Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 945/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Longo
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/12/2024 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/10/2002 in AN PI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II, serie A anno
2002) e che dall'unione sono nati i figli (8/09/2004, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente) e (27/03/2008), hanno dedotto che nel tempo Per_2 sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa adibita a residenza familiare, sita in Gioia Tauro alla via Calogero di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnata al IG. il quale si Pt_2 obbliga a versare per intero la relativa rata, pari ad € 700,00, del mutuo n.
74187772796 acceso con la Banca Monte dei Paschi di Siena, esonerando dal pagamento pro quota la IG.ra ; Parte_1
3. il figlio maggiorenne , economicamente autosufficiente Persona_1 risiederà insieme al padre presso l'abitazione familiare;
la madre potrà stare con il figlio ogni volta lo vorrà prendendo accordi direttamente con lui;
4. la figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_2 residenza e collocazione prevalente presso la madre;
il padre, potrà vederla e tenerla con sé tutte le volte che lo vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
• un week-end mensile in base alle eIGenze lavorative del padre;
• le festività ad anni alterni;
• un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 7 da concordarsi preventivamente entro il mese di giugno.
Tale accordo potrà comunque subire modifiche, per impegni di lavoro dei genitori o scolastici e ludici della figlia che verranno reciprocamente concordate e comunicate con congruo anticipo.
5. Il IG. concorrerà al mantenimento della figlia minore corrispondendo Pt_2 alla moglie un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo al decreto di omologa della presente separazione. Il IG. concorrerà Pt_2 inoltre alle spese straordinarie della figlia minore, così come individuate dal
Protocollo delle spese straordinarie dal Tribunale di Palmi, previa approvazione dei preventivi e, in caso di necessità od urgenza previa presentazione di idonei giustificativi di spesa da parte della IG.ra Pt_1 nella misura del 50%.
6. La IG.ra risiederà presso l'abitazione sita in Gioia Tauro alla via Pt_1
Lungomare snc insieme alla figlia minore ove ha già provveduto a spostare il proprio domicilio.
7. I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio e/o rinnovo dei passaporti della figlia minore.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
All'udienza del 15/01/2025 innanzi al G.I. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni. Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 20/10/2002 in AN
PI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part
II, serie A anno 2002) e che dall'unione sono nati i figli (8/09/2004, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (27/03/2008). Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa adibita a residenza familiare, sita in Gioia Tauro alla via Calogero di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnata al IG. il quale si Pt_2 obbliga a versare per intero la relativa rata, pari ad € 700,00, del mutuo n.
74187772796 acceso con la Banca Monte dei Paschi di Siena, esonerando dal pagamento pro quota la IG.ra ; Parte_1
3. il figlio maggiorenne , economicamente autosufficiente Persona_1 risiederà insieme al padre presso l'abitazione familiare;
la madre potrà stare con il figlio ogni volta lo vorrà prendendo accordi direttamente con lui;
4. la figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_2 residenza e collocazione prevalente presso la madre;
il padre, potrà vederla e tenerla con sé tutte le volte che lo vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
• un week-end mensile in base alle eIGenze lavorative del padre;
• le festività ad anni alterni;
• un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 7 da concordarsi preventivamente entro il mese di giugno.
Tale accordo potrà comunque subire modifiche, per impegni di lavoro dei genitori o scolastici e ludici della figlia che verranno reciprocamente concordate e comunicate con congruo anticipo.
5. Il IG. concorrerà al mantenimento della figlia minore corrispondendo Pt_2 alla moglie un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo al decreto di omologa della presente separazione. Il IG. concorrerà Pt_2 inoltre alle spese straordinarie della figlia minore, così come individuate dal
Protocollo delle spese straordinarie dal Tribunale di Palmi, previa approvazione dei preventivi e, in caso di necessità od urgenza previa presentazione di idonei giustificativi di spesa da parte della IG.ra Pt_1 nella misura del 50%.
6. La IG.ra risiederà presso l'abitazione sita in Gioia Tauro alla via Pt_1
Lungomare snc insieme alla figlia minore ove ha già provveduto a spostare il proprio domicilio.
7. I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio e/o rinnovo dei passaporti della figlia minore.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conIGlio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola