Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5719 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
18 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5719/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. G. N. Nucera;
Ricorrente
CONTRO
Curcio;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249015340144000 notificata in data 5.11.2024, in relazione agli avvisi di addebito nn. 39420220000758785000 e 39420230001807345000.
In particolare, oltre a sollevare il vizio di mancata notificazione dei predetti atti e la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento, ha eccepito il vizio di duplicazione contributiva in ragione dello svolgimento di attività di lavoro subordinato, prima a tempo determinato e Part successivamente a tempo indeterminato, in favore dell' con conseguente incompatibilità con ogni altra prestazione lavorativa.
Sul punto, richiamando il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze della P.A., scolpito nell'art. 53, comma 1, d.lgs. 165/01, ha sostenuto come non avesse realmente esercitato alcuna Part prestazione privatistica a far data dall'assunzione presso l' avvenuta il 16.04.2020, nonostante fosse amministratrice unica della " Parte_3
.
[...]
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento per i motivi sopra esposti.
Si è costituita in giudizio l' la quale, oltre ad eccepire la carenza Controparte_3
di legittimazione passiva in ordine al vizio di notifica degli avvisi di addebito, ha altresì affermato l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire atteso che le doglianze attoree sarebbero CP_ dovute essere espresse in contraddittorio con l' entro il termine decadenziale previsto dall'art. 24,
d.lgs. 46/99.
Ha inoltre chiesto l'integrazione del contraddittorio con l' . CP_5
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Il ricorso risulta improponibile.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ciò premesso, va in primo luogo sollevato il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
in ordine al vizio di notifica degli avvisi di addebito opposti.
[...]
L'art. 30, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, disciplina infatti le modalità di notifica degli avvisi CP_ di addebito di cui l' è direttamente investito, ricadendo in capo all' Controparte_1
esclusivamente il procedimento riscossivo successivo alla formazione del ruolo.
Anche con riguardo al merito della doglianza attorea, relativa alla presunta duplicazione CP_ contributiva applicata dall' va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione.
Giova, sul punto, richiamare i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v.
Cassazione civile Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Aspetti più problematici pone l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte
(Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n.
12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva,
l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perchè ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione
(come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione
(che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre
2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile”.
Orbene, nel caso in esame, appare evidente come la doglianza afferente alla mancata notificazione degli atti opposti risulti funzionale all'esperimento dell'eccezione di infondatezza della pretesa - formulata in chiave recuperatoria dell'azione – successiva alla notifica degli atti opposti. CP_
Ne discende che l'unico soggetto legittimato a contraddire è l' ovvero l'ente impositore, secondo quanto affermato nella menzionata pronuncia in cui si è evidenziato che “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
Alla luce di tali principi di diritto, pertanto, l'eccezione di infondatezza della pretesa contributiva in ragione dell'applicazione dell'art. 53, d.lgs. 165/01, non poteva essere formulata nei confronti dell' . Controparte_1
In definitiva il ricorso risulta improponibile.
Le spese di lite, da liquidarsi, come da dispositivo, in favore della resistente ex art. 4, comma 1,
DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Dichiara il ricorso improponibile.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , in Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 2.690,00 per onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 18/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo