Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 41855
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Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Erronea applicazione dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.

    Le notifiche dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio sono state effettuate presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché l'indirizzo eletto dall'imputato non era stato reperito. Il ricorrente non ha dedotto alcuna ragione specifica di tale irreperibilità, omettendo l'onere di allegazione dei motivi della mancata effettiva conoscenza dei provvedimenti.

  • Inammissibile
    Violazione dell'obbligo di verifica dell'effettiva conoscenza del processo

    La Corte ha ritenuto che la ragione della mancata conoscenza risieda nel fatto che l'imputato si è reso irreperibile all'indirizzo indicato, senza fornire spiegazioni, ponendosi volontariamente nelle condizioni di non ricevere notizia del processo.

  • Inammissibile
    Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la mancata reperibilità all'indirizzo eletto, senza alcuna spiegazione fornita dall'imputato, sia la causa della mancata conoscenza del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 41855
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41855
    Data del deposito : 31 dicembre 2025

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