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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50099 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Musilli Sandro Maria)
Opponente esecutata
E
Controparte_1
(Avv. Di Stefani Stefania)
Opposta esecutante
E NEI CONFRONTI
CP_2
(contumace)
Terza pignorata
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale recante R.G.E. n.
80143/2021
1 CONCLUSIONI
Per “[…] 01. accertare e dichiarare che l'atto di Parte_1 opposizione a pignoramento dei crediti verso terzi è stato presentato per la prima volta nei termini di legge del 01.12.2021 ore 22.01; 02. accertare e dichiarare che a seguito di problemi tecnici del sito del Tribunale di Roma in data 01.12.2021m è stato nuovamente ripresentato in data
02.12.2021 ore 14,21, 02.12.2021 ore 15,49, 03.12.2021 ore 13,37, 06.12.2021 ore 11,00, 14.12.2021 ore 10,45, 18.12.2021 ore 15,07, 18.12.2021 ore 15,08 03. dichiarare, che l'atto di opposizione a pignoramento dei crediti verso terzi è stato depositato in cancelleria e notificato a controparte nei termini di legge;
04. accogliere tutte le eccezioni preliminari formulate dall'attrice nell'atto introduttivo dichiarando nullo e/o inammissibile e di nessun effetto giuridico il menzionato atto opposto;
05. condannare l' al risarcimento del danno Controparte_3 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa sulla base dei criteri di cui al punto 9, della narrativa in diritto o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre alle spese del giudizio di opposizione e quelle del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. 06. rigettare le diverse deduzioni ed eccezioni, accogliere le conclusioni già formulate in ricorso introduttivo”.
Per : “[…] a) in via preliminare ed assorbente, dichiarare Controparte_4 l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; b) in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con piena conferma della legittimità formale e sostanziale del pignoramento ex art. 72 bis del D.p.r. 602/73, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione prodromici;
c) con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in punto di diritti, onorari e spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Di Stefani che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso Parte_1 l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da con Controparte_4 ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 per la somma di € 2.206.315,72 sulla base di 12 cartelle di pagamento, di un avviso di addebito e di 5 avvisi di accertamento.
2 L'opponente eccepiva:
a) La decadenza ex art. 50 d.P.R. 602/1973 (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
b) La impignorabilità in quanto il credito staggito è necessario al pagamento degli stipendi di operai, impiegati, collaboratori, professionisti, di indennità relative a rapporti di lavoro e di impiego, dei contributi INPS ed INAIL, dell'IRES. dell'IVA, dell'IRAP, delle tasse comunali, regionali e nazionali, le utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua, rifiuti speciali e delle ordinarie e straordinarie spese di manutenzione delle attrezzature e macchinari sanitari per garantire il servizio pubblico in un luogo, Comune di Guidonia Montecelio, dove non esiste ospedale e/o pronto soccorso (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
c) Il difetto di notifica del pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
d) Il difetto di notifica dell'avviso di intimazione (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
e) La carenza di motivazione del pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
f) La prescrizione (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
g) La omessa allegazione all'atto di pignoramento della procura notarile indicata che autorizza il dipendente delegato Sig. a rappresentare l' Parte_2 Controparte_3 per il compimento degli atti esecutivi (da qualificare come motivo di
[...] opposizione agli atti esecutivi).
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in Controparte_4 quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 18.04.2022, comunicata il 20.04.2022, il Giudice – preso atto dell'avvenuta chiusura in data 28.12.2021 della procedura esecutiva speciale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 a seguito alla ricezione di specifica richiesta di annullamento pervenuta dall'ente con prot. CP_5 26503/2021 a mezzo pec in data 22.12.2021 (terzo pignorato “non conforme”, essendo competente la , rilevata la tardiva proposizione del ricorso cautelare in opposizione (oltre il Parte_3 termine di venti giorni dalla notifica dell'ordine di pagamento diretto) – dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, compensava per un terzo le spese di lite e per la restante parte condannava l'opponente, assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , riproponendo i medesimi motivi di contestazione fatti Controparte_4 valere nella precedente fase cautelare e deducendo di aver presentato tempestivamente il ricorso cautelare che per “problemi tecnici del sito del Tribunale di Roma” non è stato accettato dal sistema;
l'opponente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione in quanto Controparte_4 infondata in fatto ed in diritto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (Cass. n. 13533/2021) ed è CP_2 stata onerata la cancelleria della scansione nel fascicolo telematico della nota del Funzionario di
3 cancelleria in merito ai “problemi tecnici del sito del Tribunale di Roma” dedotti da parte opponente.
sebbene ritualmente citata, non si è costituita. CP_2
Vista la richiesta delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. In mancanza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.10.2024 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia di CP_2
Deve essere dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente citata, non si è CP_2 costituita nel presente giudizio.
L'intervenuta estinzione dell'esecuzione esattoriale
Dagli atti di causa emerge che in data 28.12.2021 ha disposto la Controparte_4 chiusura della procedura esecutiva speciale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 a seguito alla ricezione di specifica richiesta di annullamento pervenuta dall'ente con prot. 26503/2021 a mezzo CP_5 Cont pec il 22.12.2021 (terzo pignorato “non conforme”, essendo competente la . Pt_3
Da ciò consegue, laddove sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario (nei limiti di cui infra), la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza che ciò precluda la decisone sulle spese di lite che deve avvenire secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Il motivo di opposizione sub lett. a)
Il motivo di opposizione sub lett. a) è infondato, non essendo intervenuta alcuna decadenza.
L'esecuzione esattoriale è stata avviata, infatti, entro il termine di un anno dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 09720219016277386 (eseguita a mezzo pec il 02.11.2021), nel rispetto di quanto previsto all'art. 50 d.P.R. 602/1973.
Il motivo di opposizione sub lett. b)
Il motivo di opposizione sub lett. b) non merita accoglimento. Come già precisato nella precedente fase cautelare, la norma dell'art. 545 c.p.c., invocata dalla società opponente, non contempla limiti di pignorabilità in relazione alle voci allegate dalla stessa esecutata (le retribuzioni dei dipendenti, i versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali, le tasse et cetera, e delle spese straordinarie di gestione), né è applicabile alla fattispecie in esame, dal momento che l'art. 545 c.p.c. concerne, in ogni caso, il pignoramento delle somme spettanti al singolo debitore, quale dipendente o pensionato, a titolo di stipendio, indennità da rapporto di lavoro et cetera ed a titolo di trattamento pensionistico.
Il motivo di opposizione sub lett. c)
Ai fini della decisione in merito al motivo di opposizione sub lett. c), da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi, occorre verificare la tempestività del deposito del ricorso cautelare.
Parte attrice rappresenta di aver tentato il deposito del ricorso cautelare in opposizione entro il termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento, eseguita a mezzo PEC da
[...]
il 12.11.2021. In particolare, la società esecutata evidenzia di aver tentato di Controparte_4 depositare l'opposizione in data 01.12.2021 e, poi, il 02.12.2021 ore 14.21, il 02.12.2021 ore 15.49, il 03.12.2021 ore 13.37 e, da ultimo, il 06.12.2021 ore 11.00; depositi però, fatta eccezione per quello del 06.12.2021, rifiutati a causa di un mal funzionamento del sistema informatico del
4 Tribunale di Roma. Sostiene, dunque, che ai fini della valutazione in ordine alla tempestività dell'opposizione debba aversi riguardo alla data del 01.12.2021, non già al 06.12.2021, non potendo essere ad esso imputabile il rifiuto degli atti dovuto a “problemi tecnici del sito del Tribunale di Roma”.
La società debitrice, sulla quale incombeva il relativo onus probandi, non ha allegato i docc. 02, 03,
04, 05 e 06 (relativi al deposito del ricorso presso Tribunale di Roma, di accettazione, consegna atto e attesa di accettazione) di cui ha fatto solo cenno nell'atto di citazione e che, secondo l'esecutata, proverebbero che il rifiuto dei vari depositi eseguiti tra il 01.12.2021 e il 03.12.2021 sarebbe dipeso da un mal funzionamento del sistema informatico del Tribunale di Roma. Di contro, da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Roma risulta che «le buste telematiche sono state tutte rifiutate, non per “problemi tecnici del sito del tribunale di Roma”, ma perché aventi codice oggetto errato
e/o mancanti della nota di iscrizione a ruolo. Informazioni tutte fornite all'Avvocato Musilli all'atto del rifiuto, dalla Cancelliera addetta all'iscrizione». Alla luce di quanto sopra, trattandosi di un errore imputabile alla parte, deve aversi riguardo al solo deposito effettuato in data 06.12.2021; conseguentemente, il motivo di opposizione sub lett. c) è inammissibile poiché proposto oltre il termine perentorio di venti giorni decorrente ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto di pignoramento.
Il motivo di opposizione sub lett. d)
Ai fini della decisione in merito al motivo di opposizione sub lett. d), occorre distinguere le cartelle tributarie da quelle extratributarie.
Nel caso di specie, le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento si riferiscono a crediti tributari.
Solo l'avviso di addebito si riferisce a crediti extratributari.
Orbene, quanto alle cartelle e agli avvisi accertamento, deve essere affermata la preclusione del G.O. a conoscere della relativa doglianza, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione integra una opposizione agli atti dell'esecuzione nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario” (Cass., Sez. Un., n. 13913/2017).
Quanto, invece, all'avviso di addebito, valgano le considerazioni sopra svolte in merito al tardivo deposito del ricorso cautelare in opposizione e, dunque, in ordine alla inammissibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi.
Il motivo di opposizione sub lett. e)
Quanto al motivo di opposizione sub lett. e), valgano le considerazioni sopra svolte in merito al tardivo deposito del ricorso cautelare in opposizione e, dunque, in ordine alla inammissibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi.
Il motivo di opposizione sub lett. f)
Ai fini della decisione in merito al motivo di opposizione sub lett. f) occorre distinguere le cartelle tributarie da quelle extratributarie.
Quanto alle cartelle e agli avvisi accertamento, preme evidenziare che i confini relativi alla proponibilità nell'ambito della giurisdizione ordinaria dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., originariamente delineati dall'art. 57, lett. b), D.P.R. n. 602/1973, sono stati oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, in conseguenza della quale è necessario distinguere fra:
- le cause estintive o modificative della pretesa tributaria che sono sorte prima – ovvero in costanza – della notifica della cartella o dell'avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/73,
5 per i quali gli artt. 2 e 19 D. Lgs. 546/1992 stabiliscono la giurisdizione del Giudice tributario ed un termine perentorio (di 60 giorni) per l'impugnazione dell'atto (cartella o avviso di intimazione) avanti la C.T.P.;
- le cause estintive o modificative sorte dopo il termine indicato, per le quali la Corte Costituzionale stabilisce la competenza del Giudice dell'Esecuzione.
In linea con tale orientamento, con ordinanza n. 7822/2020 (richiamata dallo stesso opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio di merito da questi instaurato) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute di recente in materia, enunciando il seguente principio di diritto: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria”.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, chiarito che se la prescrizione si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data.
Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.
In applicazione dei criteri ermeneutici sopra enunciati, deve ritenersi che il motivo di contestazione sollevato dalla società esecutata (la prescrizione dei crediti tributari) rientri nella giurisdizione del Giudice Tributario. La eccepita nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di intimazione attrae la giurisdizione del giudice tributario “fino al momento dell'atto esecutivo” (ndr, la notifica dell'atto di pignoramento), con la conseguenza che alcuna valutazione può compiere il giudice adito.
6 Quanto, infine, alla prescrizione del credito (extratributario) relativo all'avviso di addebito contenuto nel pignoramento opposto, preme da un lato evidenziare che lo stesso si riferisce a violazioni dell'anno 2020 e dall'altro richiamare quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Il motivo di opposizione sub lett. g)
Quanto al motivo di opposizione sub lett. g), valgano le considerazioni sopra svolte in merito al tardivo deposito del ricorso cautelare in opposizione e, dunque, in ordine alla inammissibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da €
2.000.000,00 ad € 4.000.000,00 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_1
- dichiara la contumacia di CP_2
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario a conoscere del motivo di opposizione sub lett. d) avuto riguardo alle carelle tributarie e agli avvisi di accertamento,
- per il resto, dichiara la cessazione della materia del contendere,
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 26.464,00 oltre accessori di legge se Controparte_4 dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Di Stefani dichiaratasi antistataria.
Si comunichi.
Roma, 10.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50099 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Musilli Sandro Maria)
Opponente esecutata
E
Controparte_1
(Avv. Di Stefani Stefania)
Opposta esecutante
E NEI CONFRONTI
CP_2
(contumace)
Terza pignorata
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale recante R.G.E. n.
80143/2021
1 CONCLUSIONI
Per “[…] 01. accertare e dichiarare che l'atto di Parte_1 opposizione a pignoramento dei crediti verso terzi è stato presentato per la prima volta nei termini di legge del 01.12.2021 ore 22.01; 02. accertare e dichiarare che a seguito di problemi tecnici del sito del Tribunale di Roma in data 01.12.2021m è stato nuovamente ripresentato in data
02.12.2021 ore 14,21, 02.12.2021 ore 15,49, 03.12.2021 ore 13,37, 06.12.2021 ore 11,00, 14.12.2021 ore 10,45, 18.12.2021 ore 15,07, 18.12.2021 ore 15,08 03. dichiarare, che l'atto di opposizione a pignoramento dei crediti verso terzi è stato depositato in cancelleria e notificato a controparte nei termini di legge;
04. accogliere tutte le eccezioni preliminari formulate dall'attrice nell'atto introduttivo dichiarando nullo e/o inammissibile e di nessun effetto giuridico il menzionato atto opposto;
05. condannare l' al risarcimento del danno Controparte_3 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa sulla base dei criteri di cui al punto 9, della narrativa in diritto o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre alle spese del giudizio di opposizione e quelle del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. 06. rigettare le diverse deduzioni ed eccezioni, accogliere le conclusioni già formulate in ricorso introduttivo”.
Per : “[…] a) in via preliminare ed assorbente, dichiarare Controparte_4 l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; b) in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con piena conferma della legittimità formale e sostanziale del pignoramento ex art. 72 bis del D.p.r. 602/73, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione prodromici;
c) con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in punto di diritti, onorari e spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Di Stefani che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso Parte_1 l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da con Controparte_4 ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 per la somma di € 2.206.315,72 sulla base di 12 cartelle di pagamento, di un avviso di addebito e di 5 avvisi di accertamento.
2 L'opponente eccepiva:
a) La decadenza ex art. 50 d.P.R. 602/1973 (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
b) La impignorabilità in quanto il credito staggito è necessario al pagamento degli stipendi di operai, impiegati, collaboratori, professionisti, di indennità relative a rapporti di lavoro e di impiego, dei contributi INPS ed INAIL, dell'IRES. dell'IVA, dell'IRAP, delle tasse comunali, regionali e nazionali, le utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua, rifiuti speciali e delle ordinarie e straordinarie spese di manutenzione delle attrezzature e macchinari sanitari per garantire il servizio pubblico in un luogo, Comune di Guidonia Montecelio, dove non esiste ospedale e/o pronto soccorso (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
c) Il difetto di notifica del pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
d) Il difetto di notifica dell'avviso di intimazione (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
e) La carenza di motivazione del pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
f) La prescrizione (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
g) La omessa allegazione all'atto di pignoramento della procura notarile indicata che autorizza il dipendente delegato Sig. a rappresentare l' Parte_2 Controparte_3 per il compimento degli atti esecutivi (da qualificare come motivo di
[...] opposizione agli atti esecutivi).
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in Controparte_4 quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 18.04.2022, comunicata il 20.04.2022, il Giudice – preso atto dell'avvenuta chiusura in data 28.12.2021 della procedura esecutiva speciale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 a seguito alla ricezione di specifica richiesta di annullamento pervenuta dall'ente con prot. CP_5 26503/2021 a mezzo pec in data 22.12.2021 (terzo pignorato “non conforme”, essendo competente la , rilevata la tardiva proposizione del ricorso cautelare in opposizione (oltre il Parte_3 termine di venti giorni dalla notifica dell'ordine di pagamento diretto) – dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, compensava per un terzo le spese di lite e per la restante parte condannava l'opponente, assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , riproponendo i medesimi motivi di contestazione fatti Controparte_4 valere nella precedente fase cautelare e deducendo di aver presentato tempestivamente il ricorso cautelare che per “problemi tecnici del sito del Tribunale di Roma” non è stato accettato dal sistema;
l'opponente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione in quanto Controparte_4 infondata in fatto ed in diritto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (Cass. n. 13533/2021) ed è CP_2 stata onerata la cancelleria della scansione nel fascicolo telematico della nota del Funzionario di
3 cancelleria in merito ai “problemi tecnici del sito del Tribunale di Roma” dedotti da parte opponente.
sebbene ritualmente citata, non si è costituita. CP_2
Vista la richiesta delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. In mancanza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.10.2024 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia di CP_2
Deve essere dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente citata, non si è CP_2 costituita nel presente giudizio.
L'intervenuta estinzione dell'esecuzione esattoriale
Dagli atti di causa emerge che in data 28.12.2021 ha disposto la Controparte_4 chiusura della procedura esecutiva speciale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 a seguito alla ricezione di specifica richiesta di annullamento pervenuta dall'ente con prot. 26503/2021 a mezzo CP_5 Cont pec il 22.12.2021 (terzo pignorato “non conforme”, essendo competente la . Pt_3
Da ciò consegue, laddove sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario (nei limiti di cui infra), la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza che ciò precluda la decisone sulle spese di lite che deve avvenire secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Il motivo di opposizione sub lett. a)
Il motivo di opposizione sub lett. a) è infondato, non essendo intervenuta alcuna decadenza.
L'esecuzione esattoriale è stata avviata, infatti, entro il termine di un anno dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 09720219016277386 (eseguita a mezzo pec il 02.11.2021), nel rispetto di quanto previsto all'art. 50 d.P.R. 602/1973.
Il motivo di opposizione sub lett. b)
Il motivo di opposizione sub lett. b) non merita accoglimento. Come già precisato nella precedente fase cautelare, la norma dell'art. 545 c.p.c., invocata dalla società opponente, non contempla limiti di pignorabilità in relazione alle voci allegate dalla stessa esecutata (le retribuzioni dei dipendenti, i versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali, le tasse et cetera, e delle spese straordinarie di gestione), né è applicabile alla fattispecie in esame, dal momento che l'art. 545 c.p.c. concerne, in ogni caso, il pignoramento delle somme spettanti al singolo debitore, quale dipendente o pensionato, a titolo di stipendio, indennità da rapporto di lavoro et cetera ed a titolo di trattamento pensionistico.
Il motivo di opposizione sub lett. c)
Ai fini della decisione in merito al motivo di opposizione sub lett. c), da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi, occorre verificare la tempestività del deposito del ricorso cautelare.
Parte attrice rappresenta di aver tentato il deposito del ricorso cautelare in opposizione entro il termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento, eseguita a mezzo PEC da
[...]
il 12.11.2021. In particolare, la società esecutata evidenzia di aver tentato di Controparte_4 depositare l'opposizione in data 01.12.2021 e, poi, il 02.12.2021 ore 14.21, il 02.12.2021 ore 15.49, il 03.12.2021 ore 13.37 e, da ultimo, il 06.12.2021 ore 11.00; depositi però, fatta eccezione per quello del 06.12.2021, rifiutati a causa di un mal funzionamento del sistema informatico del
4 Tribunale di Roma. Sostiene, dunque, che ai fini della valutazione in ordine alla tempestività dell'opposizione debba aversi riguardo alla data del 01.12.2021, non già al 06.12.2021, non potendo essere ad esso imputabile il rifiuto degli atti dovuto a “problemi tecnici del sito del Tribunale di Roma”.
La società debitrice, sulla quale incombeva il relativo onus probandi, non ha allegato i docc. 02, 03,
04, 05 e 06 (relativi al deposito del ricorso presso Tribunale di Roma, di accettazione, consegna atto e attesa di accettazione) di cui ha fatto solo cenno nell'atto di citazione e che, secondo l'esecutata, proverebbero che il rifiuto dei vari depositi eseguiti tra il 01.12.2021 e il 03.12.2021 sarebbe dipeso da un mal funzionamento del sistema informatico del Tribunale di Roma. Di contro, da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Roma risulta che «le buste telematiche sono state tutte rifiutate, non per “problemi tecnici del sito del tribunale di Roma”, ma perché aventi codice oggetto errato
e/o mancanti della nota di iscrizione a ruolo. Informazioni tutte fornite all'Avvocato Musilli all'atto del rifiuto, dalla Cancelliera addetta all'iscrizione». Alla luce di quanto sopra, trattandosi di un errore imputabile alla parte, deve aversi riguardo al solo deposito effettuato in data 06.12.2021; conseguentemente, il motivo di opposizione sub lett. c) è inammissibile poiché proposto oltre il termine perentorio di venti giorni decorrente ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto di pignoramento.
Il motivo di opposizione sub lett. d)
Ai fini della decisione in merito al motivo di opposizione sub lett. d), occorre distinguere le cartelle tributarie da quelle extratributarie.
Nel caso di specie, le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento si riferiscono a crediti tributari.
Solo l'avviso di addebito si riferisce a crediti extratributari.
Orbene, quanto alle cartelle e agli avvisi accertamento, deve essere affermata la preclusione del G.O. a conoscere della relativa doglianza, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione integra una opposizione agli atti dell'esecuzione nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario” (Cass., Sez. Un., n. 13913/2017).
Quanto, invece, all'avviso di addebito, valgano le considerazioni sopra svolte in merito al tardivo deposito del ricorso cautelare in opposizione e, dunque, in ordine alla inammissibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi.
Il motivo di opposizione sub lett. e)
Quanto al motivo di opposizione sub lett. e), valgano le considerazioni sopra svolte in merito al tardivo deposito del ricorso cautelare in opposizione e, dunque, in ordine alla inammissibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi.
Il motivo di opposizione sub lett. f)
Ai fini della decisione in merito al motivo di opposizione sub lett. f) occorre distinguere le cartelle tributarie da quelle extratributarie.
Quanto alle cartelle e agli avvisi accertamento, preme evidenziare che i confini relativi alla proponibilità nell'ambito della giurisdizione ordinaria dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., originariamente delineati dall'art. 57, lett. b), D.P.R. n. 602/1973, sono stati oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, in conseguenza della quale è necessario distinguere fra:
- le cause estintive o modificative della pretesa tributaria che sono sorte prima – ovvero in costanza – della notifica della cartella o dell'avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/73,
5 per i quali gli artt. 2 e 19 D. Lgs. 546/1992 stabiliscono la giurisdizione del Giudice tributario ed un termine perentorio (di 60 giorni) per l'impugnazione dell'atto (cartella o avviso di intimazione) avanti la C.T.P.;
- le cause estintive o modificative sorte dopo il termine indicato, per le quali la Corte Costituzionale stabilisce la competenza del Giudice dell'Esecuzione.
In linea con tale orientamento, con ordinanza n. 7822/2020 (richiamata dallo stesso opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio di merito da questi instaurato) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute di recente in materia, enunciando il seguente principio di diritto: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria”.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, chiarito che se la prescrizione si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data.
Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.
In applicazione dei criteri ermeneutici sopra enunciati, deve ritenersi che il motivo di contestazione sollevato dalla società esecutata (la prescrizione dei crediti tributari) rientri nella giurisdizione del Giudice Tributario. La eccepita nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di intimazione attrae la giurisdizione del giudice tributario “fino al momento dell'atto esecutivo” (ndr, la notifica dell'atto di pignoramento), con la conseguenza che alcuna valutazione può compiere il giudice adito.
6 Quanto, infine, alla prescrizione del credito (extratributario) relativo all'avviso di addebito contenuto nel pignoramento opposto, preme da un lato evidenziare che lo stesso si riferisce a violazioni dell'anno 2020 e dall'altro richiamare quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Il motivo di opposizione sub lett. g)
Quanto al motivo di opposizione sub lett. g), valgano le considerazioni sopra svolte in merito al tardivo deposito del ricorso cautelare in opposizione e, dunque, in ordine alla inammissibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da €
2.000.000,00 ad € 4.000.000,00 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_1
- dichiara la contumacia di CP_2
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario a conoscere del motivo di opposizione sub lett. d) avuto riguardo alle carelle tributarie e agli avvisi di accertamento,
- per il resto, dichiara la cessazione della materia del contendere,
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 26.464,00 oltre accessori di legge se Controparte_4 dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Di Stefani dichiaratasi antistataria.
Si comunichi.
Roma, 10.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
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