Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29209
CASS
Ordinanza 12 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 25 ottobre 2024, con numero di registro generale 14923/2022. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative alla responsabilità civile per danni da infiltrazioni d'acqua. Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte d'appello di Napoli, che aveva riconosciuto una responsabilità parziale del suo assistito, condannandolo al risarcimento dei danni. In particolare, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 116 c.c. per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la consulenza tecnica d'ufficio escludeva il nesso causale tra le infiltrazioni e la condotta del suo assistito. Inoltre, ha contestato la decisione sulle spese processuali.

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per la mancanza della relata di notifica della sentenza impugnata, essenziale per verificare la tempestività dell'impugnazione. Ha argomentato che l'assenza di tale documento, nonostante fosse nella disponibilità del giudice, non poteva sanare l'improcedibilità, in quanto il ricorrente non aveva rispettato i termini previsti dall'art. 369 c.p.c. Inoltre, ha evidenziato che la procura depositata non era valida per il presente giudizio, essendo riferita a un'altra sentenza. Pertanto, ha condannato il difensore alle spese del giudizio, evidenziando la responsabilità esclusiva del legale per l'errata gestione della causa.

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Massime1

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato il difensore al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando la procura rilasciata per l'impugnazione di altra sentenza, sul rilievo che tale vizio rende la procura radicalmente inesistente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29209
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29209
    Data del deposito : 12 novembre 2024

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