Ordinanza 12 novembre 2024
Massime • 1
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato il difensore al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando la procura rilasciata per l'impugnazione di altra sentenza, sul rilievo che tale vizio rende la procura radicalmente inesistente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29209 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
ha, inoltre, compensato per metà le spese di entrambi i gradi, ponendo la restante metà a carico del PU. 2. Avverso tale decisione l’Avv. EL OZ, dicendosi difensore di NI PU, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste NN RI Di TO, in proprio e quale erede di NG ER, depositANo controricorso. 3. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria;
la controricorrente ha depositato una (così denominata) «istanza per la trattazione scritta per l’udienza del 25 ottobre 2024». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente disattesa la richiesta di interruzione del giudizio, avanzata nella «istanza» depositata dalla controricorrente in data 14 ottobre 2024, per la morte dell’intimato NG ER, che si dice avvenuta in data 31 maggio 2022. 3 L’interruzione del presente giudizio è del tutto infondatamente evocata nel presente giudizio per le seguenti ragioni: l’evento si è verificato, secondo quanto dedotto, in data successiva alla sentenza impugnata e anteriore alla notifica del ricorso;
ne potrebbe discendere, dunque, in astratto, solo un problema di regolare instaurazione del contraddittorio (su cui v. appresso), ma giammai di interruzione di un processo non ancora iniziato;
peraltro, trattANosi di giudizio di cassazione, l’evento, quAN’anche si fosse verificato successivamente al suo inizio, non avrebbe potuto comunque determinare l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. cod. proc. civ. trattANosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio. Il contraddittorio deve, comunque, ritenersi ritualmente instaurato, dovendo la notifica del ricorso (a mezzo p.e.c., come documentato in atti) ritenersi ritualmente indirizzata al procuratore costituito per entrambi gli appellati nel giudizio di appello per il principio di ultrattività della procura (Cass. Sez. U. n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631467); peraltro, NN RI Di TO ha depositato controricorso anche nella dichiarata qualità di erede di NG ER. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, oggetto di discussione» (così nella intestazione), per non avere la Corte d’appello tenuto conto delle conclusioni della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, che escludevano l’esistenza di nesso causale tra le lamentate infiltrazioni e la collocazione del pluviale nel giardino del PU. 2. Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione alla statuita condanna alla rifusione delle spese processuali, in ragione della metà, mentre ─ si sostiene ─ l’esito del giudizio avrebbe dovuto comportare la 4 compensazione per intero delle spese del primo grado e la condanna degli appellati alla rifusione in favore dell’appellante di quelle del processo d’appello. 3. Il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di improcedibilità, a causa del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma, nello stesso ricorso, essere stata effettuata in data 14 aprile 2022), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ.. Il Collegio ha proceduto alla verifica degli atti depositati unitamente al ricorso (o, comunque, nei venti giorni successivi all’ultima notificazione dello stesso), ma vi ha rinvenuto solo la copia informatica della sentenza impugnata con attestazione di conformità alla copia estratta dal fascicolo informatico. Non risulta invece prodotta la relata della notifica, né la stessa è stata prodotta dalla controricorrente. Ancora in punto di fatto va rimarcato che la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo p.e.c. il 10 giugno 2022, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (5 aprile 2022). 4. In tale contesto l’improcedibilità del ricorso va dichiarata per le ragioni qui di seguito esposte. 4.1. Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, «la previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con 5 l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitANosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restANo possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 9005 del 16/04/2009; conff., ex multis, Cass. n. 11376 del 11/05/2010; Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. n. 1443 del 27/01/2015). Con successiva sentenza le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservANo che: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass. Sez. U. n. 10648 del 02/05/2017). È stato, peraltro, ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio di cui pure risulti chiesta l'acquisizione, deve comunque dichiararsi l'improcedibilità, posto che l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., prevede tale sanzione per l'omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi 6 irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattANosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31/05/2018, n. 13751; 15/09/2017, n. 21386). Di recente, sul punto, sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite, chiarendo che «nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quANo l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo p.e.c.), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass. Sez. U. n. 21349 del 06/07/2022): con riferimento a tale ultima precisazione è appena il caso di rilevare che, nel caso in esame, trattANosi di giudizio di cognizione piena, la legge non dispone la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ai fini del decorso del termine breve per impugnare. 4.2. Alla luce di tali interventi il quadro di riferimento può così essere riassunto: a) l'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso;
