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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3090 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...]- Mehala (EGITTO) il 02/03/1980 , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Roberta Colombo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Premuda n.
21;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con CP_1 C.F._2
l'avvocato Giuseppe Galli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Stoppani, Seregno;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa e per il grave comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio tenuto dal signor l'addebito della separazione personale allo CP_1 stesso con ogni conseguenza di legge;
- Affidare in via super-esclusiva ex art. 337 quater c.c. il figlio minore alla madre;
Persona_1
- Conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata dalla madre sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza autorizzandola ad assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale del minore nonché a provvedere al disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative;
- disporre il collocamento di presso la ricorrente nella casa familiare sita a Sesto San Persona_1
Giovanni (MI) in Via Carlo Marx n. 495;
- disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- in merito al diritto di visita padre-figlio disporre le visite in spazio neutro previa valutazione della idoneità genitoriale del padre. Stabilire in ogni caso un percorso di supporto alla genitorialità e di sostegno psicologico secondo le indicazioni che vorrà stabilire il Giudice;
- stabilire a carico del padre l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli mediante il versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con riserva di chiedere un maggior contributo quando il padre avrà un lavoro stabile;
- disporre l'obbligo del padre a sostenere nella misura del 100% le spese straordinarie documentate che si dovessero rendere necessarie, utili ed opportune per i figli, seguendo le linee – guida del Tribunale di
Monza;
- disporre che gli assegni familiari ed in generale tutti gli eventuali sussidi erogati a sostegno della famiglia siano percepiti integralmente dalla signora Pt_1
- determinare a carico del signor un assegno da versarsi a favore della moglie a titolo di Per_1 partecipazione al mantenimento della stessa dell'importo mensile di € 600,00, o superiore secondo giustizia, qualora dall'istruttoria emergessero redditi da lavoro superiori a quelli versati in atti e con decorrenza dalla domanda, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat
In via istruttoria:
- ove occorresse, assumere le prove orali con i testi sulle circostanze indicate in narrativa precedute dalla locuzione “vero che”, con riserva di indicare ulteriori testi nel proseguo del giudizio. pagina 2 di 12 Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Per parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo
1)Accogliere la richiesta di separazione formulata dalla ricorrente, rigettando la domanda di addebito
2)Accogliere la richiesta di affidamento super esclusivo come formulata dalla ricorrente, stabilendo possibilità di visita con le modalità che il tribunale riterrà confacenti
3)Accogliere la richiesta di assegnazione in godimento della casa coniugale di Via Marex autorizzato il resistente ad asportare, se ancora presenti i propri beni personali
4)Rigettare perché infondata in fatto e diritto la richiesta di versamento di assegno di mantenimento a favore della ricorrente
5)Porre a carico del resistente, considerato l'attuale stato di disoccupazione e considerata la malattia pregressa, un assegno di mantenimento per i figli in misura pari ad € 250,00= mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto in uso presso il tribunale di Monza
6)Spese vinte ovvero compensate
In via istruttoria si riserva ogni mezzo pagina 3 di 12 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data 2 Parte_1 marzo 2002 con che dalla unione nascevano (08/02/2003), CP_1 Persona_2 Per_3
(10/12/2004) e (10.01.2013), che la vita matrimoniale era costellata da violenze e Persona_1 sopraffazioni da parte del marito;
che il marito le impediva di uscire, frequentare persone, avere disponibilità di denaro e persino dei documenti di identità e del telefono cellulare;
che egli la minacciava anche di morte, e nell'ottobre 2023 la percuoteva con violenti schiaffi, pugni e la buttava a terra;
che il resistente minacciava anche le due figlie maggiori che avrebbe ucciso la ricorrente;
che a seguito di un episodio di violenza del novembre 2023 ella e i figli venivano posti in una casa rifugio e veniva aperto un procedimento penale nei confronti del marito;
che il GIP emetteva ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento a carico del resistente;
che egli, dopo l'allontanamento dalla casa, non aveva mai provveduto al mantenimento del nucleo;
di essere inoccupata;
che i figli erano tutti studenti e era portatore di ritardo lieve ed aveva un insegnante di sostegno;
domandava la Persona_1 separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo rafforzato del minore, con collocamento presso di sé, l'assegnazione a sé della casa coniugale;
che il padre potesse vedere il figlio solo se ritenuto rispondente all'interesse di quest'ultimo e con modalità protette;
che egli le versasse a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli euro 1000 mensili, oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie, oltre che
600 euro a titolo di contributo al proprio mantenimento;
di poter percepire integralmente l'assegno unico per i figli.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva di vivere ospite della di lui sorella, di essere in attesa di assegnazione di immobile ALER;
di essere stato licenziato per superamento del periodo di comporto a seguito di incidente, di percepire NASPI di euro 1.115 mensili lordi pari a circa euro 950,00 mensili netti;
che la ricorrente lavorava in modo non regolarizzato in una pasticceria;
che ella aveva indebitamente prelevato denaro dal conto corrente comune;
concludeva domandando la separazione senza addebito,
l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre;
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, di versare euro 250 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con rigetto della domanda di contributo al mantenimento della moglie.
Alla udienza del 24.10.2024 le parti sentite separatamente rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Sesto San Giovanni, con i miei tre figli, in affitto ALER, pago 350 euro al mese, tutti i Parte_1 miei figli studiano, ma mia figlia maggiore studia on line e fa qualche lavoro per 4 ore la settimana, e guadagna circa 550 euro al mese, lavora in un negozio di vendita di oro. Io non lavoro, faccio delle torte a casa per i miei amici, prendo circa 150 euro al mese, l'assegno unico lo ha sempre preso mio marito, adesso da un mese lo prendo io è di 314 euro mensili. Ho preso per due mesi il reddito di inclusione di euro 560, ma poi si è fermato e non so perché. Ho incontrato mio marito un mese fa al
pagina 4 di 12 supermercato, altrimenti non l'ho più visto, o meglio, mio figlio più piccolo ha un ritardo nella parola e è stato iscritto a basket per aiutarlo, e abbiamo incontrato il marito al bar. Ho subito violenze mentre ero a casa con mio marito.
: adesso vivo a Milano da mia sorella, come ospite, con il marito e i figli di mia sorella. Mia sorella CP_1 paga 800 euro al mese per il canone di locazione. Mia sorella non lavora, e mio cognato lavora. Non sto lavorando, ho lavorato fino a un anno fa, e poi litigavo con mia moglie, ero in malattia e sono stato licenziato. Sto prendendo la NASPI di
1000 euro al mese, fino al mese scorso ho preso l'assegno unico di euro 350 euro. Non ho più avuto contatti con i miei figli, ho avuto anche la misura cautelare del braccialetto e non potevo avere contatti, adesso il braccialetto non ce l'ho più. Sto facendo lavori di pubblica utilità, 15 ore la settimana, non vengo pagato. Non ho preso il TFR, o meglio ho una causa in corso, perché mi hanno dato solo la differenza di livello, ho preso 7000 euro, ma 6 mesi fa.
Il Giudice, in via provvisoria ed urgente, affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
disciplinava il diritto di visita paterno in forma protetta e incaricava i servizi sociali competenti per territorio del monitoraggio del nucleo familiare;
assegnava alla ricorrente la casa coniugale, poneva a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro
650,00 mensili oltre al rimborso del 65% delle spese straordinarie;
disponeva che la ricorrente potesse percepire il 100% dell'assegno unico per i figli;
non disponeva un contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente.
Alla successiva udienza del 18.3.2025 I legali prendono atto delle risultanze della relazione;
l'avv. Colombo fa presente che all'Aler risulta un debito di 38.000 euro per canoni non versati e ha dato le dimissioni il 27.2.2025 perché la Per_3 retribuzione era troppo bassa rispetto all'impegno richiesto.
Il padre versa 150 euro al mese, nonostante ci siano prelievi di 500 euro proprio nella stessa data in cui fa il versamento alla moglie.
Insiste nelle proprie conclusioni, facendo presente che le figlie maggiori sono molto supportive sia con la madre che con il minore.
Chiede trasmissione degli atti per 570 c.p. per il resistente.
L'avv. Galli evidenzia che la separazione è opportuna per la serenità del nucleo;
il resistente sta facendo lavori di pubblica utilità e viene controllato ogni giorno che presta questa attività; percepisce solo il reddito NASPI, il denaro che preleva è usato per soddisfare esigenze anche lavorative, benzina e altro. Non si è riusciti ad avere più documenti sul TFR, che parrebbe non aver percepito, e comunque c'è tutto un contenzioso sulle differenze retributive. Risulta ancora residente presso la casa coniugale
e non riesce ad ottenere un immobile in locazione. Insiste nelle proprie conclusioni.
Il Giudice delegato riservava la decisione.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa pagina 5 di 12 come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- merita accoglimento la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente avrebbe tenuto comportamenti violenti e minacciosi ai danni di mogli e figli ed in più occasioni avrebbe minacciato gli stessi anche con oggetti.
È prodotta in atti sentenza che definisce ex articolo 444 c.p.p. il procedimento penale ex articolo 572 c.p. ai danni del resistente (documento 9 resistente), nella quale emerge che egli è stato condannato ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, sostituiti dall'elevatissimo numero di 1680 ore di lavori di pubblica utilità; in tale sentenza il Tribunale evidenza che le fonti di prova raccolte in ordine ai comportamenti violenti e minacciosi dell'uomo non consentirebbero di pervenire ad una assoluzione, anche perché le dichiarazioni delle vittime (moglie e figlie) trovano riscontro nelle annotazioni di p.g.
Ora, sebbene ex articolo 445 c.p.p. la sentenza di patteggiamento non rivesta efficacia di giudicato nel giudizio civile, per consolidato orientamento giurisprudenziale, essa costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice civile, il quale, ove intenda superare tale valenza probatoria, dovrà adeguatamente motivare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, non ritenendo pronunciabile una sentenza ex articolo 129
c.p.p. (cfr. Cass. Sent. n. 19505/2003, Cass. Sent. n. 9358/2005).
D'altro canto, il procedimento ex articolo 444 c.p.p. termina con una pronuncia che ha valore di condanna
(cfr. articolo 445 c. 1 bis ultimo capoverso c.p.p. e Cass. Sen t. n. n. 2724 del 2001 e n. 4193 del 2003) di talché la sussistenza di un patteggiamento non può che costituire elemento indiziario della colpevolezza del soggetto, che ove innocente, avrebbe presumibilmente avuto interesse ad un proscioglimento e non alla pena ridotta (cfr. Cass. Sent. n. 23906/2007: “La sentenza penale di applicazione della pena "ex" art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto patteggiamento) - pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare” , cfr. anche Cass. civ. 3 dicembre 2010, n. 24587).
Ora, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non pagina 6 di 12 solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. Ord. 7388/2017, cfr. anche Cass. Sent. n. 817/2011, Cass. Sent. n.
7321/2005).
Cass. Ord. n. 22294 /2024: Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Peraltro, il resistente non ha nel presente giudizio articolato alcuna difesa volta a confutare le avverse allegazioni: le sue argomentazioni hanno per lo più afferito il piano economico, ma egli nulla ha allegato o eccepito in ordine ai comportamenti violenti a lui ascritti, che devono per tutti questi motivi ritenersi provati (cfr. comparsa di costituzione resistente).
E dunque, i comportamenti violenti e minacciosi del resistente, in quanto idonei a ledere la dignità personale ed a violare la incolumità fisica della moglie, costituiscono gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio e legittimano l'accoglimento della domanda di addebito proposta.
-Viene disposto l'affido esclusivo di (10.01.2013) alla madre, che potrà assumere anche le Persona_1 determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, chiedere il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Come già argomentato, gli elementi versati in atto consentono di ritenere fondate le allegazioni della ricorrente in ordine ai comportamenti violenti e minacciosi del resistente;
ciò induce a ritenere inficiata la possibilità che egli eserciti la responsabilità genitoriale in modo scevro di pregiudizi per il figlio.
Di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per la minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre. pagina 7 di 12 Invero, dalla breve nota di aggiornamento dei servizi sociali in vista della udienza del 24.10.2024 emerge che la ricorrente riferisce un clima molto più sereno dopo l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale;
riferirebbe attualmente di non voler avere contatti con il padre;
il nucleo si Persona_1 sostenterebbe grazie al lavoro della madre e di una delle figlie;
il resistente non starebbe corrispondendo nulla a titolo di contributo al mantenimento.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San Giovanni in vista della udienza del 18.3.2025 emerge che non si registrano modifiche negli assetti familiari: il resistente non ha richiesto di poter vedere i figli e non ha a sua volta manifestato il desiderio di vedere il padre;
la ha Per_1 Pt_2 confermato la presa in carico del minore per il sostegno ed il monitoraggio annuale;
gli operatori evidenziano come le attuali modalità di affido e collocamento appaiano rispondenti agli interessi del minore;
il nucleo costituito da madre e figli pare avere le risorse anche emotive per proseguire nella attuale organizzazione di vita;
gli operatori propongono una prosecuzione del monitoraggio, anche per attuare eventuali supporti economici (ad es. sgravio TARI) che si dovessero rendere necessari.
E dunque, quanto al resistente, i comportamenti in passato tenuti ed il successivo disinteresse manifestato per la prole (egli non ha mai contattato gli operatori chiedendo di vedere i figli) inducono a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre.
Di contro, la ricorrente appare oggi in grado di gestire il nucleo anche senza il supporto paterno e la condizione del minore è ad oggi sostanzialmente serena.
Deve dunque essere confermato l'affido esclusivo di alla madre, che potrà assumere anche le Per_1 determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, chiedere il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
-Il collocamento viene mantenuto presso la madre, genitore con il quale il minore ha sempre vissuto.
-Solo ove ritenuto rispondente al suo benessere, i servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San
Giovanni disciplineranno i rapporti padre – figlio in forma protetta, alla presenza di un educatore ed in spazio neutro.
-La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente: il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire ad (08/02/2003), (10/12/2004) e Persona_2 Per_3 Per_1
(10.01.2013) il mantenimento dell'habitat domestico in cui hanno sempre prevalentemente vissuto.
[...]
-Quanto agli aspetti economici, L'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo pagina 8 di 12 mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
- il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, permane il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale;
tuttavia, il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti, sicchè a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato; b) il coniuge separato cui e addebitata la separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (cfr. Cass. SU Sent. n. 32914/2022).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (cfr. Cass. Sent. n. 605/2017, Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n.
23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
Nel caso di specie, la ricorrente effettua lavori occasionali con reddito dichiarato di euro 150 mensili e percepisce 314 euro di assegno unico;
vive con i tre figli, la maggiore dei quali ha effettuato parimenti lavori occasionali con reddito di euro 550 mensili.
Nella dichiarazione ex articolo 46 d.p.r. 445/2000 per l'ammissione al a spese dello Parte_3
Stato, lei e le figlie maggiori dichiarano di aver percepito nell'anno 2024 euro 9.405 tra lavori occasionali, assegno di inclusione e assegno unico (media mensile di euro 783).
Il nucleo vive in immobile ALER con canone mensile di euro 350.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, negativo per euro
66.
Allega che il nucleo ha debiti di 38.000 euro con Aler per canoni non versati.
pagina 9 di 12 Il resistente allega di essere disoccupato;
tra gennaio 2024 e marzo 2025 ha percepito NASPI e trattamento integrativo per 12.432 e l'ammontare dei due benefici è di circa 1.000 euro mensili;
allega di vivere ospite della di lui sorella;
è creditore di TFR a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 500.
Per età, condizione personale, e quanto al resistente anche pregresse esperienze, entrambe le parti appaiono dotate di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentire loro il reperimento di fonti reddito atte al mantenimento proprio e della famiglia, sì da non giustificarsi la corresponsione da parte del resistente di un contributo al mantenimento della moglie.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. , ivi comprese le esigenze dei figli ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore.
-L'intero importo dell'assegno unico verrà integralmente percepito dalla ricorrente, in quanto genitore collocataria dei figli.
-vista la richiesta della ricorrente, la presente sentenza viene inviata ex articolo 331 c.p.p. alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Monza ,per quanto eventualmente ritenuto di competenza in ordine all'inadempimento dell'obbligo contributivo da parte del resistente;
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna del resistente a versare all'Erario due terzi delle spese di lite, liquidate in base al dm 55/2014, allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.000 ed alle diverse fasi in cui si è articolato il giudizio (di studio, introduttiva ed istruttoria), oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre agli oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre a due terzi delle spese prenotate a debito o anticipate, con compensazione per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3090 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a El- Mehala Parte_1
(EGITTO) il 02/03/1980 e nato a Mehala (EGITTO) il 28/11/1966 , che hanno CP_1 contratto matrimonio in data 18.8.2000 a Mehala (Egitto), con addebito al resistente;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni per le annotazioni di legge (atto n. 28 parte
II serie C anno 2021);
pagina 10 di 12 3.affida in via esclusiva alla madre, che potrà assumere anche le determinazioni più Persona_1 rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, chiedere il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
4. colloca il minore presso la stessa;
5. solo ove ritenuto rispondente al suo benessere, i servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San
Giovanni disciplineranno i rapporti padre – figlio in forma protetta, alla presenza di un educatore ed in spazio neutro;
6. i servizi sociali monitoreranno il nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale, sanitaria, scolastica del minore, personale delle parti, ai rapporti tra il minore e ciascun genitore, mediante colloqui con le parti, il minore, soggetti terzi (Istituzioni scolastiche, sorelle maggiori…) e visite domiciliari;
7. assegna alla ricorrente la casa coniugale;
8. Pone a carico del resistente l'importo di euro 360,00, con decorrenza maggio 2024, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 120 ciascuno). Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2025 e con riferimento al mese di maggio 2024. Pone inoltre a carico del resistente il
50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di pagina 11 di 12 lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
9. dispone che la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
10. rigetta la domanda della ricorrente di versamento di contributo al mantenimento a proprio favore;
11.Condanna il resistente a rifondere all'Erario due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 2.250,67 per competenze, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre agli oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre a due terzi delle spese prenotate a debito o anticipate, con compensazione per il restante terzo;
12. manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai servizi sociali competenti per il territorio di
Sesto San Giovanni ed ex articolo 331 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per quanto eventualmente ritenuto di competenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3090 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...]- Mehala (EGITTO) il 02/03/1980 , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Roberta Colombo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Premuda n.
21;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con CP_1 C.F._2
l'avvocato Giuseppe Galli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Stoppani, Seregno;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa e per il grave comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio tenuto dal signor l'addebito della separazione personale allo CP_1 stesso con ogni conseguenza di legge;
- Affidare in via super-esclusiva ex art. 337 quater c.c. il figlio minore alla madre;
Persona_1
- Conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata dalla madre sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza autorizzandola ad assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale del minore nonché a provvedere al disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative;
- disporre il collocamento di presso la ricorrente nella casa familiare sita a Sesto San Persona_1
Giovanni (MI) in Via Carlo Marx n. 495;
- disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- in merito al diritto di visita padre-figlio disporre le visite in spazio neutro previa valutazione della idoneità genitoriale del padre. Stabilire in ogni caso un percorso di supporto alla genitorialità e di sostegno psicologico secondo le indicazioni che vorrà stabilire il Giudice;
- stabilire a carico del padre l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli mediante il versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con riserva di chiedere un maggior contributo quando il padre avrà un lavoro stabile;
- disporre l'obbligo del padre a sostenere nella misura del 100% le spese straordinarie documentate che si dovessero rendere necessarie, utili ed opportune per i figli, seguendo le linee – guida del Tribunale di
Monza;
- disporre che gli assegni familiari ed in generale tutti gli eventuali sussidi erogati a sostegno della famiglia siano percepiti integralmente dalla signora Pt_1
- determinare a carico del signor un assegno da versarsi a favore della moglie a titolo di Per_1 partecipazione al mantenimento della stessa dell'importo mensile di € 600,00, o superiore secondo giustizia, qualora dall'istruttoria emergessero redditi da lavoro superiori a quelli versati in atti e con decorrenza dalla domanda, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat
In via istruttoria:
- ove occorresse, assumere le prove orali con i testi sulle circostanze indicate in narrativa precedute dalla locuzione “vero che”, con riserva di indicare ulteriori testi nel proseguo del giudizio. pagina 2 di 12 Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Per parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo
1)Accogliere la richiesta di separazione formulata dalla ricorrente, rigettando la domanda di addebito
2)Accogliere la richiesta di affidamento super esclusivo come formulata dalla ricorrente, stabilendo possibilità di visita con le modalità che il tribunale riterrà confacenti
3)Accogliere la richiesta di assegnazione in godimento della casa coniugale di Via Marex autorizzato il resistente ad asportare, se ancora presenti i propri beni personali
4)Rigettare perché infondata in fatto e diritto la richiesta di versamento di assegno di mantenimento a favore della ricorrente
5)Porre a carico del resistente, considerato l'attuale stato di disoccupazione e considerata la malattia pregressa, un assegno di mantenimento per i figli in misura pari ad € 250,00= mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto in uso presso il tribunale di Monza
6)Spese vinte ovvero compensate
In via istruttoria si riserva ogni mezzo pagina 3 di 12 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data 2 Parte_1 marzo 2002 con che dalla unione nascevano (08/02/2003), CP_1 Persona_2 Per_3
(10/12/2004) e (10.01.2013), che la vita matrimoniale era costellata da violenze e Persona_1 sopraffazioni da parte del marito;
che il marito le impediva di uscire, frequentare persone, avere disponibilità di denaro e persino dei documenti di identità e del telefono cellulare;
che egli la minacciava anche di morte, e nell'ottobre 2023 la percuoteva con violenti schiaffi, pugni e la buttava a terra;
che il resistente minacciava anche le due figlie maggiori che avrebbe ucciso la ricorrente;
che a seguito di un episodio di violenza del novembre 2023 ella e i figli venivano posti in una casa rifugio e veniva aperto un procedimento penale nei confronti del marito;
che il GIP emetteva ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento a carico del resistente;
che egli, dopo l'allontanamento dalla casa, non aveva mai provveduto al mantenimento del nucleo;
di essere inoccupata;
che i figli erano tutti studenti e era portatore di ritardo lieve ed aveva un insegnante di sostegno;
domandava la Persona_1 separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo rafforzato del minore, con collocamento presso di sé, l'assegnazione a sé della casa coniugale;
che il padre potesse vedere il figlio solo se ritenuto rispondente all'interesse di quest'ultimo e con modalità protette;
che egli le versasse a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli euro 1000 mensili, oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie, oltre che
600 euro a titolo di contributo al proprio mantenimento;
di poter percepire integralmente l'assegno unico per i figli.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva di vivere ospite della di lui sorella, di essere in attesa di assegnazione di immobile ALER;
di essere stato licenziato per superamento del periodo di comporto a seguito di incidente, di percepire NASPI di euro 1.115 mensili lordi pari a circa euro 950,00 mensili netti;
che la ricorrente lavorava in modo non regolarizzato in una pasticceria;
che ella aveva indebitamente prelevato denaro dal conto corrente comune;
concludeva domandando la separazione senza addebito,
l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre;
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, di versare euro 250 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con rigetto della domanda di contributo al mantenimento della moglie.
Alla udienza del 24.10.2024 le parti sentite separatamente rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Sesto San Giovanni, con i miei tre figli, in affitto ALER, pago 350 euro al mese, tutti i Parte_1 miei figli studiano, ma mia figlia maggiore studia on line e fa qualche lavoro per 4 ore la settimana, e guadagna circa 550 euro al mese, lavora in un negozio di vendita di oro. Io non lavoro, faccio delle torte a casa per i miei amici, prendo circa 150 euro al mese, l'assegno unico lo ha sempre preso mio marito, adesso da un mese lo prendo io è di 314 euro mensili. Ho preso per due mesi il reddito di inclusione di euro 560, ma poi si è fermato e non so perché. Ho incontrato mio marito un mese fa al
pagina 4 di 12 supermercato, altrimenti non l'ho più visto, o meglio, mio figlio più piccolo ha un ritardo nella parola e è stato iscritto a basket per aiutarlo, e abbiamo incontrato il marito al bar. Ho subito violenze mentre ero a casa con mio marito.
: adesso vivo a Milano da mia sorella, come ospite, con il marito e i figli di mia sorella. Mia sorella CP_1 paga 800 euro al mese per il canone di locazione. Mia sorella non lavora, e mio cognato lavora. Non sto lavorando, ho lavorato fino a un anno fa, e poi litigavo con mia moglie, ero in malattia e sono stato licenziato. Sto prendendo la NASPI di
1000 euro al mese, fino al mese scorso ho preso l'assegno unico di euro 350 euro. Non ho più avuto contatti con i miei figli, ho avuto anche la misura cautelare del braccialetto e non potevo avere contatti, adesso il braccialetto non ce l'ho più. Sto facendo lavori di pubblica utilità, 15 ore la settimana, non vengo pagato. Non ho preso il TFR, o meglio ho una causa in corso, perché mi hanno dato solo la differenza di livello, ho preso 7000 euro, ma 6 mesi fa.
Il Giudice, in via provvisoria ed urgente, affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
disciplinava il diritto di visita paterno in forma protetta e incaricava i servizi sociali competenti per territorio del monitoraggio del nucleo familiare;
assegnava alla ricorrente la casa coniugale, poneva a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro
650,00 mensili oltre al rimborso del 65% delle spese straordinarie;
disponeva che la ricorrente potesse percepire il 100% dell'assegno unico per i figli;
non disponeva un contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente.
Alla successiva udienza del 18.3.2025 I legali prendono atto delle risultanze della relazione;
l'avv. Colombo fa presente che all'Aler risulta un debito di 38.000 euro per canoni non versati e ha dato le dimissioni il 27.2.2025 perché la Per_3 retribuzione era troppo bassa rispetto all'impegno richiesto.
Il padre versa 150 euro al mese, nonostante ci siano prelievi di 500 euro proprio nella stessa data in cui fa il versamento alla moglie.
Insiste nelle proprie conclusioni, facendo presente che le figlie maggiori sono molto supportive sia con la madre che con il minore.
Chiede trasmissione degli atti per 570 c.p. per il resistente.
L'avv. Galli evidenzia che la separazione è opportuna per la serenità del nucleo;
il resistente sta facendo lavori di pubblica utilità e viene controllato ogni giorno che presta questa attività; percepisce solo il reddito NASPI, il denaro che preleva è usato per soddisfare esigenze anche lavorative, benzina e altro. Non si è riusciti ad avere più documenti sul TFR, che parrebbe non aver percepito, e comunque c'è tutto un contenzioso sulle differenze retributive. Risulta ancora residente presso la casa coniugale
e non riesce ad ottenere un immobile in locazione. Insiste nelle proprie conclusioni.
Il Giudice delegato riservava la decisione.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa pagina 5 di 12 come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- merita accoglimento la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente avrebbe tenuto comportamenti violenti e minacciosi ai danni di mogli e figli ed in più occasioni avrebbe minacciato gli stessi anche con oggetti.
È prodotta in atti sentenza che definisce ex articolo 444 c.p.p. il procedimento penale ex articolo 572 c.p. ai danni del resistente (documento 9 resistente), nella quale emerge che egli è stato condannato ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, sostituiti dall'elevatissimo numero di 1680 ore di lavori di pubblica utilità; in tale sentenza il Tribunale evidenza che le fonti di prova raccolte in ordine ai comportamenti violenti e minacciosi dell'uomo non consentirebbero di pervenire ad una assoluzione, anche perché le dichiarazioni delle vittime (moglie e figlie) trovano riscontro nelle annotazioni di p.g.
Ora, sebbene ex articolo 445 c.p.p. la sentenza di patteggiamento non rivesta efficacia di giudicato nel giudizio civile, per consolidato orientamento giurisprudenziale, essa costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice civile, il quale, ove intenda superare tale valenza probatoria, dovrà adeguatamente motivare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, non ritenendo pronunciabile una sentenza ex articolo 129
c.p.p. (cfr. Cass. Sent. n. 19505/2003, Cass. Sent. n. 9358/2005).
D'altro canto, il procedimento ex articolo 444 c.p.p. termina con una pronuncia che ha valore di condanna
(cfr. articolo 445 c. 1 bis ultimo capoverso c.p.p. e Cass. Sen t. n. n. 2724 del 2001 e n. 4193 del 2003) di talché la sussistenza di un patteggiamento non può che costituire elemento indiziario della colpevolezza del soggetto, che ove innocente, avrebbe presumibilmente avuto interesse ad un proscioglimento e non alla pena ridotta (cfr. Cass. Sent. n. 23906/2007: “La sentenza penale di applicazione della pena "ex" art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto patteggiamento) - pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare” , cfr. anche Cass. civ. 3 dicembre 2010, n. 24587).
Ora, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non pagina 6 di 12 solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. Ord. 7388/2017, cfr. anche Cass. Sent. n. 817/2011, Cass. Sent. n.
7321/2005).
Cass. Ord. n. 22294 /2024: Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Peraltro, il resistente non ha nel presente giudizio articolato alcuna difesa volta a confutare le avverse allegazioni: le sue argomentazioni hanno per lo più afferito il piano economico, ma egli nulla ha allegato o eccepito in ordine ai comportamenti violenti a lui ascritti, che devono per tutti questi motivi ritenersi provati (cfr. comparsa di costituzione resistente).
E dunque, i comportamenti violenti e minacciosi del resistente, in quanto idonei a ledere la dignità personale ed a violare la incolumità fisica della moglie, costituiscono gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio e legittimano l'accoglimento della domanda di addebito proposta.
-Viene disposto l'affido esclusivo di (10.01.2013) alla madre, che potrà assumere anche le Persona_1 determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, chiedere il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Come già argomentato, gli elementi versati in atto consentono di ritenere fondate le allegazioni della ricorrente in ordine ai comportamenti violenti e minacciosi del resistente;
ciò induce a ritenere inficiata la possibilità che egli eserciti la responsabilità genitoriale in modo scevro di pregiudizi per il figlio.
Di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per la minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre. pagina 7 di 12 Invero, dalla breve nota di aggiornamento dei servizi sociali in vista della udienza del 24.10.2024 emerge che la ricorrente riferisce un clima molto più sereno dopo l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale;
riferirebbe attualmente di non voler avere contatti con il padre;
il nucleo si Persona_1 sostenterebbe grazie al lavoro della madre e di una delle figlie;
il resistente non starebbe corrispondendo nulla a titolo di contributo al mantenimento.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San Giovanni in vista della udienza del 18.3.2025 emerge che non si registrano modifiche negli assetti familiari: il resistente non ha richiesto di poter vedere i figli e non ha a sua volta manifestato il desiderio di vedere il padre;
la ha Per_1 Pt_2 confermato la presa in carico del minore per il sostegno ed il monitoraggio annuale;
gli operatori evidenziano come le attuali modalità di affido e collocamento appaiano rispondenti agli interessi del minore;
il nucleo costituito da madre e figli pare avere le risorse anche emotive per proseguire nella attuale organizzazione di vita;
gli operatori propongono una prosecuzione del monitoraggio, anche per attuare eventuali supporti economici (ad es. sgravio TARI) che si dovessero rendere necessari.
E dunque, quanto al resistente, i comportamenti in passato tenuti ed il successivo disinteresse manifestato per la prole (egli non ha mai contattato gli operatori chiedendo di vedere i figli) inducono a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre.
Di contro, la ricorrente appare oggi in grado di gestire il nucleo anche senza il supporto paterno e la condizione del minore è ad oggi sostanzialmente serena.
Deve dunque essere confermato l'affido esclusivo di alla madre, che potrà assumere anche le Per_1 determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, chiedere il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
-Il collocamento viene mantenuto presso la madre, genitore con il quale il minore ha sempre vissuto.
-Solo ove ritenuto rispondente al suo benessere, i servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San
Giovanni disciplineranno i rapporti padre – figlio in forma protetta, alla presenza di un educatore ed in spazio neutro.
-La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente: il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire ad (08/02/2003), (10/12/2004) e Persona_2 Per_3 Per_1
(10.01.2013) il mantenimento dell'habitat domestico in cui hanno sempre prevalentemente vissuto.
[...]
-Quanto agli aspetti economici, L'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo pagina 8 di 12 mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
- il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, permane il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale;
tuttavia, il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti, sicchè a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato; b) il coniuge separato cui e addebitata la separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (cfr. Cass. SU Sent. n. 32914/2022).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (cfr. Cass. Sent. n. 605/2017, Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n.
23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
Nel caso di specie, la ricorrente effettua lavori occasionali con reddito dichiarato di euro 150 mensili e percepisce 314 euro di assegno unico;
vive con i tre figli, la maggiore dei quali ha effettuato parimenti lavori occasionali con reddito di euro 550 mensili.
Nella dichiarazione ex articolo 46 d.p.r. 445/2000 per l'ammissione al a spese dello Parte_3
Stato, lei e le figlie maggiori dichiarano di aver percepito nell'anno 2024 euro 9.405 tra lavori occasionali, assegno di inclusione e assegno unico (media mensile di euro 783).
Il nucleo vive in immobile ALER con canone mensile di euro 350.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, negativo per euro
66.
Allega che il nucleo ha debiti di 38.000 euro con Aler per canoni non versati.
pagina 9 di 12 Il resistente allega di essere disoccupato;
tra gennaio 2024 e marzo 2025 ha percepito NASPI e trattamento integrativo per 12.432 e l'ammontare dei due benefici è di circa 1.000 euro mensili;
allega di vivere ospite della di lui sorella;
è creditore di TFR a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 500.
Per età, condizione personale, e quanto al resistente anche pregresse esperienze, entrambe le parti appaiono dotate di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentire loro il reperimento di fonti reddito atte al mantenimento proprio e della famiglia, sì da non giustificarsi la corresponsione da parte del resistente di un contributo al mantenimento della moglie.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. , ivi comprese le esigenze dei figli ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore.
-L'intero importo dell'assegno unico verrà integralmente percepito dalla ricorrente, in quanto genitore collocataria dei figli.
-vista la richiesta della ricorrente, la presente sentenza viene inviata ex articolo 331 c.p.p. alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Monza ,per quanto eventualmente ritenuto di competenza in ordine all'inadempimento dell'obbligo contributivo da parte del resistente;
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna del resistente a versare all'Erario due terzi delle spese di lite, liquidate in base al dm 55/2014, allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.000 ed alle diverse fasi in cui si è articolato il giudizio (di studio, introduttiva ed istruttoria), oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre agli oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre a due terzi delle spese prenotate a debito o anticipate, con compensazione per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3090 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a El- Mehala Parte_1
(EGITTO) il 02/03/1980 e nato a Mehala (EGITTO) il 28/11/1966 , che hanno CP_1 contratto matrimonio in data 18.8.2000 a Mehala (Egitto), con addebito al resistente;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni per le annotazioni di legge (atto n. 28 parte
II serie C anno 2021);
pagina 10 di 12 3.affida in via esclusiva alla madre, che potrà assumere anche le determinazioni più Persona_1 rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, chiedere il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
4. colloca il minore presso la stessa;
5. solo ove ritenuto rispondente al suo benessere, i servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San
Giovanni disciplineranno i rapporti padre – figlio in forma protetta, alla presenza di un educatore ed in spazio neutro;
6. i servizi sociali monitoreranno il nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale, sanitaria, scolastica del minore, personale delle parti, ai rapporti tra il minore e ciascun genitore, mediante colloqui con le parti, il minore, soggetti terzi (Istituzioni scolastiche, sorelle maggiori…) e visite domiciliari;
7. assegna alla ricorrente la casa coniugale;
8. Pone a carico del resistente l'importo di euro 360,00, con decorrenza maggio 2024, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 120 ciascuno). Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2025 e con riferimento al mese di maggio 2024. Pone inoltre a carico del resistente il
50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di pagina 11 di 12 lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
9. dispone che la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
10. rigetta la domanda della ricorrente di versamento di contributo al mantenimento a proprio favore;
11.Condanna il resistente a rifondere all'Erario due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 2.250,67 per competenze, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre agli oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre a due terzi delle spese prenotate a debito o anticipate, con compensazione per il restante terzo;
12. manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai servizi sociali competenti per il territorio di
Sesto San Giovanni ed ex articolo 331 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per quanto eventualmente ritenuto di competenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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