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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24238 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 28/06/1981), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CAGNAZZO ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(FRASCATI (RM), 15/04/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MARSIGLI PAMELA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 07/05/2005 ha Parte_1
contratto matrimonio concordatario con e che Controparte_1
dall'unione sono nati i figli (16/02/2011), ((16/06/2012) e Per_1 Per_2
(05/09/2014), ha dedotto che con decreto del 08/02/2019 il Tribunale Per_3
di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 750,00
per il mantenimento dei tre figli per dieci mesi all'anno e la somma di euro
290,00 per i mesi di luglio e agosto, oltre rivalutazione Istat, onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che con atto di compravendita del 14/11/2023 l'istante ha alienato la casa familiare sita in Roma Via Esterzili e successivamente ha acquistato un immobile in Via Bonaventura Somma, in zona Infernetto, distante dal quartiere ove era ubicata la casa familiare;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e autorizzazione, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473.15 c.p.c., ad iscrivere i tre figli minori presso l'Istituto Comprensivo Mozart ovvero presso l'Istituto Comprensivo 3
Cilea ubicati nelle immediate vicinanze della sua nuova abitazione.
Costituitosi in giudizio in vista dell'udienza del 08/07/2025, fissata per la sola discussione dell'istanza urgente, ha Controparte_1
chiesto il rigetto di tale domanda e il collocamento prevalente dei tre figli presso di sé.
Con ordinanza del 10/07/2024 il giudice delegato, stigmatizzato il contegno della ricorrente che si è trasferita in un quartiere ubicato a circa 40
chilometri di distanza dall'abitazione del padre dei figli e dal quartiere in cui gli stessi sono cresciuti senza l'autorizzazione del ha autorizzato CP_1
l'iscrizione scolastica dei minori presso gli istituti scolastici sopra indicati,
ubicati nelle vicinanze dell'abitazione materna, e rimodulato parzialmente i tempi di permanenza degli stessi presso il padre prevedendo che il CP_1
possa vederli e tenerli con sé, salvo diverso accordo tra le parti, il mercoledì
pomeriggio allorché la madre li accompagnerà presso l 'abitazione paterna
dopo l 'orario di uscita scolastico e, in caso di chiusura scolastica, entro le
ore 15.30, fino alle ore 22.00 (ore 23.00 durante le vacanze scolastiche),
orario entro il quale il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione
materna dopo aver cenato insieme agli stessi;
per tre finesettimana al mese,
preferibilmente il primo, il secondo e il quarto, dal venerdì pomeriggio
allorché la madre li accompagnerà presso l'abitazione paterna dopo
l'orario di uscita scolastico e, in caso di chiusura scolastica , entro le ore
15.30, fino alle ore 22.00 (ore 23.00 durante le vacanze scolastiche) della
domenica, orario entro il quale il padre li riaccompagnerà presso
l'abitazione materna dopo aver cenato insieme agli stessi.
Costituitosi in giudizio in vista della prima udienza del 03/03/2025 il ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 4
matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo la condanna della al risarcimento dei Pt_1
danni in suo favore ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c.
Alla stessa udienza, sentite le parti, acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e, dopo ampia discussione orale, dell'accordo delle parti medesime a mantenere il vigente regime dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
07/05/2005, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente all'affidamento dei figli minori delle parti, premesso che non vi è contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, il collegio non può che prendere atto dell'accordo delle parti sui tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno, come trascritti in dispositivo.
Relativamente alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento,
pari ad attuali euro 874,00 mensili per dieci mesi ed euro 291,00 per due mesi all'anno, il collegio osserva che la decisione unilaterale della di Pt_1
trasferire la residenza propria e dei figli in un quartiere ubicato a 40
chilometri di distanza da quello in cui i figli stessi sono cresciuti e abita il padre ha avuto delle inevitabili ripercussioni oltre che sulla qualità di vita dei minori, costretti a spostamenti lunghi e non agevoli a causa del notorio 5
traffico della Capitale, anche sui costi dei relativi accompagnamenti che deve sostenere il padre, odierno resistente, contrario a tale trasferimento e posto dinanzi a un fatto compiuto.
Tenuto conto che la ricorrente, convivente con l'attuale compagno che ragionevolmente contribuisce al menage familiare e alle così dette spese indivisibili, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.750,00
su dodici mensilità (giusta Modello 730/2023 in atti) e onerata dal pagamento del mutuo trentennale gravante sulla casa acquistata nel 2024 per euro 820,00 mensili circa, mentre il resistente è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 2.400,00 su dodici mensilità (giusta Modello
730/2024 in atti) e onerato dal pagamento del mutuo trentennale contratto nel 2020 per l'acquisto della casa di abitazione dopo la separazione intervenuta nel 2019 per euro 400,00 mensili circa oltre che della c.d.
cessione del quinto per ulteriori euro 430,00 mensili, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti separativi, reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal corrente mese di marzo 2025, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2025, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i tre ragazzi con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
La ricorrente deve, infine, essere ammonita al puntuale rispetto delle regole concernenti l'affidamento condiviso dei figli e, quindi, a condividere realmente con il padre le scelte di maggior interesse afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la residenza abituale degli stessi. 6
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24238/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 07/05/2005 tra OMA (RM), 28/06/1981) e Parte_1
(FRASCATI (RM), 15/04/1974) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 133, Parte II,
Serie A03, Anno 2005, alle seguenti condizioni:
affida i tre figli minori (16/02/2011), Persona_4 Per_5
16/06/2012) e (05/09/2014) in modo condiviso
[...] Persona_6
ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i tre figli: a) il mercoledì pomeriggio allorché la madre li accompagnerà presso l'abitazione paterna dopo l'orario di uscita scolastico e, in caso di chiusura scolastica, entro le ore 15.30, fino alle ore 22.00 (ore 23.00 durante le vacanze scolastiche), orario entro il quale il padre li riaccompagnerà presso 7
l'abitazione materna dopo aver cenato insieme agli stessi;
b) per tre finesettimana al mese, preferibilmente il primo, il secondo e il quarto, dal venerdì pomeriggio allorché la madre li accompagnerà presso l'abitazione paterna dopo l'orario di uscita scolastico e, in caso di chiusura scolastica,
entro le ore 15.30, fino alle ore 22.00 (ore 23.00 durante le vacanze scolastiche) della domenica, orario entro il quale il padre li riaccompagnerà
presso l'abitazione materna dopo aver cenato insieme agli stessi;
c) per metà
della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali nonché in coincidenza con il compleanno dei minori;
e) per trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé i figli dal
1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 di mesi di luglio e agosto negli anni dispari, e la madre viceversa;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti separativi, dispone che,
a far data dal corrente mese di marzo 2025, il padre corrisponda alla madre,
a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, la somma mensile di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2025, e condanna il al CP_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei Pt_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al suindicato 8
Protocollo;
ammonisce la ricorrente al puntuale rispetto delle regole concernenti l'affidamento condiviso dei figli e, quindi, a condividere realmente con il padre le scelte di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza abituale degli stessi;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24238 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 28/06/1981), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CAGNAZZO ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(FRASCATI (RM), 15/04/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MARSIGLI PAMELA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 07/05/2005 ha Parte_1
contratto matrimonio concordatario con e che Controparte_1
dall'unione sono nati i figli (16/02/2011), ((16/06/2012) e Per_1 Per_2
(05/09/2014), ha dedotto che con decreto del 08/02/2019 il Tribunale Per_3
di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 750,00
per il mantenimento dei tre figli per dieci mesi all'anno e la somma di euro
290,00 per i mesi di luglio e agosto, oltre rivalutazione Istat, onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che con atto di compravendita del 14/11/2023 l'istante ha alienato la casa familiare sita in Roma Via Esterzili e successivamente ha acquistato un immobile in Via Bonaventura Somma, in zona Infernetto, distante dal quartiere ove era ubicata la casa familiare;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e autorizzazione, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473.15 c.p.c., ad iscrivere i tre figli minori presso l'Istituto Comprensivo Mozart ovvero presso l'Istituto Comprensivo 3
Cilea ubicati nelle immediate vicinanze della sua nuova abitazione.
Costituitosi in giudizio in vista dell'udienza del 08/07/2025, fissata per la sola discussione dell'istanza urgente, ha Controparte_1
chiesto il rigetto di tale domanda e il collocamento prevalente dei tre figli presso di sé.
Con ordinanza del 10/07/2024 il giudice delegato, stigmatizzato il contegno della ricorrente che si è trasferita in un quartiere ubicato a circa 40
chilometri di distanza dall'abitazione del padre dei figli e dal quartiere in cui gli stessi sono cresciuti senza l'autorizzazione del ha autorizzato CP_1
l'iscrizione scolastica dei minori presso gli istituti scolastici sopra indicati,
ubicati nelle vicinanze dell'abitazione materna, e rimodulato parzialmente i tempi di permanenza degli stessi presso il padre prevedendo che il CP_1
possa vederli e tenerli con sé, salvo diverso accordo tra le parti, il mercoledì
pomeriggio allorché la madre li accompagnerà presso l 'abitazione paterna
dopo l 'orario di uscita scolastico e, in caso di chiusura scolastica, entro le
ore 15.30, fino alle ore 22.00 (ore 23.00 durante le vacanze scolastiche),
orario entro il quale il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione
materna dopo aver cenato insieme agli stessi;
per tre finesettimana al mese,
preferibilmente il primo, il secondo e il quarto, dal venerdì pomeriggio
allorché la madre li accompagnerà presso l'abitazione paterna dopo
l'orario di uscita scolastico e, in caso di chiusura scolastica , entro le ore
15.30, fino alle ore 22.00 (ore 23.00 durante le vacanze scolastiche) della
domenica, orario entro il quale il padre li riaccompagnerà presso
l'abitazione materna dopo aver cenato insieme agli stessi.
Costituitosi in giudizio in vista della prima udienza del 03/03/2025 il ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 4
matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo la condanna della al risarcimento dei Pt_1
danni in suo favore ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c.
Alla stessa udienza, sentite le parti, acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e, dopo ampia discussione orale, dell'accordo delle parti medesime a mantenere il vigente regime dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
07/05/2005, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente all'affidamento dei figli minori delle parti, premesso che non vi è contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, il collegio non può che prendere atto dell'accordo delle parti sui tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno, come trascritti in dispositivo.
Relativamente alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento,
pari ad attuali euro 874,00 mensili per dieci mesi ed euro 291,00 per due mesi all'anno, il collegio osserva che la decisione unilaterale della di Pt_1
trasferire la residenza propria e dei figli in un quartiere ubicato a 40
chilometri di distanza da quello in cui i figli stessi sono cresciuti e abita il padre ha avuto delle inevitabili ripercussioni oltre che sulla qualità di vita dei minori, costretti a spostamenti lunghi e non agevoli a causa del notorio 5
traffico della Capitale, anche sui costi dei relativi accompagnamenti che deve sostenere il padre, odierno resistente, contrario a tale trasferimento e posto dinanzi a un fatto compiuto.
Tenuto conto che la ricorrente, convivente con l'attuale compagno che ragionevolmente contribuisce al menage familiare e alle così dette spese indivisibili, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.750,00
su dodici mensilità (giusta Modello 730/2023 in atti) e onerata dal pagamento del mutuo trentennale gravante sulla casa acquistata nel 2024 per euro 820,00 mensili circa, mentre il resistente è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 2.400,00 su dodici mensilità (giusta Modello
730/2024 in atti) e onerato dal pagamento del mutuo trentennale contratto nel 2020 per l'acquisto della casa di abitazione dopo la separazione intervenuta nel 2019 per euro 400,00 mensili circa oltre che della c.d.
cessione del quinto per ulteriori euro 430,00 mensili, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti separativi, reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal corrente mese di marzo 2025, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2025, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i tre ragazzi con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
La ricorrente deve, infine, essere ammonita al puntuale rispetto delle regole concernenti l'affidamento condiviso dei figli e, quindi, a condividere realmente con il padre le scelte di maggior interesse afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la residenza abituale degli stessi. 6
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24238/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 07/05/2005 tra OMA (RM), 28/06/1981) e Parte_1
(FRASCATI (RM), 15/04/1974) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 133, Parte II,
Serie A03, Anno 2005, alle seguenti condizioni:
affida i tre figli minori (16/02/2011), Persona_4 Per_5
16/06/2012) e (05/09/2014) in modo condiviso
[...] Persona_6
ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i tre figli: a) il mercoledì pomeriggio allorché la madre li accompagnerà presso l'abitazione paterna dopo l'orario di uscita scolastico e, in caso di chiusura scolastica, entro le ore 15.30, fino alle ore 22.00 (ore 23.00 durante le vacanze scolastiche), orario entro il quale il padre li riaccompagnerà presso 7
l'abitazione materna dopo aver cenato insieme agli stessi;
b) per tre finesettimana al mese, preferibilmente il primo, il secondo e il quarto, dal venerdì pomeriggio allorché la madre li accompagnerà presso l'abitazione paterna dopo l'orario di uscita scolastico e, in caso di chiusura scolastica,
entro le ore 15.30, fino alle ore 22.00 (ore 23.00 durante le vacanze scolastiche) della domenica, orario entro il quale il padre li riaccompagnerà
presso l'abitazione materna dopo aver cenato insieme agli stessi;
c) per metà
della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali nonché in coincidenza con il compleanno dei minori;
e) per trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé i figli dal
1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 di mesi di luglio e agosto negli anni dispari, e la madre viceversa;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti separativi, dispone che,
a far data dal corrente mese di marzo 2025, il padre corrisponda alla madre,
a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, la somma mensile di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2025, e condanna il al CP_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei Pt_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al suindicato 8
Protocollo;
ammonisce la ricorrente al puntuale rispetto delle regole concernenti l'affidamento condiviso dei figli e, quindi, a condividere realmente con il padre le scelte di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza abituale degli stessi;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi