Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1421 del 12.5.2022
Oggetto: Riliquidazione della pensione con la neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 659/2022 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Attilio Galati come da procura in Parte_1
atti e presso il medesimo elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in CP_1 atti, dall'Avv. Marcello Raho, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Lecce, al CP_1
viale Marche 14.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.7.2018, , si rivolgeva al Tribunale di Lecce, in funzione Parte_1
di Giudice del lavoro, premettendo di essere titolare di pensione di anzianità cat. VOS con decorrenza da luglio 2010 e di aver versato, in alcuni anni precedenti il pensionamento (anno 1996, 2005 e 2007), contribuzione basata su retribuzione inferiore rispetto a quella percepita negli anni precedenti (avendo svolto attività part time); esponeva, quindi, di aver richiesto all' la riliquidazione della pensione CP_1
8, l. n. 297/82, per come interpretata alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 264/94 e n.
428/92, che avevano dichiarato la illegittimità costituzionale della norma “nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora porti ad un risultato più favorevole”. Più in dettaglio, neutralizzando la contribuzione inferiore relativa ai detti anni, la retribuzione del ricorrente sarebbe stata di € 207,79 alla decorrenza e di € 229,63 nell'anno CP_ 2018, rispetto a quella di € 95,24 erogata dall'istituto. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla riliquidazione della pensione ai sensi e per gli effetti della normativa invocata.
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire in considerazione del fatto che, eseguita una simulazione, anche inserendo le maggiori retribuzioni indicate dal ricorrente, il rateo di pensione sarebbe stato comunque inferiore (ossia pari a € 85,13 alla CP_ decorrenza rispetto a € 86,96 erogato dall' per la diminuzione dell'anzianità contributiva della quota B. Eccepiva altresì la decadenza dall'azione ex art 47 DPR 639/70 e la prescrizione del diritto;
nel merito contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1424 del 12.5.2022, con cui il Tribunale di Lecce rigettava la domanda, dichiarando irripetibili le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso dell'11.11.2022. Parte_1
Con l'unico motivo di appello, richiamati nuovamente i precedenti della Corte Costituzionale, ha insistito per l'accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Con memoria depositata il 6.4.2023, si è costituito l' che ha reiterato l'eccezione di difetto di CP_1
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'appellante e, in ogni caso, ha dedotto l'infondatezza nel merito della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 23.10.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, prescindendo dalla questione della ipotetica possibilità di neutralizzare i periodi contributivi meno favorevoli, deve affermarsi che l'appellante non ha contestato in punto di fatto, né tantomeno ha dimostrato l'interesse ad agire, a fronte della specifica eccezione formulata sul punto da parte dell' sin dalla tempestiva costituzione nel giudizio di primo grado. CP_1
L' , nel costituirsi in giudizio, infatti, con la comparsa depositata il 13.6.2029 ebbe CP_2 formalmente ad eccepire il difetto d'interesse ex art. 100 c.p.c. della osservando come, alla Pt_1 luce di una simulazione effettuata, l'aumento della retribuzione pensionabile sarebbe compensato dalla riduzione della contribuzione nella quota B comportante un (sia pur minimo) decremento del rateo di pensione.
CP_ A fronte di tale puntuale presa di posizione dell' documentata con la produzione del prospetto
Retr. Pens. di liquidazione della pensione in parola, nulla veniva dedotto, né tanto meno provato, dall'odierna appellante.
Neppure in questo grado l'appellante si è preoccupata di allegare e provare il suo interesse ad agire, non confrontandosi con la sentenza impugnata in cui il Tribunale di Lecce aveva espressamente rilevato la mancata contestazione delle predette circostanze di fatto, da cui era ricavabile l'assenza di interesse ad agire.
Ne discende l'infondatezza dell'appello.
Le spese anche di questo grado vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., stante la certificazione reddituale depositata dall'appellante.
Conseguentemente non è dovuto l'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ex a3t. 13 comma 1 quater dpr n. 105/2002.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11.11.2022 da Parte_1 nei confronti dell' , avverso la sentenza del 12.5.2022 n. 1424 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1
così provvede:
Rigetta l'appello.
Spese irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 13.11.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott. Gennaro Lombardi