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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/09/2025, n. 13248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13248 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 375 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Francesco Codini
- PARTE OPPONENTE –
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 qualità di socio unico di (C.F. Controparte_2
), cancellata dal registro delle imprese in data 29.12.2022, in giudizio con P.IVA_3 gli avv.ti Alessandro Montanari e Riccardo Graziano
- PARTE OPPOSTA –
OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte opponente: “precisa le conclusioni insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e, in subordine, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.” e quindi “Voglia L'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento
1 dei motivi suesposti, così decidere:
1. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e ad agire della per intervenuta cessione del credito in Controparte_2 favore del sig. in forza di atto di transazione siglato tra quest'ultimo e Parte_2 la Controparte_2
2. Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla nei confronti della per Parte_1 Controparte_2 infondatezza della pretesa creditoria e carenza di prova in ordine alla stessa;
3. In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi che precedono, accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta dalla nei confronti della Parte_1 [...] non è quella portata al decreto ingiuntivo opposto ovvero la somma Controparte_2 di euro 106.646,77 oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in euro 2.135,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi oltre IVA e Cpa, bensì quella somma maggiore o minore che sarà risultata provata all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per
Legge”;
- per parte opposta: “precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c.” e quindi “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente la domanda proposta da nei Parte_1 confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Controparte_2 motivi di cui in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n.
20320/19, R.g.n. 57614/19, emesso dal Tribunale di Roma in data 16.10.2019 e comunque, accertato il credito della condannare la Controparte_2 al pagamento dell'importo di € 106.646,77 oltre gli interessi di Parte_1 cui all'art. 5 del d.lgs 231/02.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con ricorso depositato in data 18.9.2019, Controparte_2
(d'ora in avanti anche solo ) ha chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte di _2
2 questo Tribunale, del decreto n. 20320/2019, con cui è stato ingiunto a Parte_1
(d'ora in avanti anche solo l'immediato pagamento
[...] Parte_1 dell'importo di euro 106.646,77, oltre interessi come da domanda (e quindi ai sensi del d.lgs. 231/2002) e spese della fase monitoria.
A sostegno della domanda così proposta, la allora ricorrente ha esposto:
- che le due società avevano sottoscritto, in data 31.8.2016 e poi rinnovandolo in data
9.1.2018, un contratto per la fornitura, da parte di ed in favore di _2
, del servizio di elaborazione buste paga;
Parte_1
- che le medesime parti, in data 31.8.2016, avevano sottoscritto un altro contratto avente per oggetto la consulenza professionale in ambito risorse umane in favore della
Customer 2;
- che, a partire dal 31.12.2017 e dopo avere invece in precedenza regolarmente saldato le fatture emesse da , si era resa inadempiente, non avendo _2 Parte_1 pagato il corrispettivo maturato da sia per il servizio di elaborazione delle _2 buste paga che per il servizio di consulenza professionale;
- che era pertanto rimasta debitrice dell'importo di euro 106.646,77; Parte_1
- che , in data 29.1.2019 ed in persona del proprio amministratore Parte_1 [...]
aveva anche proposto un piano di rientro, con cui si era riconosciuta CP_3 debitrice e proposto un pagamento mensile in n. 16 rate, da corrispondere a partire dal
28.2.2019 e tutte dell'importo di euro 6.000,00, ad eccezione dell'ultima dell'importo invece di euro 2.646,77;
- che la stessa , tuttavia, aveva effettuato solo il pagamento della prima rata Parte_1 del piano di rientro, versando l'importo di euro 6.000,00 a mezzo bonifico del
13.3.2019.
1.2. ha quindi proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., formulando Parte_1 conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
Parte opponente ha infatti eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva della opposta, in ragione dell'intervenuta cessione del credito oggetto di controversia in favore del terzo cessione questa Parte_2 notificata alla opponente con PEC del 26.5.2019 e pattuita nell'ambito della transazione conclusa, in data 18.5.2018, tra la opposta e lo il quale aveva Parte_2
3 rivestito fino al 2017 la carica di amministratore della stessa opposta;
- la carenza di prova del credito, avendo la opposta fondato la propria pretesa su un presunto piano di rientro privo di efficacia probatoria e su documentazione (fatture e proprie scritture contabili) di provenienza unilaterale;
- l'emersione di “problematiche derivanti dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti”, in quanto: (i) era risultato essere indagato per il delitto di Parte_2 riciclaggio di denaro e ciò induceva a ritenere verosimile che le condizioni del primo contratto concluso fra le pari, assolutamente spropositate e fuori mercato, non fossero state frutto di equa contrattazione o di applicazione di costi di mercato, bensì di
“trattativa lontana dai requisiti di legge”, come anche dimostrato dal fatto che, dopo il subentro del nuovo amministratore della opposta, le predette condizioni erano state riviste e modificate, tanto da dimezzare i costi;
(ii) ad un successivo controllo contabile della opponente, era emerso che i conteggi elaborati dalla opposta erano errati e comprendevano voci di spesa non dovute;
(iii) inoltre, Controparte_1
(socio unico della opposta) era stata acquisita da ed
[...] CP_4 entrambe le società erano coinvolte in un'indagine penale condotta dalla Procura di
Napoli, mentre la stessa in data 23.5.2019, Controparte_1 aveva depositato presso il Tribunale di Napoli una domanda di concordato preventivo in bianco;
- l'irrilevanza e la necessità di “stralcio” del documento contenente il piano di rientro menzionato dalla opposta, in quanto relativo a corrispondenza intercorsa con altra società estranea al giudizio (Articolo 1 S.r.l.) e privo di sottoscrizione e timbro della presunta creditrice, con conseguente necessità di verificarne l'effettivo contenuto mediante esibizione dell'originale;
- l'incertezza del quantum debeatur, in quanto: (i) la opposta, oltre a non avere detratto l'importo di euro 6.000,00 che aveva affermato di avere ricevuto quale prima rata del piano di rientro, non aveva indicato sulla base di quali conteggi elementi era giunta a quantificare il credito fatturato;
(ii) il contratto per la fornitura ed elaborazione delle buste paga e quello di consulenza risultavano sottoscritti solo nella sua pagina finale;
(iii) le fatture riportavano somme diverse a fronte di prestazioni aventi il medesimo contenuto.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.12.2020, parte
4 opposta si è costituita in giudizio prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ma oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., ribadendo la fondatezza della propria pretesa creditoria e concludendo per conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto qui più rileva, ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
- che il primo contratto avente ad oggetto il servizio di elaborazione delle buste paga, come da apposita clausola sottoscritta dalle parti, prevedeva un corrispettivo mensile di euro 10.000,00, poi ridotto ad euro 5.000,00 in occasione della stipulazione del successivo contratto avente il medesimo oggetto;
- che, nel corso del rapporto, la opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione né in ordine alle prestazioni rese, né in ordine agli importi fatturati;
- che, a far data dal 31.1.2017, la opponente, pur continuando ad usufruire dei servizi resi in suo favore dalla opposta, aveva poi interrotto i pagamenti, giungendo ad accumulare un debito di euro 112.646,77;
- che, nel piano di rientro proposto, la opponente si era infatti riconosciuta debitrice del predetto importo ed aveva poi effettuato il pagamento della prima rata dell'importo di euro 6.000,00 con bonifico del 13.3.2019, nella cui causale (“RT 1 di 16 scad.
28.02.2019 IDEA LAVORO FORMAZIONE”) si faceva espressamente riferimento al piano di rientro;
- che, in realtà non vi era stata alcuna cessione del credito della opposta in favore dello tanto che la sua sussistenza era stata contestata in sede giudiziaria;
Parte_2
- che, ad ogni modo, la opposta e lo in data 20.10.2020, avevano raggiunto Parte_2 un accordo, in virtù del quale si sono impegnati ad abbandonare il giudizio pendente e lo aveva rinunciato espressamente a tutte le pretese di cui alle cessioni di Parte_2 credito notificate ai clienti della opposta, compresa la opponente, riconoscendo la stessa opposta quale unico soggetto legittimato ad incassare il credito vantato nei confronti della opponente;
- che, con PEC del 9.11.2020, lo aveva anche comunicato alla opponente la Parte_2 conclusione di tale accordo, ribadendo l'esclusiva legittimazione della opposta ad esigere il credito;
- che le ulteriori vicende richiamate dalla opponente non avevano nulla a che vedere con le parti in causa;
- che peraltro le fatture non saldate dalla opponente erano state emesse dalla opposta
5 per i servizi di elaborazione buste paga resi in esecuzione del contratto del 9.1.2018, che prevedeva un corrispettivo dimezzato rispetto al precedente, che la opponente assumeva essere stato oggetto di una contrattazione anomala;
- che il disconoscimento del piano di rientro era infondato, come anche confermato dal fatto che, in un altro giudizio, la opponente si era difesa sostenendo che il piano di rientro riguardasse invece la opposta e non la controparte di quel Controparte_1 diverso giudizio;
- che la opponente, oltre a formulare il disconoscimento in termini inammissibilmente generici, non aveva neanche disconosciuto la firma del proprio legale rappresentante, né la riconducibilità a sé del timbro utilizzato;
- che, ad ulteriore conferma della riconducibilità del piano di rientro alla opponente, quest'ultima aveva effettuato il pagamento della prima rata, con un bonifico la cui causale richiamava espressamente il predetto piano;
- che era comunque intenzione della opposta proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c dei documenti contestati dalla opponente;
- che l'importo oggetto di ingiunzione era già al netto dell'importo di euro 6.000,00 corrisposto dalla opponente in data 13.3.2019.
1.4. Dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento della opponente, intervenuta la riassunzione del giudizio da parte della stessa opposta (nel frattempo tornata in bonis a seguito dell'accoglimento del reclamo ex art. 18 L.F. proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento), sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., ammesse le prove orali come da ordinanza del 24.8.2022, dichiarata nuovamente l'interruzione del processo a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della opposta ed intervenuta la riassunzione del giudizio nei confronti di
[...]
quale socio unico della società cancellata, si è poi Controparte_1 costituita in giudizio la stessa , la quale ha Controparte_1 fatto proprie le difese già svolte dalla società cancellata.
La causa, istruita tramite produzioni documentali e prova testimoniale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6 2.1. Con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito il difetto di
“legittimazione attiva” della opposta.
Più precisamente, ha eccepito la carenza di titolarità del rapporto obbligatorio, dal lato attivo, stante l'intervenuta cessione del credito effettuata dalla opposta in favore di un soggetto terzo ( fino al 2017 amministratore della stessa opposta). Parte_2
Cessione questa notificata alla opponente a mezzo PEC del 26.5.2019 e che sarebbe stata pattuita, secondo l'assunto della medesima opponente, nell'ambito della transazione conclusa, in data 18.5.2018, dalla opposta con il predetto terzo.
L'eccezione è tuttavia infondata.
L'intervenuta cessione del credito è provata dalla documentazione prodotta al riguardo dalla opponente, ossia dalla comunicazione del 26.5.2019, con cui il legale dello ha notificato l'intervenuta cessione ai debitori delle cedenti, Parte_2 trasmettendo in allegato anche l'accordo transattivo del 18.5.2018, contenente la cessione stessa (v. doc. 3 del fascicolo di parte opponente).
La circostanza deve inoltre ritenersi confermata in ragione della ingiustificata mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della opposta, chiamato a rispondere sui capitoli 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c. di parte opponente.
E' tuttavia anche vero che la opposta ha documentato che, con successiva missiva a mezzo PEC del 9.11.2020 (doc. 5 del fascicolo della opposta, poi prodotto in originale in data 21.9.2021), lo ha comunicato alla opponente di avere Parte_2 definitivo ogni ragione di contrasto con la opposta, oltre che con Controparte_1 riconoscendo queste ultime come uniche legittimate ad esigere i crediti oggetto di cessione e rinunciando quindi agli effetti della precedente notifica ex art. 1264 c.c. del
26.5.2019.
Nel corso del giudizio, la opposta ha inoltre dato evidenza dell'esatto contenuto dell'ulteriore accordo transattivo concluso in data 20.10.2020 (v. doc. 9 prodotto da parte opposta).
A quest'ultimo riguardo, va peraltro precisato che l'accordo in questione non risulta formalmente sottoscritto dalla originaria parte opposta Controparte_2
ma da La circostanza è tuttavia
[...] Controparte_1 irrilevante non solo perché quest'ultima era socio unico di Controparte_5
[...
[...] [...]
(v. anche visura camerale storica prodotta dalla opponente in data 18.7.2023) ed è
[...] infatti lo stesso soggetto nei cui confronti il processo è stato riassunto dopo la cancellazione della prima dal registro delle imprese, ma anche perché detto accordo richiama espressamente il contenuto della precedente transazione del 18.5.2018
(avente anche ad oggetto la cessione del credito oggetto della presente controversia) e nel costituirsi nel presente giudizio, ha comunque Controparte_2 confermato di avere fatto proprio l'accordo del 20.10.2020, producendo la già menzionata PEC del 9.11.2020, con cui lo ha a sua volta dato atto di Parte_2 quest'ultima circostanza.
Dal tenore del predetto accordo del 20.10.2020, emerge allora la volontà delle parti di privare di qualunque effetto e considerare quindi come mai avvenuta la cessione già effettuata (“ rinuncia alle cessioni di credito notificate ai Parte_2 clienti attivi e, in esecuzione del presente accordo, comunicherà agli stessi la predetta rinuncia”). Volontà questa a cui ha fatto seguito la predetta comunicazione del
9.11.2020, dopo la quale infatti, nonostante il lungo periodo poi trascorso fino ad oggi, lo stesso non risulta più avere avanzato alcuna pretesa nei confronti della Parte_2 opponente.
La volontà delle parti (cedente e cessionario) di risolvere per mutuo dissenso il precedente negozio di cessione (sia pure nell'ambito di un più ampio accordo transattivo) priva dunque di qualunque effetto anche la notificazione in precedenza effettuata nei confronti del debitore ceduto, ossia della odierna opponente.
E' infatti noto che il perfezionamento (e dunque anche la risoluzione per mutuo dissenso) della cessione del credito prescinde dal consenso del ceduto e che la notificazione della cessione a quest'ultimo rileva ai soli fini della opponibilità della cessione nei suoi confronti.
La opposta va quindi individuata quale unico soggetto titolare, dal lato attivo, del credito oggetto di controversia.
2.2. Le risultanze istruttorie acquisite confermano poi l'esistenza del credito posto a fondamento della domanda.
2.2.1. Quanto al piano di rientro del 29.1.2019 prodotto dalla opposta (doc. 3 del fascicolo di parte), si osserva, in primo luogo, che parte opponente non ha disconosciuto la genuinità della sottoscrizione apposta, dal proprio legale
8 rappresentante ( ed in corrispondenza del timbro della società, in Controparte_3 calce al documento sopra indicato.
Come si desume dal complessivo tenore del paragrafo 4 dell'atto di citazione in opposizione, la opponente ha invece eccepito che si sarebbe trattato di documento trasmesso nell'ambito della corrispondenza intercorsa fra la stessa opponente ed un diverso soggetto (come desumibile dalla comunicazione di posta elettronica del
29.1.2019, prodotta come doc. 8 del fascicolo di parte opponente) e ne ha comunque disconosciuto la conformità all'originale (sulla scorta degli ulteriori elementi evidenziati nel predetto paragrafo).
In riferimento a quest'ultimo disconoscimento, deve essere allora richiamato il principio secondo cui il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (così Cass. 14950/2018; in senso conforme, v. anche Cass.
1324/2022 e Cass. 26200/2024).
Nella specie, le contestazioni sollevate dalla opponente in ordine alla conformità della copia all'originale sono quindi agevolmente superabili.
Va infatti considerato che, come documentato da parte opposta (v. doc. 4 del fascicolo di parte) e non specificamente contestato dalla opponente, la stessa opponente ha effettuato, in data 13.3.2019 ed in favore della opposta, il pagamento di un importo corrispondente alla prima rata del piano di rientro del 29.1.2019 (euro
6.000,00), con bonifico la cui causale richiama espressamente il predetto piano (“RT 1 di 16 scad. 28.02.2019 IDEA LAVORO FORMAZIONE”).
La opponente non ha poi allegato, prima ancora che provato, l'esistenza di un diverso accordo di pagamento rateale al quale riferire il pagamento di cui sopra.
Si deve pertanto ritenere accertato che il piano di rientro prodotto in copia da parte opposta sia di contenuto corrispondente a quello effettivamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'epoca della società opponente.
E' inoltre irrilevante che il piano di rientro, come si evince dalla comunicazione di
9 posta elettronica del 29.1.2019, prodotta dalla opponente (doc. 8 del fascicolo di parte), sia stato trasmesso da quest'ultima a soggetti diversi dalla originaria parte opposta.
Fra i destinatari della comunicazione vi è infatti anche Controparte_1
(ossia, verosimilmente, il socio unico di , oltre che Controparte_2
soggetto quest'ultimo rientrante, secondo quanto allegato dalla stessa Controparte_6 parte opponente, nel medesimo gruppo societario di Controparte_1
e
[...] Controparte_2
Ragione per cui risulta anche evidente come:
(i) la volontà del legale rappresentante della opponente sia stata quella di indirizzare il piano di rientro – relativo sia allo “SCADUTO CUSTOMER 2 CARE – IDEA
LAVORO FORMAZIONE”, che allo “SCADUTO CUSTOMER 2 CARE – IDEA
LAVORO” – anche ad non potendo avere altro Controparte_2 significato l'invio anche del piano di rientro relativo a quest'ultima; CP_ (ii) la stessa abbia poi effettivamente ricevuto la Controparte_2 comunicazione, come reso manifesto dal fatto che abbia poi posto il predetto piano di rientro a fondamento della domanda monitoria.
2.2.2. Il piano di rientro del 29.1.2019, come emerge dal suo contenuto, ha quindi valore di ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c..
In esso si riconosce infatti l'avvenuta maturazione, da parte di
[...]
pari ad euro 112.646,77, con contestuale proposta di pagamento del Controparte_2 complessivo importo di euro 92.646,77 in sedici rate mensili, tutte dell'importo di euro
6.000,00 ciascuna ad eccezione dell'ultima, dell'importo di euro 2.646,77.
Pur essendo di ciò onerata ai sensi dell'art. 1988 c.c., parte opponente non ha tuttavia offerto alcuna prova idonea a smentire il contenuto del predetto atto ricognitivo.
Le contestazioni sollevate da parte opponente ai paragrafi 3 (“Nel merito, sulle problematiche derivanti dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti e su quelle che interessano, anche indirettamente, la convenuta opposta”) e 5 (“Sulla totale incertezza in ordine al quantum”) dell'atto di citazione in opposizione sono infatti di tenore generico e comunque non supportate da elementi di prova idonei ad offrire la dimostrazione dell'inesistenza, anche solo parziale, del credito posto della opposta.
Credito da quest'ultima quantificato già tenendo conto del pagamento della prima rata
10 del piano rientro.
2.2.3. Anche a voler prescindere dall'inversione dell'onere della prova determinato dalla ricognizione di debito, il credito risulta poi comunque provato sia dai contratti prodotti dalla opposta (docc. 1 e 2 del fascicolo della fase monitoria), sia dalle fatture emesse dalla stessa opposta, a fronte della cui ricezione la opponente non risulta avere sollevato alcuna tempestiva e specifica contestazione in ordine alle prestazioni ricevute.
Sul punto, va infatti richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13651/2006), secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Contestazioni che, nella specie, la opponente non risulta avere tempestivamente formulato, essendosi anzi risolta a formulare il già richiamato piano di rientro.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura complessiva indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione fra 52.000,00 e 260.000,00 euro;
medi per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 20320/2019 di questo Tribunale, che dichiara quindi esecutivo;
2) condanna al rimborso, in favore degli avv.ti Parte_1
Alessandro Montanari e Riccardo Graziano, quali procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c. di quale socio unico di Controparte_1 [...]
cancellata dal registro delle imprese in data 29.12.2022, delle spese Controparte_2
11 di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 375 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Francesco Codini
- PARTE OPPONENTE –
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 qualità di socio unico di (C.F. Controparte_2
), cancellata dal registro delle imprese in data 29.12.2022, in giudizio con P.IVA_3 gli avv.ti Alessandro Montanari e Riccardo Graziano
- PARTE OPPOSTA –
OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte opponente: “precisa le conclusioni insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e, in subordine, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.” e quindi “Voglia L'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento
1 dei motivi suesposti, così decidere:
1. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e ad agire della per intervenuta cessione del credito in Controparte_2 favore del sig. in forza di atto di transazione siglato tra quest'ultimo e Parte_2 la Controparte_2
2. Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla nei confronti della per Parte_1 Controparte_2 infondatezza della pretesa creditoria e carenza di prova in ordine alla stessa;
3. In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi che precedono, accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta dalla nei confronti della Parte_1 [...] non è quella portata al decreto ingiuntivo opposto ovvero la somma Controparte_2 di euro 106.646,77 oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in euro 2.135,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi oltre IVA e Cpa, bensì quella somma maggiore o minore che sarà risultata provata all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per
Legge”;
- per parte opposta: “precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c.” e quindi “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente la domanda proposta da nei Parte_1 confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Controparte_2 motivi di cui in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n.
20320/19, R.g.n. 57614/19, emesso dal Tribunale di Roma in data 16.10.2019 e comunque, accertato il credito della condannare la Controparte_2 al pagamento dell'importo di € 106.646,77 oltre gli interessi di Parte_1 cui all'art. 5 del d.lgs 231/02.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con ricorso depositato in data 18.9.2019, Controparte_2
(d'ora in avanti anche solo ) ha chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte di _2
2 questo Tribunale, del decreto n. 20320/2019, con cui è stato ingiunto a Parte_1
(d'ora in avanti anche solo l'immediato pagamento
[...] Parte_1 dell'importo di euro 106.646,77, oltre interessi come da domanda (e quindi ai sensi del d.lgs. 231/2002) e spese della fase monitoria.
A sostegno della domanda così proposta, la allora ricorrente ha esposto:
- che le due società avevano sottoscritto, in data 31.8.2016 e poi rinnovandolo in data
9.1.2018, un contratto per la fornitura, da parte di ed in favore di _2
, del servizio di elaborazione buste paga;
Parte_1
- che le medesime parti, in data 31.8.2016, avevano sottoscritto un altro contratto avente per oggetto la consulenza professionale in ambito risorse umane in favore della
Customer 2;
- che, a partire dal 31.12.2017 e dopo avere invece in precedenza regolarmente saldato le fatture emesse da , si era resa inadempiente, non avendo _2 Parte_1 pagato il corrispettivo maturato da sia per il servizio di elaborazione delle _2 buste paga che per il servizio di consulenza professionale;
- che era pertanto rimasta debitrice dell'importo di euro 106.646,77; Parte_1
- che , in data 29.1.2019 ed in persona del proprio amministratore Parte_1 [...]
aveva anche proposto un piano di rientro, con cui si era riconosciuta CP_3 debitrice e proposto un pagamento mensile in n. 16 rate, da corrispondere a partire dal
28.2.2019 e tutte dell'importo di euro 6.000,00, ad eccezione dell'ultima dell'importo invece di euro 2.646,77;
- che la stessa , tuttavia, aveva effettuato solo il pagamento della prima rata Parte_1 del piano di rientro, versando l'importo di euro 6.000,00 a mezzo bonifico del
13.3.2019.
1.2. ha quindi proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., formulando Parte_1 conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
Parte opponente ha infatti eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva della opposta, in ragione dell'intervenuta cessione del credito oggetto di controversia in favore del terzo cessione questa Parte_2 notificata alla opponente con PEC del 26.5.2019 e pattuita nell'ambito della transazione conclusa, in data 18.5.2018, tra la opposta e lo il quale aveva Parte_2
3 rivestito fino al 2017 la carica di amministratore della stessa opposta;
- la carenza di prova del credito, avendo la opposta fondato la propria pretesa su un presunto piano di rientro privo di efficacia probatoria e su documentazione (fatture e proprie scritture contabili) di provenienza unilaterale;
- l'emersione di “problematiche derivanti dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti”, in quanto: (i) era risultato essere indagato per il delitto di Parte_2 riciclaggio di denaro e ciò induceva a ritenere verosimile che le condizioni del primo contratto concluso fra le pari, assolutamente spropositate e fuori mercato, non fossero state frutto di equa contrattazione o di applicazione di costi di mercato, bensì di
“trattativa lontana dai requisiti di legge”, come anche dimostrato dal fatto che, dopo il subentro del nuovo amministratore della opposta, le predette condizioni erano state riviste e modificate, tanto da dimezzare i costi;
(ii) ad un successivo controllo contabile della opponente, era emerso che i conteggi elaborati dalla opposta erano errati e comprendevano voci di spesa non dovute;
(iii) inoltre, Controparte_1
(socio unico della opposta) era stata acquisita da ed
[...] CP_4 entrambe le società erano coinvolte in un'indagine penale condotta dalla Procura di
Napoli, mentre la stessa in data 23.5.2019, Controparte_1 aveva depositato presso il Tribunale di Napoli una domanda di concordato preventivo in bianco;
- l'irrilevanza e la necessità di “stralcio” del documento contenente il piano di rientro menzionato dalla opposta, in quanto relativo a corrispondenza intercorsa con altra società estranea al giudizio (Articolo 1 S.r.l.) e privo di sottoscrizione e timbro della presunta creditrice, con conseguente necessità di verificarne l'effettivo contenuto mediante esibizione dell'originale;
- l'incertezza del quantum debeatur, in quanto: (i) la opposta, oltre a non avere detratto l'importo di euro 6.000,00 che aveva affermato di avere ricevuto quale prima rata del piano di rientro, non aveva indicato sulla base di quali conteggi elementi era giunta a quantificare il credito fatturato;
(ii) il contratto per la fornitura ed elaborazione delle buste paga e quello di consulenza risultavano sottoscritti solo nella sua pagina finale;
(iii) le fatture riportavano somme diverse a fronte di prestazioni aventi il medesimo contenuto.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.12.2020, parte
4 opposta si è costituita in giudizio prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ma oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., ribadendo la fondatezza della propria pretesa creditoria e concludendo per conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto qui più rileva, ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
- che il primo contratto avente ad oggetto il servizio di elaborazione delle buste paga, come da apposita clausola sottoscritta dalle parti, prevedeva un corrispettivo mensile di euro 10.000,00, poi ridotto ad euro 5.000,00 in occasione della stipulazione del successivo contratto avente il medesimo oggetto;
- che, nel corso del rapporto, la opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione né in ordine alle prestazioni rese, né in ordine agli importi fatturati;
- che, a far data dal 31.1.2017, la opponente, pur continuando ad usufruire dei servizi resi in suo favore dalla opposta, aveva poi interrotto i pagamenti, giungendo ad accumulare un debito di euro 112.646,77;
- che, nel piano di rientro proposto, la opponente si era infatti riconosciuta debitrice del predetto importo ed aveva poi effettuato il pagamento della prima rata dell'importo di euro 6.000,00 con bonifico del 13.3.2019, nella cui causale (“RT 1 di 16 scad.
28.02.2019 IDEA LAVORO FORMAZIONE”) si faceva espressamente riferimento al piano di rientro;
- che, in realtà non vi era stata alcuna cessione del credito della opposta in favore dello tanto che la sua sussistenza era stata contestata in sede giudiziaria;
Parte_2
- che, ad ogni modo, la opposta e lo in data 20.10.2020, avevano raggiunto Parte_2 un accordo, in virtù del quale si sono impegnati ad abbandonare il giudizio pendente e lo aveva rinunciato espressamente a tutte le pretese di cui alle cessioni di Parte_2 credito notificate ai clienti della opposta, compresa la opponente, riconoscendo la stessa opposta quale unico soggetto legittimato ad incassare il credito vantato nei confronti della opponente;
- che, con PEC del 9.11.2020, lo aveva anche comunicato alla opponente la Parte_2 conclusione di tale accordo, ribadendo l'esclusiva legittimazione della opposta ad esigere il credito;
- che le ulteriori vicende richiamate dalla opponente non avevano nulla a che vedere con le parti in causa;
- che peraltro le fatture non saldate dalla opponente erano state emesse dalla opposta
5 per i servizi di elaborazione buste paga resi in esecuzione del contratto del 9.1.2018, che prevedeva un corrispettivo dimezzato rispetto al precedente, che la opponente assumeva essere stato oggetto di una contrattazione anomala;
- che il disconoscimento del piano di rientro era infondato, come anche confermato dal fatto che, in un altro giudizio, la opponente si era difesa sostenendo che il piano di rientro riguardasse invece la opposta e non la controparte di quel Controparte_1 diverso giudizio;
- che la opponente, oltre a formulare il disconoscimento in termini inammissibilmente generici, non aveva neanche disconosciuto la firma del proprio legale rappresentante, né la riconducibilità a sé del timbro utilizzato;
- che, ad ulteriore conferma della riconducibilità del piano di rientro alla opponente, quest'ultima aveva effettuato il pagamento della prima rata, con un bonifico la cui causale richiamava espressamente il predetto piano;
- che era comunque intenzione della opposta proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c dei documenti contestati dalla opponente;
- che l'importo oggetto di ingiunzione era già al netto dell'importo di euro 6.000,00 corrisposto dalla opponente in data 13.3.2019.
1.4. Dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento della opponente, intervenuta la riassunzione del giudizio da parte della stessa opposta (nel frattempo tornata in bonis a seguito dell'accoglimento del reclamo ex art. 18 L.F. proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento), sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., ammesse le prove orali come da ordinanza del 24.8.2022, dichiarata nuovamente l'interruzione del processo a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della opposta ed intervenuta la riassunzione del giudizio nei confronti di
[...]
quale socio unico della società cancellata, si è poi Controparte_1 costituita in giudizio la stessa , la quale ha Controparte_1 fatto proprie le difese già svolte dalla società cancellata.
La causa, istruita tramite produzioni documentali e prova testimoniale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6 2.1. Con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito il difetto di
“legittimazione attiva” della opposta.
Più precisamente, ha eccepito la carenza di titolarità del rapporto obbligatorio, dal lato attivo, stante l'intervenuta cessione del credito effettuata dalla opposta in favore di un soggetto terzo ( fino al 2017 amministratore della stessa opposta). Parte_2
Cessione questa notificata alla opponente a mezzo PEC del 26.5.2019 e che sarebbe stata pattuita, secondo l'assunto della medesima opponente, nell'ambito della transazione conclusa, in data 18.5.2018, dalla opposta con il predetto terzo.
L'eccezione è tuttavia infondata.
L'intervenuta cessione del credito è provata dalla documentazione prodotta al riguardo dalla opponente, ossia dalla comunicazione del 26.5.2019, con cui il legale dello ha notificato l'intervenuta cessione ai debitori delle cedenti, Parte_2 trasmettendo in allegato anche l'accordo transattivo del 18.5.2018, contenente la cessione stessa (v. doc. 3 del fascicolo di parte opponente).
La circostanza deve inoltre ritenersi confermata in ragione della ingiustificata mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della opposta, chiamato a rispondere sui capitoli 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c. di parte opponente.
E' tuttavia anche vero che la opposta ha documentato che, con successiva missiva a mezzo PEC del 9.11.2020 (doc. 5 del fascicolo della opposta, poi prodotto in originale in data 21.9.2021), lo ha comunicato alla opponente di avere Parte_2 definitivo ogni ragione di contrasto con la opposta, oltre che con Controparte_1 riconoscendo queste ultime come uniche legittimate ad esigere i crediti oggetto di cessione e rinunciando quindi agli effetti della precedente notifica ex art. 1264 c.c. del
26.5.2019.
Nel corso del giudizio, la opposta ha inoltre dato evidenza dell'esatto contenuto dell'ulteriore accordo transattivo concluso in data 20.10.2020 (v. doc. 9 prodotto da parte opposta).
A quest'ultimo riguardo, va peraltro precisato che l'accordo in questione non risulta formalmente sottoscritto dalla originaria parte opposta Controparte_2
ma da La circostanza è tuttavia
[...] Controparte_1 irrilevante non solo perché quest'ultima era socio unico di Controparte_5
[...
[...] [...]
(v. anche visura camerale storica prodotta dalla opponente in data 18.7.2023) ed è
[...] infatti lo stesso soggetto nei cui confronti il processo è stato riassunto dopo la cancellazione della prima dal registro delle imprese, ma anche perché detto accordo richiama espressamente il contenuto della precedente transazione del 18.5.2018
(avente anche ad oggetto la cessione del credito oggetto della presente controversia) e nel costituirsi nel presente giudizio, ha comunque Controparte_2 confermato di avere fatto proprio l'accordo del 20.10.2020, producendo la già menzionata PEC del 9.11.2020, con cui lo ha a sua volta dato atto di Parte_2 quest'ultima circostanza.
Dal tenore del predetto accordo del 20.10.2020, emerge allora la volontà delle parti di privare di qualunque effetto e considerare quindi come mai avvenuta la cessione già effettuata (“ rinuncia alle cessioni di credito notificate ai Parte_2 clienti attivi e, in esecuzione del presente accordo, comunicherà agli stessi la predetta rinuncia”). Volontà questa a cui ha fatto seguito la predetta comunicazione del
9.11.2020, dopo la quale infatti, nonostante il lungo periodo poi trascorso fino ad oggi, lo stesso non risulta più avere avanzato alcuna pretesa nei confronti della Parte_2 opponente.
La volontà delle parti (cedente e cessionario) di risolvere per mutuo dissenso il precedente negozio di cessione (sia pure nell'ambito di un più ampio accordo transattivo) priva dunque di qualunque effetto anche la notificazione in precedenza effettuata nei confronti del debitore ceduto, ossia della odierna opponente.
E' infatti noto che il perfezionamento (e dunque anche la risoluzione per mutuo dissenso) della cessione del credito prescinde dal consenso del ceduto e che la notificazione della cessione a quest'ultimo rileva ai soli fini della opponibilità della cessione nei suoi confronti.
La opposta va quindi individuata quale unico soggetto titolare, dal lato attivo, del credito oggetto di controversia.
2.2. Le risultanze istruttorie acquisite confermano poi l'esistenza del credito posto a fondamento della domanda.
2.2.1. Quanto al piano di rientro del 29.1.2019 prodotto dalla opposta (doc. 3 del fascicolo di parte), si osserva, in primo luogo, che parte opponente non ha disconosciuto la genuinità della sottoscrizione apposta, dal proprio legale
8 rappresentante ( ed in corrispondenza del timbro della società, in Controparte_3 calce al documento sopra indicato.
Come si desume dal complessivo tenore del paragrafo 4 dell'atto di citazione in opposizione, la opponente ha invece eccepito che si sarebbe trattato di documento trasmesso nell'ambito della corrispondenza intercorsa fra la stessa opponente ed un diverso soggetto (come desumibile dalla comunicazione di posta elettronica del
29.1.2019, prodotta come doc. 8 del fascicolo di parte opponente) e ne ha comunque disconosciuto la conformità all'originale (sulla scorta degli ulteriori elementi evidenziati nel predetto paragrafo).
In riferimento a quest'ultimo disconoscimento, deve essere allora richiamato il principio secondo cui il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (così Cass. 14950/2018; in senso conforme, v. anche Cass.
1324/2022 e Cass. 26200/2024).
Nella specie, le contestazioni sollevate dalla opponente in ordine alla conformità della copia all'originale sono quindi agevolmente superabili.
Va infatti considerato che, come documentato da parte opposta (v. doc. 4 del fascicolo di parte) e non specificamente contestato dalla opponente, la stessa opponente ha effettuato, in data 13.3.2019 ed in favore della opposta, il pagamento di un importo corrispondente alla prima rata del piano di rientro del 29.1.2019 (euro
6.000,00), con bonifico la cui causale richiama espressamente il predetto piano (“RT 1 di 16 scad. 28.02.2019 IDEA LAVORO FORMAZIONE”).
La opponente non ha poi allegato, prima ancora che provato, l'esistenza di un diverso accordo di pagamento rateale al quale riferire il pagamento di cui sopra.
Si deve pertanto ritenere accertato che il piano di rientro prodotto in copia da parte opposta sia di contenuto corrispondente a quello effettivamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'epoca della società opponente.
E' inoltre irrilevante che il piano di rientro, come si evince dalla comunicazione di
9 posta elettronica del 29.1.2019, prodotta dalla opponente (doc. 8 del fascicolo di parte), sia stato trasmesso da quest'ultima a soggetti diversi dalla originaria parte opposta.
Fra i destinatari della comunicazione vi è infatti anche Controparte_1
(ossia, verosimilmente, il socio unico di , oltre che Controparte_2
soggetto quest'ultimo rientrante, secondo quanto allegato dalla stessa Controparte_6 parte opponente, nel medesimo gruppo societario di Controparte_1
e
[...] Controparte_2
Ragione per cui risulta anche evidente come:
(i) la volontà del legale rappresentante della opponente sia stata quella di indirizzare il piano di rientro – relativo sia allo “SCADUTO CUSTOMER 2 CARE – IDEA
LAVORO FORMAZIONE”, che allo “SCADUTO CUSTOMER 2 CARE – IDEA
LAVORO” – anche ad non potendo avere altro Controparte_2 significato l'invio anche del piano di rientro relativo a quest'ultima; CP_ (ii) la stessa abbia poi effettivamente ricevuto la Controparte_2 comunicazione, come reso manifesto dal fatto che abbia poi posto il predetto piano di rientro a fondamento della domanda monitoria.
2.2.2. Il piano di rientro del 29.1.2019, come emerge dal suo contenuto, ha quindi valore di ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c..
In esso si riconosce infatti l'avvenuta maturazione, da parte di
[...]
pari ad euro 112.646,77, con contestuale proposta di pagamento del Controparte_2 complessivo importo di euro 92.646,77 in sedici rate mensili, tutte dell'importo di euro
6.000,00 ciascuna ad eccezione dell'ultima, dell'importo di euro 2.646,77.
Pur essendo di ciò onerata ai sensi dell'art. 1988 c.c., parte opponente non ha tuttavia offerto alcuna prova idonea a smentire il contenuto del predetto atto ricognitivo.
Le contestazioni sollevate da parte opponente ai paragrafi 3 (“Nel merito, sulle problematiche derivanti dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti e su quelle che interessano, anche indirettamente, la convenuta opposta”) e 5 (“Sulla totale incertezza in ordine al quantum”) dell'atto di citazione in opposizione sono infatti di tenore generico e comunque non supportate da elementi di prova idonei ad offrire la dimostrazione dell'inesistenza, anche solo parziale, del credito posto della opposta.
Credito da quest'ultima quantificato già tenendo conto del pagamento della prima rata
10 del piano rientro.
2.2.3. Anche a voler prescindere dall'inversione dell'onere della prova determinato dalla ricognizione di debito, il credito risulta poi comunque provato sia dai contratti prodotti dalla opposta (docc. 1 e 2 del fascicolo della fase monitoria), sia dalle fatture emesse dalla stessa opposta, a fronte della cui ricezione la opponente non risulta avere sollevato alcuna tempestiva e specifica contestazione in ordine alle prestazioni ricevute.
Sul punto, va infatti richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13651/2006), secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Contestazioni che, nella specie, la opponente non risulta avere tempestivamente formulato, essendosi anzi risolta a formulare il già richiamato piano di rientro.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura complessiva indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione fra 52.000,00 e 260.000,00 euro;
medi per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 20320/2019 di questo Tribunale, che dichiara quindi esecutivo;
2) condanna al rimborso, in favore degli avv.ti Parte_1
Alessandro Montanari e Riccardo Graziano, quali procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c. di quale socio unico di Controparte_1 [...]
cancellata dal registro delle imprese in data 29.12.2022, delle spese Controparte_2
11 di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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