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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 825/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
l'Avv. Ferdinando Giglio Tos del Foro di Ivrea, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F./P.I. ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), a tanto legittimata dalla prima mandataria
[...] P.IVA_2 Controparte_3
in persona del direttore generale dr. elettivamente domiciliata presso l'Avv. Monia CP_4
Di Giacomo, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 11.3.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 9 In riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Ivrea n. 1264/22 pubblicata il 27.12.2022,
In via preliminare di merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a per i motivi tutti Controparte_1
di fatto e di diritto di cui in narrativa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dalla sig.ra
[...]
nei riguardi della e, per l'effetto, accogliere l'opposizione proposta Parte_1 Controparte_1 dall'odierna appellante avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ivrea, n. 1260/2020, notificato alla signora in data 18.11.2020, e dichiararne quindi l'inefficacia, ovvero la sua revoca. Pt_1
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui si dichiarasse la debenza di somme a favore dell'appellata, ridurre in ogni caso il quantum in ragione dei motivi esposti, ricalcolando gli interessi e gli ulteriori oneri accessori, previa declaratoria di nullità delle clausole n. 16 e n. 17 del contratto in oggetto, in quanto aventi natura abusiva e quindi con declaratoria della loro natura vessatoria, e niente affatto sussumibili sub specie clausole di salvaguardia come sostenuto dal Tribunale Di Ivrea.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambo i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
In via principale rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra Parte_1
confermando la sentenza n. 1264/22 del 27.12.22 - pubblicata in data 27.12.22 - Tribunale di
[...]
Ivrea, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro per i motivi esposti in narrativa. Controparte_1
In via istruttoria respingere eventuali istanze istruttorie formulate ex adverso;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione la sig.ra ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.1260/2020 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ivrea per la somma di € 57.528,89 - oltre interessi e spese – in virtù del credito vantato, quale cessionaria, da (e per essa dalla Controparte_1
procuratrice , sulla base del contratto di finanziamento n.1785389 stipulato Controparte_2
in data 7.5.2009 con Parte_2
pagina 2 di 9 L'opponente ha eccepito, per quanto ancora qui rileva, (i) che l'intervenuta cessione del credito di in favore di non le era validamente opponibile, in quanto Parte_2 Controparte_1
l'operazione di cartolarizzazione non le era stata adeguatamente comunicata;
(ii) che le clausole 16 e
17 del contratto di finanziamento al consumo erano vessatorie, poiché la clausola 16 prevedeva la corresponsione di interessi di mora nella misura del 2,5% mensili, con una penale di importo manifestamente eccessivo rispetto al danno effettivamente subito dalla banca erogante a seguito dell'inadempimento, prospettando la nullità della clausola 16 ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo con riferimento all'art. 33 comma 1 e comma 2 lett. f).
(e per essa la procuratrice , si è costituita e ha contestato Controparte_1 Controparte_2
la fondatezza delle eccezioni proposte dall'opponente, evidenziando che il credito le era stato ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L.130/99 e 58 TUB, opponibile alla debitrice e adeguatamente documentata, e che la clausola 16 era una clausola di salvaguardia e non sussisteva l'allegata vessatorietà.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 1264/2022 pubblicata in data 27.12.2022, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, rilevando (per quanto ancora interessa) che:
-(i) come affermato dalla Cassazione, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;
le previsioni di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58 TUB hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto;
pertanto ha assolto l'onere pubblicitario su di essa gravante e la cessione del credito Controparte_1 originariamente vantato da è validamente opponibile all'odierna opponente;
Parte_2
-(ii) la clausola n. 16 del contratto prevede che “il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto
…comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e, comunque, non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”; la disposizione non prevede la corresponsione di interessi di mora con una clausola penale di importo manifestamente eccessivo, violativa della normativa consumeristica, ma una clausola di salvaguardia;
nella prassi pagina 3 di 9 bancaria la funzione rivestita da tale clausola è quella di impedire il superamento del limite stabilito dalla legge in materia di usura;
attraverso l'inserimento di clausole di salvaguardia, le parti convengono che, qualunque sia l'oscillazione del tasso di interesse pattuito, quest'ultimo non dovrà mai oltrepassare il tasso soglia, che ne costituirà il c.d. tetto massimo;
parte debitrice non ha allegato, né tantomeno dimostrato, il pagamento di tassi di mora eccedenti il limite previsto dalla Legge n. 108/1996; del pari, con riguardo agli ulteriori importi previsti a titolo di penale dalle predette clausole del contratto di finanziamento, deve osservarsi che dalla documentazione versata in atti non risulta che gli stessi siano stati effettivamente addebitati all'opponente.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza del Tribunale, di cui ha Parte_1
chiesto la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendo di confermare la Controparte_1
sentenza impugnata e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo – “Della carenza di legittimazione attiva di non correttamente valutata CP_1 dal Tribunale di Ivrea” – l'appellante lamenta che, a fronte dell'eccezione di inopponibilità dell'intervenuta cessione del credito di in favore di in quanto Parte_2 Controparte_1
l'operazione di cartolarizzazione non le era stata adeguatamente comunicata, il Tribunale si è limitato a richiamare l'art. 58 TUB;
allega che: è stata contestata in primis la titolarità del credito in capo al cessionario, non essendo stata fornita prova della legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
il
Tribunale ha omesso di pronunciare su tale eccezione;
il doc. 5 di controparte è inidoneo a fornire detta prova, essendo tutto interlineato e non essendone consentita la lettura, trattandosi di documento irricevibile;
né la prova può essere fornita con la sola produzione della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, in quanto (come ritenuto dal Tribunale di Catanzaro con provvedimento 22.11.2020) l'avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U., se da un lato è idoneo alla funzione di notifica sostitutiva dell'art. 1264 c.c., dall'altro è inidoneo a provare la titolarità del credito in capo al cessionario se reca parametri generici e indeterminati e se la lista dei crediti ceduti non reca il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto;
si richiama anche la sentenza del Tribunale di Spoleto n.13/2023, rilevando che la mera indicazione dei dati della cessione in blocco, come riportati nella G.U., non consente di verificare se il credito sia incluso nella cessione.
pagina 4 di 9 L'appellata eccepisce l'infondatezza del motivo, richiamando le argomentazioni della sentenza impugnata ed evidenziando che il credito oggetto di causa le è stato ceduto nell'ambito della cessione dei crediti mediante cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1 e 4 L.130/99 e dell'art. 58 TUB, come provato dall'avviso pubblicato sulla G.U., dal contratto di cessione prodotto come doc. 5 e dalla lista
NDG dei crediti ceduti prodotta come doc. 8.
Il motivo è infondato.
La sig.ra ha stipulato con il contratto di finanziamento al consumo Parte_1 Parte_2
datato 7.5.2009, per l'importo totale finanziato di € 27.173,05, da rimborsarsi mediante corresponsione di 72 rate per un importo totale da rimborsare di € 39.326,40.
A fronte del mancato pagamento delle rate successive alla quarta, ha comunicato alla Parte_2
sig.ra la decadenza dal beneficio del termine e chiesto il pagamento del dovuto con lettera Pt_1
raccomandata ricevuta il 25.10.2010 (doc. 3 fascicolo primo grado di parte appellata, riprodotto in appello sub doc.3).
In data 5.12.2018 ha ceduto in blocco a ai sensi degli artt. 1 e 4 Parte_2 Controparte_1
L. 130/1999 e 58 TUB, i propri crediti pecuniari, tra i quali è compreso il credito oggetto del presente giudizio.
La circostanza dell'inclusione del credito nella cessione in blocco, da cui consegue la legittimazione attiva/titolarità attiva di , è provata dai seguenti documenti prodotti dall'appellata: CP_1
-Gazzetta Ufficiale, Foglio delle inserzioni, dell'11.12.2018, con la pubblicazione dell'avviso di cessione in cui è riportato il contenuto del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, che identifica le caratteristiche di detti crediti, tra cui (per quanto interessa il caso di specie) essere sorti da prestito personale, concesso da nell'ambito della propria attività di impresa, Parte_2
stipulato con un consumatore, essere denominati in euro, risultare iscritti nei libri contabili di
(come da doc. 7), per cui non siano pendenti procedimenti contenziosi, che abbiano valore Parte_2 nominale pari o superiore a € 100,00 ciascuno, derivare da contratti regolati dal diritto italiano;
nell'avviso si dà poi atto che “i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018” (fascicolo di primo grado Persona_1
di parte appellata, ridepositato in appello come doc. 3);
-certificazione del Notaio di Milano (del 3.5.2021) che dichiara che Persona_1 Parte_1
identificata con relativo codice fiscale, risulta “nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente
[...] da presso il notaio in data 5 dicembre 2018” (doc. 8 fascicolo Controparte_5 Persona_1
di primo grado di parte appellata sub doc. 3); questa Corte rileva che la certificazione proviene proprio pagina 5 di 9 dal notaio indicato nell'avviso pubblicato sulla G.U. e individua la lista dei crediti depositata nella stessa data ivi indicata (contrariamente a quanto affermato dall'appellante in comparsa conclusionale, secondo cui il “doc. 8 riguarda altro poiché è la lista NDG a ministero del Dott. Notaio in Per_2
Bologna del 16 aprile del 2021”);
-contratto di cessione stipulato in data 5.12.2018 da con ove è ben Controparte_1 Parte_3
comprensibile il contenuto che qui rileva del contratto - con le caratteristiche per individuare i crediti ceduti - corrispondente a quanto riportato nell'avviso sulla G.U., pur con la presenza di parti oscurate
(doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellata sub doc. 3).
Tale documentazione prova con certezza l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco in virtù della quale ne è divenuta titolare. Controparte_1
Si aggiunge inoltre che la cessione del credito è stata comunicata alla sig.ra dalla Parte_1
cessionaria , e per essa dalla mandataria , con raccomandata ricevuta dalla destinataria CP_1 CP_2
il 26.7.2019 e che la stessa ha risposto contestando nel merito l'esistenza del credito (doc. 1 fascicolo di primo grado dell'appellata e documento prodotto nel fascicolo di primo grado dell'appellante); in tale risposta, così come nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (introduttivo del giudizio di primo grado), la sig.ra non ha contestato l'inclusione del credito nella cessione in blocco effettuata Pt_1
da a , ma la non opponibilità di tale cessione nei suoi confronti per mancanza di Parte_2 CP_1
comunicazione.
In ordine all'opponibilità si richiama quanto correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, riportando l'orientamento di legittimità secondo cui le previsioni di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58
TUB hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto.
Nel caso di specie la cessione del credito è opponibile alla sig.ra avendo la cessionaria Pt_1 provveduto a pubblicare l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e a comunicare l'avvenuta cessione con lettera raccomandata regolarmente ricevuta (oltre a notificare poi il decreto ingiuntivo).
Si precisa che non vi è stata un'ulteriore cessione del credito da a , come Controparte_1 CP_2
sembra ritenere l'appellante; la titolare del credito è che viene rappresentata in Controparte_1
pagina 6 di 9 giudizio dalla procuratrice speciale (a ciò legittimata dalla procura conferita Controparte_6
dalla prima mandataria procuratrice . Controparte_3
Con il secondo motivo – “Le clausole vessatorie e la violazione di legge della sentenza de qua in ordine alle clausole nn. 16) e 17) del contratto di finanziamento al consumo” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità per vessatorietà delle clausole contrattuali
16 e 17; allega che: essendo pacifico che la sig.ra riveste la qualità di consumatore, si applica Pt_1
alle clausole in questione l'art. 33 comma 1 e comma 2 lett. f) cod. consumo;
la clausola 16 prevede infatti la corresponsione di interessi di mora del 2,5% mensili, clausola penale di importo manifestamente eccessivo rispetto al danno effettivamente subìto dal creditore a seguito dell'inadempimento; la stessa deve quindi considerarsi nulla, in quanto abusiva e fonte di grave squilibrio, ai sensi dell'art. 36 cod. consumo, indipendentemente dal fatto della sua specifica approvazione per iscritto;
essendo la clausola contenuta in un modulo-formulario unilateralmente predisposto da , spetta al professionista, ai sensi dell'articolo 34 cod. consumo, l'onere di Parte_2
provare che sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore;
il Tribunale di Ivrea erroneamente ritiene che la clausola 16 sia una clausola di salvaguardia;
il Tribunale rileva inoltre che la sig.ra non ha contestato né provato l'applicazione o il pagamento di tassi di mora Pt_1
eccedenti il limite previsto dalla legge 108/1996, ma la sig.ra non sostiene che si tratti di Pt_1
interessi sopra soglia, essendo erronea la ricostruzione delle difese svolte;
ancora il Giudice, senza fondamento fattuale, ritiene che con riguardo agli ulteriori importi previsti a titolo di penale dalle predette clausole, dalla documentazione in atti non risulti che gli stessi siano stati effettivamente addebitati. L'appellante ribadisce la natura abusiva delle clausole contrattuali nella determinazione del quantum, che hanno portato la somma inizialmente finanziata di € 25.000,00 ad oltre € 52.000,00; chiedendosi come si spiega, se non con l'applicazione dei predetti tassi, la duplicazione del quantum.
L'appellata eccepisce l'infondatezza e la genericità del motivo, del tutto disancorato da qualsivoglia supporto documentale, richiama le argomentazioni della sentenza impugnata ed evidenzia che gli interessi moratori sono contenuti entro il tasso soglia e non sono eccessivi.
Il motivo è infondato.
L'art. 16 del contratto di finanziamento, relativo al ritardo nei pagamenti, ha il seguente contenuto: “Il ritardo nei pagamenti di qualsiasi importo dovuto (ivi incluse le somme di cui al successivo articolo) comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella pagina 7 di 9 misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
La clausola non prevede la corresponsione di interessi di mora del 2,5% mensili, come allega l'appellante.
Stabilisce invece, in modo chiaro e inequivoco, una misura massima per gli interessi di mora da applicare in caso di ritardo, che non possono essere superiori al 2,5% mensili e non possono essere superiori alla misura consentita dalla legge anti-usura.
Si tratta quindi di clausola che non determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ex art. 33 comma 1 cod. consumo, né impone al consumatore il pagamento di un importo manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. f) cod. consumo.
Le stesse considerazioni valgono per il richiamo all'art. 16 contenuto nell'art. 17 (relativo alla decadenza dal beneficio del termine e alla risoluzione del contratto).
Nessuna ulteriore specifica deduzione viene svolta nel motivo di appello.
Premesso che risulta pacifico che non siano stati applicati interessi superiori al tasso soglia di usura,
l'appellante non fornisce alcun elemento concreto per ritenere che gli interessi o gli ulteriori importi concretamente applicati da controparte siano manifestamente eccessivi.
Il Tribunale ha rilevato che “con riguardo agli ulteriori importi previsti a titolo di penale dalle predette clausole del contratto di finanziamento, deve osservarsi che, dalla documentazione versata in atti, non risulta che gli stessi siano stati effettivamente addebitati all'opponente”; e l'appellante non svolge una specifica e motivata censura, non indicando quali voci contrattualmente previste siano state concretamente addebitate e per quali importi.
L'appellante si limita a chiedersi come si spiegherebbe il fatto che la somma inizialmente finanziata di
€ 25.000,00 sia arrivata ad oltre € 52.000,00 se non con l'applicazione dei predetti tassi;
l'affermazione
è del tutto generica e come tale non costituisce valida censura alla sentenza di primo grado;
né peraltro tiene conto dei dati concreti del contratto di finanziamento, ove il totale da rimborsare è di € 39.146,40,
a cui si aggiungono necessariamente oneri per il ritardo nel pagamento del dovuto.
