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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 357/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSCIO EMANUELA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CANTÙ MARIA STEFANIA
contumace CP_2
, contumace Controparte_3
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, anche attraverso la riapertura dell'istruttoria e rinnovo della CTU se necessario, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
390/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Dott.ssa Emanuela
Tagliamonte nell'ambito del giudizio N.R.G. 3431/2016, depositata in cancelleria in data 27.03.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “• accertare che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. alla guida della FIAT 600 targata Controparte_3
BT396AC di proprietà della sig.ra e conseguentemente condannare CP_2
costei, in solido con la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'odierno ricorrente dei danni tutti, patiti e patiendi quantificati in primo grado sulla base della CTU in euro 27.715,55 oltre euro 1488,00 per spese mediche e/o nella misura che sarà determinata in corso di giudizio, in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero condannarli nella diversa misura che sarà ritenuta più di giustizia;
• condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata: Preliminarmente
-Dichiarare improponibile, improcedibile e inammissibile l'appello come proposto per le ragioni meglio esposte in parte narrativa
-Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado gravata.
Nel merito e senza rinuncia a quanto eccepito in via preliminare rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato l'8.7.2020, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 390/2020, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dall'appellante nei confronti della Controparte_1
pag. 2/12 tesa ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_4 CP_2
subiti in occasione del sinistro del 28.5.2015.
L'appellante deduceva l'erronea valutazione e interpretazione dei fatti e delle risultanze processuali, e l'errata decisione in merito alle spese di lite, tenuto conto della costituzione della solo in fase di precisazione delle conclusioni, per cui CP_1
chiedeva la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva la , che eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e nel merito insisteva per il rigetto dell'appello, evidenziando anche di aver eccepito già in primo grado la violazione del divieto di parcellizzazione del credito, posto che la medesima azione era stata proposta dall'attore dinanzi al Giudice di pace per il risarcimento del danno al motociclo, e che la pendenza di entrambi i giudizi non era stata oggetto di contestazione da parte dell'attore.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01).
pag. 3/12 Nel caso di specie, l'appellante ha richiesto una rivalutazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado, lamentando la erroneità della decisione di primo grado e proponendo una ricostruzione alternativa in cui il sinistro è accertato ed è imputabile alla condotta di guida di . Controparte_4
2.1. Si deve anche rigettare l'eccezione di nullità della testimonianza di
[...]
, fratello del convenuto e terzo trasportato sull'autovettura, sollevata per Tes_1
la prima volta nella comparsa conclusionale di trattandosi di eccezione mai CP_1
sollevata in primo grado. L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova.
(Cass. Sez. U., 06/04/2023, n. 9456, Rv. 667445 - 01).
2.3. Si deve, inoltre, ritenere inammissibile la richiesta di rinnovazione istruttoria, avanzata dall'appellante, in quanto priva di alcuna motivazione.
3. Passando al merito, la Corte ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
La dinamica del sinistro è stata descritta dall'appellante, nell'originario atto di citazione, nei seguenti termini: “Il giorno 22.08.2015, verso le ore 00.05, il sig. odierno Pt_1
attore si trovava a bordo della sua moto Yamaha X-Max targa CW03831 e percorreva regolarmente e sulla propria corsia direzione monte-mare la via Traversa IX della città di Reggio Calabria, quando giunto nei pressi di una officina improvvisamente un'auto tipo FIAT 600 di colore grigio targa BT 396AC con a bordo due persone usciva dal parcheggio sul lato sinistro della strada. A seguito di questa repentina manovra la detta auto invadeva la corsia occupata dall'attore a bordo della moto e lo andava ad investire con la parte anteriore sulla fiancata dx della mot scaraventandolo per terra. A seguito del sinistro e delle condizioni fisiche e le evidenti lesioni gravi l'attore veniva trasportato immediatamente dagli stessi occupanti della Fiat 600 presso il PPSS presso il PO di RC (RC) dove gli veniva riscontrato e refertato: “TRAUMA CONTUSIVO
LOMBO-SACRALE- TRAUMA CONTUSIVO DISTORSIVO SPALLA DX,
GINOCCHIO DX E CAVIGLIA DX, CONTUSIONI ESCORIATE MULTIPLE”.”
Il testimone dichiarava: “Ricordo che la sera del 22 agosto 2015, Testimone_1 sabato sera, mi trovavo con mio fratello , sull'autovettura Controparte_3
pag. 4/12 Fiat 600 intestata a mia madre. Ci trovavamo in una traversa di via Gebbione, traversa
IX, ovvero quella che sbuca di fronte ai Vigili Urbani. Noi eravamo parcheggiati nel lato sinistro della strada e, uscendo dal parcheggio, a un certo punto abbiamo sentito un urto e il rumore di un motorino che strisciava. Ci siamo subito fermati e abbiamo notato un motorino, YAMAHA di colore giallino, per terra, riverso sul lato destro, dove riportava dei danni. Per terra vi era anche un ragazzo che io non conoscevo e questi aveva sul corpo segni di escoriazioni. Questo ragazzo aveva anche il casco. L'impatto è avvenuto sulla parte anteriore destra dell'autovettura, ovvero dal lato dove ero seduto io.
Non so dire a che velocità andasse lo scooter, in quanto ci siamo accorti della sua presenza solo dopo l'impatto; direi che non aveva una velocità elevata perché altrimenti i danni sarebbero stati superiori. Non so chi lo ha accompagnato all'ospedale. Il motorino aveva danni evidenti ma non so dire se fosse o meno marciante in quanto non lo abbiamo messo in moto, bensì solo spostato. Abbiamo aiutato il ragazzo a rialzarsi, dandogli anche un po' di acqua, e ci siamo scambiati i dati. Non erano presenti altre persone. Dopo circa due giorni dal fatto, il ragazzo , ci ha contattato e Parte_1
si è poi incontrato con mio fratello per sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto queste dichiarazioni insufficienti per dimostrare la veridicità del sinistro, evidenziando che le dichiarazioni erano generiche ed incongrue, ed in particolare che:
- Non è chiaro con quali modalità si sia svolto il sinistro in quanto il teste riferisce di aver sentito un rumore ed aver visto l'attore per terra ma è strano che non abbia visto nulla tenuto conto che riferisce che l'impatto sarebbe avvenuto proprio con il lato destro dell'autovettura dove lo stesso era seduto;
- L'assenza di qualsiasi foto relativa ai danni riscontrati allo scooter non consentono di verificare le affermazioni del teste circa la presenza di danni al lato destro dello stesso;
- Il teste riferisce che la strada sarebbe stata al buio e perciò è difficile comprendere in che modo abbia potuto vedere il colore dello scooter né i danni che lo stesso avrebbe riportato;
pag. 5/12 - Lo stesso teste dice di non aver accompagnato il al pronto soccorso né di Pt_1 sapere in che modo lo stesso si sarebbe recato all'ospedale ma ciò è in contrasto con quanto affermato negli atti difensivi ed anche con la gravità delle lesioni riscontrate;
- Sul modulo di constatazione amichevole si indica l'orario delle 00:05 come data del sinistro mentre l'attore si è recato al Pronto Soccorso alle ore 2:11, orario di presentazione al triage per cui non si comprende cosa abbia fatto l'attore in un arco di tempo di due ore;
La dinamica narrata dal testimone in verità coincide in buona parte con quella dichiarata dall'attore in citazione, divergendo solo per due particolari. Il primo è evidentemente frutto di un errore materiale della citazione, ossia l'indicazione del lato della moto oggetto dell'impatto: se l'autovettura condotta dallo , parcheggiata sul Tes_1
lato sinistro della strada e rivolta nello stesso senso di marcia dell'attore, ha colpito la moto con la parte anteriore destra (lato passeggero, come affermato dal teste e come appare logico in base alla direzione di marcia delle auto) avrebbe urtato la moto sul lato sinistro, e non sul lato destro;
il lato destro della moto è quello che urta invece per terra,
e difatti le lesioni riportate dall'appellante sono del tutto compatibili con detta dinamica, in quanto l'urto con il terreno è avvenuto dal lato destro del corpo.
Questa divergenza tra l'esposizione dei fatti e le emergenze probatorie non appare sufficiente a minare la credibilità del teste o ad escludere il verificarsi del sinistro, così come non appaiono fonditi sotto questo profilo i dubbi espressi dal giudice di prime cure. Il teste ha infatti affermato di non aver visto la moto che sopraggiungeva, ma di aver sentito un urto, ed il rumore di un motociclo che strisciava. Questa circostanza non appare particolarmente sospetta, visto che l'incidente era avvenuto di sera, verso la mezzanotte ed il testimone non era il conducente, per cui non doveva necessariamente prestare attenzione ai veicoli che sopraggiungevano. La circostanza che la strada fosse buia non impediva, inoltre, al testimone di percepire il colore della moto o l'esistenza di danni sul lato destro del motociclo, visto che ha aiutato a spostare il mezzo incidentato dalla sede stradale.
Il secondo elemento di incongruenza, particolarmente sottolineato dal giudice nella sentenza impugnata, riguarda la fase dei soccorsi e delle cure successive al sinistro.
pag. 6/12 L'attore aveva affermato in citazione che gli investitori lo avrebbero soccorso e portato in ospedale, mentre il testimone dichiarava di aver semplicemente aiutato il ragazzo a risollevarsi, ed a spostare la moto, lasciandogli i dati per il successivo contatto, che avveniva due giorni dopo.
Anche siffatta divergenza tra le affermazioni contenute in citazione e le dichiarazioni testimoniali non mina l'attendibilità della testimonianza o nè escludere la veridicità del sinistro.
La sera del sinistro, a circa due ore di distanza, l'attore accedeva al Pronto soccorso e gli veniva refertato “TRAUMA CONTUSIVO LOMBO-SACRALE- TRAUMA
CONTUSIVO DISTORSIVO SPALLA DX, GINOCCHIO DX E CAVIGLIA DX,
CONTUSIONI ESCORIATE MULTIPLE”; l'attore rifiutava qualunque accertamento strumentale, che faceva tre giorni dopo l'urto. Solo in questa occasione emergeva l'esistenza di una frattura vertebrale, lesione molto dolorosa, che porta il ctu a stupirsi della capacità di sopportazione del dolore del danneggiato.
Il giudice di prime cure utilizza questi dati per dubitare della veridicità del sinistro, reputando che se dette lesioni, ed in particolare la frattura vertebrale, fossero state effettivamente l'effetto del sinistro, l'attore non si sarebbe fatto lasciare da solo sul posto dell'incidente, e difficilmente avrebbe atteso tre giorni per sottoporsi agli esami strumentali.
La tesi non è convincente, in quanto la percezione del dolore è soggettiva e pertanto il danneggiato avrebbe ben potuto attendere l'arrivo di familiari per recarsi al PS, e questo spiegherebbe il divario di orario tra quello indicato nel cid e l'orario di ingresso in ospedale.
Inoltre, proprio le piccole incongruenze della deposizione rendono la testimonianza credibile, non involgendo particolari importanti ma dettagli. Se il sinistro fosse stato oggetto di truffa in danno dell'assicurazione, le parti avrebbero concordato esattamente la versione da fornire in giudizio ed indicato anche un orario più ravvicinato a quello di accesso in ospedale.
Il rifiuto di sottoporsi agli esami strumentali nell'immediatezza dell'ingresso al PS, poi,
è di certo una scelta rimessa alla parte danneggiata e non criticabile in sé, anche se ha impedito la diagnosi tempestiva delle lesioni derivanti dal sinistro.
pag. 7/12 Altrettanto irrilevante, ai fini della valutazione della veridicità del sinistro, è la conclusione del ctu, nella parte in cui rileva che il danneggiato “deve avere una soglia del dolore altissima ai limiti dell'umano”, visto che lo stesso ctu non dubita della riconducibilità delle lesioni al sinistro e della compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'incidente e le risultanze degli accertamenti ospedalieri e privati.
Si deve, pertanto, ritenere errata la valutazione del giudice di prime cure sulla inattendibilità del testimone, e quindi sulla assenza di prova dell'esistenza del sinistro.
Anche l'introduzione di un giudizio parallelo per i danni patrimoniali dinanzi al Giudice di Pace non costituisce un elemento di prova a sfavore del danneggiato, restando invece neutro rispetto alla prova dell'esistenza del diritto.
La mancanza di foto dei mezzi coinvolti nel sinistro non consente di effettuare una esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente, e quindi di accertare le rispettive responsabilità, ma non esclude che l'urto sia avvenuto. La dichiarazione del testimone e la compatibilità dell'urto con le lesioni riportate dal danneggiato conducono a ritenere provato il dato storico del coinvolgimento dei due mezzi.
Non si può valutare in questa sede la sussistenza di una abusiva parcellizzazione del credito, in quanto l'eccezione è stata espressamente rigettata in sentenza e non vi è appello sul punto.
3.1. L'accoglimento del primo motivo di appello conduce alla riforma della sentenza di prime cure. Accertata la veridicità del sinistro, occorre però evidenziare che la deposizione dell'unico testimone non consente di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. Deve, infatti, rammentarsi che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma
è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 7479/2020); dall'altro che la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili con esattezza le cause e le modalità del sinistro.
pag. 8/12 Nel caso di specie, certamente il conducente dell'autovettura, nell'uscire dal parcheggio ed immettersi sulla strada, avrebbe dovuto prestare attenzione alla moto che sopraggiungeva, ma non vi sono elementi per ritenere che il conducente della moto avesse fatto il possibile per evitare il danno, ossia che avesse tenuto una condotta prudente e rispettosa del codice della strada. Non è stato indicato il punto d'urto rispetto alla carreggiata (al centro, o sulla sinistra o sulla destra) per verificare se la moto procedesse mantenendo la destra, né la velocità del motociclo o la corretta accensione dei fari (il testimone ha prima sentito l'urto e poi visto il motorino).
In accoglimento parziale della domanda dell'appellante si deve, pertanto, affermare il concorso di colpa dell'appellante e di nel sinistro per cui è Controparte_3
causa.
3.2. Quanto alla liquidazione del danno, si deve evidenziare che nel corso del giudizio ha avuto luogo CTU medico-legale per la valutazione e quantificazione dei postumi riconducibili al sinistro. Il CTU, all'esito di visita del periziando e con valutazione basata su obiettivi parametri scientifici e immune da qualsiasi censura di ordine logico, ha individuato all'attualità esiti di frattura di D7 e deformazione trapezoidale di D8 con sfumate limitazioni funzionali, valida contusione spalla destra senza deficit articolari, trauma contusivo-distorsivo ginocchio destro con lesione menisco laterale senza deficit articolari. Le lesioni constate sono state giudicate in rapporto causale con la dinamica del sinistro oggetto della presente causa, e – sebbene il ctu ritenga che il ritardo diagnostico abbia peggiorato le condizioni del danneggiato – non ne fa discendere un aggravamento del danno.
Ne consegue un danno biologico permanete stimato dal CTU nel 10%, in applicazione dei baremes propri della responsabilità civile. Inoltre, per effetto delle lesioni riportate, il ha subito un periodo di invalidità temporanea assoluta di 15 giorni, inabilità Pt_1
parziale al 75% di 15 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% di 15 giorni, invalidità temporanea parziale al 25% di 10 giorni, inabilità temporanea parziale al 10% di 20 giorni.
Quanto alle modalità di liquidazione di tali postumi, occorre precisare che non possono applicarsi le tabelle per le lesioni di cui al DPR 13.01.2025, applicabile ai sinistri pag. 9/12 intervenuti dopo la sua entrata in vigore, per cui si procederà utilizzando le tabelle di
Milano.
Ciò posto, stante la necessità di effettuare una liquidazione equitativa di tale voce di danno ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. possono applicarsi le tabelle di Milano, munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 8532/2020).
Tenendosi conto, pertanto, dell'età dell'attore al momento dell'evento (28 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano, che non congloba danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, per come si avrà modo di dire infra, il danno può essere così quantificato all'attualità:
euro 22.597,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di euro 2.612,40);
euro 1.725,00 per invalidità temporanea totale (considerandosi un punto base di ITT pari a euro 115,00);
euro 1.293,75 per invalidità temporanea parziale al 75%;
euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 50%;
euro 287,50 per invalidità temporanea parziale al 25%,
euro 460,00 per invalidità temporanea parziale al 20%.
La somma così ottenuta (euro 27.225,75) può essere personalizzata, in relazione al caso concreto, fino ad un massimo di euro 43.714,75. Non sono emersi, tuttavia, in fase istruttoria, elementi di personalizzazione valutabili, diversi dall'età del danneggiato e dalle lesioni obiettive riportate.
Non sussistono, infatti, i presupposti per la liquidazione del danno morale e per l'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno, non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati. In punto di danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di pag. 10/12 sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ., 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno “in re ipsa” (cfr. Cass. 29206/2019).
Nel caso di specie, l'attore non ha allegato, né provato, uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente alla caduta descritta nell'atto introduttivo, né un danno morale può presumersi alla luce dell'entità delle lesioni riportate, di non particolare consistenza.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Il danno non patrimoniale sofferto da può, pertanto, stimarsi Parte_1 all'attualità in euro 27.225,75, a cui aggiungersi gli interessi sulla somma devalutata e annualmente rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Tale somma dovrà essere rifusa dagli appellanti in solido nella misura del 50%, stante l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., per un totale di € 13.612,87, oltre interessi da computarsi come sopra precisato.
Quanto al danno per spese mediche, il CTU ha quantificato in euro 1488,00 le spese documentate da parte attrice, ritenendole congrue rispetto alle lesioni riportate e causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa. La somma viene posta per il 50%
a carico degli appellati, in ragione del concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c., e su tale somma, trattandosi di credito di valore non attualizzato, andranno calcolati rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito e interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre interessi ulteriori fino al soddisfo.
4. L'accoglimento dell'appello principale travolge la decisione sulle spese, che devono essere poste a carico degli appellati soccombenti.
pag. 11/12 Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate per utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad 26.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 5.077,00 per il primo grado (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1
n. 390/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
− accerta che il sinistro del 28.05.2015 si è verificato per responsabilità concorrente di e di , conducente della Parte_1 Controparte_3
FIAT 600 targata BT396AC di proprietà di ed assicurata con CP_2
Controparte_1
− condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 13.612,87 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di
€ 744,00 per spese mediche, oltre interessi da computarsi come indicato in parte motiva;
2. condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.635,37 per spese ed € 7.983,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Ruscio;
3. pone definitivamente le spese di ctu a carico degli appellati in solido.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 357/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSCIO EMANUELA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CANTÙ MARIA STEFANIA
contumace CP_2
, contumace Controparte_3
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, anche attraverso la riapertura dell'istruttoria e rinnovo della CTU se necessario, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
390/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Dott.ssa Emanuela
Tagliamonte nell'ambito del giudizio N.R.G. 3431/2016, depositata in cancelleria in data 27.03.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “• accertare che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. alla guida della FIAT 600 targata Controparte_3
BT396AC di proprietà della sig.ra e conseguentemente condannare CP_2
costei, in solido con la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'odierno ricorrente dei danni tutti, patiti e patiendi quantificati in primo grado sulla base della CTU in euro 27.715,55 oltre euro 1488,00 per spese mediche e/o nella misura che sarà determinata in corso di giudizio, in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero condannarli nella diversa misura che sarà ritenuta più di giustizia;
• condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata: Preliminarmente
-Dichiarare improponibile, improcedibile e inammissibile l'appello come proposto per le ragioni meglio esposte in parte narrativa
-Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado gravata.
Nel merito e senza rinuncia a quanto eccepito in via preliminare rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato l'8.7.2020, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 390/2020, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dall'appellante nei confronti della Controparte_1
pag. 2/12 tesa ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_4 CP_2
subiti in occasione del sinistro del 28.5.2015.
L'appellante deduceva l'erronea valutazione e interpretazione dei fatti e delle risultanze processuali, e l'errata decisione in merito alle spese di lite, tenuto conto della costituzione della solo in fase di precisazione delle conclusioni, per cui CP_1
chiedeva la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva la , che eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e nel merito insisteva per il rigetto dell'appello, evidenziando anche di aver eccepito già in primo grado la violazione del divieto di parcellizzazione del credito, posto che la medesima azione era stata proposta dall'attore dinanzi al Giudice di pace per il risarcimento del danno al motociclo, e che la pendenza di entrambi i giudizi non era stata oggetto di contestazione da parte dell'attore.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01).
pag. 3/12 Nel caso di specie, l'appellante ha richiesto una rivalutazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado, lamentando la erroneità della decisione di primo grado e proponendo una ricostruzione alternativa in cui il sinistro è accertato ed è imputabile alla condotta di guida di . Controparte_4
2.1. Si deve anche rigettare l'eccezione di nullità della testimonianza di
[...]
, fratello del convenuto e terzo trasportato sull'autovettura, sollevata per Tes_1
la prima volta nella comparsa conclusionale di trattandosi di eccezione mai CP_1
sollevata in primo grado. L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova.
(Cass. Sez. U., 06/04/2023, n. 9456, Rv. 667445 - 01).
2.3. Si deve, inoltre, ritenere inammissibile la richiesta di rinnovazione istruttoria, avanzata dall'appellante, in quanto priva di alcuna motivazione.
3. Passando al merito, la Corte ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
La dinamica del sinistro è stata descritta dall'appellante, nell'originario atto di citazione, nei seguenti termini: “Il giorno 22.08.2015, verso le ore 00.05, il sig. odierno Pt_1
attore si trovava a bordo della sua moto Yamaha X-Max targa CW03831 e percorreva regolarmente e sulla propria corsia direzione monte-mare la via Traversa IX della città di Reggio Calabria, quando giunto nei pressi di una officina improvvisamente un'auto tipo FIAT 600 di colore grigio targa BT 396AC con a bordo due persone usciva dal parcheggio sul lato sinistro della strada. A seguito di questa repentina manovra la detta auto invadeva la corsia occupata dall'attore a bordo della moto e lo andava ad investire con la parte anteriore sulla fiancata dx della mot scaraventandolo per terra. A seguito del sinistro e delle condizioni fisiche e le evidenti lesioni gravi l'attore veniva trasportato immediatamente dagli stessi occupanti della Fiat 600 presso il PPSS presso il PO di RC (RC) dove gli veniva riscontrato e refertato: “TRAUMA CONTUSIVO
LOMBO-SACRALE- TRAUMA CONTUSIVO DISTORSIVO SPALLA DX,
GINOCCHIO DX E CAVIGLIA DX, CONTUSIONI ESCORIATE MULTIPLE”.”
Il testimone dichiarava: “Ricordo che la sera del 22 agosto 2015, Testimone_1 sabato sera, mi trovavo con mio fratello , sull'autovettura Controparte_3
pag. 4/12 Fiat 600 intestata a mia madre. Ci trovavamo in una traversa di via Gebbione, traversa
IX, ovvero quella che sbuca di fronte ai Vigili Urbani. Noi eravamo parcheggiati nel lato sinistro della strada e, uscendo dal parcheggio, a un certo punto abbiamo sentito un urto e il rumore di un motorino che strisciava. Ci siamo subito fermati e abbiamo notato un motorino, YAMAHA di colore giallino, per terra, riverso sul lato destro, dove riportava dei danni. Per terra vi era anche un ragazzo che io non conoscevo e questi aveva sul corpo segni di escoriazioni. Questo ragazzo aveva anche il casco. L'impatto è avvenuto sulla parte anteriore destra dell'autovettura, ovvero dal lato dove ero seduto io.
Non so dire a che velocità andasse lo scooter, in quanto ci siamo accorti della sua presenza solo dopo l'impatto; direi che non aveva una velocità elevata perché altrimenti i danni sarebbero stati superiori. Non so chi lo ha accompagnato all'ospedale. Il motorino aveva danni evidenti ma non so dire se fosse o meno marciante in quanto non lo abbiamo messo in moto, bensì solo spostato. Abbiamo aiutato il ragazzo a rialzarsi, dandogli anche un po' di acqua, e ci siamo scambiati i dati. Non erano presenti altre persone. Dopo circa due giorni dal fatto, il ragazzo , ci ha contattato e Parte_1
si è poi incontrato con mio fratello per sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto queste dichiarazioni insufficienti per dimostrare la veridicità del sinistro, evidenziando che le dichiarazioni erano generiche ed incongrue, ed in particolare che:
- Non è chiaro con quali modalità si sia svolto il sinistro in quanto il teste riferisce di aver sentito un rumore ed aver visto l'attore per terra ma è strano che non abbia visto nulla tenuto conto che riferisce che l'impatto sarebbe avvenuto proprio con il lato destro dell'autovettura dove lo stesso era seduto;
- L'assenza di qualsiasi foto relativa ai danni riscontrati allo scooter non consentono di verificare le affermazioni del teste circa la presenza di danni al lato destro dello stesso;
- Il teste riferisce che la strada sarebbe stata al buio e perciò è difficile comprendere in che modo abbia potuto vedere il colore dello scooter né i danni che lo stesso avrebbe riportato;
pag. 5/12 - Lo stesso teste dice di non aver accompagnato il al pronto soccorso né di Pt_1 sapere in che modo lo stesso si sarebbe recato all'ospedale ma ciò è in contrasto con quanto affermato negli atti difensivi ed anche con la gravità delle lesioni riscontrate;
- Sul modulo di constatazione amichevole si indica l'orario delle 00:05 come data del sinistro mentre l'attore si è recato al Pronto Soccorso alle ore 2:11, orario di presentazione al triage per cui non si comprende cosa abbia fatto l'attore in un arco di tempo di due ore;
La dinamica narrata dal testimone in verità coincide in buona parte con quella dichiarata dall'attore in citazione, divergendo solo per due particolari. Il primo è evidentemente frutto di un errore materiale della citazione, ossia l'indicazione del lato della moto oggetto dell'impatto: se l'autovettura condotta dallo , parcheggiata sul Tes_1
lato sinistro della strada e rivolta nello stesso senso di marcia dell'attore, ha colpito la moto con la parte anteriore destra (lato passeggero, come affermato dal teste e come appare logico in base alla direzione di marcia delle auto) avrebbe urtato la moto sul lato sinistro, e non sul lato destro;
il lato destro della moto è quello che urta invece per terra,
e difatti le lesioni riportate dall'appellante sono del tutto compatibili con detta dinamica, in quanto l'urto con il terreno è avvenuto dal lato destro del corpo.
Questa divergenza tra l'esposizione dei fatti e le emergenze probatorie non appare sufficiente a minare la credibilità del teste o ad escludere il verificarsi del sinistro, così come non appaiono fonditi sotto questo profilo i dubbi espressi dal giudice di prime cure. Il teste ha infatti affermato di non aver visto la moto che sopraggiungeva, ma di aver sentito un urto, ed il rumore di un motociclo che strisciava. Questa circostanza non appare particolarmente sospetta, visto che l'incidente era avvenuto di sera, verso la mezzanotte ed il testimone non era il conducente, per cui non doveva necessariamente prestare attenzione ai veicoli che sopraggiungevano. La circostanza che la strada fosse buia non impediva, inoltre, al testimone di percepire il colore della moto o l'esistenza di danni sul lato destro del motociclo, visto che ha aiutato a spostare il mezzo incidentato dalla sede stradale.
Il secondo elemento di incongruenza, particolarmente sottolineato dal giudice nella sentenza impugnata, riguarda la fase dei soccorsi e delle cure successive al sinistro.
pag. 6/12 L'attore aveva affermato in citazione che gli investitori lo avrebbero soccorso e portato in ospedale, mentre il testimone dichiarava di aver semplicemente aiutato il ragazzo a risollevarsi, ed a spostare la moto, lasciandogli i dati per il successivo contatto, che avveniva due giorni dopo.
Anche siffatta divergenza tra le affermazioni contenute in citazione e le dichiarazioni testimoniali non mina l'attendibilità della testimonianza o nè escludere la veridicità del sinistro.
La sera del sinistro, a circa due ore di distanza, l'attore accedeva al Pronto soccorso e gli veniva refertato “TRAUMA CONTUSIVO LOMBO-SACRALE- TRAUMA
CONTUSIVO DISTORSIVO SPALLA DX, GINOCCHIO DX E CAVIGLIA DX,
CONTUSIONI ESCORIATE MULTIPLE”; l'attore rifiutava qualunque accertamento strumentale, che faceva tre giorni dopo l'urto. Solo in questa occasione emergeva l'esistenza di una frattura vertebrale, lesione molto dolorosa, che porta il ctu a stupirsi della capacità di sopportazione del dolore del danneggiato.
Il giudice di prime cure utilizza questi dati per dubitare della veridicità del sinistro, reputando che se dette lesioni, ed in particolare la frattura vertebrale, fossero state effettivamente l'effetto del sinistro, l'attore non si sarebbe fatto lasciare da solo sul posto dell'incidente, e difficilmente avrebbe atteso tre giorni per sottoporsi agli esami strumentali.
La tesi non è convincente, in quanto la percezione del dolore è soggettiva e pertanto il danneggiato avrebbe ben potuto attendere l'arrivo di familiari per recarsi al PS, e questo spiegherebbe il divario di orario tra quello indicato nel cid e l'orario di ingresso in ospedale.
Inoltre, proprio le piccole incongruenze della deposizione rendono la testimonianza credibile, non involgendo particolari importanti ma dettagli. Se il sinistro fosse stato oggetto di truffa in danno dell'assicurazione, le parti avrebbero concordato esattamente la versione da fornire in giudizio ed indicato anche un orario più ravvicinato a quello di accesso in ospedale.
Il rifiuto di sottoporsi agli esami strumentali nell'immediatezza dell'ingresso al PS, poi,
è di certo una scelta rimessa alla parte danneggiata e non criticabile in sé, anche se ha impedito la diagnosi tempestiva delle lesioni derivanti dal sinistro.
pag. 7/12 Altrettanto irrilevante, ai fini della valutazione della veridicità del sinistro, è la conclusione del ctu, nella parte in cui rileva che il danneggiato “deve avere una soglia del dolore altissima ai limiti dell'umano”, visto che lo stesso ctu non dubita della riconducibilità delle lesioni al sinistro e della compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'incidente e le risultanze degli accertamenti ospedalieri e privati.
Si deve, pertanto, ritenere errata la valutazione del giudice di prime cure sulla inattendibilità del testimone, e quindi sulla assenza di prova dell'esistenza del sinistro.
Anche l'introduzione di un giudizio parallelo per i danni patrimoniali dinanzi al Giudice di Pace non costituisce un elemento di prova a sfavore del danneggiato, restando invece neutro rispetto alla prova dell'esistenza del diritto.
La mancanza di foto dei mezzi coinvolti nel sinistro non consente di effettuare una esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente, e quindi di accertare le rispettive responsabilità, ma non esclude che l'urto sia avvenuto. La dichiarazione del testimone e la compatibilità dell'urto con le lesioni riportate dal danneggiato conducono a ritenere provato il dato storico del coinvolgimento dei due mezzi.
Non si può valutare in questa sede la sussistenza di una abusiva parcellizzazione del credito, in quanto l'eccezione è stata espressamente rigettata in sentenza e non vi è appello sul punto.
3.1. L'accoglimento del primo motivo di appello conduce alla riforma della sentenza di prime cure. Accertata la veridicità del sinistro, occorre però evidenziare che la deposizione dell'unico testimone non consente di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. Deve, infatti, rammentarsi che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma
è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 7479/2020); dall'altro che la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili con esattezza le cause e le modalità del sinistro.
pag. 8/12 Nel caso di specie, certamente il conducente dell'autovettura, nell'uscire dal parcheggio ed immettersi sulla strada, avrebbe dovuto prestare attenzione alla moto che sopraggiungeva, ma non vi sono elementi per ritenere che il conducente della moto avesse fatto il possibile per evitare il danno, ossia che avesse tenuto una condotta prudente e rispettosa del codice della strada. Non è stato indicato il punto d'urto rispetto alla carreggiata (al centro, o sulla sinistra o sulla destra) per verificare se la moto procedesse mantenendo la destra, né la velocità del motociclo o la corretta accensione dei fari (il testimone ha prima sentito l'urto e poi visto il motorino).
In accoglimento parziale della domanda dell'appellante si deve, pertanto, affermare il concorso di colpa dell'appellante e di nel sinistro per cui è Controparte_3
causa.
3.2. Quanto alla liquidazione del danno, si deve evidenziare che nel corso del giudizio ha avuto luogo CTU medico-legale per la valutazione e quantificazione dei postumi riconducibili al sinistro. Il CTU, all'esito di visita del periziando e con valutazione basata su obiettivi parametri scientifici e immune da qualsiasi censura di ordine logico, ha individuato all'attualità esiti di frattura di D7 e deformazione trapezoidale di D8 con sfumate limitazioni funzionali, valida contusione spalla destra senza deficit articolari, trauma contusivo-distorsivo ginocchio destro con lesione menisco laterale senza deficit articolari. Le lesioni constate sono state giudicate in rapporto causale con la dinamica del sinistro oggetto della presente causa, e – sebbene il ctu ritenga che il ritardo diagnostico abbia peggiorato le condizioni del danneggiato – non ne fa discendere un aggravamento del danno.
Ne consegue un danno biologico permanete stimato dal CTU nel 10%, in applicazione dei baremes propri della responsabilità civile. Inoltre, per effetto delle lesioni riportate, il ha subito un periodo di invalidità temporanea assoluta di 15 giorni, inabilità Pt_1
parziale al 75% di 15 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% di 15 giorni, invalidità temporanea parziale al 25% di 10 giorni, inabilità temporanea parziale al 10% di 20 giorni.
Quanto alle modalità di liquidazione di tali postumi, occorre precisare che non possono applicarsi le tabelle per le lesioni di cui al DPR 13.01.2025, applicabile ai sinistri pag. 9/12 intervenuti dopo la sua entrata in vigore, per cui si procederà utilizzando le tabelle di
Milano.
Ciò posto, stante la necessità di effettuare una liquidazione equitativa di tale voce di danno ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. possono applicarsi le tabelle di Milano, munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 8532/2020).
Tenendosi conto, pertanto, dell'età dell'attore al momento dell'evento (28 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano, che non congloba danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, per come si avrà modo di dire infra, il danno può essere così quantificato all'attualità:
euro 22.597,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di euro 2.612,40);
euro 1.725,00 per invalidità temporanea totale (considerandosi un punto base di ITT pari a euro 115,00);
euro 1.293,75 per invalidità temporanea parziale al 75%;
euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 50%;
euro 287,50 per invalidità temporanea parziale al 25%,
euro 460,00 per invalidità temporanea parziale al 20%.
La somma così ottenuta (euro 27.225,75) può essere personalizzata, in relazione al caso concreto, fino ad un massimo di euro 43.714,75. Non sono emersi, tuttavia, in fase istruttoria, elementi di personalizzazione valutabili, diversi dall'età del danneggiato e dalle lesioni obiettive riportate.
Non sussistono, infatti, i presupposti per la liquidazione del danno morale e per l'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno, non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati. In punto di danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di pag. 10/12 sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ., 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno “in re ipsa” (cfr. Cass. 29206/2019).
Nel caso di specie, l'attore non ha allegato, né provato, uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente alla caduta descritta nell'atto introduttivo, né un danno morale può presumersi alla luce dell'entità delle lesioni riportate, di non particolare consistenza.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Il danno non patrimoniale sofferto da può, pertanto, stimarsi Parte_1 all'attualità in euro 27.225,75, a cui aggiungersi gli interessi sulla somma devalutata e annualmente rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Tale somma dovrà essere rifusa dagli appellanti in solido nella misura del 50%, stante l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., per un totale di € 13.612,87, oltre interessi da computarsi come sopra precisato.
Quanto al danno per spese mediche, il CTU ha quantificato in euro 1488,00 le spese documentate da parte attrice, ritenendole congrue rispetto alle lesioni riportate e causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa. La somma viene posta per il 50%
a carico degli appellati, in ragione del concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c., e su tale somma, trattandosi di credito di valore non attualizzato, andranno calcolati rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito e interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre interessi ulteriori fino al soddisfo.
4. L'accoglimento dell'appello principale travolge la decisione sulle spese, che devono essere poste a carico degli appellati soccombenti.
pag. 11/12 Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate per utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad 26.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 5.077,00 per il primo grado (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1
n. 390/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
− accerta che il sinistro del 28.05.2015 si è verificato per responsabilità concorrente di e di , conducente della Parte_1 Controparte_3
FIAT 600 targata BT396AC di proprietà di ed assicurata con CP_2
Controparte_1
− condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 13.612,87 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di
€ 744,00 per spese mediche, oltre interessi da computarsi come indicato in parte motiva;
2. condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.635,37 per spese ed € 7.983,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Ruscio;
3. pone definitivamente le spese di ctu a carico degli appellati in solido.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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