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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.268/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei IGg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott.Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 268/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 26/07/2024
DA
(C.F.: ), proc. dom. Parte_1 C.F._1
avv. COAN STEFANO per mandato allegato al ricorso per ingiunzione di data 10/09/2021
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , proc. dom. avv. DE CP_1 CodiceFiscale_2
STEFANO NICOLA e DE STEFANO ELISA per mandato 04/11/2021
1 - APPELLATA -
OGGETTO: Mutuo. Appello averso la sentenza n. 439/24 pubblicata il
24/06/2024 e notificata il 27/06/2024 del Tribunale di Pordenone.
Causa iscritta a ruolo il 31/07/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 19/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria disattesa, in accoglimento del presente appello,
richiamate tutte le domande ed eccezioni svolte ed in integrale riforma della sentenza impugnata:
NEL MERITO:
In via principale:
Per le ragioni di cui in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
875/2021 (R.G. 2012/2021) emesso dal Tribunale di Pordenone.
In via subordinata:
Per le ragioni di cui in narrativa, nella denegata ipotesi in cui, nella dazione della somma di Euro 20.000,00 operata dal IG. in favore della Pt_1
IG.ra , non si ravvisasse l'integrazione di un contratto di mutuo, CP_1
accertare e dichiarare che tale trasferimento costituisce un indebito
2 oggettivo e per l'effetto condannare la IG.ra alla ripetizione della CP_1
somma di Euro 20.000,00 in favore del IG. Pt_1
In via ulteriormente subordinata:
Per le ragioni di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande formulate in via principale e in via subordinata, accertare che la dazione della somma di Euro 20.000,00 ha determinato un ingiustificato arricchimento della IG.ra e per CP_1
l'effetto condannare la stessa alla corresponsione di un indennizzo pari ad
Euro 20.000,00 in favore del IG. Pt_1
IN OGNI CASO: condannare la IG.ra alla rifusione delle CP_1
spese legali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata:
“Rigettarsi la presente impugnazione e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 439/2024 pubb. il 24.06.2024 emessa dal
Tribunale di Pordenone.
Spese di lite rifuse.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 10/09/2021, depositato presso il Tribunale di Pordenone,
assumendo di aver mutuato a la somma Parte_1 CP_1
di € 20.000,00 in data 25/10/2018, chiedeva ed otteneva il decreto n.
875/2021 emesso in data 30/09/2021 con il quale veniva ingiunto alla
3 di pagare la predetta somma oltre interessi e spese della procedura CP_1
monitoria.
A fondamento della propria pretesa il ricorrente depositava un estratto conto dal quale risultava l'accredito della predetta somma alla con causale CP_1
“prestito infruttifero”.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 14/11/2021 CP_1
proponeva rituale e tempestiva opposizione evocando in giudizio
[...]
, deducendo la nullità del decreto opposto per carenza di Parte_1
prova scritta, non essendo la documentazione dimessa idonea, a giustificare l'emissione di provvedimento.
Nel merito l'opponente contestava l'autenticità del documento dimesso evidenziando comunque che la causale era stata indicata unilateralmente dal dante causa.
In ogni caso l'opponente rilevava che l'ingiungente non solo non aveva dimostrato i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di restituzione e, in particolare, l'esistenza di un contratto di mutuo che non poteva essere desunta dalla mera dazione di danaro, ma aveva ammesso,
tramite messaggio “whatsapp” in data 25/10/2018 che essa opponente non aveva alcun debito con lui.
Ciò premesso l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4 Si costituiva l'opposto chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
In via gradata l'opposto chiedeva che venisse riconosciuto che il trasferimento di danaro costituiva indebito oggettivo con conseguente restituzione di quanto versato ovvero, in via ulteriormente, gradata, che venisse riconosciuto che la dazione della somma costituiva un ingiustificato arricchimento con conseguente condanna della ad un indennizzo CP_1
pari alla somma ottenuta.
Deduceva l'opposto che il credito era provato per iscritto, attraverso la produzione dell'estratto conto n. 010 al 31/10/2018 acceso presso
FriulAdria che recava la puntuale indicazione del bonifico effettuato in favore della , con l'inequivocabile causale “prestito infruttifero”, che CP_1
sottointendeva un obbligo restitutorio;
che l'importo era stato ricevuto dalla
; che l'opponente non aveva allegato l'esistenza di elementi per cui CP_1
tale somma sarebbe stata erogata dallo in forza di un titolo Pt_1
differente rispetto al documentato rapporto di mutuo;
che il messaggio prodotto, oltre ad essere disconosciuto, era sostanzialmente incomprensibile e non comportava alcuna rinuncia.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed istruita la causa documentalmente nonché mediante interpello formale dell'attrice
5 opponente, il Tribunale di Pordenone, in accoglimento dell'opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo condannando l'opposto alle spese.
Affermava il primo Giudice che, in base al consolidato orientamento del
S.C., era onere probatorio dello in qualità di attore fornire la Pt_1
prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda;
che, nella specie,
tale onere non era stato assolto in quanto l'opposto di era limitato a produrre documentazione che, sebbene ritenuta idonea a giustificare la pronuncia del decreto ingiuntivo, non era idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa attorea ed, in particolare, che avesse diritto alla restituzione della somma pretesa, per averla effettivamente mutuata all'opponente, non potendosi un tanto ricavare dalla mera dicitura (“prestito infruttifero”) che egli stesso aveva unilateralmente (in assenza di prova di accordi in tal senso intervenuti con ) apposto quale causale sul bonifico bancario;
che la , in CP_1 CP_1
sede di interpello, non aveva reso confessione sulle circostanze dedotte dallo nella memoria istruttoria di data 1/07/2022; che le domande Pt_1
svolte in via gradata non erano parimenti accoglibili dal momento che, per quanto riguardava la pretesa relativa all'asserito indebito oggettivo,
l'opposto non aveva allegato di aver pagato un debito inesistente, mentre la pretesa relativa al dedotto arricchimento senza causa riguardava un'ipotesi residuale e sussidiaria, applicabile solo ove non si potesse invocare altro strumento a tutela.
6 Avverso la predetta sentenza proponeva appello lo fondandolo su Pt_1
quattro motivi.
Si costituiva l'appellata deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348
bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto
All'udienza del 11/12/2024 le parti chiedevano che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.I., ritenuto che la causa fosse di ridotta complessità concernendo un'unica questione, invitava le parti a precisare le conclusioni e fissava per la discussione avanti al Collegio l'udienza del 19/03/2025, concedendo termine fino al 19/02/2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza odierna, al termine della discussione orale, il Collegio
tratteneva la causa in decisione a norma del combinato disposto degli artt.
350 bis e 281 sexies, u.c., c.p.c.
Ciò premesso in fatto, con il primo motivo la difesa dello lamenta Pt_1
che erroneamente il Giudice di primo grado ha affermato che non era stata prodotta documentazione sufficiente ai fini della dimostrazione della propria pretesa, senza tener conto che la non aveva minimamente allegato CP_1
un diverso titolo in forza del quale avrebbe ricevuto la somma, che le avrebbe attribuito il diritto di trattenerla, ma anzi aveva ricevuto la somma con bonifico bancario con l'inequivocabile causale “prestito infruttifero”,
7 senza sollevare alcuna contestazione al tempo, né in seguito alla ricezione della diffida con la quale le era stata intimata la restituzione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale
di Pordenone ha rigettato la domanda subordinata di restituzione della somma in quanto costituente indebito oggettivo, tenuto conto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, qualora l'accipiens non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo, non ha diritto a trattenerla a maggior ragione se il soggetto che ha trasferito la somma ha fondato la propria domanda restitutoria anche sotto il profilo di cui all'art. 2033 c.c.
Con il terzo motivo di appello l'appellante deduce che la sentenza è errata laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la richiesta, formulata in via ulteriormente subordinata, di restituzione della somma in quanto costituente un arricchimento senza giusta causa, dal momento che non avrebbe rilevato che la non aveva allegato la sussistenza di CP_1
qualsivoglia causa - prima ancora che “giusta” - per cui poteva dirsi legittimata a trattenere la somma ricevuta.
Con il quarto motivo l'appellante, premesso che l'auspicabile accoglimento dei primi tre motivi determina anche la riforma del capo della sentenza nel quale è stato condannato al pagamento delle spese processuali, sostiene che,
in ogni caso, anche in caso di rigetto dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio andrebbero compensate “stante l'esistenza del granitico
8 orientamento della Corte di Cassazione in materia di prova del rapporto di
mutuo e di plurimi elementi concordanti con riferimento all'esistenza
dell'obbligo restitutorio”.
L'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo al primo motivo va ricordato che la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione,
allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione.
Correttamente quindi il Giudice di prime cure ha affermato che gravava sull'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivava l'obbligo della vantata restituzione (cfr. ex multis Cass. 29/11/2018 n. 30944; nello stesso senso
Cass.22/11/2021 n.35959).
E' ben vero che è stato affermato che, allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione
9 omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso,
onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal
solvens (cfr. Cass. 08/10/2021 n. 27372, citata da parte appellante a sostegno della sua tesi anche in comparsa conclusionale), ma va,
innanzitutto, ricordato che la causale riportata nei bonifici bancari,
ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza meramente indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso
(cfr. Cass. 22/07/2024 n. 20052, ma anche Cass. 29/03/2023 n. 8829,
ampiamente citata – solo in parte – dalla difesa dell'appellante).
In questo contesto va ritenuto che, proprio dalla giurisprudenza citata dall'appellante, si ricava che la causale apposta al bonifico bancario non esplicita in modo univoco la causa sottostante all'operazione (sul punto si veda l'intera motivazione della succitata sentenza del S.U. 8829/23),
dovendosi qui procedere ad un accertamento in fatto sull'esistenza del contratto di mutuo fondato sugli elementi offerti dall'attore in senso sostanziale senza alcuna inversione dell'onere della prova.
10 In questo contesto il Collegio ritiene che non sia sufficiente ai fini della prova il fatto che la non abbia sollevato contestazioni sulla causale CP_1
(apposta evidentemente dallo del bonifico, né tantomeno la Pt_1
circostanza la stessa abbia utilizzato la somma per acquistare 5 giorni dopo un immobile (esattamente un garage).
Quanto alla circostanza che tra le parti non vi fosse un rapporto di parentela o di amicizia, ma un semplice rapporto di conoscenza per ragioni professionali (la era dipendente di una delle società di cui lo CP_1
era socio), va ritenuto che la stessa non costituisca un indizio Pt_1
grave preciso e concordante del fatto che le parti avessero pattuito un obbligo di restituzione.
Invero, proprio per l'assenza di qualsivoglia rapporto stretto, tenuto conto della consistenza dell'importo mutuato, appare singolare che le parti non abbiano concordato per iscritto le modalità di restituzione ovvero che l'odierno appellante non abbia preteso dalla sua dipendente una scrittura in cui si dichiarava debitrice nei suoi confronti o ancora che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia stata regolata la questione.
A ciò si aggiunge la circostanza che parte opponente odierna appellata ha prodotto in primo grado un estratto della messaggistica “whatsapp”
(disconosciuto solo in modo del tutto generico dall'odierno appellante – cfr.
pag. 4 della comparsa di risposta di primo grado) scambiato dalle parti nella
11 quale lo sembra escludere di avere qualsivoglia credito nei Pt_1
confronti della con riguardo all'acquisto d i un garage (questo il CP_1
testo completo: CAPUTO “non rispondi al telefono e non sei nemmeno in
Banca. Torno in azienda o ti aspetto???” (10:22); CAPUTO “mi devo
fermare in azienda perché ho un sacco di cose da fare…e' fine mese”
(10:25); MB “so che ascolti solo chi vuii…io il garage viglio che
sia tuo aktrinenti si presenta di nuonvo il pobkema ascotami tu nonvha
impegni con me i ragione vole tua figlia non pui darti consgili accetta e
finiiamo cio che abbiamo inizuato mi dispuace che stai travisando no voglio
nula date pero cnhe figura mi fai fa.re coni o il venditore ci prendonioe r
matti…tu se rinun ci srat facendi un rrrore grande..” (10:43); “io CP_1
sono fuori dalla tua banca” (10:44); “mente ti aspettavo cera Pt_1
un mendicante che.mj ha chiesto soldi per mangiare. Avevo i soldi in aruto
a prenderli..tuu ripeto no hai nessun debito con me!.” (cfr. doc. 2
opponente).
Né ulteriori elementi si rivengono dalla prova orale richiesta dalla difesa dello e ammessa dal Giudice: in sede di interpello infatti la Pt_1
ha negato di aver un obbligo di restituire. CP_1
Quanto al secondo motivo va rilevato che, come correttamente ritenuto dal
Giudice di primo grado, non sussistono i presupposti per l'esperimento dell'azione ex art. 2033 c.c., dal momento che si ha indebito oggettivo
12 quando manchi un'originaria causa giustificativa di un pagamento o quando la causa sia venuta meno.
Nella specie gravava sempre sullo dimostrare (e prima ancora Pt_1
allegare) che mancava o era venuto meno la causa giustificativa del pagamento.
Non si discute qui il principio di diritto affermato dal S.C. secondo cui
“…se è pur vero che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di
restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la
prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi
riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo
"senza causa", e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza
di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di
somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il
problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme
ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne
giustifichi l'acquisizione. Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi
basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza
ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di
denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Ne discende che rigetto della
domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova
della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla
13 risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che
giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora
questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo….” (cfr. Cass.
04/05/2023 n. 11664 citata dall'appellante), ma tale principio va coniugato con il principio che il diritto alla restituzione va dimostrato da chi ha versato la somma senza alcuna inversione dell'onere della prova.
Nella specie, parte opponente costituendosi in giudizio non solo ha contestato l'obbligo di restituzione a proprio carico, ma ha sostenuto che l'ingiungente le aveva confermato che non era debitrice di alcunché,
evidenziando che la pretesa avversaria era stata attivata pochi mesi dopo il suo licenziamento;
dall'altra parte l'opposto, a fronte di tale difesa, non ha nemmeno allegato che la dazione era priva di titolo, continuando a sostenere che si trattava di un mutuo.
Quanto infine all'azione di ingiustificato arricchimento va ricordato che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità
derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme
14 imperative o con l'ordine pubblico (cfr. ex multis da ultimo Cass.
18/10/2024 n. 27008).
Alla luce di tale principio, è evidente che il rigetto dell'azione proposta in via principale esclude la possibilità per lo di poter esercitare Pt_1
l'azione ex art. 2041 c.c.
Quanto al quarto motivo è appena il caso di evidenziare che in materia di mutuo non vi è giurisprudenza contrastante e che, quindi, la regolamentazione delle spese, non può che seguire la soccombenza.
Per le svolte considerazioni la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi delle cause ricomprese tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 per le prime due fasi e secondo i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale, essendosi la fase di trattazione risolta in una sola udienza e quella decisionale nel deposito di una sola memoria.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 439/24
pubblicata il 24/06/2024 del Tribunale di Pordenone;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei IGg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott.Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 268/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 26/07/2024
DA
(C.F.: ), proc. dom. Parte_1 C.F._1
avv. COAN STEFANO per mandato allegato al ricorso per ingiunzione di data 10/09/2021
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , proc. dom. avv. DE CP_1 CodiceFiscale_2
STEFANO NICOLA e DE STEFANO ELISA per mandato 04/11/2021
1 - APPELLATA -
OGGETTO: Mutuo. Appello averso la sentenza n. 439/24 pubblicata il
24/06/2024 e notificata il 27/06/2024 del Tribunale di Pordenone.
Causa iscritta a ruolo il 31/07/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 19/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria disattesa, in accoglimento del presente appello,
richiamate tutte le domande ed eccezioni svolte ed in integrale riforma della sentenza impugnata:
NEL MERITO:
In via principale:
Per le ragioni di cui in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
875/2021 (R.G. 2012/2021) emesso dal Tribunale di Pordenone.
In via subordinata:
Per le ragioni di cui in narrativa, nella denegata ipotesi in cui, nella dazione della somma di Euro 20.000,00 operata dal IG. in favore della Pt_1
IG.ra , non si ravvisasse l'integrazione di un contratto di mutuo, CP_1
accertare e dichiarare che tale trasferimento costituisce un indebito
2 oggettivo e per l'effetto condannare la IG.ra alla ripetizione della CP_1
somma di Euro 20.000,00 in favore del IG. Pt_1
In via ulteriormente subordinata:
Per le ragioni di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande formulate in via principale e in via subordinata, accertare che la dazione della somma di Euro 20.000,00 ha determinato un ingiustificato arricchimento della IG.ra e per CP_1
l'effetto condannare la stessa alla corresponsione di un indennizzo pari ad
Euro 20.000,00 in favore del IG. Pt_1
IN OGNI CASO: condannare la IG.ra alla rifusione delle CP_1
spese legali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata:
“Rigettarsi la presente impugnazione e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 439/2024 pubb. il 24.06.2024 emessa dal
Tribunale di Pordenone.
Spese di lite rifuse.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 10/09/2021, depositato presso il Tribunale di Pordenone,
assumendo di aver mutuato a la somma Parte_1 CP_1
di € 20.000,00 in data 25/10/2018, chiedeva ed otteneva il decreto n.
875/2021 emesso in data 30/09/2021 con il quale veniva ingiunto alla
3 di pagare la predetta somma oltre interessi e spese della procedura CP_1
monitoria.
A fondamento della propria pretesa il ricorrente depositava un estratto conto dal quale risultava l'accredito della predetta somma alla con causale CP_1
“prestito infruttifero”.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 14/11/2021 CP_1
proponeva rituale e tempestiva opposizione evocando in giudizio
[...]
, deducendo la nullità del decreto opposto per carenza di Parte_1
prova scritta, non essendo la documentazione dimessa idonea, a giustificare l'emissione di provvedimento.
Nel merito l'opponente contestava l'autenticità del documento dimesso evidenziando comunque che la causale era stata indicata unilateralmente dal dante causa.
In ogni caso l'opponente rilevava che l'ingiungente non solo non aveva dimostrato i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di restituzione e, in particolare, l'esistenza di un contratto di mutuo che non poteva essere desunta dalla mera dazione di danaro, ma aveva ammesso,
tramite messaggio “whatsapp” in data 25/10/2018 che essa opponente non aveva alcun debito con lui.
Ciò premesso l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4 Si costituiva l'opposto chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
In via gradata l'opposto chiedeva che venisse riconosciuto che il trasferimento di danaro costituiva indebito oggettivo con conseguente restituzione di quanto versato ovvero, in via ulteriormente, gradata, che venisse riconosciuto che la dazione della somma costituiva un ingiustificato arricchimento con conseguente condanna della ad un indennizzo CP_1
pari alla somma ottenuta.
Deduceva l'opposto che il credito era provato per iscritto, attraverso la produzione dell'estratto conto n. 010 al 31/10/2018 acceso presso
FriulAdria che recava la puntuale indicazione del bonifico effettuato in favore della , con l'inequivocabile causale “prestito infruttifero”, che CP_1
sottointendeva un obbligo restitutorio;
che l'importo era stato ricevuto dalla
; che l'opponente non aveva allegato l'esistenza di elementi per cui CP_1
tale somma sarebbe stata erogata dallo in forza di un titolo Pt_1
differente rispetto al documentato rapporto di mutuo;
che il messaggio prodotto, oltre ad essere disconosciuto, era sostanzialmente incomprensibile e non comportava alcuna rinuncia.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed istruita la causa documentalmente nonché mediante interpello formale dell'attrice
5 opponente, il Tribunale di Pordenone, in accoglimento dell'opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo condannando l'opposto alle spese.
Affermava il primo Giudice che, in base al consolidato orientamento del
S.C., era onere probatorio dello in qualità di attore fornire la Pt_1
prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda;
che, nella specie,
tale onere non era stato assolto in quanto l'opposto di era limitato a produrre documentazione che, sebbene ritenuta idonea a giustificare la pronuncia del decreto ingiuntivo, non era idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa attorea ed, in particolare, che avesse diritto alla restituzione della somma pretesa, per averla effettivamente mutuata all'opponente, non potendosi un tanto ricavare dalla mera dicitura (“prestito infruttifero”) che egli stesso aveva unilateralmente (in assenza di prova di accordi in tal senso intervenuti con ) apposto quale causale sul bonifico bancario;
che la , in CP_1 CP_1
sede di interpello, non aveva reso confessione sulle circostanze dedotte dallo nella memoria istruttoria di data 1/07/2022; che le domande Pt_1
svolte in via gradata non erano parimenti accoglibili dal momento che, per quanto riguardava la pretesa relativa all'asserito indebito oggettivo,
l'opposto non aveva allegato di aver pagato un debito inesistente, mentre la pretesa relativa al dedotto arricchimento senza causa riguardava un'ipotesi residuale e sussidiaria, applicabile solo ove non si potesse invocare altro strumento a tutela.
6 Avverso la predetta sentenza proponeva appello lo fondandolo su Pt_1
quattro motivi.
Si costituiva l'appellata deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348
bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto
All'udienza del 11/12/2024 le parti chiedevano che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.I., ritenuto che la causa fosse di ridotta complessità concernendo un'unica questione, invitava le parti a precisare le conclusioni e fissava per la discussione avanti al Collegio l'udienza del 19/03/2025, concedendo termine fino al 19/02/2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza odierna, al termine della discussione orale, il Collegio
tratteneva la causa in decisione a norma del combinato disposto degli artt.
350 bis e 281 sexies, u.c., c.p.c.
Ciò premesso in fatto, con il primo motivo la difesa dello lamenta Pt_1
che erroneamente il Giudice di primo grado ha affermato che non era stata prodotta documentazione sufficiente ai fini della dimostrazione della propria pretesa, senza tener conto che la non aveva minimamente allegato CP_1
un diverso titolo in forza del quale avrebbe ricevuto la somma, che le avrebbe attribuito il diritto di trattenerla, ma anzi aveva ricevuto la somma con bonifico bancario con l'inequivocabile causale “prestito infruttifero”,
7 senza sollevare alcuna contestazione al tempo, né in seguito alla ricezione della diffida con la quale le era stata intimata la restituzione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale
di Pordenone ha rigettato la domanda subordinata di restituzione della somma in quanto costituente indebito oggettivo, tenuto conto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, qualora l'accipiens non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo, non ha diritto a trattenerla a maggior ragione se il soggetto che ha trasferito la somma ha fondato la propria domanda restitutoria anche sotto il profilo di cui all'art. 2033 c.c.
Con il terzo motivo di appello l'appellante deduce che la sentenza è errata laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la richiesta, formulata in via ulteriormente subordinata, di restituzione della somma in quanto costituente un arricchimento senza giusta causa, dal momento che non avrebbe rilevato che la non aveva allegato la sussistenza di CP_1
qualsivoglia causa - prima ancora che “giusta” - per cui poteva dirsi legittimata a trattenere la somma ricevuta.
Con il quarto motivo l'appellante, premesso che l'auspicabile accoglimento dei primi tre motivi determina anche la riforma del capo della sentenza nel quale è stato condannato al pagamento delle spese processuali, sostiene che,
in ogni caso, anche in caso di rigetto dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio andrebbero compensate “stante l'esistenza del granitico
8 orientamento della Corte di Cassazione in materia di prova del rapporto di
mutuo e di plurimi elementi concordanti con riferimento all'esistenza
dell'obbligo restitutorio”.
L'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo al primo motivo va ricordato che la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione,
allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione.
Correttamente quindi il Giudice di prime cure ha affermato che gravava sull'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivava l'obbligo della vantata restituzione (cfr. ex multis Cass. 29/11/2018 n. 30944; nello stesso senso
Cass.22/11/2021 n.35959).
E' ben vero che è stato affermato che, allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione
9 omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso,
onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal
solvens (cfr. Cass. 08/10/2021 n. 27372, citata da parte appellante a sostegno della sua tesi anche in comparsa conclusionale), ma va,
innanzitutto, ricordato che la causale riportata nei bonifici bancari,
ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza meramente indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso
(cfr. Cass. 22/07/2024 n. 20052, ma anche Cass. 29/03/2023 n. 8829,
ampiamente citata – solo in parte – dalla difesa dell'appellante).
In questo contesto va ritenuto che, proprio dalla giurisprudenza citata dall'appellante, si ricava che la causale apposta al bonifico bancario non esplicita in modo univoco la causa sottostante all'operazione (sul punto si veda l'intera motivazione della succitata sentenza del S.U. 8829/23),
dovendosi qui procedere ad un accertamento in fatto sull'esistenza del contratto di mutuo fondato sugli elementi offerti dall'attore in senso sostanziale senza alcuna inversione dell'onere della prova.
10 In questo contesto il Collegio ritiene che non sia sufficiente ai fini della prova il fatto che la non abbia sollevato contestazioni sulla causale CP_1
(apposta evidentemente dallo del bonifico, né tantomeno la Pt_1
circostanza la stessa abbia utilizzato la somma per acquistare 5 giorni dopo un immobile (esattamente un garage).
Quanto alla circostanza che tra le parti non vi fosse un rapporto di parentela o di amicizia, ma un semplice rapporto di conoscenza per ragioni professionali (la era dipendente di una delle società di cui lo CP_1
era socio), va ritenuto che la stessa non costituisca un indizio Pt_1
grave preciso e concordante del fatto che le parti avessero pattuito un obbligo di restituzione.
Invero, proprio per l'assenza di qualsivoglia rapporto stretto, tenuto conto della consistenza dell'importo mutuato, appare singolare che le parti non abbiano concordato per iscritto le modalità di restituzione ovvero che l'odierno appellante non abbia preteso dalla sua dipendente una scrittura in cui si dichiarava debitrice nei suoi confronti o ancora che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia stata regolata la questione.
A ciò si aggiunge la circostanza che parte opponente odierna appellata ha prodotto in primo grado un estratto della messaggistica “whatsapp”
(disconosciuto solo in modo del tutto generico dall'odierno appellante – cfr.
pag. 4 della comparsa di risposta di primo grado) scambiato dalle parti nella
11 quale lo sembra escludere di avere qualsivoglia credito nei Pt_1
confronti della con riguardo all'acquisto d i un garage (questo il CP_1
testo completo: CAPUTO “non rispondi al telefono e non sei nemmeno in
Banca. Torno in azienda o ti aspetto???” (10:22); CAPUTO “mi devo
fermare in azienda perché ho un sacco di cose da fare…e' fine mese”
(10:25); MB “so che ascolti solo chi vuii…io il garage viglio che
sia tuo aktrinenti si presenta di nuonvo il pobkema ascotami tu nonvha
impegni con me i ragione vole tua figlia non pui darti consgili accetta e
finiiamo cio che abbiamo inizuato mi dispuace che stai travisando no voglio
nula date pero cnhe figura mi fai fa.re coni o il venditore ci prendonioe r
matti…tu se rinun ci srat facendi un rrrore grande..” (10:43); “io CP_1
sono fuori dalla tua banca” (10:44); “mente ti aspettavo cera Pt_1
un mendicante che.mj ha chiesto soldi per mangiare. Avevo i soldi in aruto
a prenderli..tuu ripeto no hai nessun debito con me!.” (cfr. doc. 2
opponente).
Né ulteriori elementi si rivengono dalla prova orale richiesta dalla difesa dello e ammessa dal Giudice: in sede di interpello infatti la Pt_1
ha negato di aver un obbligo di restituire. CP_1
Quanto al secondo motivo va rilevato che, come correttamente ritenuto dal
Giudice di primo grado, non sussistono i presupposti per l'esperimento dell'azione ex art. 2033 c.c., dal momento che si ha indebito oggettivo
12 quando manchi un'originaria causa giustificativa di un pagamento o quando la causa sia venuta meno.
Nella specie gravava sempre sullo dimostrare (e prima ancora Pt_1
allegare) che mancava o era venuto meno la causa giustificativa del pagamento.
Non si discute qui il principio di diritto affermato dal S.C. secondo cui
“…se è pur vero che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di
restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la
prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi
riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo
"senza causa", e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza
di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di
somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il
problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme
ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne
giustifichi l'acquisizione. Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi
basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza
ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di
denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Ne discende che rigetto della
domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova
della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla
13 risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che
giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora
questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo….” (cfr. Cass.
04/05/2023 n. 11664 citata dall'appellante), ma tale principio va coniugato con il principio che il diritto alla restituzione va dimostrato da chi ha versato la somma senza alcuna inversione dell'onere della prova.
Nella specie, parte opponente costituendosi in giudizio non solo ha contestato l'obbligo di restituzione a proprio carico, ma ha sostenuto che l'ingiungente le aveva confermato che non era debitrice di alcunché,
evidenziando che la pretesa avversaria era stata attivata pochi mesi dopo il suo licenziamento;
dall'altra parte l'opposto, a fronte di tale difesa, non ha nemmeno allegato che la dazione era priva di titolo, continuando a sostenere che si trattava di un mutuo.
Quanto infine all'azione di ingiustificato arricchimento va ricordato che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità
derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme
14 imperative o con l'ordine pubblico (cfr. ex multis da ultimo Cass.
18/10/2024 n. 27008).
Alla luce di tale principio, è evidente che il rigetto dell'azione proposta in via principale esclude la possibilità per lo di poter esercitare Pt_1
l'azione ex art. 2041 c.c.
Quanto al quarto motivo è appena il caso di evidenziare che in materia di mutuo non vi è giurisprudenza contrastante e che, quindi, la regolamentazione delle spese, non può che seguire la soccombenza.
Per le svolte considerazioni la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi delle cause ricomprese tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 per le prime due fasi e secondo i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale, essendosi la fase di trattazione risolta in una sola udienza e quella decisionale nel deposito di una sola memoria.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 439/24
pubblicata il 24/06/2024 del Tribunale di Pordenone;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
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