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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Foggia, alla Via Lustro 29, presso lo studio dell'Avv. RUOCCO Parte_1
ANDREA, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce atto di citazione notificato.
-attore –
E
, in persona del procuratore speciale, con domicilio eletto in Muggiò, alla Via Italia n.7, P_ presso lo Studio dell'Avv. FASCIA MARIA ROSARIA procuratore e difensore per procura allegata all'atto di costituzione
- convenuta–
OGGETTO: Mutuo.
Conclusioni come da verbale del 20.9.24.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea deve essere accolta.
Nel merito della vicenda deve evidenziarsi che la domanda che si fonda essenzialmente sulla qualificazione dei costi oggetto del reclamo avanzato dall'attore in termini di costi up front, occorre prende atto della sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia, sentenza 22 settembre 2019 causa 383/2018 (cd. sentenza
Lexitor). La Corte di Giustizia, infatti, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito, “comprende” anche i costi dovuti per la restante parte del contratto) e con il contesto storico-sistematico in cui si colloca la citata disposizione (avendo il predetto articolo sostituito alla nozione generica di “equa riduzione”, di cui all'art. 8 della direttiva 87/102, successivamente abrogata, la nozione più precisa di “riduzione totale del costo del credito”). La citata pronuncia della Corte di Giustizia incide anche sul caso di specie, nonostante abbia ad oggetto l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125 sexies TUB.
Si rileva, infatti, la sostanziale identità tra le disposizioni sopra richiamate, posto che entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale accezione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
Ciò posto, l'art. 125 sexies TUB costituisce senz'altro norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche (cfr. decisione del Collegio di coordinamento ABF, n.
26525 del 17 dicembre 2019).
Alla luce delle anzidette considerazioni, si impone pertanto un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto europeo e dunque, nella specie, all'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48 alla stregua della recente pronuncia della Corte di Giustizia, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo. È pacifico, infatti, come l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. ex multis Cass. 2468/2016). Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggior tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e, dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale;
detto altrimenti, i costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring) in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce delle argomentazioni testé riportate, deve ritenersi che l'art. 125 sexies TUB debba interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla CGUE, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi il principio che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al
25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis - dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte. Co Pertanto, la clausola negoziale con la quale la ha escluso il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi di cui alle lettere A, B, F e G, in ragione della natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).
Tale conclusione assorbe le questioni circa la vessatorietà o meno delle clausole in questione.
In relazione al criterio di calcolo utilizzato dalla parte ricorrente al fine di determinare il quantum di costo ad esso rimborsabile al cliente, va considerato, innanzitutto, che il criterio impiegato è quello di competenza economica, cosiddetto “pro rata temporis”, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Orbene, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, questo Giudice ritiene ragionevole applicare quest'ultimo.
Ciò in quanto la non può invocare ex post distinti criteri di calcolo (criterio della curva degli interessi) P_ non chiaramente prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
Diversamente opinando, sarebbe preclusa a quest'ultimo una corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata.
Pertanto, in mancanza di specifica disposizione legislativa, e in assenza di diversa regolamentazione delle parti, questo Giudice ritiene applicare un comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front), individuandolo in quello proporzionale puro del pro rata temporis, ritenendolo più in linea con le finalità dell'interpretazione offerta dalla sentenza Lexitor della CGUE, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla legislazione europea e, a valle, dalla disciplina nazionale.
Per quanto detto, in accoglimento della domanda avanzata dalla parte attrice, accertata la nullità delle clausole contrattuali contenute nei contratti di finanziamento in oggetto, nella parte che escludevano la rimborsabilità dei costi ivi indicati in caso di estinzione anticipata del finanziamento ed accertato il conseguente diritto di credito della parte attrice, va condannata al pagamento, in favore di P_
, dell'importo complessivo di euro 1.385,29 oltre interessi legali dalla data dell'estinzione Parte_1 del contratto.
In considerazione della particolare e dibattuta natura interpretativa della questione si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 P_
così provvede:
[...]
1.- Accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di P_
, al pagamento di euro 1385,29, oltre interessi legali dalla data di estinzione del Parte_1 rapporto.
2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 26/02/2025
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Foggia, alla Via Lustro 29, presso lo studio dell'Avv. RUOCCO Parte_1
ANDREA, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce atto di citazione notificato.
-attore –
E
, in persona del procuratore speciale, con domicilio eletto in Muggiò, alla Via Italia n.7, P_ presso lo Studio dell'Avv. FASCIA MARIA ROSARIA procuratore e difensore per procura allegata all'atto di costituzione
- convenuta–
OGGETTO: Mutuo.
Conclusioni come da verbale del 20.9.24.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea deve essere accolta.
Nel merito della vicenda deve evidenziarsi che la domanda che si fonda essenzialmente sulla qualificazione dei costi oggetto del reclamo avanzato dall'attore in termini di costi up front, occorre prende atto della sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia, sentenza 22 settembre 2019 causa 383/2018 (cd. sentenza
Lexitor). La Corte di Giustizia, infatti, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito, “comprende” anche i costi dovuti per la restante parte del contratto) e con il contesto storico-sistematico in cui si colloca la citata disposizione (avendo il predetto articolo sostituito alla nozione generica di “equa riduzione”, di cui all'art. 8 della direttiva 87/102, successivamente abrogata, la nozione più precisa di “riduzione totale del costo del credito”). La citata pronuncia della Corte di Giustizia incide anche sul caso di specie, nonostante abbia ad oggetto l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125 sexies TUB.
Si rileva, infatti, la sostanziale identità tra le disposizioni sopra richiamate, posto che entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale accezione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
Ciò posto, l'art. 125 sexies TUB costituisce senz'altro norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche (cfr. decisione del Collegio di coordinamento ABF, n.
26525 del 17 dicembre 2019).
Alla luce delle anzidette considerazioni, si impone pertanto un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto europeo e dunque, nella specie, all'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48 alla stregua della recente pronuncia della Corte di Giustizia, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo. È pacifico, infatti, come l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. ex multis Cass. 2468/2016). Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggior tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e, dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale;
detto altrimenti, i costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring) in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce delle argomentazioni testé riportate, deve ritenersi che l'art. 125 sexies TUB debba interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla CGUE, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi il principio che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al
25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis - dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte. Co Pertanto, la clausola negoziale con la quale la ha escluso il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi di cui alle lettere A, B, F e G, in ragione della natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).
Tale conclusione assorbe le questioni circa la vessatorietà o meno delle clausole in questione.
In relazione al criterio di calcolo utilizzato dalla parte ricorrente al fine di determinare il quantum di costo ad esso rimborsabile al cliente, va considerato, innanzitutto, che il criterio impiegato è quello di competenza economica, cosiddetto “pro rata temporis”, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Orbene, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, questo Giudice ritiene ragionevole applicare quest'ultimo.
Ciò in quanto la non può invocare ex post distinti criteri di calcolo (criterio della curva degli interessi) P_ non chiaramente prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
Diversamente opinando, sarebbe preclusa a quest'ultimo una corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata.
Pertanto, in mancanza di specifica disposizione legislativa, e in assenza di diversa regolamentazione delle parti, questo Giudice ritiene applicare un comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front), individuandolo in quello proporzionale puro del pro rata temporis, ritenendolo più in linea con le finalità dell'interpretazione offerta dalla sentenza Lexitor della CGUE, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla legislazione europea e, a valle, dalla disciplina nazionale.
Per quanto detto, in accoglimento della domanda avanzata dalla parte attrice, accertata la nullità delle clausole contrattuali contenute nei contratti di finanziamento in oggetto, nella parte che escludevano la rimborsabilità dei costi ivi indicati in caso di estinzione anticipata del finanziamento ed accertato il conseguente diritto di credito della parte attrice, va condannata al pagamento, in favore di P_
, dell'importo complessivo di euro 1.385,29 oltre interessi legali dalla data dell'estinzione Parte_1 del contratto.
In considerazione della particolare e dibattuta natura interpretativa della questione si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 P_
così provvede:
[...]
1.- Accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di P_
, al pagamento di euro 1385,29, oltre interessi legali dalla data di estinzione del Parte_1 rapporto.
2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 26/02/2025
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari