Sentenza 12 marzo 1983
Massime • 1
Il diritto di prelazione agraria di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, può essere esercitato soltanto da chi coltivi direttamente il fondo in forza di un contratto di affitto, di mezzadria, di Colonia parziaria o di compartecipazione, e non anche da altri soggetti che non siano parti del contratto agrario, ancorché coltivino il fondo in quanto legati al titolare da altri rapporti (come, ad esempio, nel caso di comunione tacita familiare o di appartenenza allo stesso nucleo familiare), ai quali non è trasferibile il diritto di prelazione. ( Conf 2885/82, mass n 420772; ( Conf 284/79, mass n 396362).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/1983, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1983 |
Testo completo
Il diritto di prelazione agraria di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, può essere esercitato soltanto da chi coltivi direttamente il fondo in forza di un contratto di affitto, di mezzadria, di Colonia parziaria o di compartecipazione, e non anche da altri soggetti che non siano parti del contratto agrario, ancorché coltivino il fondo in quanto legati al titolare da altri rapporti (come, ad esempio, nel caso di comunione tacita familiare o di appartenenza allo stesso nucleo familiare), ai quali non è trasferibile il diritto di prelazione. ( Conf 2885/82, mass n 420772; ( Conf 284/79, mass n 396362).*