L'equità sostitutiva del giudice si deve basare su allegazioni specifiche, nel caso di specie assenti.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
pagina 8 di 9 Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1264/2022 del Tribunale di Ivrea Parte_1
pubblicata il 27.12.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.3.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 825/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
l'Avv. Ferdinando Giglio Tos del Foro di Ivrea, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F./P.I. ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), a tanto legittimata dalla prima mandataria
[...] P.IVA_2 Controparte_3
in persona del direttore generale dr. elettivamente domiciliata presso l'Avv. Monia CP_4
Di Giacomo, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 11.3.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 9 In riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Ivrea n. 1264/22 pubblicata il 27.12.2022,
In via preliminare di merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a per i motivi tutti Controparte_1
di fatto e di diritto di cui in narrativa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dalla sig.ra
[...]
nei riguardi della e, per l'effetto, accogliere l'opposizione proposta Parte_1 Controparte_1 dall'odierna appellante avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ivrea, n. 1260/2020, notificato alla signora in data 18.11.2020, e dichiararne quindi l'inefficacia, ovvero la sua revoca. Pt_1
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui si dichiarasse la debenza di somme a favore dell'appellata, ridurre in ogni caso il quantum in ragione dei motivi esposti, ricalcolando gli interessi e gli ulteriori oneri accessori, previa declaratoria di nullità delle clausole n. 16 e n. 17 del contratto in oggetto, in quanto aventi natura abusiva e quindi con declaratoria della loro natura vessatoria, e niente affatto sussumibili sub specie clausole di salvaguardia come sostenuto dal Tribunale Di Ivrea.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambo i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
In via principale rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra Parte_1
confermando la sentenza n. 1264/22 del 27.12.22 - pubblicata in data 27.12.22 - Tribunale di
[...]
Ivrea, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro per i motivi esposti in narrativa. Controparte_1
In via istruttoria respingere eventuali istanze istruttorie formulate ex adverso;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione la sig.ra ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.1260/2020 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ivrea per la somma di € 57.528,89 - oltre interessi e spese – in virtù del credito vantato, quale cessionaria, da (e per essa dalla Controparte_1
procuratrice , sulla base del contratto di finanziamento n.1785389 stipulato Controparte_2
in data 7.5.2009 con Parte_2
pagina 2 di 9 L'opponente ha eccepito, per quanto ancora qui rileva, (i) che l'intervenuta cessione del credito di in favore di non le era validamente opponibile, in quanto Parte_2 Controparte_1
l'operazione di cartolarizzazione non le era stata adeguatamente comunicata;
(ii) che le clausole 16 e
17 del contratto di finanziamento al consumo erano vessatorie, poiché la clausola 16 prevedeva la corresponsione di interessi di mora nella misura del 2,5% mensili, con una penale di importo manifestamente eccessivo rispetto al danno effettivamente subito dalla banca erogante a seguito dell'inadempimento, prospettando la nullità della clausola 16 ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo con riferimento all'art. 33 comma 1 e comma 2 lett. f).
(e per essa la procuratrice , si è costituita e ha contestato Controparte_1 Controparte_2
la fondatezza delle eccezioni proposte dall'opponente, evidenziando che il credito le era stato ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L.130/99 e 58 TUB, opponibile alla debitrice e adeguatamente documentata, e che la clausola 16 era una clausola di salvaguardia e non sussisteva l'allegata vessatorietà.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 1264/2022 pubblicata in data 27.12.2022, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, rilevando (per quanto ancora interessa) che:
-(i) come affermato dalla Cassazione, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;
le previsioni di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58 TUB hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto;
pertanto ha assolto l'onere pubblicitario su di essa gravante e la cessione del credito Controparte_1 originariamente vantato da è validamente opponibile all'odierna opponente;
Parte_2
-(ii) la clausola n. 16 del contratto prevede che “il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto
…comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e, comunque, non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”; la disposizione non prevede la corresponsione di interessi di mora con una clausola penale di importo manifestamente eccessivo, violativa della normativa consumeristica, ma una clausola di salvaguardia;
nella prassi pagina 3 di 9 bancaria la funzione rivestita da tale clausola è quella di impedire il superamento del limite stabilito dalla legge in materia di usura;
attraverso l'inserimento di clausole di salvaguardia, le parti convengono che, qualunque sia l'oscillazione del tasso di interesse pattuito, quest'ultimo non dovrà mai oltrepassare il tasso soglia, che ne costituirà il c.d. tetto massimo;
parte debitrice non ha allegato, né tantomeno dimostrato, il pagamento di tassi di mora eccedenti il limite previsto dalla Legge n. 108/1996; del pari, con riguardo agli ulteriori importi previsti a titolo di penale dalle predette clausole del contratto di finanziamento, deve osservarsi che dalla documentazione versata in atti non risulta che gli stessi siano stati effettivamente addebitati all'opponente.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza del Tribunale, di cui ha Parte_1
chiesto la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendo di confermare la Controparte_1
sentenza impugnata e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo – “Della carenza di legittimazione attiva di non correttamente valutata CP_1 dal Tribunale di Ivrea” – l'appellante lamenta che, a fronte dell'eccezione di inopponibilità dell'intervenuta cessione del credito di in favore di in quanto Parte_2 Controparte_1
l'operazione di cartolarizzazione non le era stata adeguatamente comunicata, il Tribunale si è limitato a richiamare l'art. 58 TUB;
allega che: è stata contestata in primis la titolarità del credito in capo al cessionario, non essendo stata fornita prova della legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
il
Tribunale ha omesso di pronunciare su tale eccezione;
il doc. 5 di controparte è inidoneo a fornire detta prova, essendo tutto interlineato e non essendone consentita la lettura, trattandosi di documento irricevibile;
né la prova può essere fornita con la sola produzione della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, in quanto (come ritenuto dal Tribunale di Catanzaro con provvedimento 22.11.2020) l'avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U., se da un lato è idoneo alla funzione di notifica sostitutiva dell'art. 1264 c.c., dall'altro è inidoneo a provare la titolarità del credito in capo al cessionario se reca parametri generici e indeterminati e se la lista dei crediti ceduti non reca il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto;
si richiama anche la sentenza del Tribunale di Spoleto n.13/2023, rilevando che la mera indicazione dei dati della cessione in blocco, come riportati nella G.U., non consente di verificare se il credito sia incluso nella cessione.
pagina 4 di 9 L'appellata eccepisce l'infondatezza del motivo, richiamando le argomentazioni della sentenza impugnata ed evidenziando che il credito oggetto di causa le è stato ceduto nell'ambito della cessione dei crediti mediante cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1 e 4 L.130/99 e dell'art. 58 TUB, come provato dall'avviso pubblicato sulla G.U., dal contratto di cessione prodotto come doc. 5 e dalla lista
NDG dei crediti ceduti prodotta come doc. 8.
Il motivo è infondato.
La sig.ra ha stipulato con il contratto di finanziamento al consumo Parte_1 Parte_2
datato 7.5.2009, per l'importo totale finanziato di € 27.173,05, da rimborsarsi mediante corresponsione di 72 rate per un importo totale da rimborsare di € 39.326,40.
A fronte del mancato pagamento delle rate successive alla quarta, ha comunicato alla Parte_2
sig.ra la decadenza dal beneficio del termine e chiesto il pagamento del dovuto con lettera Pt_1
raccomandata ricevuta il 25.10.2010 (doc. 3 fascicolo primo grado di parte appellata, riprodotto in appello sub doc.3).
In data 5.12.2018 ha ceduto in blocco a ai sensi degli artt. 1 e 4 Parte_2 Controparte_1
L. 130/1999 e 58 TUB, i propri crediti pecuniari, tra i quali è compreso il credito oggetto del presente giudizio.
La circostanza dell'inclusione del credito nella cessione in blocco, da cui consegue la legittimazione attiva/titolarità attiva di , è provata dai seguenti documenti prodotti dall'appellata: CP_1
-Gazzetta Ufficiale, Foglio delle inserzioni, dell'11.12.2018, con la pubblicazione dell'avviso di cessione in cui è riportato il contenuto del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, che identifica le caratteristiche di detti crediti, tra cui (per quanto interessa il caso di specie) essere sorti da prestito personale, concesso da nell'ambito della propria attività di impresa, Parte_2
stipulato con un consumatore, essere denominati in euro, risultare iscritti nei libri contabili di
(come da doc. 7), per cui non siano pendenti procedimenti contenziosi, che abbiano valore Parte_2 nominale pari o superiore a € 100,00 ciascuno, derivare da contratti regolati dal diritto italiano;
nell'avviso si dà poi atto che “i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018” (fascicolo di primo grado Persona_1
di parte appellata, ridepositato in appello come doc. 3);
-certificazione del Notaio di Milano (del 3.5.2021) che dichiara che Persona_1 Parte_1
identificata con relativo codice fiscale, risulta “nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente
[...] da presso il notaio in data 5 dicembre 2018” (doc. 8 fascicolo Controparte_5 Persona_1
di primo grado di parte appellata sub doc. 3); questa Corte rileva che la certificazione proviene proprio pagina 5 di 9 dal notaio indicato nell'avviso pubblicato sulla G.U. e individua la lista dei crediti depositata nella stessa data ivi indicata (contrariamente a quanto affermato dall'appellante in comparsa conclusionale, secondo cui il “doc. 8 riguarda altro poiché è la lista NDG a ministero del Dott. Notaio in Per_2
Bologna del 16 aprile del 2021”);
-contratto di cessione stipulato in data 5.12.2018 da con ove è ben Controparte_1 Parte_3
comprensibile il contenuto che qui rileva del contratto - con le caratteristiche per individuare i crediti ceduti - corrispondente a quanto riportato nell'avviso sulla G.U., pur con la presenza di parti oscurate
(doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellata sub doc. 3).
Tale documentazione prova con certezza l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco in virtù della quale ne è divenuta titolare. Controparte_1
Si aggiunge inoltre che la cessione del credito è stata comunicata alla sig.ra dalla Parte_1
cessionaria , e per essa dalla mandataria , con raccomandata ricevuta dalla destinataria CP_1 CP_2
il 26.7.2019 e che la stessa ha risposto contestando nel merito l'esistenza del credito (doc. 1 fascicolo di primo grado dell'appellata e documento prodotto nel fascicolo di primo grado dell'appellante); in tale risposta, così come nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (introduttivo del giudizio di primo grado), la sig.ra non ha contestato l'inclusione del credito nella cessione in blocco effettuata Pt_1
da a , ma la non opponibilità di tale cessione nei suoi confronti per mancanza di Parte_2 CP_1
comunicazione.
In ordine all'opponibilità si richiama quanto correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, riportando l'orientamento di legittimità secondo cui le previsioni di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58
TUB hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto.
Nel caso di specie la cessione del credito è opponibile alla sig.ra avendo la cessionaria Pt_1 provveduto a pubblicare l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e a comunicare l'avvenuta cessione con lettera raccomandata regolarmente ricevuta (oltre a notificare poi il decreto ingiuntivo).
Si precisa che non vi è stata un'ulteriore cessione del credito da a , come Controparte_1 CP_2
sembra ritenere l'appellante; la titolare del credito è che viene rappresentata in Controparte_1
pagina 6 di 9 giudizio dalla procuratrice speciale (a ciò legittimata dalla procura conferita Controparte_6
dalla prima mandataria procuratrice . Controparte_3
Con il secondo motivo – “Le clausole vessatorie e la violazione di legge della sentenza de qua in ordine alle clausole nn. 16) e 17) del contratto di finanziamento al consumo” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità per vessatorietà delle clausole contrattuali
16 e 17; allega che: essendo pacifico che la sig.ra riveste la qualità di consumatore, si applica Pt_1
alle clausole in questione l'art. 33 comma 1 e comma 2 lett. f) cod. consumo;
la clausola 16 prevede infatti la corresponsione di interessi di mora del 2,5% mensili, clausola penale di importo manifestamente eccessivo rispetto al danno effettivamente subìto dal creditore a seguito dell'inadempimento; la stessa deve quindi considerarsi nulla, in quanto abusiva e fonte di grave squilibrio, ai sensi dell'art. 36 cod. consumo, indipendentemente dal fatto della sua specifica approvazione per iscritto;
essendo la clausola contenuta in un modulo-formulario unilateralmente predisposto da , spetta al professionista, ai sensi dell'articolo 34 cod. consumo, l'onere di Parte_2
provare che sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore;
il Tribunale di Ivrea erroneamente ritiene che la clausola 16 sia una clausola di salvaguardia;
il Tribunale rileva inoltre che la sig.ra non ha contestato né provato l'applicazione o il pagamento di tassi di mora Pt_1
eccedenti il limite previsto dalla legge 108/1996, ma la sig.ra non sostiene che si tratti di Pt_1
interessi sopra soglia, essendo erronea la ricostruzione delle difese svolte;
ancora il Giudice, senza fondamento fattuale, ritiene che con riguardo agli ulteriori importi previsti a titolo di penale dalle predette clausole, dalla documentazione in atti non risulti che gli stessi siano stati effettivamente addebitati. L'appellante ribadisce la natura abusiva delle clausole contrattuali nella determinazione del quantum, che hanno portato la somma inizialmente finanziata di € 25.000,00 ad oltre € 52.000,00; chiedendosi come si spiega, se non con l'applicazione dei predetti tassi, la duplicazione del quantum.
L'appellata eccepisce l'infondatezza e la genericità del motivo, del tutto disancorato da qualsivoglia supporto documentale, richiama le argomentazioni della sentenza impugnata ed evidenzia che gli interessi moratori sono contenuti entro il tasso soglia e non sono eccessivi.
Il motivo è infondato.
L'art. 16 del contratto di finanziamento, relativo al ritardo nei pagamenti, ha il seguente contenuto: “Il ritardo nei pagamenti di qualsiasi importo dovuto (ivi incluse le somme di cui al successivo articolo) comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella pagina 7 di 9 misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
La clausola non prevede la corresponsione di interessi di mora del 2,5% mensili, come allega l'appellante.
Stabilisce invece, in modo chiaro e inequivoco, una misura massima per gli interessi di mora da applicare in caso di ritardo, che non possono essere superiori al 2,5% mensili e non possono essere superiori alla misura consentita dalla legge anti-usura.
Si tratta quindi di clausola che non determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ex art. 33 comma 1 cod. consumo, né impone al consumatore il pagamento di un importo manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. f) cod. consumo.
Le stesse considerazioni valgono per il richiamo all'art. 16 contenuto nell'art. 17 (relativo alla decadenza dal beneficio del termine e alla risoluzione del contratto).
Nessuna ulteriore specifica deduzione viene svolta nel motivo di appello.
Premesso che risulta pacifico che non siano stati applicati interessi superiori al tasso soglia di usura,
l'appellante non fornisce alcun elemento concreto per ritenere che gli interessi o gli ulteriori importi concretamente applicati da controparte siano manifestamente eccessivi.
Il Tribunale ha rilevato che “con riguardo agli ulteriori importi previsti a titolo di penale dalle predette clausole del contratto di finanziamento, deve osservarsi che, dalla documentazione versata in atti, non risulta che gli stessi siano stati effettivamente addebitati all'opponente”; e l'appellante non svolge una specifica e motivata censura, non indicando quali voci contrattualmente previste siano state concretamente addebitate e per quali importi.
L'appellante si limita a chiedersi come si spiegherebbe il fatto che la somma inizialmente finanziata di
€ 25.000,00 sia arrivata ad oltre € 52.000,00 se non con l'applicazione dei predetti tassi;
l'affermazione
è del tutto generica e come tale non costituisce valida censura alla sentenza di primo grado;
né peraltro tiene conto dei dati concreti del contratto di finanziamento, ove il totale da rimborsare è di € 39.146,40,
a cui si aggiungono necessariamente oneri per il ritardo nel pagamento del dovuto.
L'equità sostitutiva del giudice si deve basare su allegazioni specifiche, nel caso di specie assenti.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
pagina 8 di 9 Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1264/2022 del Tribunale di Ivrea Parte_1
pubblicata il 27.12.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.3.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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