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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10989 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 27886/2024
Il Giudice IZ CA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , rappresentata e difesa dall'Avv.to Avv.ti Parte_1
CO AN
ricorrente contro CO
) CP_2 P.IVA_1
resistente contumace
, rappresentanta e difesa dall'avv. Gaetano DE RUVO CP_3
resistente
OGGETTO: indennità di maternità
Conclusioni
Le parti concludono come da note difensive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., si rivolgeva al Tribunale di Roma, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, al fine di richiedere la corresponsione dei ratei di maternità obbligatoria per il periodo marzo-maggio 2024. Con Nessuno si costituiva per CP_4
si è ritualmente costituito in giudizio dando conto del rituale accoglimento della domanda in
[...] esame in via amministrativa ( 2.1.2024-2.6.2024) e della sopravvenuta procedura di liquidazione giudiziale iscritta a carico della datrice di lavoro specificando che, in caso di procedura concorsuale, la domanda va presentata dalla lavoratrice direttamente a . CP_3
Con memorie conclusive le parti davano conto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere a fronte dell'accoglimento della nuova domanda amministrativa presentata dalla parte direttamente a , secondo quanto previsto dal messaggio Hermes n. 28997/2010. CP_3
Pag. 2 di 4 La causa, all'udienza del 30.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, veniva decisa con la presente sentenza.
Motivi della decisione Co Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ,a fronte della rituale notifica del CP_2 ricorso.
Nel merito, considerato che – come riconosciuto dalla parte ricorrente – nelle more del CP_3 giudizio ha provveduto alla liquidazione dell'emolumento in esame, a fronte della successiva rituale domanda presentata dalla ricorrente direttamente all'ente previdenziale, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti.
Spese di lite compensate tra le parti, in ragione di 2/3, e liquidate, per la restante parte, a carico di a fronte, da un lato, della sopravvenuta sottoposizione dell'originario datore di lavoro a CP_3 procedura di liquidazione giudiziale e della conseguente necessità di presentare la domanda per l'erogazione dell'indennità in esame direttamente a come avvenuto nel caso di specie in CP_3 epoca successiva la proposizione del ricorso- e, dall'altra, della fondatezza, nel merito, della richiesta della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
Con A) dichiara la contumacia di CP_2
B) dichiara cessata la materia del contendere;
C) compensa in ragione di 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna l' a rifondere alla CP_3 parte ricorrente le restanti spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
30/10/2025
Il Giudice
Pag. 3 di 4 IZ CA
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 27886/2024
Il Giudice IZ CA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , rappresentata e difesa dall'Avv.to Avv.ti Parte_1
CO AN
ricorrente contro CO
) CP_2 P.IVA_1
resistente contumace
, rappresentanta e difesa dall'avv. Gaetano DE RUVO CP_3
resistente
OGGETTO: indennità di maternità
Conclusioni
Le parti concludono come da note difensive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., si rivolgeva al Tribunale di Roma, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, al fine di richiedere la corresponsione dei ratei di maternità obbligatoria per il periodo marzo-maggio 2024. Con Nessuno si costituiva per CP_4
si è ritualmente costituito in giudizio dando conto del rituale accoglimento della domanda in
[...] esame in via amministrativa ( 2.1.2024-2.6.2024) e della sopravvenuta procedura di liquidazione giudiziale iscritta a carico della datrice di lavoro specificando che, in caso di procedura concorsuale, la domanda va presentata dalla lavoratrice direttamente a . CP_3
Con memorie conclusive le parti davano conto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere a fronte dell'accoglimento della nuova domanda amministrativa presentata dalla parte direttamente a , secondo quanto previsto dal messaggio Hermes n. 28997/2010. CP_3
Pag. 2 di 4 La causa, all'udienza del 30.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, veniva decisa con la presente sentenza.
Motivi della decisione Co Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ,a fronte della rituale notifica del CP_2 ricorso.
Nel merito, considerato che – come riconosciuto dalla parte ricorrente – nelle more del CP_3 giudizio ha provveduto alla liquidazione dell'emolumento in esame, a fronte della successiva rituale domanda presentata dalla ricorrente direttamente all'ente previdenziale, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti.
Spese di lite compensate tra le parti, in ragione di 2/3, e liquidate, per la restante parte, a carico di a fronte, da un lato, della sopravvenuta sottoposizione dell'originario datore di lavoro a CP_3 procedura di liquidazione giudiziale e della conseguente necessità di presentare la domanda per l'erogazione dell'indennità in esame direttamente a come avvenuto nel caso di specie in CP_3 epoca successiva la proposizione del ricorso- e, dall'altra, della fondatezza, nel merito, della richiesta della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
Con A) dichiara la contumacia di CP_2
B) dichiara cessata la materia del contendere;
C) compensa in ragione di 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna l' a rifondere alla CP_3 parte ricorrente le restanti spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
30/10/2025
Il Giudice
Pag. 3 di 4 IZ CA
Pag. 4 di 4