7 b) l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione (art. 369, comma primo, cod. proc. civ.); c) l'improcedibilità non può invece essere evitata allorquANo il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale;
d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quANo il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte (ciò però nel solo caso, nella specie come detto non ricorrente, in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato prevedendo che da tale adempimento decorra il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.: Cass. Sez. U. n. 21349 del 2022, cit.); e) l'improcedibilità non sussiste quANo il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013). 4.3. Tale indirizzo non è in contrasto, ma anzi è confermato dalle due note pronunce delle Sezioni Unite in materia, rispettivamente, di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. Sez. U. n. 22438 del 24/09/2018) e di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di 8 conformità all'originale (Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019). Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della S.C., operANo unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e depositati in copia cartacea con la relata di notificazione, mancante, tuttavia, di asseverazione di conformità all’originale digitale. In tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificANo tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente, rispettivamente: a) è il destinatario della notificazione dell'unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicché è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso.; b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicché è perfettamente in grado di verificare l'effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica. È dunque evidente che, in entrambi i casi, ciò che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente è la mancata attestazione di conformità della copia notificata del ricorso o della sentenza impugnata depositata dal ricorrente;
e ciò rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell'attestazione di conformità, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata). Nella specie, però, giova ribadire, quel che non risulta depositata nei termini, non è l’attestazione di conformità ma proprio la relata di notifica. Dall'esame del fascicolo di causa, come detto, si evince che il ricorrente non ha depositato tale relata, nel termine previsto dalla 9 legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 1). Alla fine del ricorso, a pag. 21, si indica tra i documenti depositati unitamente al ricorso, sub n. 2, «copia autentica della sentenza … depositata in data 05/04/2022, notificata in data 14/04/2022», ma tra gli atti depositati telematicamente un tale documento, tanto meno recante tale numerazione, non si rinviene. Si rinviene piuttosto un file con estensione «pdf» denominato «Foliario PU» composto da una sola pagina recante al suo interno, sotto l’intestazione «Indice foliario», un elenco di documenti al secondo posto del quale è indicata la sentenza impugnata ma non anche la copia della stessa notificata. Inoltre, il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. il 10 giugno 2022, sicché a quella data era già decorso il termine breve di impugnazione (sessanta giorni) dalla data di deposito della sentenza impugnata (avvenuto il 5 aprile 2022) e non può pertanto invocarsi, come detto, la c.d. prova di resistenza (v. Cass. 10/07/2013, n. 17066). 4.4. L’orientamento giurisprudenziale cui l’esposta ricostruzione si conforma è stato ritenuto dalla Corte EDU non integrare violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 23/05/2024, TR AN TT c. Italia, ric. n. 37943/17. Con tale pronuncia la Corte di Strasburgo ha, infatti, escluso essere incorso in tale violazione lo Stato italiano per avere la S.C. dichiarato improcedibile, con ordinanza n. 24481 del 2016, il ricorso per cassazione in un caso in cui, analogamente a quanto accade nella specie, la parte ricorrente non aveva ottemperato all'obbligo, imposto dall'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., di depositare insieme al ricorso nella cancelleria della Corte copia notificata della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, che si affermava essere avvenuta. 10 Giova rimarcare al riguardo che in detta occasione la Corte EDU, premesso che nel caso sottoposto al suo esame (come nel presente) la relata di notifica non era presente nel fascicolo trasmesso dalla cancelleria del giudice a quo, né era stata depositata dalla controparte, ha evidenziato che (v. §§ 82-84): ─ l'inosservanza da parte dei ricorrenti dell'articolo 369 del codice di procedura civile ha impedito alla Corte di cassazione di valutare se i termini per proporre ricorso fossero stati rispettati nella fase iniziale del procedimento;
─ non era condivisibile l’argomento dei ricorrenti secondo cui essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositANo l’avviso di notificazione in una fase successiva;
─ l'accoglimento delle conclusioni tardive avrebbe vanificato l'obiettivo di garantire il rapido svolgimento del procedimento e impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso senza richiedere ulteriori adempimenti e senza ritardo;
─ il provvedimento impugnato era quindi adeguato a raggiungere lo scopo legittimo perseguito;
─ quanto alla gravità delle conseguenze per il diritto di accesso ad un tribunale dei ricorrenti, data la natura speciale del ruolo della Corte di cassazione, che si limita a controllare se la legge è stata correttamente applicata, poteva accettarsi che la procedura seguita dalla Corte di cassazione fosse più formale, soprattutto in procedimenti come quello del caso di specie, in cui i ricorrenti erano rappresentati da un avvocato specializzato membro dell'ordine delle corti superiori;
─ non si può quindi affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisca un ostacolo sproporzionato che pregiudichi l'essenza stessa del diritto dei ricorrenti di accesso ad un tribunale garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione o abbia oltrepassato il margine nazionale di apprezzamento. 11 5. Fermo quanto fin qui esposto, occorre comunque aggiungere che il ricorso si espone ad ulteriore rilievo relativo alla mancanza di procura speciale alle liti. Quella che risulta depositata (ed anche notificata agli intimati in allegato al relativo messaggio p.e.c. unitamente al ricorso ed alla relata di notifica) oltre a non essere datata, è riferita espressamente ad altra sentenza (App. Napoli n. 6075/2019 del 16/12/2019). Non può dunque ritenersi procura speciale conferita, come richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., per il presente giudizio di cassazione, tale riferimento speciale non potendo desumersi in tal caso dalla sua collocazione topografia su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, tale presunzione essendo nel caso di specie impedita – come avvertito da Cass. Sez. U. n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374 ─ dall’esistenza, nel testo del mANato difensivo, di «espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione» avverso la sentenza che con il ricorso si dice di voler impugnare. Tale rilievo avrebbe dovuto condurre alla inammissibilità del ricorso, esito tuttavia rispetto al quale assume priorità logica la declaratoria di improcedibilità per le ragioni sopra esposte (v. Cass. n. 1104 del 20/01/2006, Rv. 587885, e succ. conff.). 3. Detto rilievo, però, determina anche un’altra conseguenza processuale, in ordine alla regolamentazione delle spese. Occorre, infatti, rammentare che, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. U. 10/05/2006, n. 10706 e succ. conff.), «in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello 12 dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo». Nel caso di specie si tratta di procura rilasciata chiaramente ed espressamente per l’impugnazione di altra sentenza. Non sembra possibile, pertanto, predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullità, piuttosto che la radicale inesistenza, risolvendosi un siffatto contenuto non già nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, bensì nella identificazione di un atto ontologicamente diverso da quello richiesto. Peraltro, l’unico caso (sia pure in via esemplificazione) di nullità della procura considerato da Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006 è quello — di certo non assimilabile all’ipotesi in esame — di mANato conferito in primo grado, anche per l’eventuale appello, da soggetto non più in vita al momento della proposizione del gravame da parte del difensore (ipotesi ovviamente riferita all’indirizzo precedente a Cass. Sez. U. n. 15295 del 2014). Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale — che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulANi nel giudizio di cassazione —, l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti 13 del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006, cit.; Cass. n. 14474 del 2019, Rv. 653941; n. 13055 del 2018, cit.; 20/11/2017, n. 27530; n. 58 del 2016; n. 11551 del 2015; n. 19226 del 2014, cit.). 4. Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico dell'Avv. EL OZ, nella misura indicata in dispositivo. 5. Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale va posto a carico, per le medesime ragioni, del predetto avvocato.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l’Avv. EL OZ al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Avv. EL OZ, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza