere l'Appello e per l'effetto riformare
l'impugnata sentenza n. 362/2020 nella parte in cui ha condannato parte Appellante al
pagamento della somma di € 9.135,00, di cui € 6.525 quale penale contrattuale per il
mancato acquisto del residuo quantitativo di caffè, ed € 2.160,00 quale costo delle in-
segne luminose. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di
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giudizio, con attribuzione”.
3. , già eccepiva l'inammissibilità e l'impro- Controparte_2 CP_3
cedibilità dell'appello proposto per carenza dei requisiti ex artt. 342 e 348 c.p.c. per mancata indicazione delle parti del provvedimento appellato e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della de-
cisione impugnata.
4. Correttamente il giudice di primo grado, con l'impugnata sentenza, motivava il ri-
getto della domanda rappresentando che la risoluzione contrattuale per impossibilità
sopravvenuta deve essere assoluta ed oggettiva e non può essere suffragata dallo stato di crisi aziendale e da condizioni particolari dell'obbligato. Il giudizio in oggetto non aveva ad oggetto l'adempimento alla prestazione convenuta ma il risarcimento dei danni arrecati e contrattualmente determinati a seguito dell'avvenuta risoluzione contrattuale.
L'appellata produceva una visura camerale dalla quale si evinceva che l'attività era stata oggetto di locazione ad un'altra società. L'eccezione di vessatorietà dell'art. 4 del con-
tratto era nuova e quindi inammissibile e l'appellante non aveva contestato l'afferma-
zione, di cui alla sentenza di primo grado, secondo la quale il convenuto era contrattual-
mente tenuto all'acquisto dell'insegne.
Così l'appellato concludeva: “in via preliminare: 1) dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto per carenza dei requisiti
ex art t 342 e 348 c.p.c.; 2) rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della
sentenza appellata, per carenza dei presupposti di legge.Nel merito, -rigettare in toto la
proposta impugnazione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che prete-
stuosa e dilatoria e, per l'effetto confermare la sentenza n. 362/20 emessa dal Tribunale
di Napoli, nel giudizio RG 7108 /17, con condanna dell'appellante alle spese e compensi
del doppio grado di giudizio.”
4. La Corte il 10.11. 2023 tratteneva la causa in decisione. Rimessa la causa sul ruolo
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
per cessazione dalle funzioni del giudice aggregato relatore, la documen- CP_3
CP_
l'avvenuta trasformazione sociale in e all'udienza del 13.5.25 la causa CP_2
era nuovamente trattenuta in decisione con rinuncia delle parti ai termini per il deposito delle difese finali, già in precedenza versate in atti.
5. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza 16
novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen-
tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al-
ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per-
manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fat-
tispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
6. L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante, pacificamente vincolato al pagamento della penale come determinata se-
condo quanto pattuito in contratto, non ha allegato le circostanze oggettive determinanti la chiusura dell'esercizio commerciale, riferendo genericamente di una sopravenuta
“crisi economica” inidonea ad evidenziare dati oggettivi richiesti per l'applicazione dell'istituto della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. La S.C., con la sentenza n. 9244/2023 statuisce che la liberazione del debitore per sopravvenuta im-
possibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e
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eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso im-
possibile la prestazione. Il debitore deve quindi provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), costituita da fattori oggettivi,
non riconducibili a difetto di diligenza. In tema di contratti a esecuzione continuata o periodica l'eccessiva onerosità sopravvenuta si verifica per avvenimenti straordinari e imprevedibili. E' obbiettiva l'impossibilità derivante da un impedimento che renda impos-
sibile a chiunque l'adempimento, risultando invece soggettiva l'impossibilità derivante da un ostacolo gravante sul solo debitore. Solo l'oggettività impossibilità consente di risolvere l'obbligazione contratta. Priva di rilievo è la giurisprudenza citata dall'appel-
lante, non riferita al contatto di somministrazione ma alla diversa fattispecie di cui al contratto di equo canone, oggetto di specifica regolamentazione, o al contratto di sog-
giorno in hotel. L'onere della prova gravante sul convenuto non è stato assolto da quest'ultimo che non ha allegato, prima ancora che provato, le particolari ed incolpevoli circostanze che determinavano la chiusura dell'attività commerciale, posto che la chiu-
sura volontaria non sottraeva di per sè la parte negoziale agli obblighi assunti e regola-
mentati in precedenza.
Tanto precisato in merito alla somma riferita alla fornitura del caffè, quanto all'insegna la Corte rileva la novità della questione posta, pertanto inammissibile in appello per il divieto dei nova nel gravame, nonchè la definitività della sentenza di primo grado sul punto, in conseguenza della mancata impugnazione dell'affermazione ivi contenuta in merito all'obbligo di acquisto dell'insegna contrattualmente pattuito.
7. Dal rigetto dell'appello deriva la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, quantificate con riferimento al valore della controversia e liquidate in un importo pari ai minimi tariffari, in considerazione della contenuta complessità delle
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questioni esaminate.
8. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del proce-
dimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Napoli, nona sezione civile, definitivamente pronunciando sull'ap-
pello proposto da avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Na- Parte_1
poli, pubblicata in data 13/01/2020 e contraddistinta dal n.320/2020,così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite del grado, che determina in €.2.906,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 16.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di